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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. seconda, sentenza 16/02/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda composta dai signori dr. Giovanni Ilarda, Presidente relatore dr.ssa Luisa Turco, Giudice, dr. Salvatore Crispino Sanfilippo, Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1576/2023 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Nominativo_2 (CF_1) difeso da Nominativo_3 (CF_2) ed elettivamente domiciliato presso Email_1,
nei confronti di
Agenzia delle entrate - Riscossione, difesa da Nominativo_4 CF_3 Email_2( ) ed elettivamente domiciliata presso
Comune di Casteltermini, difeso da Nominativo_5 (CF_4) ed Email_3elettivamente domiciliato presso avente ad oggetto i seguenti atti tributari impugnati
- cartella di pagamento n. 29120200011652016000 per IMU 2012;
- ruolo n. 001364/20 IMU 2012
Motivi della decisione
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento ed il ruolo formato per IMU dell'anno 2012, interessi e sanzioni, nei confronti dell'agente della riscossione e dell'ente locale impositore che si sono costituiti.
Con unico motivo viene dedotta l'impossibilità di pagamento dipendente dalle personali condizioni di saluta e reddituali.
Con riferimento alla cartella di pagamento il ricorso è inammissibile per mancanza di motivi aventi ad oggetto vizi propri della stessa.
Con riguardo al ruolo il motivo deve essere disatteso perché l'impossibilità sopravvenuta di adempiere le obbligazioni di carattere soggettivo (definita dal ricorrente causa di forza maggiore) non è causa estintiva delle obbligazioni.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento, respinge il ricorso proposto avverso il ruolo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle controparti, in euro 2.100,00, ivi comprese le spese della fase cautelare, oltre accessori di legge.
Agrigento 9.2.2026.
Il Presidente estensore Giovanni Ilarda
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda composta dai signori dr. Giovanni Ilarda, Presidente relatore dr.ssa Luisa Turco, Giudice, dr. Salvatore Crispino Sanfilippo, Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1576/2023 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Nominativo_2 (CF_1) difeso da Nominativo_3 (CF_2) ed elettivamente domiciliato presso Email_1,
nei confronti di
Agenzia delle entrate - Riscossione, difesa da Nominativo_4 CF_3 Email_2( ) ed elettivamente domiciliata presso
Comune di Casteltermini, difeso da Nominativo_5 (CF_4) ed Email_3elettivamente domiciliato presso avente ad oggetto i seguenti atti tributari impugnati
- cartella di pagamento n. 29120200011652016000 per IMU 2012;
- ruolo n. 001364/20 IMU 2012
Motivi della decisione
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento ed il ruolo formato per IMU dell'anno 2012, interessi e sanzioni, nei confronti dell'agente della riscossione e dell'ente locale impositore che si sono costituiti.
Con unico motivo viene dedotta l'impossibilità di pagamento dipendente dalle personali condizioni di saluta e reddituali.
Con riferimento alla cartella di pagamento il ricorso è inammissibile per mancanza di motivi aventi ad oggetto vizi propri della stessa.
Con riguardo al ruolo il motivo deve essere disatteso perché l'impossibilità sopravvenuta di adempiere le obbligazioni di carattere soggettivo (definita dal ricorrente causa di forza maggiore) non è causa estintiva delle obbligazioni.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento, respinge il ricorso proposto avverso il ruolo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle controparti, in euro 2.100,00, ivi comprese le spese della fase cautelare, oltre accessori di legge.
Agrigento 9.2.2026.
Il Presidente estensore Giovanni Ilarda