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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RR PAOLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1346/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249011996846000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla Sig.ra Nominativo_1 l'intimazione n. 106 2024 90119968 46 000, per € 629,02, riferita a tasse automobilistiche anni 2016 – 2017, con richiamo alle cartelle notificate il 22 marzo 2023 ed il 14 marzo 2023 e l'intimazione di pagamento n. 106 2024
901283932 08 000 per € 2.554,13, riferita a tasse automobilistiche per anni dal 2010 al 2018 con richiamo alle cartelle notificate il 7 febbraio ed il 6 novembre 2017, il 29 ottobre 2018, il 29 luglio ed il 25 settembre
2019, 21 marzo 2022, il 17 aprile ed il 17 giugno 2023.
In data 25 settembre 2025, la Sig.ra Ricorrente_1, tutrice della Sig.ra Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato le suddette intimazioni di pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso sia all'Agenzia delle Entrate Riscossione sia alla Regione Puglia.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente deduce:
- nullità delle intimazioni per condizioni personali della contribuente (insufficienza mentale e grave disabilità) con richiamo alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, co. 3;
- prescrizione triennale del credito da tassa automobilistica;
- difetto di prova delle notifiche degli atti presupposti (cartelle/atti prodromici), chiedendo il deposito delle relate / AR in originale.
In data 23 ottobre 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 1346/2025.
In data 5 novembre 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione per evidenziare che
“con riferimento alle cartelle 106 2016 00078894 34 000,106 2017 00055721 01 000 e 106 2018 00069334
19 000 … la ricorrente, a mezzo del medesimo procuratore ha già impugnato la stesse, unitamente all'avviso di intimazione 106 2019 90062509 53 000 contestandone l'omessa notifica e il merito” e che “codesta spettabile Corte di Giustizia Tributaria si è già espressa accertando la regolare notifica delle cartelle e la conseguente inammissibilità del ricorso, rigettandolo con sentenza 437/03/2021, passata in giudicato”.
Mentre “con riferimento alle cartelle 106 2019 00099692 42 000, 106 2019 00155408 51 000, 106 2020
00092174 40 000, 106 2021 00067106 65 000, 106 2022 00074664 73 000, 106 2023 00104006 10 000 in via preliminare ed assorbente si eccepisce l'inammissibilità delle eccezioni relative alle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardive. L'atto impugnato infatti è stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle ad esso prodromiche”.
Ed ancora, con riferimento “alle cartelle 106 2019 00099692 42 000, 106 2019 00155408 51 000 e 106 2020
00092174 40 000” evidenzia che l'intimazione impugnata è stata preceduta da altro avviso di intimazione n. 106 2023 90020735 61 000” che peraltro elenca anche le cartelle di pagamento 106 2016 00078894 34
000,106 2017 00055721 01 000 e 106 2018 00069334 19 000.
La resistente Agenzia delle Riscossione, infatti, deposita l'intimazione di pagamento del 28 aprile 2023 (totale € 2.013,81) che riporta una sequenza di cartelle notificate tra il 7 febbraio 2017 ed il 21 marzo 2022; nonché
l'intimazione del 20 settembre 2019 (totale € 1.352,92) recante cartelle notificate tra il 22 gennaio 2016 ed il 29 ottobre 2018, con allegata documentazione di notificazione (attestazioni / elenchi raccomandate).
Infine, produce la Sentenza citata come “precedente” (C.T.P. di Taranto n. 437/2021, R.G. 607/2020) relativa a intimazioni per tasse automobilistiche e contenente statuizioni in tema di impugnabilità, onere di contestazione degli atti presupposti e prescrizione “interruttiva” mediante successivi atti della riscossione.
Dagli atti non risulta depositato, da parte dell'ente impositore, un formale atto di costituzione con controdeduzioni che, pertanto, deve dichiararsi contumace.
In data 11 febbraio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Competenza del Giudice monocratico e valore della controversia
La controversia attiene a tasse automobilistiche (tributo regionale) e rientra nella giurisdizione tributaria. Il valore, determinato ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 con riferimento al solo tributo (al netto di sanzioni e interessi), consente la trattazione monocratica, come da assegnazione del ruolo.
2) Sulla pretesa “nullità” ex L. 104/1992 (art. 3, co. 3)
La doglianza è giuridicamente infondata.
L'handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/1992 è nozione socio - assistenziale, non coincidente con la incapacità legale di agire. Da essa non discende, automaticamente, alcuna invalidità degli atti tributari né una regola speciale di inesigibilità o nullità.
In assenza (in atti) di un provvedimento giudiziale tipico di limitazione della capacità (interdizione / inabilitazione / amministrazione di sostegno) con specifiche conseguenze sulla rappresentanza e sulle modalità di notifica, la censura non supera il livello della mera invocazione.
In altri termini: la disabilità può essere un fatto umano rilevante;
ma non può azzerare intimazioni di pagamento.
3) Ambito del sindacato sull'intimazione: vizi propri e limiti di “trascinamento” dei vizi degli atti presupposti
L'intimazione è atto impugnabile;
tuttavia se gli atti presupposti (cartelle / avvisi) sono stati ritualmente notificati e non impugnati nei termini, essi diventano definitivi, e il contribuente non può riesumare in sede di impugnazione dell'intimazione doglianze che dovevano essere fatte valere contro l'atto presupposto (salvo fatti estintivi successivi, quale la prescrizione maturata dopo la definitività).
Questo principio è coerente anche con quanto già evidenziato dal “precedente” in atti, che ha escluso la trasmigrazione agli atti successivi di censure non tempestivamente proposte contro gli atti presupposti.
4) Prescrizione della tassa automobilistica: infondatezza delle eccezioni nel caso concreto
La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione breve;
ciò nondimeno, nel caso di specie l'eccezione non
è accoglibile, per due ordini di ragioni: a) In parte, la ricorrente prospetta una prescrizione “ex tunc” del tributo (anteriore alla cartella).
Tale impostazione, in presenza di cartelle indicate come notificate (e non impugnate), non è coltivabile contro l'intimazione: è doglianza che, se del caso, andava proposta contro la cartella nei termini di legge, non a distanza di tempo mediante l'atto successivo. Il “precedente” in atti è, sul punto, esplicito nella logica: le contestazioni sulla debenza originaria e sui presupposti dell'iscrizione non possono essere veicolate indefinitamente attraverso intimazioni successive.
b) Quanto alla prescrizione maturata “dopo” la notifica degli atti presupposti, non risulta decorso il termine.
Per l'intimazione n. 106 2024 90119968 46 000 (importo € 629,02), l'atto richiama cartelle notificate il 22 marzo 2023 ed il 14 marzo 2023: tra tali date e l'intimazione non decorre alcun termine utile di prescrizione breve.
Per la restante pretesa (come rappresentata nel ricorso, anni 2010 – 2018), le date di notifica degli atti prodromici indicate dalla stessa ricorrente e riscontrabili nella documentazione presente (sequenze 2017 –
2019 – 2022 – 2023) sono comunque incompatibili con il maturare di una prescrizione breve, poiché gli atti risultano ravvicinati nel tempo.
Conclusione: nessuna prescrizione utile è maturata tra gli atti presupposti e le intimazioni qui impugnate.
5) Onere di prova delle notifiche e valutazione degli atti in fascicolo
La ricorrente sollecita il deposito di relate / avvisi di ricevimento in originale. Tuttavia, le intimazioni di pagamento impugnate riportano analiticamente i riferimenti delle cartelle e le date di notifica;
inoltre, nel fascicolo risultano atti recanti documentazione di notificazione e riepiloghi delle raccomandate quanto meno con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione analizzati.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto – sez. I -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. 1346/2025:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, l'11 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
OL AR
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RR PAOLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1346/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620249011996846000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062024901128393208000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla Sig.ra Nominativo_1 l'intimazione n. 106 2024 90119968 46 000, per € 629,02, riferita a tasse automobilistiche anni 2016 – 2017, con richiamo alle cartelle notificate il 22 marzo 2023 ed il 14 marzo 2023 e l'intimazione di pagamento n. 106 2024
901283932 08 000 per € 2.554,13, riferita a tasse automobilistiche per anni dal 2010 al 2018 con richiamo alle cartelle notificate il 7 febbraio ed il 6 novembre 2017, il 29 ottobre 2018, il 29 luglio ed il 25 settembre
2019, 21 marzo 2022, il 17 aprile ed il 17 giugno 2023.
In data 25 settembre 2025, la Sig.ra Ricorrente_1, tutrice della Sig.ra Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato le suddette intimazioni di pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso sia all'Agenzia delle Entrate Riscossione sia alla Regione Puglia.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente deduce:
- nullità delle intimazioni per condizioni personali della contribuente (insufficienza mentale e grave disabilità) con richiamo alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, co. 3;
- prescrizione triennale del credito da tassa automobilistica;
- difetto di prova delle notifiche degli atti presupposti (cartelle/atti prodromici), chiedendo il deposito delle relate / AR in originale.
In data 23 ottobre 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 1346/2025.
In data 5 novembre 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione per evidenziare che
“con riferimento alle cartelle 106 2016 00078894 34 000,106 2017 00055721 01 000 e 106 2018 00069334
19 000 … la ricorrente, a mezzo del medesimo procuratore ha già impugnato la stesse, unitamente all'avviso di intimazione 106 2019 90062509 53 000 contestandone l'omessa notifica e il merito” e che “codesta spettabile Corte di Giustizia Tributaria si è già espressa accertando la regolare notifica delle cartelle e la conseguente inammissibilità del ricorso, rigettandolo con sentenza 437/03/2021, passata in giudicato”.
Mentre “con riferimento alle cartelle 106 2019 00099692 42 000, 106 2019 00155408 51 000, 106 2020
00092174 40 000, 106 2021 00067106 65 000, 106 2022 00074664 73 000, 106 2023 00104006 10 000 in via preliminare ed assorbente si eccepisce l'inammissibilità delle eccezioni relative alle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardive. L'atto impugnato infatti è stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle ad esso prodromiche”.
Ed ancora, con riferimento “alle cartelle 106 2019 00099692 42 000, 106 2019 00155408 51 000 e 106 2020
00092174 40 000” evidenzia che l'intimazione impugnata è stata preceduta da altro avviso di intimazione n. 106 2023 90020735 61 000” che peraltro elenca anche le cartelle di pagamento 106 2016 00078894 34
000,106 2017 00055721 01 000 e 106 2018 00069334 19 000.
La resistente Agenzia delle Riscossione, infatti, deposita l'intimazione di pagamento del 28 aprile 2023 (totale € 2.013,81) che riporta una sequenza di cartelle notificate tra il 7 febbraio 2017 ed il 21 marzo 2022; nonché
l'intimazione del 20 settembre 2019 (totale € 1.352,92) recante cartelle notificate tra il 22 gennaio 2016 ed il 29 ottobre 2018, con allegata documentazione di notificazione (attestazioni / elenchi raccomandate).
Infine, produce la Sentenza citata come “precedente” (C.T.P. di Taranto n. 437/2021, R.G. 607/2020) relativa a intimazioni per tasse automobilistiche e contenente statuizioni in tema di impugnabilità, onere di contestazione degli atti presupposti e prescrizione “interruttiva” mediante successivi atti della riscossione.
Dagli atti non risulta depositato, da parte dell'ente impositore, un formale atto di costituzione con controdeduzioni che, pertanto, deve dichiararsi contumace.
In data 11 febbraio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Competenza del Giudice monocratico e valore della controversia
La controversia attiene a tasse automobilistiche (tributo regionale) e rientra nella giurisdizione tributaria. Il valore, determinato ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 con riferimento al solo tributo (al netto di sanzioni e interessi), consente la trattazione monocratica, come da assegnazione del ruolo.
2) Sulla pretesa “nullità” ex L. 104/1992 (art. 3, co. 3)
La doglianza è giuridicamente infondata.
L'handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/1992 è nozione socio - assistenziale, non coincidente con la incapacità legale di agire. Da essa non discende, automaticamente, alcuna invalidità degli atti tributari né una regola speciale di inesigibilità o nullità.
In assenza (in atti) di un provvedimento giudiziale tipico di limitazione della capacità (interdizione / inabilitazione / amministrazione di sostegno) con specifiche conseguenze sulla rappresentanza e sulle modalità di notifica, la censura non supera il livello della mera invocazione.
In altri termini: la disabilità può essere un fatto umano rilevante;
ma non può azzerare intimazioni di pagamento.
3) Ambito del sindacato sull'intimazione: vizi propri e limiti di “trascinamento” dei vizi degli atti presupposti
L'intimazione è atto impugnabile;
tuttavia se gli atti presupposti (cartelle / avvisi) sono stati ritualmente notificati e non impugnati nei termini, essi diventano definitivi, e il contribuente non può riesumare in sede di impugnazione dell'intimazione doglianze che dovevano essere fatte valere contro l'atto presupposto (salvo fatti estintivi successivi, quale la prescrizione maturata dopo la definitività).
Questo principio è coerente anche con quanto già evidenziato dal “precedente” in atti, che ha escluso la trasmigrazione agli atti successivi di censure non tempestivamente proposte contro gli atti presupposti.
4) Prescrizione della tassa automobilistica: infondatezza delle eccezioni nel caso concreto
La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione breve;
ciò nondimeno, nel caso di specie l'eccezione non
è accoglibile, per due ordini di ragioni: a) In parte, la ricorrente prospetta una prescrizione “ex tunc” del tributo (anteriore alla cartella).
Tale impostazione, in presenza di cartelle indicate come notificate (e non impugnate), non è coltivabile contro l'intimazione: è doglianza che, se del caso, andava proposta contro la cartella nei termini di legge, non a distanza di tempo mediante l'atto successivo. Il “precedente” in atti è, sul punto, esplicito nella logica: le contestazioni sulla debenza originaria e sui presupposti dell'iscrizione non possono essere veicolate indefinitamente attraverso intimazioni successive.
b) Quanto alla prescrizione maturata “dopo” la notifica degli atti presupposti, non risulta decorso il termine.
Per l'intimazione n. 106 2024 90119968 46 000 (importo € 629,02), l'atto richiama cartelle notificate il 22 marzo 2023 ed il 14 marzo 2023: tra tali date e l'intimazione non decorre alcun termine utile di prescrizione breve.
Per la restante pretesa (come rappresentata nel ricorso, anni 2010 – 2018), le date di notifica degli atti prodromici indicate dalla stessa ricorrente e riscontrabili nella documentazione presente (sequenze 2017 –
2019 – 2022 – 2023) sono comunque incompatibili con il maturare di una prescrizione breve, poiché gli atti risultano ravvicinati nel tempo.
Conclusione: nessuna prescrizione utile è maturata tra gli atti presupposti e le intimazioni qui impugnate.
5) Onere di prova delle notifiche e valutazione degli atti in fascicolo
La ricorrente sollecita il deposito di relate / avvisi di ricevimento in originale. Tuttavia, le intimazioni di pagamento impugnate riportano analiticamente i riferimenti delle cartelle e le date di notifica;
inoltre, nel fascicolo risultano atti recanti documentazione di notificazione e riepiloghi delle raccomandate quanto meno con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione analizzati.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto – sez. I -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. 1346/2025:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, l'11 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
OL AR