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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/10/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AT La LL, all'esito dell'udienza del 01 ottobre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 36/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Email_1 C.F._1
Roccella Ionica, via Roma n. 109, presso lo studio dell'avv.to Domenico MACRÌ, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Locri, via Matteotti n. 48, con gli l'avvocati Pietro CAPURSO e Cinzia LOLLI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti del 23.03.2024, a rogito del notaio in Roma, rep. 37875, pec: ; Persona_1 Email_3 E
t; Email_5
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento ex art. 1 legge n.
18/1980 e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 5 RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 05.01.2024,
[...] ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui Parte_1
all'art. 1 l. n. 18/1980 e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992, eccependo l'errata valutazione formulata dal CTU dott. , in fase di accertamento Persona_2
tecnico preventivo, del complesso invalidate di cui è affetto.
In particolare, ha lamentato l'inadeguata valutazione delle comorbilità lamentate, specie con riguardo al mieloma multiplo, patologia di cui è affetto dal 2018, e della cardiopatia ischemica rivascolarizzata che, congiuntamente, compromettono significativamente le sue condizioni di salute. La parte ricorrente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: a) accertare e dichiarare, previa nomina di nuovo CTU medico-legale e nuovo elaborato peritale che il Sig. , per le infermità da cui era ed è affetto, Parte_1 ha diritto alle prestazioni richieste: 1) indennità di accompagnamento (L. 18/80) e 2) handicap grave (art 3 comma 3 L. 104/92) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (26/03/2018) ovvero a decorrere da altra data accertata in giudizio;
b) condannare in conseguenza l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello stato di persona handicappata in situazione di gravità in favore del ricorrente, con tutte le conseguenze di legge, dalla data di presentazione della sua domanda in via amministrativa
(26/03/2018) ovvero a decorrere da altra data accertata in giudizio, con arretrati, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di del dovuto al soddisfo;
c) condannare
l al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio per CP_1 accertamento tecnico preventivo da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore ex art. 93
c.p.c.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate esclusivamente dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa.
In fase di ATP il CTU ha, sostanzialmente, confermato gli esiti della valutazione effettuata dall'Istituto in sede di visita medica collegiale di revisione, con la quale si è
Pag. 2 a 5 affermata la riduzione della capacità lavorativa del 100% ex art. 12 l. n. 118/1971 e condizione di cui all'art. 3 comma 1 l. n. 104/1992. La parte ricorrente ne contesta gli assunti ed insiste come su trascritto.
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi che ai sensi della legge n. 18/1980 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socioeconomiche in cui lo stesso versi e che ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992 qualora la compromissione fisica o mentale, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale della persona con disabilità, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno
è da ritenersi intensivo con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta, ovvero del piano terapeutico rilasciato dall' Parte_2
Pag. 3 a 5 in data 26.10.2023, ha ritenuto opportuno disporre la Parte_3
rinnovazione delle operazioni peritali e, con ordinanza del 10.01.2025, ha a tal fine nominato il dott. , il quale ha ritualmente accettato l'incarico e ha depositato il proprio Persona_3
elaborato in data 11.07.2025.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo, aver chiesto consulenza ematologica ed aver sottoposto ad esame obiettivo il ricorrente ha accertato che le patologie lamentate sono tali da renderlo invalido nella misura del 100% e bisognevole di assistenza continua, nonché soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “
1. Esiti autotrapianto per MA
Multiplo 2. Esiti cardiopatia ischemica rivascolarizzata 3. Sindrome ansioso-depressiva reattiva”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “•
Soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti
e le funzioni dell'età (100%), con necessità, in atto, di assistenza continua essendo in una condizione d'impossibilità a potersi gestire in autonomia (almeno fino a tutto il 2024). •
Inoltre, si riconosce che le suddette patologie, costituiscono (almeno per lo stesso periodo dei 5 anni e quindi fino a tutto il 2024) una grave minorazione per cui ha diritto al riconoscimento dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992) Decorrenza: dalla sospensione
(aprile 2022) fino a tutto il 2024”.
Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di censure da parte dell' resistente, neppure CP_2 formulate nella fase endoprocedimentale ex art. 195 c.p.c.
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott. . Persona_3
Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile al 100% con necessità di assistenza continua e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992 in capo a , con decorrenza dalla data di sospensione, ovvero dal 19.04.2022, Parte_1
al 31.12.2024.
Pag. 4 a 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, visto il DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della natura della materia trattata e dello scaglione di riferimento, considerata l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, e tenuto conto altresì dell'esito complessivo della controversia- ovvero del riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici invocati limitatamente al periodo dal 19.04.2022 al 31.12.2024, vengono compensate nella misura di un terzo, ponendo la restante parte, pari a due terzi ed ovvero €2.534,00, oltre IVA e CPA come per legge e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accerta in capo ad la sussistenza del requisito sanitario di Parte_1 cui all'art. 1 l. n. 18/1980 e dello stato di disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 n.
104/1992, con decorrenza dal 19.04.2022 e fino al 31.12.2024;
2.- compensa le spese di giudizio nella misura di un terzo e condanna l' al CP_1 pagamento dei restanti 2/3, che si liquidano in complessivi €2.534,00, oltre IVA e CPA come per legge e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, a carico dell' ; CP_1
3.- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1 separati decreti.
Locri, 31 ottobre 2025
Il Giudice
AT La LL
Pag. 5 a 5