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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/09/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2548/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Loredana Presidente relatrice Gaia Muscato Giudice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2548/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1 CASAGLIA, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in RU, Via XIV Settembre n. 73 presso il difensore avv. CHIARA CASAGLIA RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «conclude come da memoria integrativa datata 28.3.2023 e in via istruttoria come da memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. datata 16.12.2023».
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 30.05.2022, ha convenuto in giudizio la coniuge ed ha Parte_1 esposto: di avere contratto con lei matrimonio civile a Tirana in data 28.08.2020 (trascritto il 19.10.2020, al n.5, Parte II, serie C, anno 2020 degli atti di matrimonio del comune di Valfabbrica); che dall'unione pagina 1 di 4 non sono nati figli;
che in data 14.09.2020 i coniugi ritornavano in Italia e si stabilivano presso l'abitazione di proprietà del sig. che a partire dal rientro in Italia la sig.ra poneva in Pt_1 CP_1 essere comportamenti violenti e intimidatori nei confronti del marito;
che la moglie lo allontanava sia dai propri figli che dagli amici impedendogliene la frequentazione;
che la sig.ra o privava della CP_1 tessera sanitaria, della patente di guida e della carta bancoposta provvedendo essa stessa a prelevare direttamente al postamat il denaro contante;
che a partire dal mese di settembre 2021, giungevano in Italia i familiari della moglie (i genitori, la sorella e il fratello), che prendevano possesso della casa coniugale gettandolo in una grave condizione di soggezione ed ansia;
che a seguito dei comportamenti violenti posti in essere dalla moglie in suo danno, egli sporgeva denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di RU (procedimento n. 4479/2021 R.G.N.R.) per il reato di cui all'art 572 comma 1 c.p.; che a seguito di ciò veniva applicata nei confronti della sig.ra a misura cautelare del divieto CP_1 di avvicinamento nei confronti del marito;
che il giorno precedente l'adozione della misura cautelare, la moglie lasciava l'abitazione coniugale facendo rientro nel proprio Paese d'origine; che l'immobile ove i coniugi hanno vissuto è di proprietà sua e di suo fratello, nella misura di ½ ciascuno;
che egli percepisce una pensione pari a € 850,00 gravata di una cessione di 1/5, per un importo di € 150,00 mensili;
che la sig.ra ha sempre svolto regolarmente l'attività di badante ed è quindi economicamente CP_1 indipendente.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente.
In esito all'udienza del 31.01.2023, ove compariva il sig. insistendo nelle proprie Parte_1 difese, la Presidente dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Alla successiva udienza del 27.09.2023, la difesa del ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva in ordine allo status. Il giudice, dichiarata la contumacia della resistente, riservava la decisione al collegio.
Con sentenza non definitiva n. 1587/2023 pubblicata il 23.10.2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e, all'udienza del 28.05.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparsa conclusionale.
****
La presente sentenza, che segue a quella non definitiva – già pronunciata – in ordine allo status, ha ad oggetto la sola richiesta di addebito avanzata dal ricorrente, avendo la moglie perpetrato maltrattamenti morali e fisici nei suoi confronti.
La domanda è fondata.
La documentazione prodotta dal ricorrente e le prove testimoniali assunte riscontrano le sue allegazioni in merito alle condotte prevaricatrici e maltrattanti della moglie, lesive dell'integrità fisica e morale del marito.
Si richiama al riguardo innanzitutto l'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento al marito, resa dal G.I.P. del Tribunale di RU il 15.2.2022 (all. 4 al ricorso pagina 2 di 4 introduttivo) in ragione della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della resistente in ordine al delitto di cui all'art. 572, co. 1, c.p., per avere perpetrato atti di oppressione quotidiani in danno del marito arrivando a percuoterlo con schiaffi in testa in plurime occasioni;
per avergli impedito di vivere le sue relazioni sociali, estromettendolo completamente dal contesto dei rapporti amicali e familiari, sottraendogli il telefono cellulare, non consentendogli di restare in contatto e frequentare i suoi cari e gli amici;
per non avergli consentito di utilizzare le sue carte di credito privandolo dei documenti di identità e per non avergli fornito l'assistenza sanitaria necessaria.
In detta ordinanza sono riportate le dichiarazioni rese dalla figlia del ricorrente, la Testimone_1 quale, sentita a sommarie informazioni, ha riferito che il padre aveva impiegato tre giorni per stabilizzare la pressione e lo stato di agitazione, che il medesimo non mangiava e si trovava in un profondo stato di prostrazione;
la sig.ra ha precisato che il padre non voleva essere lasciato solo neanche un Pt_1 momento per paura che la moglie e i parenti di lei lo andassero a prendere, che aveva paura di essere ancora malmenato come le aveva raccontato essere accaduto in tante altre occasioni, che viveva nel terrore di poter incontrare nuovamente la moglie. Nella medesima ordinanza cautelare sono inoltre riportate le dichiarazioni rese da (nipote del ricorrente), da (cognata Testimone_2 Testimone_3 del ricorrente) e da (amico del ricorrente), i quali, sentiti a sommarie informazioni, hanno Testimone_4 tutti confermato i fatti denunciati dal sig. Infine, l'ordinanza cautelare menziona la Parte_1 relazione dell'assistente sociale del Comune di Valfabbrica del 21.10.2021, dalla quale risulta, CP_2 che la figlia e la nipote avevano da tempo espresso una forte preoccupazione per le Tes_1 Tes_2 condizioni di salute del sig. a causa dei comportamenti della moglie che lo aveva allontanato dai Pt_1 familiari.
Ulteriori riscontri si trovano nelle prove testimoniali assunte nel presente giudizio.
Ed infatti, la testimonianza del sig. ha confermato la circostanza che la resistente avesse Testimone_4 privato il sig. dei documenti e del bancomat («Capo 13) Confermo la circostanza e devo dire Pt_1 che mai mi sarei aspettato di trovarlo in tali condizioni. Preciso che avevo saputo delle sue vicende personali e del fatto che era stato costretto dalla moglie ad allontanarsi da casa e, siccome eravamo amici, ho pensato di fargli visita. AD Giudice: In tale circostanza l'ho trovato molto provato sia fisicamente che psicologicamente»; cfr. verbale ud. 18.2.2025).
La teste ha poi confermato la circostanza dell'interruzione dei rapporti con il ricorrente Testimone_3 per volontà della moglie, a partire da settembre 2020 («Capo 14) Confermo. Preciso che abitavamo nello stesso stabile in due appartamenti posti l'uno sull'altro. Prima dell'arrivo della ci CP_1 frequentavamo spesso anche perché io mi sono sempre occupata dei suoi figli. Dall'arrivo della predetta è cambiato tutto come il giorno e la notte: lui non usciva se non per andare al lavoro ed al ritorno a casa non aveva più contatti con nessuno di noi. Preciso che andava a dare una mano dal nipote che aveva un ristorante. AD Giudice: Sia io che mio marito abbiamo provato anche a chiedergli spiegazioni, ma lui si rifiutava anche di parlare ed era terrorizzato anche all'idea che la moglie potesse vederlo parlare con noi»; cfr. verbale ud. 18.2.2025).
La medesima teste ha riferito che in occasione di un incontro risalente al mese di ottobre/novembre 2020, la sig.ra le avesse impedito di avvicinarsi al marito facendo un gesto con la mano Controparte_1 invitandola a rientrare nella sua abitazione pronunciando le parole “non devi parlargli” («Capo 15) Confermo la circostanza»; cfr. verbale ud. 18.2.2025).
La teste ha confermato la circostanza relativa all'interruzione dei rapporti da parte del Testimone_1 padre con lei e con suo fratello , da settembre 2020, dopo il rientro in Italia del sig. e della Per_1 Pt_1 nuova moglie («Capo 21) Vero. Per un paio di mesi abbiamo provato a mantenere contatti con lui;
poi pagina 3 di 4 ci ha chiesto di interrompere le nostre frequentazioni perché si lamentava del fatto che la moglie controllava il suo telefono e che, in sostanza, non voleva che lo frequentassimo. In alcune occasioni sono andato a trovarlo a casa sua ma la non mi ha aperto neanche la porta urlando che mio padre CP_1 dormiva e non voleva essere disturbato. Ci siamo anche rivolti agli assistenti sociali perché preoccupati delle condizioni di nostro padre»; cfr. verbale ud. 18.2.2025).
La medesima teste infine ha confermato di avere ricevuto una richiesta di aiuto del padre in data 14.11.2021 («Capo 23) Vero. In tale circostanza c'era anche mio fratello e ci ha riferito di stare male anche fisicamente e che non prendeva le medicine che doveva assumere perché la moglie le aveva sottratte così come gli aveva sottratto i documenti»; cfr. verbale ud. 18.2.2025).
Le predette deposizioni devono ritenersi attendibili, in considerazione della diretta conoscenza dei fatti dimostrata dai testi e della precisione delle loro dichiarazioni.
Possono dunque ritenersi accertate le condotte vessatorie prevaricatrici e maltrattanti della resistente, le quali certamente integrano una violazione dei doveri matrimoniali di gravità tale da far ritenere altresì accertata – in forza di un ragionamento di tipo presuntivo – l'esistenza di un nesso di causalità con la rottura dell'unione coniugale.
In conclusione, gli elementi acquisiti devono ritenersi sufficienti a fondare la pronunzia di addebito a carico della sig.ra CP_1
Nessuna statuizione accessoria deve essere adottata, tenuto conto che dal matrimonio non sono nati figli e che il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda in tal senso.
Quanto, infine, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico della resistente, cui è da addebitarsi la separazione. Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi a valori minimi, tranne la fase istruttoria da liquidarsi a valori compresi tra il minimo (€ 903,00) e il medio (€ 1.806,00) tenuto conto dell'istruttoria svolta, articolatasi nell'assunzione di diverse prove testimoniali.
P.Q.M
Il Tribunale di RU, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) addebita la separazione alla sig.ra Controparte_1
2) condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente, le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 4.712,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in RU, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
La giudice relatrice La presidente
Gaia Muscato Loredana Giglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Loredana Presidente relatrice Gaia Muscato Giudice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2548/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1 CASAGLIA, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in RU, Via XIV Settembre n. 73 presso il difensore avv. CHIARA CASAGLIA RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «conclude come da memoria integrativa datata 28.3.2023 e in via istruttoria come da memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. datata 16.12.2023».
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 30.05.2022, ha convenuto in giudizio la coniuge ed ha Parte_1 esposto: di avere contratto con lei matrimonio civile a Tirana in data 28.08.2020 (trascritto il 19.10.2020, al n.5, Parte II, serie C, anno 2020 degli atti di matrimonio del comune di Valfabbrica); che dall'unione pagina 1 di 4 non sono nati figli;
che in data 14.09.2020 i coniugi ritornavano in Italia e si stabilivano presso l'abitazione di proprietà del sig. che a partire dal rientro in Italia la sig.ra poneva in Pt_1 CP_1 essere comportamenti violenti e intimidatori nei confronti del marito;
che la moglie lo allontanava sia dai propri figli che dagli amici impedendogliene la frequentazione;
che la sig.ra o privava della CP_1 tessera sanitaria, della patente di guida e della carta bancoposta provvedendo essa stessa a prelevare direttamente al postamat il denaro contante;
che a partire dal mese di settembre 2021, giungevano in Italia i familiari della moglie (i genitori, la sorella e il fratello), che prendevano possesso della casa coniugale gettandolo in una grave condizione di soggezione ed ansia;
che a seguito dei comportamenti violenti posti in essere dalla moglie in suo danno, egli sporgeva denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di RU (procedimento n. 4479/2021 R.G.N.R.) per il reato di cui all'art 572 comma 1 c.p.; che a seguito di ciò veniva applicata nei confronti della sig.ra a misura cautelare del divieto CP_1 di avvicinamento nei confronti del marito;
che il giorno precedente l'adozione della misura cautelare, la moglie lasciava l'abitazione coniugale facendo rientro nel proprio Paese d'origine; che l'immobile ove i coniugi hanno vissuto è di proprietà sua e di suo fratello, nella misura di ½ ciascuno;
che egli percepisce una pensione pari a € 850,00 gravata di una cessione di 1/5, per un importo di € 150,00 mensili;
che la sig.ra ha sempre svolto regolarmente l'attività di badante ed è quindi economicamente CP_1 indipendente.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente.
In esito all'udienza del 31.01.2023, ove compariva il sig. insistendo nelle proprie Parte_1 difese, la Presidente dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Alla successiva udienza del 27.09.2023, la difesa del ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva in ordine allo status. Il giudice, dichiarata la contumacia della resistente, riservava la decisione al collegio.
Con sentenza non definitiva n. 1587/2023 pubblicata il 23.10.2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e, all'udienza del 28.05.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparsa conclusionale.
****
La presente sentenza, che segue a quella non definitiva – già pronunciata – in ordine allo status, ha ad oggetto la sola richiesta di addebito avanzata dal ricorrente, avendo la moglie perpetrato maltrattamenti morali e fisici nei suoi confronti.
La domanda è fondata.
La documentazione prodotta dal ricorrente e le prove testimoniali assunte riscontrano le sue allegazioni in merito alle condotte prevaricatrici e maltrattanti della moglie, lesive dell'integrità fisica e morale del marito.
Si richiama al riguardo innanzitutto l'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento al marito, resa dal G.I.P. del Tribunale di RU il 15.2.2022 (all. 4 al ricorso pagina 2 di 4 introduttivo) in ragione della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della resistente in ordine al delitto di cui all'art. 572, co. 1, c.p., per avere perpetrato atti di oppressione quotidiani in danno del marito arrivando a percuoterlo con schiaffi in testa in plurime occasioni;
per avergli impedito di vivere le sue relazioni sociali, estromettendolo completamente dal contesto dei rapporti amicali e familiari, sottraendogli il telefono cellulare, non consentendogli di restare in contatto e frequentare i suoi cari e gli amici;
per non avergli consentito di utilizzare le sue carte di credito privandolo dei documenti di identità e per non avergli fornito l'assistenza sanitaria necessaria.
In detta ordinanza sono riportate le dichiarazioni rese dalla figlia del ricorrente, la Testimone_1 quale, sentita a sommarie informazioni, ha riferito che il padre aveva impiegato tre giorni per stabilizzare la pressione e lo stato di agitazione, che il medesimo non mangiava e si trovava in un profondo stato di prostrazione;
la sig.ra ha precisato che il padre non voleva essere lasciato solo neanche un Pt_1 momento per paura che la moglie e i parenti di lei lo andassero a prendere, che aveva paura di essere ancora malmenato come le aveva raccontato essere accaduto in tante altre occasioni, che viveva nel terrore di poter incontrare nuovamente la moglie. Nella medesima ordinanza cautelare sono inoltre riportate le dichiarazioni rese da (nipote del ricorrente), da (cognata Testimone_2 Testimone_3 del ricorrente) e da (amico del ricorrente), i quali, sentiti a sommarie informazioni, hanno Testimone_4 tutti confermato i fatti denunciati dal sig. Infine, l'ordinanza cautelare menziona la Parte_1 relazione dell'assistente sociale del Comune di Valfabbrica del 21.10.2021, dalla quale risulta, CP_2 che la figlia e la nipote avevano da tempo espresso una forte preoccupazione per le Tes_1 Tes_2 condizioni di salute del sig. a causa dei comportamenti della moglie che lo aveva allontanato dai Pt_1 familiari.
Ulteriori riscontri si trovano nelle prove testimoniali assunte nel presente giudizio.
Ed infatti, la testimonianza del sig. ha confermato la circostanza che la resistente avesse Testimone_4 privato il sig. dei documenti e del bancomat («Capo 13) Confermo la circostanza e devo dire Pt_1 che mai mi sarei aspettato di trovarlo in tali condizioni. Preciso che avevo saputo delle sue vicende personali e del fatto che era stato costretto dalla moglie ad allontanarsi da casa e, siccome eravamo amici, ho pensato di fargli visita. AD Giudice: In tale circostanza l'ho trovato molto provato sia fisicamente che psicologicamente»; cfr. verbale ud. 18.2.2025).
La teste ha poi confermato la circostanza dell'interruzione dei rapporti con il ricorrente Testimone_3 per volontà della moglie, a partire da settembre 2020 («Capo 14) Confermo. Preciso che abitavamo nello stesso stabile in due appartamenti posti l'uno sull'altro. Prima dell'arrivo della ci CP_1 frequentavamo spesso anche perché io mi sono sempre occupata dei suoi figli. Dall'arrivo della predetta è cambiato tutto come il giorno e la notte: lui non usciva se non per andare al lavoro ed al ritorno a casa non aveva più contatti con nessuno di noi. Preciso che andava a dare una mano dal nipote che aveva un ristorante. AD Giudice: Sia io che mio marito abbiamo provato anche a chiedergli spiegazioni, ma lui si rifiutava anche di parlare ed era terrorizzato anche all'idea che la moglie potesse vederlo parlare con noi»; cfr. verbale ud. 18.2.2025).
La medesima teste ha riferito che in occasione di un incontro risalente al mese di ottobre/novembre 2020, la sig.ra le avesse impedito di avvicinarsi al marito facendo un gesto con la mano Controparte_1 invitandola a rientrare nella sua abitazione pronunciando le parole “non devi parlargli” («Capo 15) Confermo la circostanza»; cfr. verbale ud. 18.2.2025).
La teste ha confermato la circostanza relativa all'interruzione dei rapporti da parte del Testimone_1 padre con lei e con suo fratello , da settembre 2020, dopo il rientro in Italia del sig. e della Per_1 Pt_1 nuova moglie («Capo 21) Vero. Per un paio di mesi abbiamo provato a mantenere contatti con lui;
poi pagina 3 di 4 ci ha chiesto di interrompere le nostre frequentazioni perché si lamentava del fatto che la moglie controllava il suo telefono e che, in sostanza, non voleva che lo frequentassimo. In alcune occasioni sono andato a trovarlo a casa sua ma la non mi ha aperto neanche la porta urlando che mio padre CP_1 dormiva e non voleva essere disturbato. Ci siamo anche rivolti agli assistenti sociali perché preoccupati delle condizioni di nostro padre»; cfr. verbale ud. 18.2.2025).
La medesima teste infine ha confermato di avere ricevuto una richiesta di aiuto del padre in data 14.11.2021 («Capo 23) Vero. In tale circostanza c'era anche mio fratello e ci ha riferito di stare male anche fisicamente e che non prendeva le medicine che doveva assumere perché la moglie le aveva sottratte così come gli aveva sottratto i documenti»; cfr. verbale ud. 18.2.2025).
Le predette deposizioni devono ritenersi attendibili, in considerazione della diretta conoscenza dei fatti dimostrata dai testi e della precisione delle loro dichiarazioni.
Possono dunque ritenersi accertate le condotte vessatorie prevaricatrici e maltrattanti della resistente, le quali certamente integrano una violazione dei doveri matrimoniali di gravità tale da far ritenere altresì accertata – in forza di un ragionamento di tipo presuntivo – l'esistenza di un nesso di causalità con la rottura dell'unione coniugale.
In conclusione, gli elementi acquisiti devono ritenersi sufficienti a fondare la pronunzia di addebito a carico della sig.ra CP_1
Nessuna statuizione accessoria deve essere adottata, tenuto conto che dal matrimonio non sono nati figli e che il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda in tal senso.
Quanto, infine, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico della resistente, cui è da addebitarsi la separazione. Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi a valori minimi, tranne la fase istruttoria da liquidarsi a valori compresi tra il minimo (€ 903,00) e il medio (€ 1.806,00) tenuto conto dell'istruttoria svolta, articolatasi nell'assunzione di diverse prove testimoniali.
P.Q.M
Il Tribunale di RU, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) addebita la separazione alla sig.ra Controparte_1
2) condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente, le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 4.712,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in RU, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
La giudice relatrice La presidente
Gaia Muscato Loredana Giglio
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