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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17756 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56067/2023
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 65122/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
C.F. 1 )), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F.
Filippo Foti 18, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Stefano Casu (C.F.: C.F. 2 ) e
Parte_2 ( ) del Foro di Roma, congiuntamente e disgiuntamente tra C.F. 3 loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, n.15, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTE
Contro
,CP_1 C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese (già Controparte_1 di Venezia Rovigo al n. P.IVA_1 REA n. P.IVA 2, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA
P.IVA_3 corrente in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, autorizzata all'esercizio dell'attività و
finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 21.06.2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico Banca IFIS Spa, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del Notaio Persona_1 in Venezia Mestre, rep. n. 42351 racc. n. 15678 del 09.12.2020, [...]
Controparte_2 (già CP_3 C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Venezia Rovigo al n. P.IVA_4 REA n. 432072, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA
P.IVA_3 corrente in 30174 Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 09.12.2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta Controparte_1 all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa Controparte_4 (C.F. 1) nata a Castelfranco Veneto (TV) in [...] C.F._4
21.11.1981, giusta procura a rogito Notaio Persona 1 in Venezia Mestre, rep. n. 44416 –
-
racc. n. 16819 del 05.08.2022, rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_5 (C.F. C.F._5 ) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Piazza Velasca n. 8, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15478/2023 (R.G. n. 40119/2023) emesso dal
Tribunale di Roma in data 16/10/2023 - Contratto di finanziamento
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa • nel merito: revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 15478/2023 emesso dal Tribunale di Roma
Dott. Danilo Sena, nell'ambito del procedimento RG. 40119/23, per tutti i motivi esposti;
• in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, oltre iva e cpa e rimborso forfettario 15% da distrarsi;
in via istruttoria, si chiede sin da ora ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 119 del
T.U.B. che l'Ill.mo G.I. Voglia: •Ordinare l'acquisizione in originale di tutti i contratti stipulati dalle parti ed inerenti al presente giudizio, degli estratti conto, delle ricevute di versamento anche di tutti gli assegni e di tutto quanto inerente al contratto di cui al presente giudizio, ivi compresi tutti gli estratti conto dettagliati dall'inizio alla fine dei rapporti. •Disporre CTU contabile, al fine di accertare l'esistenza del tasso di interesse usurario, dell'anatocismo, della eventuale violazione degli art.li 116 e 117 del T.U.B, in relazione al contratto oggetto del presente giudizio."
Per la parte opposta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA PRELIMINARE
-
NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dal Sig. Parte_1 non è fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto, 2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 15478/23 - R.G. n. 40119/23 del 16.10.2023 emesso dal Tribunale di Roma;
3) rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale in capo a Controparte_1 IN VIA PRINCIPALE 4) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto 5) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 15478/23 - R.G. n. 40119/23 del 16.10.2023 emesso dal Tribunale di Roma. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 6) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. Parte_1 ed in favore di Controparte_1 della somma و
complessiva di € 27.106,70, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 7) condannare il Sig. Parte_1 al pagamento in favore di della somma Controparte_1
,
complessiva di € 27.106,70, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA 8) dichiarare inammissibile e, quindi, rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, la richiesta istruttoria avversaria di CTU contabile." MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 conveniva in giudizio avanti Con atto di citazione notificato in data 5/12/2023 il Sig. all'intestato Tribunale la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 15478/2023 (R.G. 40119/2023) emesso dal
Tribunale di Roma in data 16/10/2023, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 27.106,70 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per il pagamento dell'insoluto del contratto di prestito personale stipulato in data 6/04/2018 con la Compass Banca S.p.a.
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. Nel merito, eccepiva: la nullità del contratto di "prestito personale" n. 18968649 per mancanza di riferibilità all'opponente delle firme digitali apposte sullo stesso, con espresso disconoscimento delle medesime ai sensi dell'art 214 c.p.c., nonché per la mancata approvazione di clausole contrattuali ritenute vessatorie;
la mancata prova del credito;
la mancata verifica del merito creditizio;
la pattuizione di interessi usurari derivante dalla previsione del piano di “ammortamento alla francese".
Con comparsa di costituzione e risposta del 3/04/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, alla udienza del 5/02/2025, il Giudice, "rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
considerato in ordine al fumus boni iuris che la pretesa creditoria appare fondata" concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva termine per l'introduzione della mediazione civile.
Con successiva ordinanza del 16/07/2025, dato atto dell'esito negativo della esperita mediazione civile, il Giudice, "rilevato che il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di prestito personale n. 18968649 appare assolutamente generico”, denegava l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opponente e “rilevato altresì che la richiesta di Ctu appare esplorativa", ne denegava l'ammissione, rinviando alla udienza del 17/12/2025, nell'ambito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
***
In via preliminare, parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Tale eccezione è infondata, in quanto risulta per tabulas la contestata legittimazione, avendo parte opposta depositato in atti: il contratto di cessione del 18/11/2021 con il quale, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 52/1991 e degli artt. 1260 e ss. c.c., la Compass Banca S.p.a. cedeva a Controparte_1
[...] crediti deteriorati derivanti da contratti di finanziamenti, compreso quello vantato nei confronti dell'odierno opponente (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione); l'estratto dell'allegato "A1" al suddetto contratto del 18/11/2021 nel quale è riportato il nominativo del Sig.
Pt_1 nonché il numero del contratto con il relativo importo (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione); la comunicazione di avvenuta cessione del credito inviata da Compass Banca S.p.a. al Sig. Pt_1 con lettera raccomandata del 18/11/2021 e pervenuta a destinazione in data 11/02/2022
(cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione).
è evidente laRicostruito e documentato il passaggio del credito nei confronti del Sig. Parte_1 legittimazione attiva dell'odierna opposta nel procedimento di ingiunzione promosso.
Passando all'esame dei motivi di merito, giova, innanzi tutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei
- ovvero, persistenza
-
presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Parte_1 stipulavaEbbene, nel caso in esame risulta per tabulas che, in data 6/04/2018, il Sig. con la Findomestic Banca S.p.a. il contratto di prestito personale n. 18968649 del valore di €
28.021,48 (di cui l'importo richiesto € 25.000,00) con obbligazione alla restituzione di tale somma mediante il pagamento di n.84 rate di importo di € 468,71 con la previsione del TAN pari al 9,90 %
e del TAEG del 10,85%. (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Il credito vantato risulta, dunque, provato.
La parte ricorrente, oggi opposta, risulta, pertanto, aver assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Invero, in tema di prova di adempimento dell'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. ex plurimis Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001).
Per converso la parte opponente si è limitata nel presente procedimento a formulare mere deduzioni, prive di alcun elemento di prova a sostegno, tali da doversi considerare mere allegazioni, finalizzate a dilatare i termini dell'adempimento richiesto.
In particolare, l'eccezione avanzata da parte opponente circa l'asserita nullità del contratto per mancanza di riferibilità all'opponente delle firme digitali apposte sullo stesso, deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata.
Invero, in merito alla firma digitale, a livello di legislazione comunitaria, l'art. 25, paragrafo 2 del regolamento UE n. 910/2014, statuisce che: "Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa". Un tale effetto, peraltro, discende dai requisiti e dalle qualità che lo stesso regolamento prescrive debba avere una firma elettronica qualificata, e che garantiscono che la stessa sia connessa unicamente al firmatario, sia idonea a identificare il firmatario, sia creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo e sia collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
Nella legislazione nazionale, l'art. 10 comma secondo del D.P.R. n. 513/1997 dispone che:
"L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo". Tale equiparazione è stata poi confermata dal d.lgs. 82/2005, recante il codice dell'amministrazione digitale, ed in particolare l'art. 21 comma secondo di tale decreto stabilisce, nella formulazione vigente al 23.10.2017, il cui contenuto è attualmente indicato all'art. 20 comma primo bis, che "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.".
Dunque, la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dell'applicazione del citato d.lgs. 82/2005 al processo civile, secondo quanto disposto dall'art. 4 del DL 193/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2010.
Nel caso di specie, le deduzioni di parte opponente non colgono nel segno, atteso che il Sig. Pt_1
[...] ha effettivamente compilato telematicamente il citato contratto, come attestato dalle diverse firme elettroniche apposte a pagina n. 4 dello stesso e riferibili all'opponente.
Parte opponente deduce, altresì, la nullità del contratto per mancata approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle clausole asseritamente vessatorie in esso contenute.
Ebbene, tale contestazione appare del tutto generica e meramente assertiva, nel senso che la parte opponente non indica quali clausole si assumono essere vessatorie, riferendosi, genericamente, al contenuto sostanziale del contratto, per l'effetto, l'eccezione di nullità del contratto deve essere respinta.
Proseguendo nell'analisi delle eccezioni sollevate da parte opponente, risulta parimenti infondata la contestazione inerente alla presunta pattuizione di interessi usurari derivante dalla previsione del piano di "ammortamento alla francese".
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, seguito da questa sezione, tale sistema di ammortamento a rate costanti per sé stesso non comporta né l'applicazione di interessi anatocistici né l'indeterminatezza del tasso di interesse.
La Suprema Corte, in un recente arresto a sezioni unite, ha illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in Italia» nelle disposizioni della
Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (allegato 3). Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti»> comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024).
Come noto, si tratta infatti di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza ultima e prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. L'art. 1283 c.c. vieta, infatti, la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Secondo il metodo alla francese, invece, come già su rilevato, gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, cfr. Cass. civ. n. 16221/2022; Cass. civ. n.
9237/2020; Cass. civ. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è, quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (cfr. Cass. civ. n. 27823 del 02/10/2023).
Tutto ciò considerato, volendo analizzare il contratto di finanziamento n. 18968649 con riguardo agli interessi applicati, va, peraltro, rilevato che per il secondo trimestre dell'anno 2018, periodo di riferimento nel caso in esame, attesa la sottoscrizione del contratto nell'aprile 2018, la Banca
d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “crediti personali” un tasso soglia usura del 16,4250%.
Ebbene, nel contratto de quo la misura degli interessi indicati, ovvero del TAN pari a 9,90% e del
TAEG pari al 10,85% sono evidentemente al di sotto della soglia dell'usura.
Le allegazioni dell'opponente risultano, pertanto, generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto. A tale onere probatorio la parte opponente non può evidentemente sopperire con la richiesta di ctu, la quale può essere legittimamente negata, come è avvenuta nel caso in esame dal giudice procedente, qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla carenza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Va ricordato, quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla funzione da attribuire alla consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cfr. Ordinanza della Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).
Parimenti infondata risulta, infine, essere la contestazione avanzata dall'opponente relativa alla mancata valutazione del merito creditizio.
Sul punto è sufficiente rilevare che parte opposta ha dimostrato di aver adeguatamente valutato la posizione dell'opponente, richiedendo e analizzando la documentazione necessaria prima di erogare la somma oggetto del prestito. Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che la
Compass Banca S.p.a. ha acquisito la certificazione unica relativa all'anno 2018 del Sig. Pt_1
[...] esaminando, in tal modo, la capacità reddituale del richiedente. (cfr. doc. n. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce delle superiori osservazioni le domande di parte opponente devono essere rigettate, poiché destituite di ogni fondamento ed il decreto ingiuntivo opposto confermato in ogni sua statuizione.
Tali motivazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti.
Tutto ciò giustifica il rigetto della domanda di parte opponente e la condanna della medesima alle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15478/2023 (R.G. n. 40119/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data 16/10/2023 così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15478/2023 (R.G. n.
40119/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data 16/10/2023;
- NN la parte opponente al pagamento nei confronti della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 65122/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
C.F. 1 )), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F.
Filippo Foti 18, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Stefano Casu (C.F.: C.F. 2 ) e
Parte_2 ( ) del Foro di Roma, congiuntamente e disgiuntamente tra C.F. 3 loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, n.15, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTE
Contro
,CP_1 C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese (già Controparte_1 di Venezia Rovigo al n. P.IVA_1 REA n. P.IVA 2, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA
P.IVA_3 corrente in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, autorizzata all'esercizio dell'attività و
finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 21.06.2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico Banca IFIS Spa, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del Notaio Persona_1 in Venezia Mestre, rep. n. 42351 racc. n. 15678 del 09.12.2020, [...]
Controparte_2 (già CP_3 C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Venezia Rovigo al n. P.IVA_4 REA n. 432072, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA
P.IVA_3 corrente in 30174 Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 09.12.2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta Controparte_1 all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa Controparte_4 (C.F. 1) nata a Castelfranco Veneto (TV) in [...] C.F._4
21.11.1981, giusta procura a rogito Notaio Persona 1 in Venezia Mestre, rep. n. 44416 –
-
racc. n. 16819 del 05.08.2022, rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_5 (C.F. C.F._5 ) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Piazza Velasca n. 8, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15478/2023 (R.G. n. 40119/2023) emesso dal
Tribunale di Roma in data 16/10/2023 - Contratto di finanziamento
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa • nel merito: revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 15478/2023 emesso dal Tribunale di Roma
Dott. Danilo Sena, nell'ambito del procedimento RG. 40119/23, per tutti i motivi esposti;
• in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, oltre iva e cpa e rimborso forfettario 15% da distrarsi;
in via istruttoria, si chiede sin da ora ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 119 del
T.U.B. che l'Ill.mo G.I. Voglia: •Ordinare l'acquisizione in originale di tutti i contratti stipulati dalle parti ed inerenti al presente giudizio, degli estratti conto, delle ricevute di versamento anche di tutti gli assegni e di tutto quanto inerente al contratto di cui al presente giudizio, ivi compresi tutti gli estratti conto dettagliati dall'inizio alla fine dei rapporti. •Disporre CTU contabile, al fine di accertare l'esistenza del tasso di interesse usurario, dell'anatocismo, della eventuale violazione degli art.li 116 e 117 del T.U.B, in relazione al contratto oggetto del presente giudizio."
Per la parte opposta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA PRELIMINARE
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NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dal Sig. Parte_1 non è fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto, 2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 15478/23 - R.G. n. 40119/23 del 16.10.2023 emesso dal Tribunale di Roma;
3) rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale in capo a Controparte_1 IN VIA PRINCIPALE 4) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto 5) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 15478/23 - R.G. n. 40119/23 del 16.10.2023 emesso dal Tribunale di Roma. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 6) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. Parte_1 ed in favore di Controparte_1 della somma و
complessiva di € 27.106,70, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 7) condannare il Sig. Parte_1 al pagamento in favore di della somma Controparte_1
,
complessiva di € 27.106,70, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA 8) dichiarare inammissibile e, quindi, rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, la richiesta istruttoria avversaria di CTU contabile." MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 conveniva in giudizio avanti Con atto di citazione notificato in data 5/12/2023 il Sig. all'intestato Tribunale la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 15478/2023 (R.G. 40119/2023) emesso dal
Tribunale di Roma in data 16/10/2023, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 27.106,70 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per il pagamento dell'insoluto del contratto di prestito personale stipulato in data 6/04/2018 con la Compass Banca S.p.a.
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. Nel merito, eccepiva: la nullità del contratto di "prestito personale" n. 18968649 per mancanza di riferibilità all'opponente delle firme digitali apposte sullo stesso, con espresso disconoscimento delle medesime ai sensi dell'art 214 c.p.c., nonché per la mancata approvazione di clausole contrattuali ritenute vessatorie;
la mancata prova del credito;
la mancata verifica del merito creditizio;
la pattuizione di interessi usurari derivante dalla previsione del piano di “ammortamento alla francese".
Con comparsa di costituzione e risposta del 3/04/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, alla udienza del 5/02/2025, il Giudice, "rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
considerato in ordine al fumus boni iuris che la pretesa creditoria appare fondata" concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva termine per l'introduzione della mediazione civile.
Con successiva ordinanza del 16/07/2025, dato atto dell'esito negativo della esperita mediazione civile, il Giudice, "rilevato che il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di prestito personale n. 18968649 appare assolutamente generico”, denegava l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opponente e “rilevato altresì che la richiesta di Ctu appare esplorativa", ne denegava l'ammissione, rinviando alla udienza del 17/12/2025, nell'ambito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
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In via preliminare, parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Tale eccezione è infondata, in quanto risulta per tabulas la contestata legittimazione, avendo parte opposta depositato in atti: il contratto di cessione del 18/11/2021 con il quale, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 52/1991 e degli artt. 1260 e ss. c.c., la Compass Banca S.p.a. cedeva a Controparte_1
[...] crediti deteriorati derivanti da contratti di finanziamenti, compreso quello vantato nei confronti dell'odierno opponente (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione); l'estratto dell'allegato "A1" al suddetto contratto del 18/11/2021 nel quale è riportato il nominativo del Sig.
Pt_1 nonché il numero del contratto con il relativo importo (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione); la comunicazione di avvenuta cessione del credito inviata da Compass Banca S.p.a. al Sig. Pt_1 con lettera raccomandata del 18/11/2021 e pervenuta a destinazione in data 11/02/2022
(cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione).
è evidente laRicostruito e documentato il passaggio del credito nei confronti del Sig. Parte_1 legittimazione attiva dell'odierna opposta nel procedimento di ingiunzione promosso.
Passando all'esame dei motivi di merito, giova, innanzi tutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei
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presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Parte_1 stipulavaEbbene, nel caso in esame risulta per tabulas che, in data 6/04/2018, il Sig. con la Findomestic Banca S.p.a. il contratto di prestito personale n. 18968649 del valore di €
28.021,48 (di cui l'importo richiesto € 25.000,00) con obbligazione alla restituzione di tale somma mediante il pagamento di n.84 rate di importo di € 468,71 con la previsione del TAN pari al 9,90 %
e del TAEG del 10,85%. (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Il credito vantato risulta, dunque, provato.
La parte ricorrente, oggi opposta, risulta, pertanto, aver assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Invero, in tema di prova di adempimento dell'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. ex plurimis Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001).
Per converso la parte opponente si è limitata nel presente procedimento a formulare mere deduzioni, prive di alcun elemento di prova a sostegno, tali da doversi considerare mere allegazioni, finalizzate a dilatare i termini dell'adempimento richiesto.
In particolare, l'eccezione avanzata da parte opponente circa l'asserita nullità del contratto per mancanza di riferibilità all'opponente delle firme digitali apposte sullo stesso, deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata.
Invero, in merito alla firma digitale, a livello di legislazione comunitaria, l'art. 25, paragrafo 2 del regolamento UE n. 910/2014, statuisce che: "Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa". Un tale effetto, peraltro, discende dai requisiti e dalle qualità che lo stesso regolamento prescrive debba avere una firma elettronica qualificata, e che garantiscono che la stessa sia connessa unicamente al firmatario, sia idonea a identificare il firmatario, sia creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo e sia collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
Nella legislazione nazionale, l'art. 10 comma secondo del D.P.R. n. 513/1997 dispone che:
"L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo". Tale equiparazione è stata poi confermata dal d.lgs. 82/2005, recante il codice dell'amministrazione digitale, ed in particolare l'art. 21 comma secondo di tale decreto stabilisce, nella formulazione vigente al 23.10.2017, il cui contenuto è attualmente indicato all'art. 20 comma primo bis, che "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.".
Dunque, la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dell'applicazione del citato d.lgs. 82/2005 al processo civile, secondo quanto disposto dall'art. 4 del DL 193/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2010.
Nel caso di specie, le deduzioni di parte opponente non colgono nel segno, atteso che il Sig. Pt_1
[...] ha effettivamente compilato telematicamente il citato contratto, come attestato dalle diverse firme elettroniche apposte a pagina n. 4 dello stesso e riferibili all'opponente.
Parte opponente deduce, altresì, la nullità del contratto per mancata approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle clausole asseritamente vessatorie in esso contenute.
Ebbene, tale contestazione appare del tutto generica e meramente assertiva, nel senso che la parte opponente non indica quali clausole si assumono essere vessatorie, riferendosi, genericamente, al contenuto sostanziale del contratto, per l'effetto, l'eccezione di nullità del contratto deve essere respinta.
Proseguendo nell'analisi delle eccezioni sollevate da parte opponente, risulta parimenti infondata la contestazione inerente alla presunta pattuizione di interessi usurari derivante dalla previsione del piano di "ammortamento alla francese".
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, seguito da questa sezione, tale sistema di ammortamento a rate costanti per sé stesso non comporta né l'applicazione di interessi anatocistici né l'indeterminatezza del tasso di interesse.
La Suprema Corte, in un recente arresto a sezioni unite, ha illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in Italia» nelle disposizioni della
Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (allegato 3). Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti»> comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024).
Come noto, si tratta infatti di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza ultima e prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. L'art. 1283 c.c. vieta, infatti, la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Secondo il metodo alla francese, invece, come già su rilevato, gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, cfr. Cass. civ. n. 16221/2022; Cass. civ. n.
9237/2020; Cass. civ. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è, quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (cfr. Cass. civ. n. 27823 del 02/10/2023).
Tutto ciò considerato, volendo analizzare il contratto di finanziamento n. 18968649 con riguardo agli interessi applicati, va, peraltro, rilevato che per il secondo trimestre dell'anno 2018, periodo di riferimento nel caso in esame, attesa la sottoscrizione del contratto nell'aprile 2018, la Banca
d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “crediti personali” un tasso soglia usura del 16,4250%.
Ebbene, nel contratto de quo la misura degli interessi indicati, ovvero del TAN pari a 9,90% e del
TAEG pari al 10,85% sono evidentemente al di sotto della soglia dell'usura.
Le allegazioni dell'opponente risultano, pertanto, generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto. A tale onere probatorio la parte opponente non può evidentemente sopperire con la richiesta di ctu, la quale può essere legittimamente negata, come è avvenuta nel caso in esame dal giudice procedente, qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla carenza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Va ricordato, quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla funzione da attribuire alla consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cfr. Ordinanza della Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).
Parimenti infondata risulta, infine, essere la contestazione avanzata dall'opponente relativa alla mancata valutazione del merito creditizio.
Sul punto è sufficiente rilevare che parte opposta ha dimostrato di aver adeguatamente valutato la posizione dell'opponente, richiedendo e analizzando la documentazione necessaria prima di erogare la somma oggetto del prestito. Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che la
Compass Banca S.p.a. ha acquisito la certificazione unica relativa all'anno 2018 del Sig. Pt_1
[...] esaminando, in tal modo, la capacità reddituale del richiedente. (cfr. doc. n. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce delle superiori osservazioni le domande di parte opponente devono essere rigettate, poiché destituite di ogni fondamento ed il decreto ingiuntivo opposto confermato in ogni sua statuizione.
Tali motivazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti.
Tutto ciò giustifica il rigetto della domanda di parte opponente e la condanna della medesima alle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15478/2023 (R.G. n. 40119/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data 16/10/2023 così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15478/2023 (R.G. n.
40119/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data 16/10/2023;
- NN la parte opponente al pagamento nei confronti della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo