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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/08/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
1
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3757 del 14.12.2023
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 968/2023 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Zeppola, in virtù di Parte_1
procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA INCIDENTALE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Tarantini, in virtù di CP_1
procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura speciale in atti dall'Avv. Oreste Tanzi ed elettivamente domiciliato in Lecce al Viale Marche, 12/14, presso la sua avvocatura distrettuale
APPELLATO
All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/1/2019, si rivolgeva al Giudice del Lavoro CP_1
presso il Tribunale di Lecce, deducendo di aver lavorato alle dipendenze di Pt_1
come dipendente di III livello del CCNL settore studi professionali e attività
[...] varie (invece che come IV livello), dal 20/03/2004 all' 08/03/2005 senza contratto e successivamente fino al 09/04/2017 con contratto;
di aver svolto mansioni comportanti la gestione dei rapporti con la clientela (circa 1.300 pazienti), l'apertura e la chiusura della studio, la redazione delle prescrizioni dei farmaci, la consegna ed il ritiro di
Parte documentazione presso il Tribunale di Lecce e la di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto in contratto (articolato dalle 7.30 alle 13.00 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e dalle 15.30 alle 21.00 nei giorni di lunedì e venerdì, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto durante i quali il mercoledì non si lavorava); di aver percepito una retribuzione inferiore a quella dovutale in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva in relazione al 3° livello retributivo della contrattazione collettiva (in luogo del 4° livello previsto nel contratto), restando creditrice della somma di € 49.225,81, di cui chiedeva il riconoscimento con condanna della resistente al relativo pagamento.
Con memoria difensiva dell'1.04.2020, si costituiva in giudizio Parte_1
contestando la pretesa della ricorrente sul presupposto che la stessa ricorrente fosse stata retribuita correttamente secondo il CCNL di riferimento e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo che la era stata assunta solo in data 8.03.2005, CP_1
mediante contratto part time per 15 ore settimanali sino al 07.04.2008 (dalle 8.00 alle
11.00 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e dalle 16.00 alle 19.00 nei giorni di lunedì
e giovedì, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto durante i quali il mercoledì non si lavorava) e per 20 ore settimanali dal 2 07.04.2008 in poi per 20 ore settimanali (dalle
8.00 alle 12.00 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e dalle 16.30 alle 20.30 nei giorni di lunedì e giovedì, sempre ad eccezione dei mesi di luglio e agosto durante i quali il mercoledì non si lavorava); ed inquadramento nel 4° livello del CCNL Studi Professionali
(con profilo di Assistente di Studio); che aveva svolto mansioni di segretaria, occupandosi di aprire la porta e rispondere al telefono, del tutto sporadicamente recandosi presso uffici
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pubblici. Deduceva, inoltre, di aver subito un danno all'immagine perché la ricorrente aveva contattato almeno tre dei propri pazienti e riferito loro di non essere stata correttamente retribuita al fine di convincerli a testimoniare in proprio favore. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, condannarsi la ricorrente al risarcimento del danno, quantificato prudenzialmente in € 10.000,00.
Si costituiva in giudizio anche l' che si rimetteva alle determinazioni del Tribunale CP_2
in merito al versamento dei contributi previdenziali.
La causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e CTU, veniva decisa con sentenza n. 3757 del 14/12/2023, con la quale il Giudice del Lavoro adito accogliendo parzialmente la domanda così provvedeva: “condanna a pagare a Parte_1 la complessiva somma di € 12.121,02 a titolo di differenza tra quanto CP_1
erogatole e quanto dovutole in attuazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 08.03.2005 al 09.04.2017, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo, nonché a versare i contributi previdenziali sulla maggiore retribuzione dovuta limitatamente al periodo dal 14.11.2014 al 09.04.2017; - condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Pasquale
Tarantino; - compensa le spese processuali nel rapporto tra l' e le altre parti CP_2
processuali; - condanna al pagamento delle spese di CTU, liquidate Parte_1 con separato decreto”.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1
il 21.12.2023.
L'appello è affidato ad unico, complesso, motivo di gravame, intitolato “illogicità e travisamento dei fatti”.
Più in dettaglio, l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe riconosciuto alla dipendente mansioni superiori, senza peraltro che la stessa ne avesse fatto formale richiesta e, per giunta, non avrebbe tenuto conto che il “CCNL di riferimento prevede espressamente e senza alcuna deroga (il riferimento è alla esperienza lavorativa maturata) il requisito di idoneo titolo conseguito attraverso la specifica formazione
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professionale. Sul punto sarà sufficiente allegare il Verbale di accordo sindacale (v. all.
2) che definisce lo specifico percorso formativo dell'assistente di studio medico di famiglia, all'esito del quale (frequentazione di un corso di 200 ore da svolgersi in 30 mesi denominato: PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE DI STUDIO MEDICO DI
FAMIGLIA), in caso di superamento positivo del corso, viene rilasciato uno specifico attestato. Dunque, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto (e potuto) ricondurre la prestazione lavorativa della ricorrente nell'alveo del Livello IV super del citato CCNL poiché la ricorrente non ha mai conseguito (né ha dato prova di averlo conseguito)
l'attestato professionale previsto pattiziamente”.
Aggiunge, poi, l'appellante che “il Giudice di primo grado non avrebbe neppure potuto ricondurre nell'alveo della declaratoria contrattuale del IV livello super la prestazione CP_ svolta dalla unicamente perché ha rinvenuto nel solo IV livello super la dicitura
“assistente di studio medico di famiglia”, così fondando la sua decisione sul dato letterale;
egli avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto, inquadrare la lavoratrice in funzione delle sue competenze professionali (titoli) e dell'attività concretamente svolta” e che
“…neppure tutta l'istruttoria di causa consente di attribuire le superiori mansioni invocate dalla ricorrente giacchè da sentenza non risulta assolto l'onere della prova gravante sull'attore ai sensi dell'art 2967 cc.”.
Infine, la contesta le risultanze della CTU. Pt_1
In conclusione, l'appellante, chiede: “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 3757/2023 del Tribunale di Lecce , Sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G. 315/2019 pronunciata il 14 dicembre 2023, depositata e notificata in pari data;
-
Nel merito, accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure circa
l'inquadramento contrattuale della ed in riforma del pronunciamento del CP_1
Giudice di primo grado rigettare le richieste di cui al ricorso avversario perché inammissibili e infondate in fatto e diritto;
dichiarare non dovute le somme vantate dalla
a titolo di differenza retributiva e nessun obbligo di versamento dei CP_1
contributi previdenziali;
indi, ritenuta la validità ed efficacia dell'inquadramento contrattuale si accolga la domanda riconvenzionale secondo giustizia con condanna di controparte alle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
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Con memoria del 18.3.2025, si costituiva in giudizio eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito, contesta l'impugnazione e ne chiede il rigetto.
Propone, altresì, appello incidentale della sentenza del Tribunale di Lecce, “nella parte in cui Giudice di Primae Curae non ha estromesso dalla CTU definitiva la documentazione tardiva e ripristinato il valore della bozza, riportandolo da €uro
12.121,02 ad €uro 18.566,02 quale somma scaturente dai conteggi originari”.
Più nello specifico, l'appellante incidentale lamenta che nel corso delle attività peritali e più in particolare a seguito dell'invio della bozza iniziale, il CTU avrebbe decurtato l'entità delle differenze retributive maturale dalla tenendo conto di documentazione CP_1
depositata tardivamente dalla datrice di lavoro. ha quindi concluso come segue: “1) Dichiarare improcedibile e/o CP_1 inammissibile l'appello proposto dalla dott.ssa , per tutti i motivi ex ante Parte_1
rappresentati; 2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice Primae Curae ha condannato la resistente dott.ssa
al pagamento in favore della Ricorrente sig.ra alla somma Parte_1 CP_1 di €uro 12.121,02, condannandola al pagamento della somma di €uro 18.566,02 per le ragioni di cui supra;
4) Con vittoria di spese e competenze del primo grado rivisto per il valore definitivo della controversia e del secondo, entrambi con distrazione”.
Con comparsa depositata il 12.10.2024 si è costituito in giudizio l' , il quale, CP_2
sostanzialmente rimettendosi alle decisioni della Corte in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro fra le parti, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 25.6.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli non sono fondati, per cui ne va disposto il rigetto.
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Va innanzitutto affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato.
La stessa non è fondata.
Invero, l'atto di appello appare conforme alle previsioni di cui agli art. 342 e 434 c.p.c., in quanto dalla lettura del medesimo è possibile ricavare le indicazioni delle parti della decisione impugnata e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Rileva, peraltro, la Corte che, sulla base di quanto statuito dalle Sez. Un. della S.C., con la sentenza n. 27199/2017, l'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012 – conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 – deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell'appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione
La lettura del ricorso dell'appellante consente agevolmente di individuare le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, sicchè non vi è ragione per dichiararne l'inammissibilità.
Va subito detto che nell'accogliere, parzialmente, la domanda il primo Giudice ha rigettato le pretese della lavoratrice in ordine all'inizio del rapporto di lavoro, che la stessa allega in ricorso aver avuto origine nel marzo 2004, sebbene regolarizzato soltanto in data
8.2.2005 e in relazione all'orario di lavoro.
Il Tribunale ha infatti ritenuto insufficiente la prova di un inizio anticipato di circa un anno (20.3.2004 invece che 8.2.2005) del rapporto di lavoro così come lo svolgimento di un numero di ore di lavoro maggiore rispetto a quelle riportate in busta paga.
Sul punto, l'appellata non ha ritenuto di muovere contestazioni alla sentenza, per cui deve ritenersi formato il giudicato.
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Sicchè, il nodo principale dell'appello attiene alla qualifica che il Tribunale di Lecce ha ritenuto di conoscere alla sì da ritenere la stessa creditrice delle differenze CP_1
retributive oggetto di condanna.
Ed invero, le doglianze dell'appellante, racchiuse in un unico, complesso, motivo attengono al riconoscimento da parte del primo giudice di un inquadramento diverso da quello riportato nelle buste paga.
Ad avviso del primo Giudice, invece, la lavoratrice avrebbe svolto mansioni di 4° livello
Super per i primi 18 mesi e successivamente di 3° livello.
A sostegno di quanto precede, il Tribunale di Lecce ha ampiamente motivato la decisione, ricorrendo correttamente al procedimento trifasico, costituito (1) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla lavoratrice;
(2) dalla ricognizione delle qualifiche (o gradi) previsti dal CCNL e (3) infine dal raffronto tra i risultati della prima indagine/fase ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda fase
(cfr. ex plurimis: Cass. Civ. sez. Lav., Ord. n. 2972 dell'8 febbraio 2021).
Sicchè, sul punto, la critica dell'appellante appare infondata, perché, pur non richiamandolo espressamente, il procedimento trifasico è stato correttamente osservato dal Tribunale di prime cure.
Nella condivisibile valutazione del primo Giudice assume rilievo la circostanza emergente dall'istruttoria (e sostanzialmente neppure in contestazione fra le parti) che la abbia “svolto in via assolutamente prevalente mansioni di assistente di studio. I CP_1
testimoni escussi hanno riferito che la stessa si occupava di aprire lo studio, rispondere al telefono, ricevere i pazienti, annotare le richieste di farmaci provenienti dai pazienti e sottoporre tali annotazioni al medico per l'emissione della prescrizione e ) Per_1 Per_2
oppure di predisporre direttamente la ricetta al computer e poi sottoporla alla firma del Per_ CP_ medico e ). 6 Altri testi e ) non hanno chiarito chi Tes_1 Tes_2
predisponesse le ricette ma tale attività materiale, invero, sembra poco rilevante ai fini della distinzione tra i profili in raffronto”. Per poi aggiungere: “Per il resto, è accaduto che la ricorrente abbia svolto attività all'esterno dello studio per svolgere non meglio
CP_ specificate commissioni (Pati) o per ritirare vaccini e ricettari ( ), ma trattasi evidentemente di compiti svolti del tutto occasionalmente rispetto alle mansioni di
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segreteria come sopra descritte. Ciò premesso, sebbene i compiti di collaboratore/assistente di studio siano contemplati da tutti e tre i livelli in raffronto, solo il livello 4 super contempla espressamente il profilo di Assistente di studio medico di famiglia”.
Come detto, la decisiva circostanza dello svolgimento di fatto delle mansioni di assistente di studio da parte della non appare sostanzialmente oggetto di contestazione da parte CP_1 dell'appellante che, a parte un brevissimo e non circostanziato accenno al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della dipendente, concentra le proprie doglianze sul fatto che il Tribunale avrebbe dato risalto al dato fattuale dello svolgimento delle mansioni di assistente di studio, non prendendo invece in considerazione il fatto che, per accedere a quella qualifica, secondo le previsioni del CCNL sarebbe stato necessario seguire un preciso percorso formativo che, pacificamente, la non svolse. CP_1
Va, invece, osservato che, come questa Corte ha già accennato nella propria ordinanza del 24.1.2024 nel procedimento di inibitoria n. 968-1/2023 R.G., inter partes, il primo
Giudice ha affrontato il tema della mancata provenienza da percorsi formativi specifici della ricorrente.
Afferma in proposito il Tribunale di Lecce: “se è vero che, sotto il profilo formale, la declaratoria si riferisce al lavoratore che provenga da “percorsi formativi specifici”, pacificamente non in possesso della ricorrente, dal punto di vista sostanziale la ricorrente ha comunque svolto la maggior parte delle attività riportate nella declaratoria. Si ritiene, pertanto, di valorizzare l'aspetto sostanziale della prestazione resa dalla ricorrente rispetto a quello formale costituito dal possesso di titoli formativi, riconoscendo alla stessa il diritto ad essere inquadrata nel 4° livello super per i primi 18 mesi e nel superiore 3° livello nel periodo successivo e sino alla cessazione del rapporto”.
I richiami giurisprudenziali (Cass. 17940/2007, Cass. n. 17158/2003; Cass. 8606/2002 e
Cass. n. 8767/1992) contenuti nell'atto di appello per confutare le affermazioni del
Tribunale di Lecce non appaiono decisivi ed anzi una loro più attenta lettura consente sen'altro di ritenere infondato, in parte qua, il motivo di appello.
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La S.C., infatti, al fine del riconoscimento delle mansioni superiori attribuisce decisività al possesso di titolo di studio o altro requisito analogo, qualora ciò “sia richiesto da norme inderogabili per lo svolgimento di determinate attività”.
Ed invero, proprio Cass. n. 17940/2007 ha utilizzato il principio di diritto di cui alla massima citata dall'appellante per ritenere infondato il motivo con cui il ricorrente lamentava, come l'odierna appellante, la mancata considerazione della carenza del titolo di studio ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori.
Quindi l'esatto opposto di quanto sostenuto da . Parte_1
Si legge infatti nella parte motiva della citata sentenza di legittimità: “Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., rileva che la norma contrattuale definisce il documentatore come colui il quale, in possesso di diploma di scuola media superiore, analizza etc.; censura la sentenza impugnata per avere omesso qualsiasi indagine circa la volontà delle parti in relazione al requisito del titolo di studio. Il motivo è infondato. Il principio di diritto posto a base della sentenza impugnata è conforme al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui "La mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima, ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 1, nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto, tuttavia l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività (Cass. 13 novembre
2003 n. 17158, Cass. 14 giugno 2002 n. 8606, Cass. 21 luglio 1992 n. 8767)”.
Va da sé che la norma del CCNL che prevede il riconoscimento della qualifica di assistente di studio previo espletamento di specifici percorsi formativi (così come quella attinente alla qualifica di “documentatore” nel caso deciso dalla S.C.), non può essere considerata norma imperativa;
dal che deriva che la prova dello svolgimento di mansioni superiori, di fatto, può essere ritenuta sufficiente ai fini del riconoscimento del trattamento retributivo si cui alla qualifica superiore.
Quindi anche sotto questo profilo, l'appello principale non merita accoglimento.
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Le contestazioni della CTU contenute nell'atto di appello sono oltremodo generiche. In realtà, l'appellante più che lagnarsi dell'operato del CTU e delle conclusioni cui lo stesso
è pervenuto, si duole dei quesiti formulati del Giudice che risentono dell'errata riconoscimento di qualifiche contrattuali da quello spettanti alla lavoratrice.
Passando all'appello incidentale, con l'unico motivo che lo supporta, CP_1
lamenta che il CTU avrebbe preso in considerazione al fine della quantificazione delle differenze retributive ad essa dovute documentazione tardivamente prodotta dalla datrice di lavoro.
Dal che sarebbe conseguita una riduzione delle differenze medesime, in misura corrispondente alla documentazione con la quale la avrebbe provato pagamenti per Pt_1
€ 6.445,00.
Orbene, dalla lettura del gravame, sembra potersi escludere che la contesti CP_1
l'avvenuta ricezione delle somme di cui ai sei vaglia postali presi in considerazione dal
CTU dopo che gli stessi sono stati prodotti dalla datrice di lavoro in sede di osservazioni alla bozza di ctu, ma che si limiti ad eccepire la tardività della relativa produzione documentale.
Orbene, trattandosi di documentazione posta a base di una ordinaria eccezione di pagamento, sempre ammissibile (addirittura anche se formluata per la prima volta in appello) oltre che rilevabile di ufficio, per costante giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di tardività non appare fondata.
Invero “…il pagamento costituisce pacificamente una eccezione in senso lato (tra molte,
Cass. n. 17196 del 2018; Cass. n. 9610 del 2012; Cass. n. 13014 del 2004) che, come tale, può essere rilevata dal giudice – e sollevata dalla parte – anche per la prima volta in appello, avendo le Sezioni unite di questa Corte (n. 10531 del 2013) affermato che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto;
nella motivazione della sentenza richiamata si legge: “è confermato che deve
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essere ammessa in appello la rilevabilità di eccezioni in senso lato, che ha senso preminente quando è basata su allegazioni nuove, quantomeno se già documentate ex actis” (tra le successive conformi v. Cass. n. 25434 del 2019” (Cass. Civ. Sez. Lav., Ord.
8 febbraio 2021, n. 2976).
Conseguentemente, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
Ciò vale anche nel rapporto processuale con l' , nei cui confronti non sono state CP_2
formulate domande.
PQM
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.12.2023 da nei confronti di e , nonché sull'appello Parte_1 CP_1 CP_2
incidentale proposto con memoria difensiva del 18.3.2025 da nei CP_1
confronti di , avverso la sentenza n. 3757 del 14.12.2023 del Parte_1
Tribunale di Lecce, così decide.
-rigetta entrambi gli appelli:
-dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di questo grado;
-ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto;
-riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott. Gennaro Lombardi
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Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3757 del 14.12.2023
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 968/2023 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Zeppola, in virtù di Parte_1
procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA INCIDENTALE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Tarantini, in virtù di CP_1
procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura speciale in atti dall'Avv. Oreste Tanzi ed elettivamente domiciliato in Lecce al Viale Marche, 12/14, presso la sua avvocatura distrettuale
APPELLATO
All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/1/2019, si rivolgeva al Giudice del Lavoro CP_1
presso il Tribunale di Lecce, deducendo di aver lavorato alle dipendenze di Pt_1
come dipendente di III livello del CCNL settore studi professionali e attività
[...] varie (invece che come IV livello), dal 20/03/2004 all' 08/03/2005 senza contratto e successivamente fino al 09/04/2017 con contratto;
di aver svolto mansioni comportanti la gestione dei rapporti con la clientela (circa 1.300 pazienti), l'apertura e la chiusura della studio, la redazione delle prescrizioni dei farmaci, la consegna ed il ritiro di
Parte documentazione presso il Tribunale di Lecce e la di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto in contratto (articolato dalle 7.30 alle 13.00 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e dalle 15.30 alle 21.00 nei giorni di lunedì e venerdì, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto durante i quali il mercoledì non si lavorava); di aver percepito una retribuzione inferiore a quella dovutale in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva in relazione al 3° livello retributivo della contrattazione collettiva (in luogo del 4° livello previsto nel contratto), restando creditrice della somma di € 49.225,81, di cui chiedeva il riconoscimento con condanna della resistente al relativo pagamento.
Con memoria difensiva dell'1.04.2020, si costituiva in giudizio Parte_1
contestando la pretesa della ricorrente sul presupposto che la stessa ricorrente fosse stata retribuita correttamente secondo il CCNL di riferimento e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo che la era stata assunta solo in data 8.03.2005, CP_1
mediante contratto part time per 15 ore settimanali sino al 07.04.2008 (dalle 8.00 alle
11.00 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e dalle 16.00 alle 19.00 nei giorni di lunedì
e giovedì, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto durante i quali il mercoledì non si lavorava) e per 20 ore settimanali dal 2 07.04.2008 in poi per 20 ore settimanali (dalle
8.00 alle 12.00 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e dalle 16.30 alle 20.30 nei giorni di lunedì e giovedì, sempre ad eccezione dei mesi di luglio e agosto durante i quali il mercoledì non si lavorava); ed inquadramento nel 4° livello del CCNL Studi Professionali
(con profilo di Assistente di Studio); che aveva svolto mansioni di segretaria, occupandosi di aprire la porta e rispondere al telefono, del tutto sporadicamente recandosi presso uffici
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pubblici. Deduceva, inoltre, di aver subito un danno all'immagine perché la ricorrente aveva contattato almeno tre dei propri pazienti e riferito loro di non essere stata correttamente retribuita al fine di convincerli a testimoniare in proprio favore. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, condannarsi la ricorrente al risarcimento del danno, quantificato prudenzialmente in € 10.000,00.
Si costituiva in giudizio anche l' che si rimetteva alle determinazioni del Tribunale CP_2
in merito al versamento dei contributi previdenziali.
La causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e CTU, veniva decisa con sentenza n. 3757 del 14/12/2023, con la quale il Giudice del Lavoro adito accogliendo parzialmente la domanda così provvedeva: “condanna a pagare a Parte_1 la complessiva somma di € 12.121,02 a titolo di differenza tra quanto CP_1
erogatole e quanto dovutole in attuazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 08.03.2005 al 09.04.2017, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo, nonché a versare i contributi previdenziali sulla maggiore retribuzione dovuta limitatamente al periodo dal 14.11.2014 al 09.04.2017; - condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Pasquale
Tarantino; - compensa le spese processuali nel rapporto tra l' e le altre parti CP_2
processuali; - condanna al pagamento delle spese di CTU, liquidate Parte_1 con separato decreto”.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1
il 21.12.2023.
L'appello è affidato ad unico, complesso, motivo di gravame, intitolato “illogicità e travisamento dei fatti”.
Più in dettaglio, l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe riconosciuto alla dipendente mansioni superiori, senza peraltro che la stessa ne avesse fatto formale richiesta e, per giunta, non avrebbe tenuto conto che il “CCNL di riferimento prevede espressamente e senza alcuna deroga (il riferimento è alla esperienza lavorativa maturata) il requisito di idoneo titolo conseguito attraverso la specifica formazione
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professionale. Sul punto sarà sufficiente allegare il Verbale di accordo sindacale (v. all.
2) che definisce lo specifico percorso formativo dell'assistente di studio medico di famiglia, all'esito del quale (frequentazione di un corso di 200 ore da svolgersi in 30 mesi denominato: PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE DI STUDIO MEDICO DI
FAMIGLIA), in caso di superamento positivo del corso, viene rilasciato uno specifico attestato. Dunque, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto (e potuto) ricondurre la prestazione lavorativa della ricorrente nell'alveo del Livello IV super del citato CCNL poiché la ricorrente non ha mai conseguito (né ha dato prova di averlo conseguito)
l'attestato professionale previsto pattiziamente”.
Aggiunge, poi, l'appellante che “il Giudice di primo grado non avrebbe neppure potuto ricondurre nell'alveo della declaratoria contrattuale del IV livello super la prestazione CP_ svolta dalla unicamente perché ha rinvenuto nel solo IV livello super la dicitura
“assistente di studio medico di famiglia”, così fondando la sua decisione sul dato letterale;
egli avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto, inquadrare la lavoratrice in funzione delle sue competenze professionali (titoli) e dell'attività concretamente svolta” e che
“…neppure tutta l'istruttoria di causa consente di attribuire le superiori mansioni invocate dalla ricorrente giacchè da sentenza non risulta assolto l'onere della prova gravante sull'attore ai sensi dell'art 2967 cc.”.
Infine, la contesta le risultanze della CTU. Pt_1
In conclusione, l'appellante, chiede: “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 3757/2023 del Tribunale di Lecce , Sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G. 315/2019 pronunciata il 14 dicembre 2023, depositata e notificata in pari data;
-
Nel merito, accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure circa
l'inquadramento contrattuale della ed in riforma del pronunciamento del CP_1
Giudice di primo grado rigettare le richieste di cui al ricorso avversario perché inammissibili e infondate in fatto e diritto;
dichiarare non dovute le somme vantate dalla
a titolo di differenza retributiva e nessun obbligo di versamento dei CP_1
contributi previdenziali;
indi, ritenuta la validità ed efficacia dell'inquadramento contrattuale si accolga la domanda riconvenzionale secondo giustizia con condanna di controparte alle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
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Con memoria del 18.3.2025, si costituiva in giudizio eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito, contesta l'impugnazione e ne chiede il rigetto.
Propone, altresì, appello incidentale della sentenza del Tribunale di Lecce, “nella parte in cui Giudice di Primae Curae non ha estromesso dalla CTU definitiva la documentazione tardiva e ripristinato il valore della bozza, riportandolo da €uro
12.121,02 ad €uro 18.566,02 quale somma scaturente dai conteggi originari”.
Più nello specifico, l'appellante incidentale lamenta che nel corso delle attività peritali e più in particolare a seguito dell'invio della bozza iniziale, il CTU avrebbe decurtato l'entità delle differenze retributive maturale dalla tenendo conto di documentazione CP_1
depositata tardivamente dalla datrice di lavoro. ha quindi concluso come segue: “1) Dichiarare improcedibile e/o CP_1 inammissibile l'appello proposto dalla dott.ssa , per tutti i motivi ex ante Parte_1
rappresentati; 2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice Primae Curae ha condannato la resistente dott.ssa
al pagamento in favore della Ricorrente sig.ra alla somma Parte_1 CP_1 di €uro 12.121,02, condannandola al pagamento della somma di €uro 18.566,02 per le ragioni di cui supra;
4) Con vittoria di spese e competenze del primo grado rivisto per il valore definitivo della controversia e del secondo, entrambi con distrazione”.
Con comparsa depositata il 12.10.2024 si è costituito in giudizio l' , il quale, CP_2
sostanzialmente rimettendosi alle decisioni della Corte in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro fra le parti, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 25.6.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli non sono fondati, per cui ne va disposto il rigetto.
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Va innanzitutto affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato.
La stessa non è fondata.
Invero, l'atto di appello appare conforme alle previsioni di cui agli art. 342 e 434 c.p.c., in quanto dalla lettura del medesimo è possibile ricavare le indicazioni delle parti della decisione impugnata e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Rileva, peraltro, la Corte che, sulla base di quanto statuito dalle Sez. Un. della S.C., con la sentenza n. 27199/2017, l'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012 – conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 – deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell'appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione
La lettura del ricorso dell'appellante consente agevolmente di individuare le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, sicchè non vi è ragione per dichiararne l'inammissibilità.
Va subito detto che nell'accogliere, parzialmente, la domanda il primo Giudice ha rigettato le pretese della lavoratrice in ordine all'inizio del rapporto di lavoro, che la stessa allega in ricorso aver avuto origine nel marzo 2004, sebbene regolarizzato soltanto in data
8.2.2005 e in relazione all'orario di lavoro.
Il Tribunale ha infatti ritenuto insufficiente la prova di un inizio anticipato di circa un anno (20.3.2004 invece che 8.2.2005) del rapporto di lavoro così come lo svolgimento di un numero di ore di lavoro maggiore rispetto a quelle riportate in busta paga.
Sul punto, l'appellata non ha ritenuto di muovere contestazioni alla sentenza, per cui deve ritenersi formato il giudicato.
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Sicchè, il nodo principale dell'appello attiene alla qualifica che il Tribunale di Lecce ha ritenuto di conoscere alla sì da ritenere la stessa creditrice delle differenze CP_1
retributive oggetto di condanna.
Ed invero, le doglianze dell'appellante, racchiuse in un unico, complesso, motivo attengono al riconoscimento da parte del primo giudice di un inquadramento diverso da quello riportato nelle buste paga.
Ad avviso del primo Giudice, invece, la lavoratrice avrebbe svolto mansioni di 4° livello
Super per i primi 18 mesi e successivamente di 3° livello.
A sostegno di quanto precede, il Tribunale di Lecce ha ampiamente motivato la decisione, ricorrendo correttamente al procedimento trifasico, costituito (1) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla lavoratrice;
(2) dalla ricognizione delle qualifiche (o gradi) previsti dal CCNL e (3) infine dal raffronto tra i risultati della prima indagine/fase ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda fase
(cfr. ex plurimis: Cass. Civ. sez. Lav., Ord. n. 2972 dell'8 febbraio 2021).
Sicchè, sul punto, la critica dell'appellante appare infondata, perché, pur non richiamandolo espressamente, il procedimento trifasico è stato correttamente osservato dal Tribunale di prime cure.
Nella condivisibile valutazione del primo Giudice assume rilievo la circostanza emergente dall'istruttoria (e sostanzialmente neppure in contestazione fra le parti) che la abbia “svolto in via assolutamente prevalente mansioni di assistente di studio. I CP_1
testimoni escussi hanno riferito che la stessa si occupava di aprire lo studio, rispondere al telefono, ricevere i pazienti, annotare le richieste di farmaci provenienti dai pazienti e sottoporre tali annotazioni al medico per l'emissione della prescrizione e ) Per_1 Per_2
oppure di predisporre direttamente la ricetta al computer e poi sottoporla alla firma del Per_ CP_ medico e ). 6 Altri testi e ) non hanno chiarito chi Tes_1 Tes_2
predisponesse le ricette ma tale attività materiale, invero, sembra poco rilevante ai fini della distinzione tra i profili in raffronto”. Per poi aggiungere: “Per il resto, è accaduto che la ricorrente abbia svolto attività all'esterno dello studio per svolgere non meglio
CP_ specificate commissioni (Pati) o per ritirare vaccini e ricettari ( ), ma trattasi evidentemente di compiti svolti del tutto occasionalmente rispetto alle mansioni di
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segreteria come sopra descritte. Ciò premesso, sebbene i compiti di collaboratore/assistente di studio siano contemplati da tutti e tre i livelli in raffronto, solo il livello 4 super contempla espressamente il profilo di Assistente di studio medico di famiglia”.
Come detto, la decisiva circostanza dello svolgimento di fatto delle mansioni di assistente di studio da parte della non appare sostanzialmente oggetto di contestazione da parte CP_1 dell'appellante che, a parte un brevissimo e non circostanziato accenno al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della dipendente, concentra le proprie doglianze sul fatto che il Tribunale avrebbe dato risalto al dato fattuale dello svolgimento delle mansioni di assistente di studio, non prendendo invece in considerazione il fatto che, per accedere a quella qualifica, secondo le previsioni del CCNL sarebbe stato necessario seguire un preciso percorso formativo che, pacificamente, la non svolse. CP_1
Va, invece, osservato che, come questa Corte ha già accennato nella propria ordinanza del 24.1.2024 nel procedimento di inibitoria n. 968-1/2023 R.G., inter partes, il primo
Giudice ha affrontato il tema della mancata provenienza da percorsi formativi specifici della ricorrente.
Afferma in proposito il Tribunale di Lecce: “se è vero che, sotto il profilo formale, la declaratoria si riferisce al lavoratore che provenga da “percorsi formativi specifici”, pacificamente non in possesso della ricorrente, dal punto di vista sostanziale la ricorrente ha comunque svolto la maggior parte delle attività riportate nella declaratoria. Si ritiene, pertanto, di valorizzare l'aspetto sostanziale della prestazione resa dalla ricorrente rispetto a quello formale costituito dal possesso di titoli formativi, riconoscendo alla stessa il diritto ad essere inquadrata nel 4° livello super per i primi 18 mesi e nel superiore 3° livello nel periodo successivo e sino alla cessazione del rapporto”.
I richiami giurisprudenziali (Cass. 17940/2007, Cass. n. 17158/2003; Cass. 8606/2002 e
Cass. n. 8767/1992) contenuti nell'atto di appello per confutare le affermazioni del
Tribunale di Lecce non appaiono decisivi ed anzi una loro più attenta lettura consente sen'altro di ritenere infondato, in parte qua, il motivo di appello.
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La S.C., infatti, al fine del riconoscimento delle mansioni superiori attribuisce decisività al possesso di titolo di studio o altro requisito analogo, qualora ciò “sia richiesto da norme inderogabili per lo svolgimento di determinate attività”.
Ed invero, proprio Cass. n. 17940/2007 ha utilizzato il principio di diritto di cui alla massima citata dall'appellante per ritenere infondato il motivo con cui il ricorrente lamentava, come l'odierna appellante, la mancata considerazione della carenza del titolo di studio ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori.
Quindi l'esatto opposto di quanto sostenuto da . Parte_1
Si legge infatti nella parte motiva della citata sentenza di legittimità: “Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., rileva che la norma contrattuale definisce il documentatore come colui il quale, in possesso di diploma di scuola media superiore, analizza etc.; censura la sentenza impugnata per avere omesso qualsiasi indagine circa la volontà delle parti in relazione al requisito del titolo di studio. Il motivo è infondato. Il principio di diritto posto a base della sentenza impugnata è conforme al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui "La mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima, ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 1, nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto, tuttavia l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività (Cass. 13 novembre
2003 n. 17158, Cass. 14 giugno 2002 n. 8606, Cass. 21 luglio 1992 n. 8767)”.
Va da sé che la norma del CCNL che prevede il riconoscimento della qualifica di assistente di studio previo espletamento di specifici percorsi formativi (così come quella attinente alla qualifica di “documentatore” nel caso deciso dalla S.C.), non può essere considerata norma imperativa;
dal che deriva che la prova dello svolgimento di mansioni superiori, di fatto, può essere ritenuta sufficiente ai fini del riconoscimento del trattamento retributivo si cui alla qualifica superiore.
Quindi anche sotto questo profilo, l'appello principale non merita accoglimento.
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Le contestazioni della CTU contenute nell'atto di appello sono oltremodo generiche. In realtà, l'appellante più che lagnarsi dell'operato del CTU e delle conclusioni cui lo stesso
è pervenuto, si duole dei quesiti formulati del Giudice che risentono dell'errata riconoscimento di qualifiche contrattuali da quello spettanti alla lavoratrice.
Passando all'appello incidentale, con l'unico motivo che lo supporta, CP_1
lamenta che il CTU avrebbe preso in considerazione al fine della quantificazione delle differenze retributive ad essa dovute documentazione tardivamente prodotta dalla datrice di lavoro.
Dal che sarebbe conseguita una riduzione delle differenze medesime, in misura corrispondente alla documentazione con la quale la avrebbe provato pagamenti per Pt_1
€ 6.445,00.
Orbene, dalla lettura del gravame, sembra potersi escludere che la contesti CP_1
l'avvenuta ricezione delle somme di cui ai sei vaglia postali presi in considerazione dal
CTU dopo che gli stessi sono stati prodotti dalla datrice di lavoro in sede di osservazioni alla bozza di ctu, ma che si limiti ad eccepire la tardività della relativa produzione documentale.
Orbene, trattandosi di documentazione posta a base di una ordinaria eccezione di pagamento, sempre ammissibile (addirittura anche se formluata per la prima volta in appello) oltre che rilevabile di ufficio, per costante giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di tardività non appare fondata.
Invero “…il pagamento costituisce pacificamente una eccezione in senso lato (tra molte,
Cass. n. 17196 del 2018; Cass. n. 9610 del 2012; Cass. n. 13014 del 2004) che, come tale, può essere rilevata dal giudice – e sollevata dalla parte – anche per la prima volta in appello, avendo le Sezioni unite di questa Corte (n. 10531 del 2013) affermato che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto;
nella motivazione della sentenza richiamata si legge: “è confermato che deve
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essere ammessa in appello la rilevabilità di eccezioni in senso lato, che ha senso preminente quando è basata su allegazioni nuove, quantomeno se già documentate ex actis” (tra le successive conformi v. Cass. n. 25434 del 2019” (Cass. Civ. Sez. Lav., Ord.
8 febbraio 2021, n. 2976).
Conseguentemente, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
Ciò vale anche nel rapporto processuale con l' , nei cui confronti non sono state CP_2
formulate domande.
PQM
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.12.2023 da nei confronti di e , nonché sull'appello Parte_1 CP_1 CP_2
incidentale proposto con memoria difensiva del 18.3.2025 da nei CP_1
confronti di , avverso la sentenza n. 3757 del 14.12.2023 del Parte_1
Tribunale di Lecce, così decide.
-rigetta entrambi gli appelli:
-dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di questo grado;
-ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto;
-riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott. Gennaro Lombardi
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