Versione
1 agosto 1970
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2 maggio 1974
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Art. 6.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 18; in ogni caso e' istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanita' ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281 . Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281 .
Gli istituti che svolgano taluna delle attivita' produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.
((Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanita' puo' autorizzare uno o piu' istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi))
Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 18; in ogni caso e' istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanita' ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281 . Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281 .
Gli istituti che svolgano taluna delle attivita' produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.
((Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanita' puo' autorizzare uno o piu' istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi))
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Foggia, sentenza 07/07/2022, n. 1893Provvedimento: N. R.G. 1014/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1014/2012 promossa da: Controparte_1 in persona del Presidente pro-tempore, con il patrocinio dell'avv.to BATTIANTE [...] CARMINE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia, via Montegrappa n. 86; ATTORE contro , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 , Controparte_7 , CP_8 , CP_9 , Controparte_10 , CP_11 , Controparte_12 [...] ; CP_13 CONVENUTI - …Leggi di più...
- art. 830 c.c.·
- occupazione sine titulo·
- spese processuali·
- risarcimento danni·
- rilascio terreno·
- art. 190 c.p.c.·
- patrimonio indisponibile·
- onere della prova