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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/09/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4669 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Consolare Valeria n. 152/A, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Furci C.F._1
Siculo, via IV Novembre 7, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Garufi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE –
E nata a [...] il [...] residente in [...]
Fontana Serro s.n.c. (c.f. ) C.F._2
nato ad [...] il [...] residente in [...]
Cesare Ottaviano I (c.f. ) C.F._3
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio in Giardini Naxos (ME) via Porticato n. 2 dell'avv. Davide Bella, che li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
- CONVENUTI -
OGGETTO: contratto d'opera
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 24/08/2018, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 questo Tribunale, e chiedendone la condanna al Controparte_1 CP_2 pagamento del corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti su una loro villetta sita a
Giardini Naxos.
Deduceva che i committenti, per i lavori eseguiti, gli avevano corrisposto la somma di €
9.000,00 e che l'intero corrispettivo ammontava ad € 30.141,32.
Evidenziava che la procedura di negoziazione assistita si era conclusa con esito negativo, pertanto, chiedeva la condanna al pagamento della differenza, peri ad € 21.142,32, oltre interessi di legge calcolati ex d.lgs. 231/02 dal 04/04/2018, la rifusione delle spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Si costituivano in giudizio e che, preliminarmente, CP_2 Controparte_1 deducevano l'irritualità del rito sommario di cognizione prescelto dall'attore; nel merito contestavano la fondatezza della domanda, deducendo che le opere di ristrutturazione pattuite ammontavano alla somma pagata di euro 9.000,00 e, a loro volta, proponevano domanda riconvenzionale per i danni subiti in ragione della non conforme esecuzione dei lavori e chiedevano la condanna dell'attore alla somma di € 25.000,00 per la cattiva collocazione della pavimentazione nella terrazza esterna, per la collocazione dei sanitari e delle tubazioni, che avevano causato perdite di acqua.
All'udienza del 16/5/2019 l'attore eccepiva l'improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti.
Con ordinanza del 20.5.2019 il Giudice convertiva il rito in ordinario e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 27/07/2020 il Giudice invitava i convenuti ad esperire la procedura di negoziazione assistita in ordine alla domanda riconvenzionale, che si concludeva con esito negativo.
Ammesse ed espletate le prove orali e disposta consulenza tecnica sui lavori eseguiti, con ordinanza del 20/06/2024 il Giudice disponeva la procedura di mediazione delegata, che si concludeva con esito negativo.
pagina 2 di 11 All'udienza a trattazione scritta del 16 maggio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio e al fine di Parte_1 CP_2 Controparte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento parziale del contratto d'opera da questi commissionato verbalmente.
I convenuti, costituendosi, non hanno contestato la sussistenza del contratto, ma l'ammontare dei lavori, mentre nessuna contestazione sussiste sulle somme pagate dai convenuti ed ammontanti ad euro 9.000,00.
Mentre l'attore afferma che i lavori eseguiti ammontano ad euro 30.141,32 (iva inclusa), importo dal quale va decurtato il versamento di euro 9.000,00, per cui i convenuti continuano ad essere debitori di euro 21.141.32, i convenuti sostengono che, avendo versato la somma di euro
9.000,00, non sono debitori, in quanto la somma versata corrisponde al prezzo pattuito e, a loro volta, sostenendo i vizi nelle opere eseguite, chiedono il risarcimento all'attore che ha eseguito i lavori.
Procedendo per gradi, in primo luogo, va accertato l'oggetto dell'accordo verbale ovvero i lavori pattuiti tra le parti.
Orbene, come detto, è circostanza pacifica e non contestata che tra le parti in causa veniva stipulato verbalmente un contratto d'opera, come tale soggetto alla disciplina di cui agli artt.
2222 c.c. e ss., avente ad oggetto la manutenzione del piano terra e della mansarda della villetta sita a Giardini Naxos, Contrada Calcarone, via Fontana Serro s.n.c., indicata B1, di proprietà di
Controparte_1
Va, preliminarmente, osservato che, sebbene il contratto d'opera intercorso tra le parti sia stato stipulato verbalmente, ciò non ne pregiudica la validità, né impedisce la possibilità di accertarne il contenuto, in quanto la legge non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 settembre 2020, n. 18792).
pagina 3 di 11 Nei contratti d'opera privati stipulati oralmente, il contenuto del vincolo negoziale può essere desunto da comportamenti concludenti delle parti, dalla documentazione accessoria, dalle prove testimoniali e dagli accertamenti tecnici.
Trattandosi di un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella nota pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001) in virtù della quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Nel caso di specie, al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa oggetto di giudizio, è stato esperito l'interrogatorio formale delle parti e assunta la prova testimoniale. Con riferimento al primo dei mezzi istruttori, va rilevato che le parti, nelle loro dichiarazioni, hanno confermato ciascuno la propria ricostruzione dei fatti. A tal riguardo, si ricorda che, diversamente dalle ammissioni rese in sede di interrogatorio formale che hanno efficacia di prova legale, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in assenza di confessione è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.
In particolare, in fase istruttoria è emersa l'esistenza dell'accordo intercorso tra le parti circa i lavori da eseguire rimanendo, però, incerto l'importo complessivo richiesto non essendo intervenuta alcuna dichiarazione testimoniale di soggetti estranei alla causa o privi di alcuno interesse economico. All'udienza del 09/06/2022, sono emersi fatti contrastanti avendo durante l'interrogatorio formale riferito “E' vero che abbiamo versato acconti in più CP_2 soluzioni per complessivi € 9.000,00 e che dopo l'ultimazione dei lavori è stata versata a saldo la somma di €
2.000,00; preciso che trattavasi del saldo convenuto antecedentemente e non di un acconto” mentre l'attore dichiarava “non è vero che era stata pattuita la somma di euro 9.000,00; è vero che la Parte_1 somma di euro 9.000,00 mi è stata consegnata… è vero che non ho emesso documenti fiscali , ossia alcuna fattura per i pagamenti ricevuti;
a chiarimento preciso che i committenti mi hanno chiesto di non emettere fattura
pagina 4 di 11 per non pagare l'iva; l'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente;
non esiste documentazione attestante la regolarità perchè i committenti non volevano sostenere le spese pari ad euro 2.000,00 per ottenerne il rilascio”.
Anche la testimonianza del teste – figlio dell' attore – che in sede di escussione Testimone_1 riferiva “non è vero che venne pattuita la somma di euro 9.000,00, come da circostanza che lettami nego… vero che alla loro consegna entrambi, anche singolarmente, non hanno sollevato riserve, contestazioni o eccezioni;
neppure in forma verbale;
non hanno detto nulla…” non può ritenersi del tutto neutrale, attesa la stretta relazione familiare e lavorativa tra il teste e la parte attrice, avendo, peraltro, lo stesso coadiuvato il padre nell'esecuzione dei lavori.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur non sussistendo una vera e propria incapacità a testimoniare (ai sensi dell'art. 246 c.p.c.), le dichiarazioni rese da soggetti legati da vincoli familiari o di subordinazione lavorativa con una delle parti devono essere valutate con particolare prudenza e corroborate da ulteriori elementi istruttori.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio non risulta dirimente, essendo basata su dichiarazioni rese da soggetti direttamente interessati, come nel caso del figlio dell'attore, che è anche dipendente della medesima impresa, e la cui posizione non garantisce imparzialità di valutazione.
Pertanto, in assenza di prove documentali e testimoniali pienamente attendibili, può farsi legittimo riferimento alle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che ha accertato, in modo dettagliato, l'effettiva esecuzione da parte dell'attore di una serie di opere edili presso l'immobile dei convenuti e la congruità tecnica ed economica delle stesse, quantificandone il valore in € 13.291,91 oltre I.V.A. nei termini di legge.
Tale accertamento, condotto in modo imparziale e motivato consente a questo Giudice di determinare il corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 1657 c.c., in mancanza di una pattuizione scritta, sulla base del valore usualmente praticato per opere analoghe;
quindi, è possibile ritenere che la C.T.U. possa legittimamente costituire un mezzo utile per accertare il contenuto e il valore economico del contratto verbale, specialmente nel caso di contratti d'appalto o d'opera, dove le prestazioni sono materiali e tecnicamente valutabili.
pagina 5 di 11 Al riguardo, si evidenzia che il C.T.U. – ing. - ha fornito una dettagliata Persona_1 ricostruzione tecnico-economica delle opere realizzate, con analisi analitica dei prezzi e dei materiali e un dettagliato computo metrico sulla scorta dei prezzi riportati nel prezzario unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia, valido nell'anno di esecuzione dei lavori (edizione 2013
– Decreto dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità del 27/02/2013, pubblicato su n. 13 del 15/03/2013) e, ove mancanti, ai prezzi correnti di mercato per lavori edili Pt_2 similari eseguiti nell'anno di riferimento, ritenuta pienamente attendibile da questo Giudice, in quanto coerente e motivata.
Alla luce di quanto sopra esplicato, il valore complessivo delle opere effettivamente eseguite dall'attore sull'immobile dei convenuti è stato determinato in euro 13.291,91, sulla base dell'analisi tecnica dei lavori e dei prezzi di mercato.
Pertanto, essendo risultato provato, in fase istruttoria, che all'attore è stata già corrisposta la somma di € 9.000,00 ne consegue che i convenuti sono tenuti al pagamento del residuo corrispettivo, pari a € 4.291,91, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata da parte convenuta per i vizi lamentati nelle opere eseguite dall'attore, la stessa non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
In primo luogo, va osservato che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore risponde per i vizi e difformità dell'opera, purché il committente denunci i vizi entro il termine di 60 giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore li abbia dolosamente occultati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna denuncia formale tempestiva né allegata una prova documentale o testimoniale che consenta di ritenere rispettato il suddetto termine;
infatti, non è stato provato che i coniugi committenti abbiano sollevato contestazioni e riserve alla consegna dei lavori considerando che il primo episodio di contestazione dei vizi e riserva risulta essere costituito dalla pec dell'avvocato dei convenuti del 26/03/2018, in risposta al sollecito di pagamento e contestuale invito alla negoziazione assistita inoltrato dal in data Pt_1
26/02/2018 ai committenti coniugi . Parte_3
pagina 6 di 11 Inoltre, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge che i committenti sono intervenuti autonomamente, provvedendo alla sostituzione della pavimentazione esterna oggetto di contestazione;
infatti, la stessa parte convenuta, nel corso delle operazioni peritali, ha ammesso di aver effettuato i lavori di ripristino, circostanza che rende del tutto incerte le condizioni originarie dell'opera e impossibile accertare in modo oggettivo l'effettiva sussistenza e l'entità dei vizi originari.
Nel corso del giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione tecnica o fotografica che attesti la non corretta posa in opera della pavimentazione esterna, pertanto, la doglianza risulta generica e sfornita di riscontri oggettivi e non può essere accolta.
L'unico danno effettivamente accertato dal C.T.U. riguarda una fuoriuscita d'acqua dalla doccia, in corrispondenza dell'intercapedine esistente con una parete in cartongesso, per la quale è stato stimato un costo di ripristino pari a €100,00.
In applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale, non essendo stato il vizio (fuoriuscita di acqua dalla doccia) denunciato nei termini e non risultando che l'appaltatore lo abbia dolosamente occultato o riconosciuto, l'accertamento del C.T.U. non basta da solo a superare la decadenza e, pertanto, non può essere riconosciuto il risarcimento di euro 100,00 determinati dal consulente, cosicché la domanda riconvenzionale relativamente al risarcimento danni connessi ai vizi dei lavori eseguiti va rigettata per difetto di prova e decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1667 c.c.
Per quanto concerne, invece, la domanda risarcitoria dei convenuti relativa al mancato rilascio della dichiarazione di conformità (DI.CO.) degli impianti idrico-sanitari ed elettrici da parte dell'appaltatore, nonostante l'accertata esecuzione degli stessi, è opportuno fare delle precisazioni.
Se è pur vero che il mancato rilascio della certificazione costituisce inadempimento contrattuale, poiché, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008, l'impresa installatrice è obbligata a rilasciare, al termine dei lavori, una dichiarazione attestante la conformità dell'impianto alle norme tecniche di sicurezza deve evidenziarsi che l'attore non ha eseguito integralmente i lavori impiantistici dell'immobile e non era, quindi, tenuto a rilasciare la CP_3
pagina 7 di 11 Sul punto, pur premettendo che l'attore, sia nei propri scritti difensivi che in fase di interrogatorio formale, ha ribadito che proprio le parti convenute all'epoca dell'esecuzione dei lavori non chiesero la certificazione per non sopportarne il costo di € 2.000,00 – circostanze, però, che non hanno trovato conferma o altro tipo di riscontro nel corso del giudizio - dal computo metrico sviluppato dal consulente tecnico d'ufficio è emerso che l'attore non ha eseguito integralmente gli impianti oggetto di eventuale certificazione, limitandosi a interventi parziali e accessori non qualificabili come installazione o realizzazione dell'impianto ai sensi del
D.M. 37/2008; in tali condizioni, quindi, non sussisteva, in capo al , alcun obbligo di Pt_1 legge di redigere e consegnare la dichiarazione di conformità, la quale può essere validamente rilasciata solo dal soggetto che abbia realizzato o modificato l'impianto nella sua interezza o in una parte funzionale autonoma, previa verifica di regolarità tecnica.
Al riguardo, lo stesso CTU – nonostante abbia risposto alle osservazioni richieste dalle parti e al quesito del giudice circa la stima di eventuali costi da sostenere per un eventuale rilascio della certificazione degli impianti idrico-elettrici - nel proprio elaborato ha, infatti, affermato che “A tale considerazione lo scrivente evidenzia che l'impresa non ha richiesto le spettanze dovute per la redazione delle dichiarazioni di conformità (DI.CO.) degli impianti idrico ed elettrico in quanto tale documento avrebbe richiesto la verifica dei predetti impianti sull'intera unità immobiliare, non potendosi rilasciare limitatamente alla realizzazione del servizio igienico al piano mansarda”.
Alla luce di quanto sopra, deve escludersi la configurabilità di un inadempimento da parte dell'attore, non potendogli essere imputata la mancata produzione di un documento che non era giuridicamente tenuto a rilasciare e, conseguentemente, si ritiene non possa essere riconosciuta alcuna somma ai convenuti.
Per le ragioni sopra esposte, i convenuti e vanno CP_2 Controparte_1 condannati in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 4.291,91 oltre I.V.A. e interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Non sussistono, infine, i presupposti per pronunciare condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
pagina 8 di 11 Va, inoltre, accolta la richiesta dell'attore di rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione pari ad € 190.32, attivata nel corso del giudizio su richiesta del giudice.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che le spese di mediazione sono assimilate alle spese del processo e, dunque, rientrano in quelle sostenute per l'introduzione del giudizio. Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982)”.
Tale principio trova, peraltro, conferma nell'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, “rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio”.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e vanno poste interamente a carico dei convenuti e liquidate in favore di Parte_1 come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del decisum (scaglione fino a € 1.101,00 – 5.200,00 valori medi) nel seguente modo: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 2.552,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. se dovuti ed €
264,00 per contributo unificato, € 5,95 per spese vive e € 190,32 per spese di mediazione.
Le spese di ctu, liquidate in atti, vanno poste in via definitiva e in solido a carico di CP_2
e
[...] Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4669/2018 r.g., vertente tra Parte_1
(attore) e e (convenuti), disattesa e respinta ogni
[...] CP_2 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 9 di 11 1) In parziale accoglimento della domanda dell'attore, condanna e CP_2
in solido al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma pari ad € 4.291,91 oltre I.V.A. e interessi come in motivazione;
2) condanna e in solido al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
, delle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.552,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. se dovuti ed € 460,27 per spese;
3) rigetta la domanda riconvenzionale
4) rigetta la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da;
Parte_1
5) pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale dei convenuti
Messina, il 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4669 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Consolare Valeria n. 152/A, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Furci C.F._1
Siculo, via IV Novembre 7, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Garufi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE –
E nata a [...] il [...] residente in [...]
Fontana Serro s.n.c. (c.f. ) C.F._2
nato ad [...] il [...] residente in [...]
Cesare Ottaviano I (c.f. ) C.F._3
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio in Giardini Naxos (ME) via Porticato n. 2 dell'avv. Davide Bella, che li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
- CONVENUTI -
OGGETTO: contratto d'opera
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 24/08/2018, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 questo Tribunale, e chiedendone la condanna al Controparte_1 CP_2 pagamento del corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti su una loro villetta sita a
Giardini Naxos.
Deduceva che i committenti, per i lavori eseguiti, gli avevano corrisposto la somma di €
9.000,00 e che l'intero corrispettivo ammontava ad € 30.141,32.
Evidenziava che la procedura di negoziazione assistita si era conclusa con esito negativo, pertanto, chiedeva la condanna al pagamento della differenza, peri ad € 21.142,32, oltre interessi di legge calcolati ex d.lgs. 231/02 dal 04/04/2018, la rifusione delle spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Si costituivano in giudizio e che, preliminarmente, CP_2 Controparte_1 deducevano l'irritualità del rito sommario di cognizione prescelto dall'attore; nel merito contestavano la fondatezza della domanda, deducendo che le opere di ristrutturazione pattuite ammontavano alla somma pagata di euro 9.000,00 e, a loro volta, proponevano domanda riconvenzionale per i danni subiti in ragione della non conforme esecuzione dei lavori e chiedevano la condanna dell'attore alla somma di € 25.000,00 per la cattiva collocazione della pavimentazione nella terrazza esterna, per la collocazione dei sanitari e delle tubazioni, che avevano causato perdite di acqua.
All'udienza del 16/5/2019 l'attore eccepiva l'improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti.
Con ordinanza del 20.5.2019 il Giudice convertiva il rito in ordinario e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 27/07/2020 il Giudice invitava i convenuti ad esperire la procedura di negoziazione assistita in ordine alla domanda riconvenzionale, che si concludeva con esito negativo.
Ammesse ed espletate le prove orali e disposta consulenza tecnica sui lavori eseguiti, con ordinanza del 20/06/2024 il Giudice disponeva la procedura di mediazione delegata, che si concludeva con esito negativo.
pagina 2 di 11 All'udienza a trattazione scritta del 16 maggio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio e al fine di Parte_1 CP_2 Controparte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento parziale del contratto d'opera da questi commissionato verbalmente.
I convenuti, costituendosi, non hanno contestato la sussistenza del contratto, ma l'ammontare dei lavori, mentre nessuna contestazione sussiste sulle somme pagate dai convenuti ed ammontanti ad euro 9.000,00.
Mentre l'attore afferma che i lavori eseguiti ammontano ad euro 30.141,32 (iva inclusa), importo dal quale va decurtato il versamento di euro 9.000,00, per cui i convenuti continuano ad essere debitori di euro 21.141.32, i convenuti sostengono che, avendo versato la somma di euro
9.000,00, non sono debitori, in quanto la somma versata corrisponde al prezzo pattuito e, a loro volta, sostenendo i vizi nelle opere eseguite, chiedono il risarcimento all'attore che ha eseguito i lavori.
Procedendo per gradi, in primo luogo, va accertato l'oggetto dell'accordo verbale ovvero i lavori pattuiti tra le parti.
Orbene, come detto, è circostanza pacifica e non contestata che tra le parti in causa veniva stipulato verbalmente un contratto d'opera, come tale soggetto alla disciplina di cui agli artt.
2222 c.c. e ss., avente ad oggetto la manutenzione del piano terra e della mansarda della villetta sita a Giardini Naxos, Contrada Calcarone, via Fontana Serro s.n.c., indicata B1, di proprietà di
Controparte_1
Va, preliminarmente, osservato che, sebbene il contratto d'opera intercorso tra le parti sia stato stipulato verbalmente, ciò non ne pregiudica la validità, né impedisce la possibilità di accertarne il contenuto, in quanto la legge non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 settembre 2020, n. 18792).
pagina 3 di 11 Nei contratti d'opera privati stipulati oralmente, il contenuto del vincolo negoziale può essere desunto da comportamenti concludenti delle parti, dalla documentazione accessoria, dalle prove testimoniali e dagli accertamenti tecnici.
Trattandosi di un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella nota pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001) in virtù della quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Nel caso di specie, al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa oggetto di giudizio, è stato esperito l'interrogatorio formale delle parti e assunta la prova testimoniale. Con riferimento al primo dei mezzi istruttori, va rilevato che le parti, nelle loro dichiarazioni, hanno confermato ciascuno la propria ricostruzione dei fatti. A tal riguardo, si ricorda che, diversamente dalle ammissioni rese in sede di interrogatorio formale che hanno efficacia di prova legale, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in assenza di confessione è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.
In particolare, in fase istruttoria è emersa l'esistenza dell'accordo intercorso tra le parti circa i lavori da eseguire rimanendo, però, incerto l'importo complessivo richiesto non essendo intervenuta alcuna dichiarazione testimoniale di soggetti estranei alla causa o privi di alcuno interesse economico. All'udienza del 09/06/2022, sono emersi fatti contrastanti avendo durante l'interrogatorio formale riferito “E' vero che abbiamo versato acconti in più CP_2 soluzioni per complessivi € 9.000,00 e che dopo l'ultimazione dei lavori è stata versata a saldo la somma di €
2.000,00; preciso che trattavasi del saldo convenuto antecedentemente e non di un acconto” mentre l'attore dichiarava “non è vero che era stata pattuita la somma di euro 9.000,00; è vero che la Parte_1 somma di euro 9.000,00 mi è stata consegnata… è vero che non ho emesso documenti fiscali , ossia alcuna fattura per i pagamenti ricevuti;
a chiarimento preciso che i committenti mi hanno chiesto di non emettere fattura
pagina 4 di 11 per non pagare l'iva; l'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente;
non esiste documentazione attestante la regolarità perchè i committenti non volevano sostenere le spese pari ad euro 2.000,00 per ottenerne il rilascio”.
Anche la testimonianza del teste – figlio dell' attore – che in sede di escussione Testimone_1 riferiva “non è vero che venne pattuita la somma di euro 9.000,00, come da circostanza che lettami nego… vero che alla loro consegna entrambi, anche singolarmente, non hanno sollevato riserve, contestazioni o eccezioni;
neppure in forma verbale;
non hanno detto nulla…” non può ritenersi del tutto neutrale, attesa la stretta relazione familiare e lavorativa tra il teste e la parte attrice, avendo, peraltro, lo stesso coadiuvato il padre nell'esecuzione dei lavori.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur non sussistendo una vera e propria incapacità a testimoniare (ai sensi dell'art. 246 c.p.c.), le dichiarazioni rese da soggetti legati da vincoli familiari o di subordinazione lavorativa con una delle parti devono essere valutate con particolare prudenza e corroborate da ulteriori elementi istruttori.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio non risulta dirimente, essendo basata su dichiarazioni rese da soggetti direttamente interessati, come nel caso del figlio dell'attore, che è anche dipendente della medesima impresa, e la cui posizione non garantisce imparzialità di valutazione.
Pertanto, in assenza di prove documentali e testimoniali pienamente attendibili, può farsi legittimo riferimento alle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che ha accertato, in modo dettagliato, l'effettiva esecuzione da parte dell'attore di una serie di opere edili presso l'immobile dei convenuti e la congruità tecnica ed economica delle stesse, quantificandone il valore in € 13.291,91 oltre I.V.A. nei termini di legge.
Tale accertamento, condotto in modo imparziale e motivato consente a questo Giudice di determinare il corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 1657 c.c., in mancanza di una pattuizione scritta, sulla base del valore usualmente praticato per opere analoghe;
quindi, è possibile ritenere che la C.T.U. possa legittimamente costituire un mezzo utile per accertare il contenuto e il valore economico del contratto verbale, specialmente nel caso di contratti d'appalto o d'opera, dove le prestazioni sono materiali e tecnicamente valutabili.
pagina 5 di 11 Al riguardo, si evidenzia che il C.T.U. – ing. - ha fornito una dettagliata Persona_1 ricostruzione tecnico-economica delle opere realizzate, con analisi analitica dei prezzi e dei materiali e un dettagliato computo metrico sulla scorta dei prezzi riportati nel prezzario unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia, valido nell'anno di esecuzione dei lavori (edizione 2013
– Decreto dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità del 27/02/2013, pubblicato su n. 13 del 15/03/2013) e, ove mancanti, ai prezzi correnti di mercato per lavori edili Pt_2 similari eseguiti nell'anno di riferimento, ritenuta pienamente attendibile da questo Giudice, in quanto coerente e motivata.
Alla luce di quanto sopra esplicato, il valore complessivo delle opere effettivamente eseguite dall'attore sull'immobile dei convenuti è stato determinato in euro 13.291,91, sulla base dell'analisi tecnica dei lavori e dei prezzi di mercato.
Pertanto, essendo risultato provato, in fase istruttoria, che all'attore è stata già corrisposta la somma di € 9.000,00 ne consegue che i convenuti sono tenuti al pagamento del residuo corrispettivo, pari a € 4.291,91, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata da parte convenuta per i vizi lamentati nelle opere eseguite dall'attore, la stessa non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
In primo luogo, va osservato che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore risponde per i vizi e difformità dell'opera, purché il committente denunci i vizi entro il termine di 60 giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore li abbia dolosamente occultati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna denuncia formale tempestiva né allegata una prova documentale o testimoniale che consenta di ritenere rispettato il suddetto termine;
infatti, non è stato provato che i coniugi committenti abbiano sollevato contestazioni e riserve alla consegna dei lavori considerando che il primo episodio di contestazione dei vizi e riserva risulta essere costituito dalla pec dell'avvocato dei convenuti del 26/03/2018, in risposta al sollecito di pagamento e contestuale invito alla negoziazione assistita inoltrato dal in data Pt_1
26/02/2018 ai committenti coniugi . Parte_3
pagina 6 di 11 Inoltre, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge che i committenti sono intervenuti autonomamente, provvedendo alla sostituzione della pavimentazione esterna oggetto di contestazione;
infatti, la stessa parte convenuta, nel corso delle operazioni peritali, ha ammesso di aver effettuato i lavori di ripristino, circostanza che rende del tutto incerte le condizioni originarie dell'opera e impossibile accertare in modo oggettivo l'effettiva sussistenza e l'entità dei vizi originari.
Nel corso del giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione tecnica o fotografica che attesti la non corretta posa in opera della pavimentazione esterna, pertanto, la doglianza risulta generica e sfornita di riscontri oggettivi e non può essere accolta.
L'unico danno effettivamente accertato dal C.T.U. riguarda una fuoriuscita d'acqua dalla doccia, in corrispondenza dell'intercapedine esistente con una parete in cartongesso, per la quale è stato stimato un costo di ripristino pari a €100,00.
In applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale, non essendo stato il vizio (fuoriuscita di acqua dalla doccia) denunciato nei termini e non risultando che l'appaltatore lo abbia dolosamente occultato o riconosciuto, l'accertamento del C.T.U. non basta da solo a superare la decadenza e, pertanto, non può essere riconosciuto il risarcimento di euro 100,00 determinati dal consulente, cosicché la domanda riconvenzionale relativamente al risarcimento danni connessi ai vizi dei lavori eseguiti va rigettata per difetto di prova e decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1667 c.c.
Per quanto concerne, invece, la domanda risarcitoria dei convenuti relativa al mancato rilascio della dichiarazione di conformità (DI.CO.) degli impianti idrico-sanitari ed elettrici da parte dell'appaltatore, nonostante l'accertata esecuzione degli stessi, è opportuno fare delle precisazioni.
Se è pur vero che il mancato rilascio della certificazione costituisce inadempimento contrattuale, poiché, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008, l'impresa installatrice è obbligata a rilasciare, al termine dei lavori, una dichiarazione attestante la conformità dell'impianto alle norme tecniche di sicurezza deve evidenziarsi che l'attore non ha eseguito integralmente i lavori impiantistici dell'immobile e non era, quindi, tenuto a rilasciare la CP_3
pagina 7 di 11 Sul punto, pur premettendo che l'attore, sia nei propri scritti difensivi che in fase di interrogatorio formale, ha ribadito che proprio le parti convenute all'epoca dell'esecuzione dei lavori non chiesero la certificazione per non sopportarne il costo di € 2.000,00 – circostanze, però, che non hanno trovato conferma o altro tipo di riscontro nel corso del giudizio - dal computo metrico sviluppato dal consulente tecnico d'ufficio è emerso che l'attore non ha eseguito integralmente gli impianti oggetto di eventuale certificazione, limitandosi a interventi parziali e accessori non qualificabili come installazione o realizzazione dell'impianto ai sensi del
D.M. 37/2008; in tali condizioni, quindi, non sussisteva, in capo al , alcun obbligo di Pt_1 legge di redigere e consegnare la dichiarazione di conformità, la quale può essere validamente rilasciata solo dal soggetto che abbia realizzato o modificato l'impianto nella sua interezza o in una parte funzionale autonoma, previa verifica di regolarità tecnica.
Al riguardo, lo stesso CTU – nonostante abbia risposto alle osservazioni richieste dalle parti e al quesito del giudice circa la stima di eventuali costi da sostenere per un eventuale rilascio della certificazione degli impianti idrico-elettrici - nel proprio elaborato ha, infatti, affermato che “A tale considerazione lo scrivente evidenzia che l'impresa non ha richiesto le spettanze dovute per la redazione delle dichiarazioni di conformità (DI.CO.) degli impianti idrico ed elettrico in quanto tale documento avrebbe richiesto la verifica dei predetti impianti sull'intera unità immobiliare, non potendosi rilasciare limitatamente alla realizzazione del servizio igienico al piano mansarda”.
Alla luce di quanto sopra, deve escludersi la configurabilità di un inadempimento da parte dell'attore, non potendogli essere imputata la mancata produzione di un documento che non era giuridicamente tenuto a rilasciare e, conseguentemente, si ritiene non possa essere riconosciuta alcuna somma ai convenuti.
Per le ragioni sopra esposte, i convenuti e vanno CP_2 Controparte_1 condannati in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 4.291,91 oltre I.V.A. e interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Non sussistono, infine, i presupposti per pronunciare condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
pagina 8 di 11 Va, inoltre, accolta la richiesta dell'attore di rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione pari ad € 190.32, attivata nel corso del giudizio su richiesta del giudice.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che le spese di mediazione sono assimilate alle spese del processo e, dunque, rientrano in quelle sostenute per l'introduzione del giudizio. Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982)”.
Tale principio trova, peraltro, conferma nell'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, “rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio”.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e vanno poste interamente a carico dei convenuti e liquidate in favore di Parte_1 come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del decisum (scaglione fino a € 1.101,00 – 5.200,00 valori medi) nel seguente modo: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 2.552,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. se dovuti ed €
264,00 per contributo unificato, € 5,95 per spese vive e € 190,32 per spese di mediazione.
Le spese di ctu, liquidate in atti, vanno poste in via definitiva e in solido a carico di CP_2
e
[...] Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4669/2018 r.g., vertente tra Parte_1
(attore) e e (convenuti), disattesa e respinta ogni
[...] CP_2 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 9 di 11 1) In parziale accoglimento della domanda dell'attore, condanna e CP_2
in solido al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma pari ad € 4.291,91 oltre I.V.A. e interessi come in motivazione;
2) condanna e in solido al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
, delle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.552,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. se dovuti ed € 460,27 per spese;
3) rigetta la domanda riconvenzionale
4) rigetta la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da;
Parte_1
5) pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale dei convenuti
Messina, il 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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