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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 16969/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 16969/2019
PROMOSSA DA
NATA A GIARRE IL 2 SETTEMBRE 1934 (CF: ) RAPPRESENTATA E Parte_1 C.F._1
DIFESA DALL'AVV. ROMEO FABRIZIO
ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
NATA A CATANIA IL 12.9.1975 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA E_ C.F._2
DALL'AVV. GIACHINO DONATELLA
CONVENUTA/OPPOSTA
NATO A GIARRE IL 5.12.1964 (CF: ) N.Q. DI EREDE DI PA C.F._3
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. SCANDURRA Parte_1 C.F._4
ROSARIA SABRINA E DALL'AVV. LANZA BRIGIDA
INTERVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10.7.2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 14 novembre 2019 ha proposto opposizione avverso Parte_1
atto di precetto notificato in data 4.11.2019 da , con cui è stato intimato il E_
pagamento della complessiva somma di € 10.410,13 oltre interessi e spese, derivanti dalla condanna di cui alla sentenza n. 408/2018 del Giudice del Tribunale di Catania.
Con l'opposizione si eccepisce: l'esistenza di pactum de non exequendo tra le parti, che la convenuta non avrebbe rispettato intimando il precetto sull'importo oggetto della pattuizione;
la compensazione con crediti nei confronti di ceduti all'opponente da parte di CP_3
e ; ha quindi chiesto di dichiarare nullo o inefficace il precetto CP_4 PA
e di condannare controparte ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Si è costituita in giudizio l'opposta , chiedendo il rigetto dell'opposizione; in particolare, ha CP_1
contestato il primo motivo di opposizione, poiché la volontà di dar vita ad un patto di non esecuzione non è mai stata formalizzata in un accordo scritto tra le parti interessate e tra loro debitamente sottoscritto (pag. 2 comparsa di costituzione) ed inoltre la condotta della , Parte_1
che ha disposto con donazione dei propri beni, ha indotto parte opposta ad agire esecutivamente;
con riferimento al secondo motivo di opposizione, la convenuta ha contestato sia la cedibilità dei crediti che la possibilità di opporli in compensazione.
Con ordinanza del 7.9.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e assegnato termini istruttori alle parti.
A seguito di riassegnazione della causa, con note scritte per l'udienza del 6.7.2022 le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In data 3.7.2023 si è costituito quale erede di (deceduta il PA Parte_1
28.1.2023). Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.7.2023, come da verbale, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; parte opposta e intervenuta hanno chiesto pronunciarsi sulle spese.
____
Appare preliminare la considerazione che, nelle more del presente giudizio, è stata definita la causa avente ad oggetto il credito di cui al precetto da parte della Corte d'Appello di Catania
(sentenza n. 766/2022), che ha rideterminato il quantum dovuto da parte opponente.
Quest'ultima ha, quindi, proceduto a saldare il debito (cfr. allegato del 30.6.2022 dell'opponente), per cui è pacifico che tra le parti sia cessata la materia del contendere, non avendo le parti interesse alla definizione dell'opposizione a precetto, avente ad oggetto un credito estinto per adempimento.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di matrice giurisprudenziale applicabile in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 181951; Cass. civile, sez.
III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Parte opposta ed intervenuta, in ogni caso, hanno insistito nella condanna alle spese, per cui occorre accertare la cd soccombenza virtuale ai fini di tale pronuncia.
____
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è ammesso nel caso che si contestino fatti estintivi, sopravvenuti alla formazione del titolo.
Il titolo nel caso di specie è rappresentato da sentenza provvisoriamente esecutiva, che ha disposto la condanna dell'opponente al pagamento di € 9.000,00 nei confronti di . E_
Col primo motivo di opposizione si rappresenta l'esistenza di patto de non exequendo tra le parti, pattuizione contestata da parte dell'opposta creditrice.
Invero, dagli atti di causa, in particolare dal tenore della citazione e delle email scambiate tra avvocati (all. alla comparsa della Sciacca), emerge l'assenza di prova in relazione all'esistenza di tale pattuizione tra le parti, vincolante per le stesse, e ciò a fronte dell'espressa contestazione sull'esistenza e validità del patto sollevata dalla convenuta.
In assenza di attività istruttoria, deve ritenersi indimostrata l'esistenza di tale pattuizione tra le parti. Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione.
____ Con riferimento al secondo motivo di opposizione, con la citazione vengono opposti in compensazione dei crediti derivanti alla dalla cessione da parte di e Parte_1 PA
. Controparte_5
Sulla cedibilità dei crediti di , aventi ad oggetto somme dovute per spese PA
straordinarie per i figli, si rileva il divieto disposto dall'art. 447 c.c., norma che sancisce la non cedibilità dei crediti di natura alimentare;
tra questi, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n.
15186 del 20 luglio 2015; n. 28987 del 10/12/2008), rientrano quelli per il mantenimento della prole, senza che si possa distinguere tra mantenimento ordinario e straordinario. Ne consegue l'inammissibilità della cessione.
In relazione alla possibile compensazione del credito di , oggetto della stessa Controparte_5
sentenza su cui si fonda il precetto, la sentenza di primo grado (poi riformata in appello) è chiara nello statuire il diritto all'importo di € 4.000,00 oltre interessi dovuti da in favore di E_
, ed oggetto di cessione;
diversamente, l'azione di regresso della nei Controparte_5 CP_1
confronti di “non potrà essere messa in esecuzione prima del suo PA
adempimento nei confronti del creditore comune”. Pertanto, il credito ceduto non può essere considerato nel minore importo del 50 % ma la compensazione ha ad oggetto l'intero credito di
. Controparte_5
Ciò premesso, dovendo retroagire la valutazione di fondatezza dell'opposizione alla data dell'introduzione del giudizio, deve ritenere solo parzialmente fondata la stessa, in relazione alla parziale compensazione del credito ceduto da , la cui opponibilità al debitore, Controparte_5
invero, segue alla notifica, avvenuta con l'atto di citazione.
Per le superiori ragioni, essendo solo parzialmente fondata l'opposizione, ritiene questo Giudice corretta la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di 2/3, e la condanna di CP_1
alle spese in favore di parte opponente per la restante parte. Le spese sono interamente
[...]
compensate tra parte opposta e l'intervenuto.
____
Tenuto conto dell'esito del giudizio, non può trovare accoglimento l'istanza di condanna al risarcimento dei danni, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dell'opposta, in mancanza di elementi per ritenere che la stessa abbia agito con dolo o colpa grave nell'aver agito esecutivamente.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
16969/2019 R.G.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione di 1/3 delle spese del presente giudizio in favore E_
dell'opponente, liquidate nell'importo già ridotto di € 800,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e cassa come per legge;
- compensa per il resto le spese di lite.
Catania il 10/03/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 16969/2019
PROMOSSA DA
NATA A GIARRE IL 2 SETTEMBRE 1934 (CF: ) RAPPRESENTATA E Parte_1 C.F._1
DIFESA DALL'AVV. ROMEO FABRIZIO
ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
NATA A CATANIA IL 12.9.1975 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA E_ C.F._2
DALL'AVV. GIACHINO DONATELLA
CONVENUTA/OPPOSTA
NATO A GIARRE IL 5.12.1964 (CF: ) N.Q. DI EREDE DI PA C.F._3
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. SCANDURRA Parte_1 C.F._4
ROSARIA SABRINA E DALL'AVV. LANZA BRIGIDA
INTERVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10.7.2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 14 novembre 2019 ha proposto opposizione avverso Parte_1
atto di precetto notificato in data 4.11.2019 da , con cui è stato intimato il E_
pagamento della complessiva somma di € 10.410,13 oltre interessi e spese, derivanti dalla condanna di cui alla sentenza n. 408/2018 del Giudice del Tribunale di Catania.
Con l'opposizione si eccepisce: l'esistenza di pactum de non exequendo tra le parti, che la convenuta non avrebbe rispettato intimando il precetto sull'importo oggetto della pattuizione;
la compensazione con crediti nei confronti di ceduti all'opponente da parte di CP_3
e ; ha quindi chiesto di dichiarare nullo o inefficace il precetto CP_4 PA
e di condannare controparte ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Si è costituita in giudizio l'opposta , chiedendo il rigetto dell'opposizione; in particolare, ha CP_1
contestato il primo motivo di opposizione, poiché la volontà di dar vita ad un patto di non esecuzione non è mai stata formalizzata in un accordo scritto tra le parti interessate e tra loro debitamente sottoscritto (pag. 2 comparsa di costituzione) ed inoltre la condotta della , Parte_1
che ha disposto con donazione dei propri beni, ha indotto parte opposta ad agire esecutivamente;
con riferimento al secondo motivo di opposizione, la convenuta ha contestato sia la cedibilità dei crediti che la possibilità di opporli in compensazione.
Con ordinanza del 7.9.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e assegnato termini istruttori alle parti.
A seguito di riassegnazione della causa, con note scritte per l'udienza del 6.7.2022 le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In data 3.7.2023 si è costituito quale erede di (deceduta il PA Parte_1
28.1.2023). Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.7.2023, come da verbale, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; parte opposta e intervenuta hanno chiesto pronunciarsi sulle spese.
____
Appare preliminare la considerazione che, nelle more del presente giudizio, è stata definita la causa avente ad oggetto il credito di cui al precetto da parte della Corte d'Appello di Catania
(sentenza n. 766/2022), che ha rideterminato il quantum dovuto da parte opponente.
Quest'ultima ha, quindi, proceduto a saldare il debito (cfr. allegato del 30.6.2022 dell'opponente), per cui è pacifico che tra le parti sia cessata la materia del contendere, non avendo le parti interesse alla definizione dell'opposizione a precetto, avente ad oggetto un credito estinto per adempimento.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di matrice giurisprudenziale applicabile in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 181951; Cass. civile, sez.
III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Parte opposta ed intervenuta, in ogni caso, hanno insistito nella condanna alle spese, per cui occorre accertare la cd soccombenza virtuale ai fini di tale pronuncia.
____
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è ammesso nel caso che si contestino fatti estintivi, sopravvenuti alla formazione del titolo.
Il titolo nel caso di specie è rappresentato da sentenza provvisoriamente esecutiva, che ha disposto la condanna dell'opponente al pagamento di € 9.000,00 nei confronti di . E_
Col primo motivo di opposizione si rappresenta l'esistenza di patto de non exequendo tra le parti, pattuizione contestata da parte dell'opposta creditrice.
Invero, dagli atti di causa, in particolare dal tenore della citazione e delle email scambiate tra avvocati (all. alla comparsa della Sciacca), emerge l'assenza di prova in relazione all'esistenza di tale pattuizione tra le parti, vincolante per le stesse, e ciò a fronte dell'espressa contestazione sull'esistenza e validità del patto sollevata dalla convenuta.
In assenza di attività istruttoria, deve ritenersi indimostrata l'esistenza di tale pattuizione tra le parti. Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione.
____ Con riferimento al secondo motivo di opposizione, con la citazione vengono opposti in compensazione dei crediti derivanti alla dalla cessione da parte di e Parte_1 PA
. Controparte_5
Sulla cedibilità dei crediti di , aventi ad oggetto somme dovute per spese PA
straordinarie per i figli, si rileva il divieto disposto dall'art. 447 c.c., norma che sancisce la non cedibilità dei crediti di natura alimentare;
tra questi, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n.
15186 del 20 luglio 2015; n. 28987 del 10/12/2008), rientrano quelli per il mantenimento della prole, senza che si possa distinguere tra mantenimento ordinario e straordinario. Ne consegue l'inammissibilità della cessione.
In relazione alla possibile compensazione del credito di , oggetto della stessa Controparte_5
sentenza su cui si fonda il precetto, la sentenza di primo grado (poi riformata in appello) è chiara nello statuire il diritto all'importo di € 4.000,00 oltre interessi dovuti da in favore di E_
, ed oggetto di cessione;
diversamente, l'azione di regresso della nei Controparte_5 CP_1
confronti di “non potrà essere messa in esecuzione prima del suo PA
adempimento nei confronti del creditore comune”. Pertanto, il credito ceduto non può essere considerato nel minore importo del 50 % ma la compensazione ha ad oggetto l'intero credito di
. Controparte_5
Ciò premesso, dovendo retroagire la valutazione di fondatezza dell'opposizione alla data dell'introduzione del giudizio, deve ritenere solo parzialmente fondata la stessa, in relazione alla parziale compensazione del credito ceduto da , la cui opponibilità al debitore, Controparte_5
invero, segue alla notifica, avvenuta con l'atto di citazione.
Per le superiori ragioni, essendo solo parzialmente fondata l'opposizione, ritiene questo Giudice corretta la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di 2/3, e la condanna di CP_1
alle spese in favore di parte opponente per la restante parte. Le spese sono interamente
[...]
compensate tra parte opposta e l'intervenuto.
____
Tenuto conto dell'esito del giudizio, non può trovare accoglimento l'istanza di condanna al risarcimento dei danni, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dell'opposta, in mancanza di elementi per ritenere che la stessa abbia agito con dolo o colpa grave nell'aver agito esecutivamente.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
16969/2019 R.G.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione di 1/3 delle spese del presente giudizio in favore E_
dell'opponente, liquidate nell'importo già ridotto di € 800,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e cassa come per legge;
- compensa per il resto le spese di lite.
Catania il 10/03/2025.
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