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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/07/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESINI Parte_1 C.F._1
STEFANO ed elettivamente domiciliato in VIA LUCAT, 2/A 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
MARCHESINI STEFANO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLISSIER PAOLA e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
PELLISSIER PAOLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, designare, ai sensi dell'art. 473
bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e fissato ai sensi dell'art. 127
ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e,
pagina 1 di 4 trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Aosta il 2.10.2004: matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Aosta al n.
55, Serie A, Parte II.
ordinare al Comune di Aosta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e che già
hanno provveduto in ordine all'ex casa coniugale;
-quanto agli assegni familiari per figlio a carico, il signor
[...]
acconsente a che questi siano interamente a favore della Pt_1
signora ; CP_1
le detrazioni fiscali per le spese relative al figlio andranno a favore dei genitori in proporzione alla spesa rispettivamente effettuata per il figlio;
-essendo il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, le parti si suddivideranno al 50% le spese straordinarie per il figlio di cui al Protocollo siglato tra Per_1
Tribunale ed Avvocati, qui da intendersi integralmente richiamato. Il
padre si obbliga a versare direttamente al figlio la somma di €
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma,
c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con pagina 2 di 4 il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata,
impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 18 aprile 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 6 aprile 2018, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente pagina 3 di 4 decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aosta
il 02 ottobre 2004 tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
codice fiscale CodiceFiscale_3
e nata ad [...] il [...], codice fiscale CP_1
CodiceFiscale_4
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n°55, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESINI Parte_1 C.F._1
STEFANO ed elettivamente domiciliato in VIA LUCAT, 2/A 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
MARCHESINI STEFANO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLISSIER PAOLA e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
PELLISSIER PAOLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, designare, ai sensi dell'art. 473
bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e fissato ai sensi dell'art. 127
ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e,
pagina 1 di 4 trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Aosta il 2.10.2004: matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Aosta al n.
55, Serie A, Parte II.
ordinare al Comune di Aosta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e che già
hanno provveduto in ordine all'ex casa coniugale;
-quanto agli assegni familiari per figlio a carico, il signor
[...]
acconsente a che questi siano interamente a favore della Pt_1
signora ; CP_1
le detrazioni fiscali per le spese relative al figlio andranno a favore dei genitori in proporzione alla spesa rispettivamente effettuata per il figlio;
-essendo il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, le parti si suddivideranno al 50% le spese straordinarie per il figlio di cui al Protocollo siglato tra Per_1
Tribunale ed Avvocati, qui da intendersi integralmente richiamato. Il
padre si obbliga a versare direttamente al figlio la somma di €
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma,
c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con pagina 2 di 4 il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata,
impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 18 aprile 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 6 aprile 2018, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente pagina 3 di 4 decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aosta
il 02 ottobre 2004 tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
codice fiscale CodiceFiscale_3
e nata ad [...] il [...], codice fiscale CP_1
CodiceFiscale_4
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n°55, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4