Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 15 aprile 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 77/25 promossa da:
con sede in SS, Via Uberto Controparte_1
Bonino n.15/c, ZIR, Cod. fisc. e P.I.: in persona dell'Amministratore P.IVA_1
Delegato e legale rappresentante pro-tempore dott. elettivamente Controparte_2
domiciliata in SS, via G. La Farina n. 62 presso lo studio dell'avv. Giovanni
Caruso che la rappresenta e difende, unitamente e separatamente all'avv. Francesco
Restuccia del Foro di SS reclamante
CONTRO
(cod.fisc. ), rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore CP_3 C.F._1
Irrera
E
(cod. fisc. ), rapp.to e difeso dall'avv. CP_4 CodiceFiscale_2
Sergio Piccione reclamati
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n. 428/25 del 13/2/2025, il tribunale di SS, in funzione di giudice del
Lavoro, respingeva le opposizioni, preliminarmente riunite, presentate da
[...]
avverso l'ordinanza pronunciata il 14 maggio 2019 nel Parte_1
procedimento n. 2950/2019 nonché avverso quella pronunciata il 29 ottobre 2020 nel procedimento n. 4373/2020 emesse all'esito della fase sommaria ex lege n. 92/12 con cui erano state accolte le impugnative proposte dai due lavoratori, e CP_3
avverso i licenziamenti per giusta causa loro comminati, CP_4
rispettivamente con missiva del 9 ottobre 2017 e del 10 giugno 2019, e disposta la reintegra di entrambi nel posto di lavoro.
Il tribunale osservava in punto di fatto che:
- la contestazione disciplinare consisteva nell'asserita sottrazione di “n. 14 confezioni di lastre, per complessive n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5, e n. 1 confezione, per complessive n. 60 lastre mod. standard” aventi un peso complessivo, di circa 235 Kg
(duecento trentacinque) commessa verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017;
- a riscontro dell'addebito la società aveva così dedotto: “Le operazioni medesime, svoltesi nelle aree esterne ai locali aziendali, dove vengono parcheggiate le autovetture del personale dipendente, e lungo i viali di accesso ai locali medesimi, sono soggette, per motivi di sicurezza, a videosorveglianza sicché risulta ripreso quanto accaduto nelle dette aree nei giorni del 24 e del 25 agosto 2017, a mezzo filmati e foto. Da tali filmati e foto risulta che gli ausiliari addetti alle citate operazioni di riordino eravate
Lei ed il collega .., col quale ha effettuato le operazioni medesime con l'ausilio di un muletto, armeggiando con le dette lastre poi risultate mancanti”;
- i due lavoratori si erano difesi assumendo di avere utilizzato il muletto per liberare il deposito dei cartoni e che la pedana trasportata contenesse spazzatura tolta dal deposito, precisando, altresì, di aver rinvenuto due confezioni di lastre negative, in disuso in quanto scadute, portate nel deposito rifiuti;
- con sentenza n. 1300 del 2024 della Corte di Appello di SS i lavoratori erano stati assolti dai reati ascritti (furto con destrezza) per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 2 c. c.p.p., pronuncia che, essendo motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o alla sua attribuzione all'imputato, non aveva effetto di giudicato nel giudizio civile.
Tanto premesso, rilevava che, difformemente da quando sostenuto dalla società, i ricorrenti non avevano confessato di aver prelevato n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche
Pag. 2 di 15 C5, e n. 1 confezione, per complessive n. 60 lastre mod. standard, bensì due confezioni di lastre negative in disuso.
Dalla documentazione fotografica e dai video in atti non risultava che i lavoratori avessero prelevato lastre di un peso considerevole (235 kg) né dalle immagini visionate si evinceva che dentro la Panda vi fosse lo scatolone citato dal teste Testimone_1
contenente le lastre oggetto di contestazione. Lo stesso aveva Testimone_1 dichiarato: “Preciso che non ho visto se nella Panda verde, vista nel video di cui ho riferito c'era lo scatolone che era stato posto sul muletto. Dal video non si riesce a vedere cosa c'era dietro il conducente del veicolo”. Inoltre, atteso il peso delle lastre e le dimensioni dello scatolone lo stesso avrebbe dovuto essere visibile dai finestrini della macchina.
Infine, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi era emerso che il magazzino ove erano site le contestate lastre era accessibile da una porta interna, non chiusa a chiave, sicché parte opponente non aveva provato che i ricorrenti fossero le uniche persone a potervi accedere.
Quanto al secondo licenziamento, rilevava che con lettera del 22.5.2019 era stato contestato al ed al che “dalle intercorse vicende giudiziarie è emerso, CP_3 CP_4
per Suo riconoscimento, confermato dal Tribunale predetto con la citata ordinanza, che lei si sarebbe fatto lecito sottrarre delle lastre in alluminio costituenti beni aziendali, diverse da quelle che questa società aveva lamentato con la precedente contestazione di addebito disciplinare del 29.09.2017, e continua a lamentare, esserle sottratte” e ancora che “ la sottrazione dei detti beni sarebbe avvenuta all'interno dei magazzini della
Società, beni da Lei trasportati su mezzi di proprietà della stessa (muletto e Panda verde), e quindi con l'impiego di detti mezzi per fini ed interessi Suoi personali, e venduti ad un rivenditore della zona, tale sig. , ricevendone un Persona_1 corrispettivo”.
Rispetto a tali licenziamenti riteneva violato il principio di immediatezza della contestazione con assorbimento di tutte le ulteriori questioni controverse evidenziando che i fatti oggetto di tale contestazione erano a conoscenza del datore di lavoro sin dalla chiusura delle indagini preliminari, quindi già nel novembre 2017.
Pag. 3 di 15 Infatti, entrambi i lavoratori, come risultante dal fascicolo del procedimento penale allegato agli atti dalla resistente, sentiti dalla Legione dei Carabinieri - Stazione di
SS AZ in data 27 settembre 2017, in sede di sommarie informazioni, avevano dichiarato di avere prelevato, senza autorizzazione da parte del datore di lavoro, alcune lastre che erano in disuso all'interno del deposito dell'azienda, di averle caricate sull'autovettura Fiat Panda di colore verde, di averle trasportate presso un centro di demolizione in via San Cosimo - Mare grosso e di averle vendute al titolare di detto magazzino, ricavandone l'importo di € 200,00. A seguito di tali dichiarazioni gli stessi erano stati rinviati a giudizio, previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di SS il 15.11.2017.
Ne conseguiva che, essendo state effettuate dalla società resistente le contestazioni di tali fatti solo in data 22 maggio 2019, quindi un anno e mezzo dopo, le stesse risultano tardive.
Né assumeva rilevanza la circostanza che i lavoratori erano stati licenziati stante la possibilità del “doppio licenziamento”.
Avverso detta pronunzia, con atto del 5 marzo 2025, proponeva reclamo la società soccombente cui si opponevano entrambi i reclamati;
indi, disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note depositato da tutte le parti la causa è stata posta in riserva e decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società lamenta che il tribunale abbia errato nel ritenere che il diverso tipo di lastre sottratte valesse ad escludere la sussistenza del fatto oggetto di contestazione disciplinare. Assume che, così ragionando, il primo giudice abbia travisato la nozione di fatto posto a fondamento dei dedotti licenziamenti, incentrandola, non già sulla condotta appropriativa tenuta dai lavoratori, dagli stessi ammessa e riconosciuta, bensì sulla natura del bene oggetto di tale condotta e segnatamente sul tipo di lastre sottratte (nuove o già usate).
Con il secondo motivo contesta l'applicabilità nella specie del rimedio reintegratorio.
A fronte della sussistenza del fatto materiale - non essendovi contestazione alcuna che i resistenti d'intesa tra loro avessero sottratto delle lastre d'alluminio della società, le avessero collocate nel cofano della Panda verde di proprietà dell' e trasportate, Pt_2
Pag. 4 di 15 durante l'orario di lavoro, presso un rivenditore della zone ricevendone un profitto - anche a voler ritenere lo stesso inidoneo ad integrare una giusta causa di licenziamento, comunque, non ricorrerebbero le condizioni per un tutela reale ma al più solo per quella indennitaria.
Con il terzo motivo denunzia una violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il decidente avrebbe omesso di pronunciarsi sul “fatto” come delineato e contestato ai resistenti limitando la propria indagine solo relativamente alla diversa natura delle lastre.
Con il quarto motivo censura la sentenza per aver considerato non raggiunta la prova sulla sottrazione di lastre “nuove”. Al riguardo precisa:
-il locale ove si trovavano le lastre, con ingresso contraddistinto con la lettera A nell'allegata piantina planimetrica (v.doc.n.6), è ubicato a piano terra mentre il locale ove le lastre in questione sono state portate, e da cui è entrata, in retromarcia, la Panda verde condotta dal , con ingresso contraddistinto con la lettera B) della medesima CP_3
piantina, è ubicato al piano cantinato;
-nella foto n.7) è ripreso il locale A) da cui esce il col transpallet col pacco CP_3
contenente le lastre nuove;
-nelle foto n. 8) e 9) si vede arrivare il che preleva il pacco di lastre col muletto CP_4
e si reca con le stesse al locale deposito B), giuste foto nn.14 e 15;
- nella foto 16 si vede il che chiude il locale A), sale sulla Panda Verde e si reca CP_3
allocale B), giuste foto n.17 e 18, dove entra in retromarcia (v. foto 18 e 19);
- nella foto 18 si vede il muletto condotto dal che è già entrato nel deposito B); CP_4
- nella foto n.19 il esce dal locale B), dove teneva la macchina nascosta alle CP_3 telecamere, e poi si allontana dall'Azienda (foto n.20), per ritornare alle ore 8,00 (v. foto n.21);
- il teste , delle cui dichiarazioni la impugnata sentenza ha Testimone_1 estrapolato solo qualche parola, ha così complessivamente dichiarato: “In ordine alla circ. 6 posso riferire che le lastre costavano circa 1.770 €., pesavano 235 Kg ed erano nuove. Posso riferire, in quanto l'ho visionato nel video, che dal magazzino è uscito un transpallet con uno scatolo che conteneva le lastre, è stato poi passato sul muletto e trasportato in un altro magazzino e subito dopo da tale magazzino è uscita la panda verde che è uscita dall'azienda.”…. “E' risultato l'ammanco giornaliero di 900 lastre.
Pag. 5 di 15 Preciso che lo scatolo sul muletto era quelli in cui nei giorni prima in magazzino avevamo visto all'interno le lastre, ma non ho visto le lastre dal video”.
Ciò posto, assume che sarebbe sufficiente ricorrere ad una semplice presunzione per sostenere la responsabilità dei resistenti, stante la presenza di numerose circostanze gravi precise e concordante così di seguito esposte:
- le lastre sparite erano presenti nel magazzino prima che i resistenti effettuassero gli interventi del 25/08/2017 e ne è stata scoperta la mancanza dopo gli interventi medesimi;
- si trovavano nel “cartone” prelevato dal D'AN e visionato nella prodotta documentazione fotografica;
- i resistenti hanno operato da soli nei locali in questione, ed hanno prelevato quel cartone, visibile nella documentazione fotografica, in cui vi erano le lastre nuove, oggetto di sottrazione, come riferito dal teste;
Tes_1
-nello stesso locale si è recato il con la Panda verde della Società entrando a CP_3
retromarcia per avere il lato del portabagagli nascosto alle telecamere ed in pochi minuti, sufficienti al carico delle lastre, questi è uscito dal locale e dall'Azienda con la detta autovettura per fare ritorno 22 minuti dopo, senza giustificare l'uscita, così come avrebbe dovuto fare;
-entrambi hanno confessato davanti ai Carabinieri la sottrazione delle lastre, con le sopra descritte modalità, limitandosi a sostenere solo che fossero usate o non in uso.
Secondo la reclamante, poi, il fatto che i locali in cui insistevano le lastre oggetto di sottrazione fossero accessibili a tutti i dipendenti, non sarebbe contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, elemento valido ad ingenerare dubbi sulla responsabilità degli odierni reclamati tenuto conto dei seguenti elementi:
-le dimensioni delle lastre ed il loro peso, riconosciuto pari a Kg.235, richiedevano l'aiuto di un muletto per il relativo carico e di una autovettura per il trasporto all'esterno;
- gli unici dipendenti ad impiegare detti mezzi nel periodo di sottrazione delle lastre, ossia il 25 agosto 2017, sono stati i resistenti;
- gli unici dipendenti ad aver confessato di essersi appropriati delle lastre contestate, o comunque di lastre, nella giornata del 25 agosto 2017 sono stati i resistenti.
Pag. 6 di 15 Né può ritenersi - prosegue la società - che il carico della merce sottratta avrebbe richiesto un tempo maggiore di quello da impiegato dai due lavoratori posto che da una simulazione, effettuata con personale esterno non specializzato, di cui allega la relativa documentazione filmata (v. doc. n.7) emergerebbe che il medesimo carico (lastre identiche a quelle sottratte, ossia n.14 pacchi da 60 lastre ciascuno), con identico peso, poteva essere effettuato nel cofano della Panda in due minuti circa.
La simulazione varrebbe altresì a smentire anche la seconda considerazione del
Tribunale, quella cioè sulla non visibilità della merce trafugata dall'esterno dell'abitacolo in quanto, una volta estratte dal pacco di cartone, le lastre depositate nel bagaglio dell'auto non comparirebbero all'esterno, come da documentazione fotografica in atti. Ed ancora, la circostanza che il riordino sia stato effettuato dai due lavoratori il giorno prima (venerdì 25) rispetto a quello fissato (sabato 26) costituirebbe un ulteriore tassello presuntivo ai fini dell'accertamento della verità giacché il “sabato” sarebbero stati presenti nei locali ripresi dalle telecamere anche gli altri “ausiliari”, ed in detta giornata il rivenditore era chiuso, sicché i resistenti avevano necessità di ultimare prima l'operazione.
Con il quinto motivo si duole che il tribunale abbia escluso ogni onere probatorio in capo ai lavoratori. Avendo essa società dimostrato che giorno 25 agosto i resistenti si erano appropriati di lastre di proprietà aziendale vendendole ad un rivenditore di zona dietro corrispettivo, la circostanza che si trattasse di lastre in “disuso”, unica contestazione da essi opposta alla ricostruzione datoriale, avrebbe dovuto essere dagli stessi provata mentre era rimasta mera deduzione labiale.
Con il sesto motivo critica la decisione nella parte in cui, pur ritenendo tardiva la contestazione della sottrazione della lastre confessata dai resistenti anche relativamente al 13 aprile 2016, con le stesse modalità della sottrazione perpetrata il 25 agosto 2017, non abbia tenuto in alcun considerazione la circostanza ai fini della valutazione dell'inadempimento dei resistenti neppure come aggravamento dell'indempimento del
25 agosto 2017.
Con il settimo ed ultimo motivo si duole che il tribunale non sia pronunciato sulla fondatezza del secondo licenziamento ritenendo che la mancanza di immediatezza della contestazione fosse sufficiente ad escluderne l'esame laddove tale vizio, invece, avrebbe
Pag. 7 di 15 potuto comportare solo un riscontro economico in presenza di un “fatto” completo sotto ogni aspetto pienamente confessato dai resistenti.
Tali le critiche alla sentenza, il reclamo si presenta parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
Nota innanzitutto il Collegio che la doglianza attorea sull'erronea interpretazione dell'addebito integrante giusta causa di licenziamento trae le mosse da una fuorviante ricostruzione ermeneutica del concetto di che non tiene conto delle peculiarità della contestazione in ambito disciplinare.
Uno dei requisiti cardine di detto istituto è quello della specificità del suo contenuto. La contestazione deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.
Il requisito in esame è, dunque, integrato dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia consentire al lavoratore una puntuale difesa e a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente (Cass. 2021/2015; Cass. 29235/2017; Cass. 6889/2018).
Ne discende che la natura del bene oggetto d'impossessamento, contribuendo a connotare la specificità dell'illecito ed ad assicurare una difesa il più possibile aderente al concreto disvalore dell'azione commessa - disvalore suscettibile di variare anche in base al valore ed alla destinazione d'uso della merce sottratta - rappresenta un elemento non di certo marginale, bensì costitutivo del nucleo individualizzante il fatto disciplinare, sicché una sua variazione vale ad immutare, in modo sostanziale, la portata dell'addebito dando luogo ad una contestazione diversa.
Le considerazioni che precedono travolgono altresì la fondatezza del secondo motivo di reclamo: è evidente che una volta acclarato che la descrizione dei beni sottratti concorre alla configurazione del fatto materiale, formandone parte integrante, l'ammissione dei lavoratori di aver prelevato beni di natura differente (non già lastre di alluminio utili all'incisione e, dunque, al ciclo produttivo bensì lastre in disuso, costituente materiale di risulta da smaltire e, per di più, in quantità notevolmente inferiore a quella indicato dalla società) non consente di
Pag. 8 di 15 poter ritenere sussistente il fatto ex art. 18 l n. 300/70 e perciò di applicare la tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria.
Parimenti non è ravvisabile il denunciato vizio di extra-petizione ex art. 112 c.p.c. posto che il tribunale, ritenendo non raggiunta la prova sull'indebita appropriazione da parte dei lavoratori e di “n. 14 confezioni di lastre, per complessive n. 840 lastre mod. lap. CP_3 CP_4
ultra bianche C5, e n. 1 confezione, per complessive n. 60 lastre mod. standard” si è ovviamente pronunciato sul fatto così come contestato agli odierni resistenti.
Quanto alla valutazione del materiale probatorio, le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice circa l'estraneità dei due lavoratori ai fatti contestati risulta esente da censure.
Contrariamente a quanto asserito dalla società reclamante, dalla documentazione fotografica versata in atti non emerge in alcun modo che il pacco trasportato con il muletto dal locale A al locale B contenesse lastre nuove poiché dalle immagini visionate risulta trattarsi di uno scatolone aperto da cui da un solo lato fuoriescono imballaggi accartocciati di colore bianco ed un cartone ripiegato, posizionato diagonalmente, mentre il lato opposto, visibile all'interno per oltre metà della sua altezza, non evidenzia alcun contenuto.
Vero poi è che il teste della S.E.S., sig. , ha dichiarato “che dal Testimone_1 magazzino è uscito un “transpollet” con uno scatolo che conteneva le lastre” e che lo stesso “è stato poi passato sul muletto e trasportato in un altro magazzino e subito dopo da tale magazzino è uscita la Panda verde che è uscita dall'azienda” ma è anche vero che lo stesso chiamato a precisare, ulteriormente, le risposte rese ha così specificato:
“Preciso che non ho visto se nella Panda verde, vista nel video di cui ho riferito, c'era lo scatolone che era stato posto sul muletto. Dal video non si riesce a vedere ciò che
c'era dietro il conducente del veicolo”.
Analogamente il ricorso al meccanismo presuntivo invocato dalla S.E.S. non avrebbe potuto condurre al risultato da essa auspicato atteso che le circostanze di fatto dalla stessa indicate come indizi gravi precisi e concordanti non hanno trovato riscontro nella espletata istruttoria e, segnatamente il fatto che le lastre nuove fossero contenute nel cartone prelevato dal e che lo stesso sia stato trasferito con il muletto dal CP_4
magazzino A a quello B.
Pag. 9 di 15 Ed ancora, non corrisponde al vero che i dipendenti abbiano confessato ai carabinieri di aver sottratto le lastre nuove oggetto di contestazione posto che nel verbale di sommarie informazioni del settembre 2017 il ed il hanno fatto, viceversa, testuale CP_4 CP_3
riferimento, il primo, a e, il secondo, a lastre < in passato utilizzate per la stampa del giornale ma che da oltre dieci anni non vengono più utilizzate>.
Del pari non vale ad infirmare la rilevanza della circostanza valorizzata in sentenza quale elemento ingenerante incertezza sulla responsabilità dei due resistenti - e cioè
l'accessibilità di ogni altro dipendente al locale deposito contenente le lastre - il riferimento all'asserita necessità, per perpetrare il furto, dell'utilizzo di un muletto e dell'autovettura aziendale, così come fatto dai due lavoratori, trattandosi di un'osservazione fondata su una mera petizione di principio, ben potendosi ipotizzare che le lastre siano state sottratte da soggetti che, dopo essere entranti dalla porticina interna, abbiano prelevato le lastre un poco alla volta per poi caricarle su un mezzo privato per uscire dai locali aziendali.
A ben vedere è proprio la ad offrire la prova che tale evenienza astrattamente CP_1
possibile si sia nei fatti, almeno in parte, concretamente realizzata poiché all'allegato 9 parte 5 ha prodotto sentenza penale di condanna n. 798/21 del 24 maggio 2021 emessa dalla Corte d'Appello di SS a carico di altro dipendente, , Controparte_5
imputato del reato di furto di 23 lastre di alluminio di proprietà della Parte_3
che dal corpo della motivazione si evince appartenenti al medesimo
[...]
quantitativo di quelle già denunciate da essa società come sottratte il 25 agosto 2017.
Nel testo della sentenza infatti così si legge: “…già dalle emergenze dal processo di primo grado invero appare evidente una piena responsabilità dell'imputato, CP_5
, in ordine al reato contestatogli soprattutto avuto riguardo ai rilievi
[...]
fotografici ritratti dal teste incaricato dalla ditta costituitasi p.c. di Testimone_2
sorvegliare nella sua qualità di detective privato lo stesso dipendente CP_5
indiscutibile infatti che il pacco trasportato da casa propria da quest'ultimo, direttosi verso l'officina del alla data dell'otto settembre 2017, sia per le dimensioni dello CP_6
stesso, sia per la particolare natura dell'involucro appostovi (teso a proteggere un contenuto con ogni evidenza estremamente fotosensibile, quindi non già usato ed ormai non più adoperabile in guisa originaria e con impresso un adesivo rapportabile alla
Pag. 10 di 15 , sia per il riscontro poi avutosi con le operazioni di perquisizione CP_1
effettuate alla successiva data del 10/10/2017 presso l'officina “Fratelli Bossa & Figli” dagli ufficiali della stazione CC di SS AZ …..altro non potesse contenere se non le lastre denunciate come oggetto di furto in diverse occasioni dalla
[...]
. I residui dubbi attorno alla natura dei beni ritrovati alla piena Parte_1 proprietà di essi in capo alla società costituitasi parte civile ….sono stati fugati in base alle risultanze della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta da questa
Corte …rappresentate dalla acquisita denuncia (con relativi allegati fotografici ) Cont sporta dalla in data 19 settembre 2017 presso la stazione c di SS AZ… In base al primo documento appare ben chiaro come la società oggi costituitasi parte civile avesse già riscontrato alla data del 26 agosto 2017 un ammanco presso i propri magazzini di circa “840 lastre modo lap ultra bianche C 5” e di “60 lastre modello standard” (cfr. denuncia in atti) posto che le stesse, a seguito di una verifica contabile e di correlato inventario, non venivano più reperite sul posto ….”.
Sulla scorta della suddetta emergenza processuale resta altresì travolta la conducenza e decisività del video riproducente la simulazione ad opera di personale esterno dei tempi di carico di lastre identiche a quelle sottratte nel bagagliaio di un auto e ciò in disparte la questione sull'ammissibilità di detta produzione di cui le controparti hanno eccepito la tardività.
L'acclarato furto di parte delle lastre in questione da parte di altri dipendente e con modalità diverse da quelle indicata dalla società contraddice la prospettazione accusatoria da essa sostenuta rendendo altresì incerta l'esatta collocazione cronologica della consumazione dell'illecito il che rafforza ulteriormente la persuasività delle osservazioni contenute nella sentenza penale d'assoluzione n. 1300/2024 del seguente tenore: “Inverosimile appare il presupposto di fatto principale che fa da sfondo all'ipotesi accusatoria - pur confermato da alcuni testi escussi -ovvero quello secondo cui a fronte di un primo ammanco, assai contenuto, di una sola confezione di lastre riscontrate il 24 agosto 2017, il giorno dopo sia stata scoperta la scomparsa di ben 14 confezioni di lastre contenenti ciascuna 60 esemplari (ovvero di una mole di materiale pari a 840 laste significativamente più voluminoso e vistosa rispetto a quella mancante il giorno prima) attribuito agli odierni appellanti sol perché presenti nelle ore in cui si
Pag. 11 di 15 sarebbe verificata tale sottrazione . Detta ricostruzione si presta alla ragionevole lettura alternativa secondo cui la verifica del 24 agosto 2017 non fosse stata condotta in modo completo ed esaustivo, tanto da consigliare il riordino dei locali, programmato
e poi anticipato al 25 agosto e che in tale data, a seguito di un più attento ed efficace controllo, sia stato verificato un ammanco preesistente ed ancora non noto alla governace”.
Non avendo la parte ricorrente, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., dato prova dei c.d.
“fatti costitutivi” (furto di n. 14 confezioni di lastre nuove mod. lap. bianche C5 e n. 1 confezione di lastre mod. standard) alcun onere di converso (prova di eventuali fatti c.d. modificativi, estintivi ed impeditivi) gravava sui lavoratori per cui anche il quinto motivo di reclamo in ordine alla carenza di prova sulla condizione di delle lastre prelevate non merita accoglimento
Quanto al sesto motivo occorre rilevarne la carenza di decisività ai fini di causa.
Ed invero, il principio di diritto invocato in reclamo, e cioè l'attribuzione a fatti pregressi, pur non contestati, di un valore confermativo della gravità dell'inadempimento ascritto al dipendente, presuppone che l'addebito posto a base del licenziamento venga dimostrato mentre nel caso di specie tale condizione non si è realizzata per cui a nulla rileva l'omessa valutazione da parte del primo giudice dell'episodio della sottrazione di lastre nell'aprile 2016 ammesso dai resistenti.
Considerazioni diverse valgono invece per l'ultimo motivo di doglianza.
La circostanza che il fatto tardivamente contestato comporti l'illegittimità del licenziamento non implica di per sé che lo stesso sia insussistente.
L'Ordinamento esclude la possibilità di una reazione eccessivamente tardiva a tutela del lavoratore poiché, il decorso del tempo può refluire sia sulla capacità di apprestare una difesa adeguata sia sull'affidamento che il destinatario può riporre nella irrilevanza disciplinare della sua condotta ma, come chiarito dal giudice di legittimità, “
l'immediatezza della contestazione è elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro ma è esterno alla condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal lavoratore che integra la fattispecie giuridica astrattamente punibile con il licenziamento” (Cass. n. 18070/2023).
Pag. 12 di 15 Dal che discende l'inoperatività della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4 citato trattandosi di fattispecie applicabile solo ove il fatto contestato sia insussistente, nozione comprensiva sia dell'ipotesi di assenza ontologica del fatto che di quella di fatto che, pur sussistente, sia tuttavia privo del carattere di illiceità ma non anche del caso in cui difetti un elemento necessario per poter applicare una sanzione, qual è appunto l'inosservanza di un tempo ragionevole per intraprendere il procedimento disciplinare.
Orbene nella specie non è seriamente revocabile in dubbio la sussistenza del fatto, avendo gli stessi lavoratori confessato nella sua interezza l'episodio storico loro ascritto
(v. verbale di sommarie informazioni reso dal il 26 settembre e dal il 27 CP_4 CP_3
settembre 2017 dinanzi a CC. della stazione di SS AZ e prodotto dalla società reclamante sub all. 4) nonché ammesso di avere prelevato le lastre in disuso senza previa autorizzazione datoriale e di averle vendute a terzi dietro corrispettivo avvalendosi per il trasporto di un mezzo aziendale durante l'orario di lavoro sicché anche la rilevanza disciplinare dell' addebito risulta innegabile.
Essendo stata la contestazione disciplinare effettuata con notevole ritardo, circostanza su cui la società non ha articolato una specifica censura, ritiene il Collegio che debba trovare applicazione la tutela indennitaria di cui al comma 5 dell'art. 18 e non quella di cui al comma 6 della stessa norma come sostenuto in reclamo.
“Occorre distinguere al riguardo il caso in cui le norme del contratto collettivo o la stessa legge prevedano dei termini per la contestazione dell'addebito disciplinare da quelli in cui invece non vi sia alcuna disposizione che regoli i tempi del procedimento.
Nel primo caso, infatti, la violazione dei tempi stabiliti è attratta, in quanto caratterizzata da contrarietà a norma di natura procedimentale, nell'alveo di applicazione del comma 6 del citato art. 18 che, nella sua nuova formulazione, è collegato alla violazione delle procedure di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970 e dell'art. 7 della L. n. 604 del 1966.
Quando invece si faccia riferimento alla nozione generale ed indeterminata di tempestività della contestazione di addebito e sia denunciata, come nel caso in esame,
l'esistenza di un ritardo notevole e non giustificato nell'avviare il procedimento disciplinare deve trovare applicazione l'art. 18 comma 5 della L. n. 300 del 1970, così come modificata dal comma 42 dell'art. 1 della L. n. 92 del 2012 (in questo senso si
Pag. 13 di 15 veda Cass. 27/12/2017 n. 30985). L'intempestività della contestazione connota il comportamento datoriale che viola i canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. i quali governano anche l'esercizio del potere disciplinare il quale deve essere improntato alla massima trasparenza poiché incide sulle sorti del rapporto
e sulle relative conseguenze giuridiche ed economiche” (Cass. n. 18070/2023).
Nella citata sentenza n. 30985 del 2017 la suprema Corte ha posto in evidenza che: “il comportamento del datore di lavoro, che in violazione dei principi di correttezza e buona fede ritardi oltremodo e senza un'apprezzabile giustificazione la contestazione disciplinare, determina un affidamento nel lavoratore e non si pone più una questione di violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ma piuttosto di interpretazione secondo buona fede della volontà delle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro. L'obbligazione dedotta in contratto ha lo scopo di soddisfare
l'interesse del creditore della prestazione e l'inerzia del datore di lavoro di fronte alla condotta astrattamente inadempiente del lavoratore può essere considerata quale dichiarazione implicita, per facta concludentia, dell'insussistenza in concreto di una lesione del suo interesse. Pertanto, poiché ciascun contraente resta vincolato agli effetti del significato socialmente attribuibile alle proprie dichiarazioni e ai propri comportamenti, la tardiva contestazione disciplinare non può che assumere il valore di un inammissibile "venire contra factum proprium", la cui portata di principio generale
è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità argomentando proprio sulla scorta della sua contrarietà ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c.”.
In applicazione dei superiori principi di diritto deve, pertanto, ritenersi che la mancanza di una tempestiva contestazione disciplinare in violazione dei principi di correttezza e buona fede comporti il venir meno della punibilità per effetto della condotta tenuta dallo stesso datore di lavoro tenuta e rientri in quelle "altre ipotesi" per le quali si applica il comma 5 dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori
Ne consegue che va dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (10 giugno 2019) e la società deve essere condannata al pagamento in favore di ciascuno dei due lavoratori resistenti di un'indennità risarcitoria commisurata a n. 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Pag. 14 di 15 La misura dell'indennità come sopra stabilita appare congrua avuto riguardo, da un lato alle dimensioni della società (dalla visura camerale consultabile online risultano in forza circa un centinaio di dipendenti) ed alla durata prolungata dei rapporto lavorativo (oltre venti anni per entrambi reclamati) e dall'altro al comportamento tenuto dai due lavoratori, i quali solo in seguito all'avvio di un'indagine penale hanno ammesso l'indebita sottrazione, in due distinte occasioni, di lastre in disuso e la loro cessione dietro profitto.
Tenuto conto dell'esito della lite, appare equo compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell'odierna reclamante la restante quota liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo principale, dichiara risolto il rapporto di lavoro fra le parti con effetto dalla data del licenziamento del 10 giugno 2019 e condanna la società reclamante al pagamento in favore di ciascun reclamato di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico della società reclamante la restante quota in favore di e , CP_3 CP_4
che liquida quanto al primo grado in euro 3808 ciascuno e quanto al presente grado in euro 4995,5 ciascuno oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Così deciso in SS nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Santalucia dott. Beatrice Catarsini
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