Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2022, proposto da LA IN, AT IE, AT NG e AT AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvio Pinna e Nicola Zoccheddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Comune di Villagrande Strisaili, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento interdittivo ex art. 19, co. 3, L. 241/1990 di cui alla nota prot. n. 7675 del 25.11.2021, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villagrande Strisaili, con oggetto “ pratica SUAP “[...]-05112019-1119.104778” avente ad oggetto “sanatoria di pertinenze di struttura produttiva in Comune di Villagrande”. provvedimento interdittivo di cui all'art. 19 comma 3 della legge n. 241/90 ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista l’ordinanza cautelare n. 50 del 25.2.2022 con la quale è stata respinta l’istanza, interinalmente avanzata da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 17.11.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa NA HA e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto presentata da parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che in data 17.11.2025 parte ricorrente ha depositato la dichiarazione nella quale dà atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che ne venga dichiarata l’improcedibilità;
- che il Comune resistente ha depositato in data 7.1.2026 la dichiarazione di adesione alla richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso;
- che al Collegio non resta che procedere in conformità a quanto sopra richiesto da parte ricorrente, pronunciandosi in rito ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a.;
- che le spese di giudizio possono trovare compensazione in ragione della richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
NA HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA HA | Marco LI |
IL SEGRETARIO