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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 01/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 859/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
, USR ABRUZZO, ATP Controparte_1 L'AQUILA
RESISTENTI
Oggi 01/07/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. DI PIETRO ROSA in sostituzione dell'avv. RINALDI GIOVANNI;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. DI PIETRO si riporta al ricorso e a tutti gli scritti difensivi depositati. Precisa le conclusioni come da ricorso.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 859/2024, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. , con
[...] P.IVA_2 il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1/7/2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
Pag. 2 di 5 che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentire Parte_1 condannare il al pagamento della somma di € Controparte_1
1.691,37, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti prevista dal CCNL del
15.3.2001, in relazione al servizio prestato in virtù di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2020/2021 e parte dell'anno scolastico
2021/2022; che la ricorrente esponeva di essere stata assunta dal convenuto CP_1 quale docente in forza di ripetuti contratti a termine ed, al momento dell'instaurazione del giudizio, di essere in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Collodi-Marini” di
Avezzano; che l'Amministrazione scolastica, in relazione al predetto servizio, ometteva di liquidarle la Retribuzione Professionale Docenti;
che l'omessa corresponsione di tale emolumento in relazione alle supplenze costituiva violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE; che si costituiva il
[...]
Controparte_3
[...] resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato;
che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti. che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL
15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
Pag. 3 di 5 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass., Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015); che spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della “Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; che la pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente;
CP_1 che, in particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la
“Retribuzione Professionale Docenti” ammonta ad € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio;
tale importo è stato aumentato ad € 174,50 con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14 ed ulteriormente aumentato ad €
184,50, con decorrenza dall'1.1.2022;
che il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del
31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; il successivo comma
5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
che l'importo lordo giornaliero spettante alla ricorrente in relazione al servizio prestato corrisponde, pertanto, ad € 5,82 (174,50 : 30), per il periodo fino al 31.12.2021,
e ad € 6,15 (184,50 : 30), per il periodo dall'1.1.2022;
che vanno pertanto condivisi i conteggi della ricorrente secondo cui spettano alla stessa € 582,00 (100 giorni x € 5,82), per l'anno scolastico 2020/2021; € 500,52 (86 giorni x € 5,82), per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 31.12.2021; € 608,85 (99 giorni x € 6,15), per l'anno scolastico 2021/2022, dall'1.1.2022;
che spettano, inoltre, alla ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo;
trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli
Pag. 4 di 5 accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (C.Cost. n. 459/2000; C.Cost. n. 82/2003); totale:
€ 1.691,37;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il e l' Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 1.691,37, a titolo Parte_1 di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c., dalla maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il Controparte_4
[...]
, in solido tra loro, alla
[...] rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 705,50, di cui € 49,00 per spese effettive ed € 656,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola
Zampieri e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avezzano, l'1 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 859/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
, USR ABRUZZO, ATP Controparte_1 L'AQUILA
RESISTENTI
Oggi 01/07/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. DI PIETRO ROSA in sostituzione dell'avv. RINALDI GIOVANNI;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. DI PIETRO si riporta al ricorso e a tutti gli scritti difensivi depositati. Precisa le conclusioni come da ricorso.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 859/2024, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. , con
[...] P.IVA_2 il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1/7/2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
Pag. 2 di 5 che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentire Parte_1 condannare il al pagamento della somma di € Controparte_1
1.691,37, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti prevista dal CCNL del
15.3.2001, in relazione al servizio prestato in virtù di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2020/2021 e parte dell'anno scolastico
2021/2022; che la ricorrente esponeva di essere stata assunta dal convenuto CP_1 quale docente in forza di ripetuti contratti a termine ed, al momento dell'instaurazione del giudizio, di essere in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Collodi-Marini” di
Avezzano; che l'Amministrazione scolastica, in relazione al predetto servizio, ometteva di liquidarle la Retribuzione Professionale Docenti;
che l'omessa corresponsione di tale emolumento in relazione alle supplenze costituiva violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE; che si costituiva il
[...]
Controparte_3
[...] resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato;
che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti. che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL
15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
Pag. 3 di 5 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass., Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015); che spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della “Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; che la pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente;
CP_1 che, in particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la
“Retribuzione Professionale Docenti” ammonta ad € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio;
tale importo è stato aumentato ad € 174,50 con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14 ed ulteriormente aumentato ad €
184,50, con decorrenza dall'1.1.2022;
che il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del
31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; il successivo comma
5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
che l'importo lordo giornaliero spettante alla ricorrente in relazione al servizio prestato corrisponde, pertanto, ad € 5,82 (174,50 : 30), per il periodo fino al 31.12.2021,
e ad € 6,15 (184,50 : 30), per il periodo dall'1.1.2022;
che vanno pertanto condivisi i conteggi della ricorrente secondo cui spettano alla stessa € 582,00 (100 giorni x € 5,82), per l'anno scolastico 2020/2021; € 500,52 (86 giorni x € 5,82), per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 31.12.2021; € 608,85 (99 giorni x € 6,15), per l'anno scolastico 2021/2022, dall'1.1.2022;
che spettano, inoltre, alla ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo;
trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli
Pag. 4 di 5 accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (C.Cost. n. 459/2000; C.Cost. n. 82/2003); totale:
€ 1.691,37;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il e l' Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 1.691,37, a titolo Parte_1 di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c., dalla maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il Controparte_4
[...]
, in solido tra loro, alla
[...] rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 705,50, di cui € 49,00 per spese effettive ed € 656,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola
Zampieri e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avezzano, l'1 luglio 2025.
Il Giudice
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