TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice rel. dott. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 posta in deliberazione all'esito dell'udienza del 4.06.2025, previa concessione alle parti del termine per note a difesa, promossa ai sensi dell'473 bis. 29 c.p.c. da nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele De Santis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via C. Colombo n. 141, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, (c.f. ), residente in [...]CP_1 C.F._1
(TE), via Roma n°401/B, elettivamente domiciliata in Villa Rosa di Martinsicuro alla Via Roma n° 577, presso lo Studio dell'Avv. Maria Elena Di Salvatore che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. Conclusioni delle parti: come in atti e come da note autorizzate.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso introduttivo premesso che, con la sentenza Parte_1
n. 17/2024 del 10.07.2024, questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto con - ha chiesto la CP_1 modifica delle condizioni ivi previste mediante la revoca o la revisione dell'assegno divorzile a suo carico, pari ad €.280,00. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
1 a) che egli, pensionato dell'età di 72 anni, è gravato anche di un altro assegno divorzile, di pari importo, a favore della sua prima moglie e che, percependo la pensione di €.1300,00, non riesce a far fronte alle proprie esigenze con i restanti €.700,00 circa;
b) che pende dinanzi a questo Tribunale, tra le medesime parti, anche un giudizio di divisione in cui, sostanzialmente, la resistente ha svuotato tutto il suo patrimonio, costringendolo ad acquistare, mediante un prestito, una cucina nuova, così gravandosi della rata mensile di rimborso pari ad
€.490,36; c) che la resistente, dal luglio 2023, lavora stabilmente come badante.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso chiedendo la revoca ovvero la riduzione dell'assegno divorzile a suo carico. Ha resistito in giudizio la quale ha eccepito, in sintesi e per CP_1 quanto d'interesse:
a) che il ricorrente non ha mai adempiuto all'obbligo di versamento in suo favore né dell'assegno divorzile né dell'assegno di mantenimento, maturando così un debito pari ad €.15.000,00; b) che egli ha omesso di provare i motivi sopravvenuti che giustificherebbero la modifica delle condizioni di divorzio stabilite congiuntamente appena un anno fa;
c) che, invero, il ricorrente ha subito un miglioramento del proprio stato economico in quanto, con il decesso della madre il giorno 12.01.2022, lo stesso è divenuto erede testamentario ed in quanto tale, usufruttuario dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto;
d) che a nulla rileva la pendenza di un giudizio di divisione tra gli stessi, in quanto instaurato prima del divorzio e relativo a domande di restituzione ancora sub iudice; e) che la circostanza che ella lavorasse come badante non era idonea ad incidere sull'assetto economico stabilito in sede di divorzio, perché, a prescindere dalla qualifica formale del contratto come “a tempo indeterminato”, è evidente che la sua condizione lavorativa è precariamente legata alle (spesso brevi) aspettative di vita delle persone anziane che assiste.
Tanto eccepito, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato per i motivi che seguono. Va preliminarmente rilevato, in punto di diritto, che la revisione dell'assetto economico (e familiare) stabilito in sede di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., deve fondarsi sull'allegazione e sulla prova di circostanze nuove, non potendosi richiedere al giudice una nuova valutazione di
Pag. 2 di 4 fatti già dedotti o comunque deducibili durante il precedente giudizio (cfr., ex multiis, Cass. Civ. 11636 del 2020, secondo cui “nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il "thema decidendum" è rappresentato dall'esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione”; cfr. anche Cass. 13 gennaio 2017, n. 787; Cass. 20 giugno 2014, n. 14143).
In altri termini, la modifica è subordinata alla sopravvenienza di “giustificati motivi”, ora espressamente richieste dal nuovo art. 473 bis.29 c.p.c. Dunque, il presente procedimento non può utilizzarsi quale revisio prioris istantiae, al fine di ottenere una mera rivisitazione delle determinazioni già adottate, dovendo al contrario caratterizzarsi quale novum iudicium, finalizzato a adeguare la regolamentazione dei rapporti, nel caso di specie economici, alla concreta modifica delle condizioni patrimoniali. Ciò posto, la sentenza di divorzio è stata emessa – peraltro poco meno di un anno fa – sulla scorta dell'accettazione, da ambo le parti, della proposta conciliativa del Tribunale prevedendo quindi, per l'appunto, l'obbligo a carico del Parte_1 della corresponsione dell'assegno divorzile dell'importo di €.280,00. Ora, la circostanza che il ricorrente corrisponda anche un altro assegno a favore della prima moglie non è sopravvenuta. Parimenti, non è sopravvenuta la circostanza che la resistente lavori come badante. Ed infatti, nella proposta conciliativa formulata dal Tribunale si legge:
“tenuto conto della breve durata del matrimonio (celebrato nel 2017), dell'assenza di prole, della peculiare situazione lavorativa della resistente, la quale, in ragione dell'età (nata nel 1960) e della qualificazione professionale maturata (attività di “badante”) ha una residua, ma limitata capacità lavorativa e reddituale a fronte della migliore situazione economica del coniuge, seppur gravato dall'obbligazione di un precedente assegno divorzile, riconoscere alla resistente l'assegno divorzile di € 280,00” (cfr. sentenza di divorzio in atti). Dunque, anche tale circostanza non è affatto sopravvenuta. A tanto ai aggiunga che la resistente ha anche lamentato l'inadempimento del ricorrente in ordine alla corresponsione dell'assegno. In definitiva, la domanda del ricorrente va respinta, non essendovi motivi che giustificano la modifica delle condizioni di separazione. Le spese del giudizio, conclusosi con il rigetto della domanda del ricorrente, vanno poste a carico di quest'ultimo e sono liquidate, come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra richiesta rigettata, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
Pag. 3 di 4 2) condanna la parte ricorrente, al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente, che liquida in CP_1
€.2.905,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice est.
Silvia Codispoti
Il Presidente Mariangela Mastro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice rel. dott. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 posta in deliberazione all'esito dell'udienza del 4.06.2025, previa concessione alle parti del termine per note a difesa, promossa ai sensi dell'473 bis. 29 c.p.c. da nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele De Santis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via C. Colombo n. 141, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, (c.f. ), residente in [...]CP_1 C.F._1
(TE), via Roma n°401/B, elettivamente domiciliata in Villa Rosa di Martinsicuro alla Via Roma n° 577, presso lo Studio dell'Avv. Maria Elena Di Salvatore che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. Conclusioni delle parti: come in atti e come da note autorizzate.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso introduttivo premesso che, con la sentenza Parte_1
n. 17/2024 del 10.07.2024, questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto con - ha chiesto la CP_1 modifica delle condizioni ivi previste mediante la revoca o la revisione dell'assegno divorzile a suo carico, pari ad €.280,00. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
1 a) che egli, pensionato dell'età di 72 anni, è gravato anche di un altro assegno divorzile, di pari importo, a favore della sua prima moglie e che, percependo la pensione di €.1300,00, non riesce a far fronte alle proprie esigenze con i restanti €.700,00 circa;
b) che pende dinanzi a questo Tribunale, tra le medesime parti, anche un giudizio di divisione in cui, sostanzialmente, la resistente ha svuotato tutto il suo patrimonio, costringendolo ad acquistare, mediante un prestito, una cucina nuova, così gravandosi della rata mensile di rimborso pari ad
€.490,36; c) che la resistente, dal luglio 2023, lavora stabilmente come badante.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso chiedendo la revoca ovvero la riduzione dell'assegno divorzile a suo carico. Ha resistito in giudizio la quale ha eccepito, in sintesi e per CP_1 quanto d'interesse:
a) che il ricorrente non ha mai adempiuto all'obbligo di versamento in suo favore né dell'assegno divorzile né dell'assegno di mantenimento, maturando così un debito pari ad €.15.000,00; b) che egli ha omesso di provare i motivi sopravvenuti che giustificherebbero la modifica delle condizioni di divorzio stabilite congiuntamente appena un anno fa;
c) che, invero, il ricorrente ha subito un miglioramento del proprio stato economico in quanto, con il decesso della madre il giorno 12.01.2022, lo stesso è divenuto erede testamentario ed in quanto tale, usufruttuario dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto;
d) che a nulla rileva la pendenza di un giudizio di divisione tra gli stessi, in quanto instaurato prima del divorzio e relativo a domande di restituzione ancora sub iudice; e) che la circostanza che ella lavorasse come badante non era idonea ad incidere sull'assetto economico stabilito in sede di divorzio, perché, a prescindere dalla qualifica formale del contratto come “a tempo indeterminato”, è evidente che la sua condizione lavorativa è precariamente legata alle (spesso brevi) aspettative di vita delle persone anziane che assiste.
Tanto eccepito, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato per i motivi che seguono. Va preliminarmente rilevato, in punto di diritto, che la revisione dell'assetto economico (e familiare) stabilito in sede di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., deve fondarsi sull'allegazione e sulla prova di circostanze nuove, non potendosi richiedere al giudice una nuova valutazione di
Pag. 2 di 4 fatti già dedotti o comunque deducibili durante il precedente giudizio (cfr., ex multiis, Cass. Civ. 11636 del 2020, secondo cui “nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il "thema decidendum" è rappresentato dall'esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione”; cfr. anche Cass. 13 gennaio 2017, n. 787; Cass. 20 giugno 2014, n. 14143).
In altri termini, la modifica è subordinata alla sopravvenienza di “giustificati motivi”, ora espressamente richieste dal nuovo art. 473 bis.29 c.p.c. Dunque, il presente procedimento non può utilizzarsi quale revisio prioris istantiae, al fine di ottenere una mera rivisitazione delle determinazioni già adottate, dovendo al contrario caratterizzarsi quale novum iudicium, finalizzato a adeguare la regolamentazione dei rapporti, nel caso di specie economici, alla concreta modifica delle condizioni patrimoniali. Ciò posto, la sentenza di divorzio è stata emessa – peraltro poco meno di un anno fa – sulla scorta dell'accettazione, da ambo le parti, della proposta conciliativa del Tribunale prevedendo quindi, per l'appunto, l'obbligo a carico del Parte_1 della corresponsione dell'assegno divorzile dell'importo di €.280,00. Ora, la circostanza che il ricorrente corrisponda anche un altro assegno a favore della prima moglie non è sopravvenuta. Parimenti, non è sopravvenuta la circostanza che la resistente lavori come badante. Ed infatti, nella proposta conciliativa formulata dal Tribunale si legge:
“tenuto conto della breve durata del matrimonio (celebrato nel 2017), dell'assenza di prole, della peculiare situazione lavorativa della resistente, la quale, in ragione dell'età (nata nel 1960) e della qualificazione professionale maturata (attività di “badante”) ha una residua, ma limitata capacità lavorativa e reddituale a fronte della migliore situazione economica del coniuge, seppur gravato dall'obbligazione di un precedente assegno divorzile, riconoscere alla resistente l'assegno divorzile di € 280,00” (cfr. sentenza di divorzio in atti). Dunque, anche tale circostanza non è affatto sopravvenuta. A tanto ai aggiunga che la resistente ha anche lamentato l'inadempimento del ricorrente in ordine alla corresponsione dell'assegno. In definitiva, la domanda del ricorrente va respinta, non essendovi motivi che giustificano la modifica delle condizioni di separazione. Le spese del giudizio, conclusosi con il rigetto della domanda del ricorrente, vanno poste a carico di quest'ultimo e sono liquidate, come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra richiesta rigettata, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
Pag. 3 di 4 2) condanna la parte ricorrente, al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente, che liquida in CP_1
€.2.905,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice est.
Silvia Codispoti
Il Presidente Mariangela Mastro
Pag. 4 di 4