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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 23337/2022 tra:
Parte_1
(c.f. ) P.IVA_1
in persona dell'Amministratore pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo di Gregorio e Domenico Filosa del Foro di nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pt_1
alla via San Quintino n. 28 Pt_1
parte attrice
e
Controparte_1
(p. iva n. ) P.IVA_2
in persona del legale rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Perotto del Foro di Pt_1
nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Pt_1
Michele Schina n. 7 parte convenuta
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
c.d. bonus facciate ex art. 121 del D.L. n. 34/2020; sconto in fattura;
inadempimento; risoluzione del contratto ex art. 1454 del codice civile;
risarcimento del danno;
domanda di restituzione e pagamento somme. 1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice in : Parte_1 Pt_1
“In via principale dichiarare e/o accertare l'avvenuta la risoluzione del contratto di appalto del 29 luglio 2021 stipulato tra le parti del presente procedimento, per decorso dei termini di cui alla diffida del 18 novembre 2022, per decorso dei termini di cui al contratto e, in ogni caso, per il grave inadempimento di per tutti i motivi esposti in giudizio;
CP_1 CP_1
- per l'effetto condannare la a restituire al Controparte_1
la quota già pagata (pari al 10%) e Parte_1 Parte_1 Pt_1 prevista dal contratto di appalto del 29 luglio 2021, pari a 8.000,00 Euro (ottomila/00) iva inclusa, oltre agli interessi moratori dal giorno della domanda;
- per l'effetto Condannare la al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dal , pari a 72.000,00 Parte_1
Euro, o veriore somma accertanda in corso di causa, derivanti dalla perdita dell''agevolazione fiscale c.d. “bonus facciate 90%”, per tutti i motivi esposti in giudizio.
- per l'effetto Condannare la al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dal derivanti dal Parte_1 pagamento delle spese per la rimozione del ponteggio ancora presente in cantiere, da liquidarsi secondo le tariffe o gli usi esistenti, per tutti i esposti in giudizio;
In via istruttoria Ammettere la prova per interpello e testi, anche in materia contraria, sulle circostanze formulate nella memoria 183, c. 6°, n. 2 c.p.c. (ante riforma) e non strettamente documentali, espunte da valutazioni soggettive e formulazioni negative, precedute dalle parole “vero che”. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.”
2 Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza disattesa e previe le opportune declaratorie del caso;
In via istruttoria:
- con espressa riserva di dedurre, produrre ed indicare mezzi istruttori entro i termini assegnandi ex art. 183 6^ comma cpc;
In via principale:
- accertare e dichiarare che l'eventuale ritenuto inadempimento di è stato determinato esclusivamente da causa non imputabile CP_1 all'impresa e dunque l'esecuzione del contratto è divenuta totalmente impossibile per causa non imputabile all'impresa resistente, per l'effetto rigettare la domanda ex adverso formulata poiché fondata su di un titolo risolto, invalido e/o inefficace dichiarando l'intervenuto scioglimento del contratto di appalto;
In via di subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse accertare e dichiarare che il contratto concluso dalle parti non si è risolto per impossibilità sopravvenuta e/o che esso è comunque valido ed efficace e che sussiste un inadempimento contrattuale imputabile di CP_1 graduare la responsabilità di quest'ultima nella misura determinata dalla gravità della propria colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso:
- col favore di onorari e spese di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario del 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice ha Parte_1
promosso il presente giudizio, nei confronti della parte convenuta deducendo – fra l'altro - quanto segue: Controparte_1
1) con assemblee straordinarie del 17 gennaio e del 8 luglio 2021, esso sito in alla ha deliberato Parte_1 Pt_1 Parte_1
l'esecuzione di lavori di restauro e risanamento della facciata esterna visibile del fabbricato condominiale;
3 2) in data 29 luglio 2021 esso n. 4 e la Parte_1
hanno sottoscritto un contratto di appalto avente ad Controparte_1
oggetto “opere di riqualificazione della facciata esterna e cessione del credito d'imposta attraverso lo sconto in fattura” e fruizione del c.d.
“bonus facciate 90%”;
3) la società convenuta si occupa di “costruzione, manutenzione, trasformazione, restauro e demolizione di edifici pubblici, privati, industriali e di civile abitazione (…)”;
4) nonostante la sottoscrizione del predetto accordo, i lavori non sono mai neppure iniziati, ad eccezione dell'installazione dei ponteggi avvenuta nel giugno 2022;
5) in data 5 novembre 2021, esso ha provveduto ad Parte_1
effettuare l'integrale pagamento della somma dovuta in forza del contratto d'appalto, versando a mezzo bonifico bancario la somma di € 8.000,00 iva inclusa, pari al 10% del dovuto, e il restante 90%, pari a € 72.000,00 a mezzo dello sconto sul corrispettivo ex art. 121 del D.L. 34/2020;
6) esso ha affidato all'ing. l'incarico Parte_1 Controparte_2
di Direttore dei Lavori e progettista, nonché di Responsabile per la
Sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed esecuzione, come risultante dal contratto di appalto;
7) a nulla sono valsi i numerosi solleciti ad adempiere (scritti e verbali) di esso tra cui le comunicazioni del 17 novembre Parte_1
2021, del 29 marzo 2022, del 31 maggio 2022 e del 17 giugno 2022;
8) nemmeno a seguito delle comunicazioni scritte del 13 e del 18 luglio 2022 la ha fatto seguire alcuna valida Controparte_1
giustificazione, motivando il proprio inadempimento con “ritardi da parte degli istituti di credito”;
9) a nulla sono valsi i solleciti ad adempiere da parte della Direzione
Lavori;
4 10) il cantiere, in stato di abbandono, ha creato problematiche anche ai condomini del Condominio confinante;
11) in data 14 ottobre 2022, invero, il ha ricevuto una Parte_1
formale diffida dal Condominio confinante “Via Lorenzini, 41”, il quale in passato ha concesso espressa autorizzazione all'accesso ai propri locali con riferimento ai lavori in oggetto;
12) data la totale inadempienza della convenuta, esso Parte_1
ha invitato diffida ad adempiere in data 18 novembre 2022, rimasta priva di scontro;
13) con ulteriore comunicazione del 29 novembre 2022, rilevato il mancato riscontro alla predetta diffida, rilevato altresì il decorso dei termini di cui all'art. 1454 del codice civile, attesa la totale inadempienza al contratto avente ad oggetto “le Opere di riqualificazione della facciata esterna e Cessione del Credito d'imposta attraverso lo Sconto in Fattura”, esso Condominio ha comunicato la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti in data 29 luglio 2021;
14) per i predetti motivi, con la medesima comunicazione, dato l'approssimarsi della data del 30 novembre 2022, termine ultimo per ottenere l'annullamento dell'accettazione del credito ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, esso Condominio ha provveduto a fornire il modulo da sottoscrivere, anche dall'odierna convenuta, per avvalersi della predetta possibilità, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno;
15) al fine di contenere i possibili danni economici, rilevata la gravità
e l'urgenza derivante dall'attuale stato di abbandono del cantiere, il 28 novembre 2022, si è tenuta assemblea di Condominio, in cui è stato autorizzato il ricorso alla presente procedura giudiziale e il deposito della richiesta di annullamento ai sensi dell'art.121 del D.L. n. 34 del 2020.
Alla luce di quanto sopra, e delle ulteriori motivazioni contenute in atti, il attore di in ha promosso il Parte_1 Parte_1 Pt_1
5 presente giudizio e ha quindi rassegnato le analitiche conclusioni sopra trascritte, chiedendo, in particolare, accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per colpevole inadempimento di parte convenuta con condanna della stessa alla restituzione di quanto versato e al risarcimento del danno.
La parte convenuta dal canto suo, dopo Controparte_1
essersi ritualmente costituita in giudizio e aver argomentato in fatto e in diritto, ha richiesto il rigetto delle avverse domande;
in particolare, essa convenuta (fra l'altro) ha chiesto al Tribunale di accertare la risoluzione del contratto di appalto intercorso fra le parti per impossibilità sopravvenuta deducendo di essere stata impossibilitata all'esecuzione del contratto per ragioni ad essa non imputabili, e, segnatamente, a cagione delle difficoltà incontrate nell'”accedere al credito indispensabile per l'avvio delle opere” nonché a cagione del “blocco di operatività del cassetto fiscale della convenuta operato direttamente dall'Agenza delle Entrate per controlli a campione, evento riscontrato dall'esponente l'8.11.2022” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei limitati termini che seguono.
Le odierne parti contendenti hanno stipulato fra loro in data 29 luglio
2021 un contratto di appalto avente ad oggetto “opere di riqualificazione della facciata esterna e cessione del credito d'imposta attraverso lo sconto in fattura” e fruizione del c.d. “bonus facciate 90%” (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
6 Con aggiornamento contrattuale del 29.12.2021 le parti hanno stabilito quale termine ultimo per l'esecuzione delle opere il termine del 15 luglio 2022.
E' pacifico – sia perché documentalmente provato sia perché espressamente ammesso dalla parte convenuta o comunque non contestato ex art. 115 del c.p.c. – che la parte attrice Parte_1
in ha pagato il prezzo da essa dovuto a titolo di corrispettivo (v. il Pt_1
doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice recante fattura n. 37/2021 e relativa contabile di bonifico) mentre la parte convenuta non Controparte_1
ha mai dato avvio alle opere oggetto del contratto di appalto per cui è causa.
Con missiva del 18 novembre 2022 il Condominio attore ha inviato, tramite messaggio di posta elettronica, alla parte convenuta
[...]
rituale diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui CP_1
all'articolo 1454 del codice civile assegnando alla controparte formale termine di sette giorni per l'adempimento.
E' pacifico (anche perché specificamente ammesso dalla controparte) che a detta diffida non è seguito l'adempimento ovvero l'avvio e l'esecuzione delle opere.
Il termine assegnato deve ritenersi congruo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1454 del codice civile, tenuto anche conto che esso doveva intendersi quale momento di inizio delle lavorazioni e che comunque la parte convenuta non ha mai iniziato o offerto di iniziare le lavorazioni, ammettendo esplicitamente di non essere in grado di iniziare le opere oggetto di contratto.
Alla luce di ciò deve accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 del codice civile in data 25 novembre 2022.
7 Deve invece escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 del codice civile.
Può invero farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 4016/2004).
Va allora rilevato che la parte convenuta ha assunto a proprio rischio l'obbligazione di eseguire le opere di ristrutturazione per cui è causa.
La difficoltà incontrata nel reperire credito bancario non è certo evenienza inconsueta bensì accadimento del tutto ordinario, essendo notorio che la raccolta del credito è un punto critico e rilevante di ogni attività e intrapresa economica e ciò tanto più in un frangente come quello in allora ricorrente connotato, proprio in presenza di numerosi benefici fiscali previsti ex lege (varati e predisposti dal legislatore in periodo post- pandemico al fine di sostenere e risollevare il settore edilizio), da un incremento notevolissimo della domanda di lavori di ristrutturazione, con conseguente specifica interazione con il mercato del credito.
E' infatti compito precipuo e qualificante dell'appaltatore, quale imprenditore che assume “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” il compimento di determinate opere edilizie, il valutare attentamente la situazione di contesto e, una volta assunta l'obbligazione contrattuale, eseguirla correttamente realizzando le opere previste in contratto tempestivamente ed a regola d'arte.
Allo stesso modo i dedotti malfunzionamenti del cassetto fiscale non possono certo qualificarsi come sopravvenuta impossibilità ex art. 1463 del codice civile atteso che, da un lato, tale criticità, secondo gli stessi documenti prodotti dalla parte opponente, era questione destinata a risolversi (v. la missiva del 20.1.2023 dell'Agenzia delle Entrate prodotta
8 sub doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta), e, dall'altro lato, detti malfunzionamenti (peraltro, secondo quanto provato in atti ,limitati e documentati con riferimento ad altra pratica – v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte convenuta recante mero screenshot) in alcun modo impedivano alla parte opposta di avviare comunque le lavorazioni oggetto di contratto.
Ciò detto, va anche rilevato che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 del codice civile, e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (v. Cass., Sez. 1, ord. n. 25703/2023).
Nel caso in esame è evidente la sussistenza di una consistenza gravità ex art. 1455 del codice civile dell'inadempimento di parte convenuta, poiché la ha totalmente omesso Controparte_1
qualsivoglia realizzazione di opere senza neanche avviare il cantiere pur a fronte dell'adempimento di controparte all'obbligazione di pagamento del prezzo cui era tenuta, con la conseguenza che è completamente venuto meno il nesso di reciprocità fra le contrapposte prestazione quale nucleo fondante e fondamentale del sinallagma contrattuale pattuito.
All'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 del codice civile conseguono le restituzioni.
E invero in caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della “causa adquirendi” comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo (v. Cass., Sez. 3, sent. n. 18185/2014).
La parte convenuta deve pertanto essere Controparte_1
condannata alla restituzione, in favore di parte attrice
[...]
, della somma di € 8.000,00 (versata dal Parte_1 Pt_1
9 Condominio attore a titolo di corrispettivo) oltre interessi legali dalla data della domanda (giorno della notifica dell'atto di citazione) e sino all'effettivo esborso.
Ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile la parte convenuta è anche tenuta al risarcimento del danno.
Va certamente riconosciuto alla parte attrice il diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'allestimento e la rimozione del ponteggio, dapprima montato e poi non utilizzato, e quindi rimosso.
Alla parte attrice spetta dunque la somma di € 1.830,00 sostenuta per le causali suddette (v., sul punto, la relativa fattura e contabile di bonifico prodotte sub doc. n. 13 del fascicolo di parte attrice).
Non spetta invece la somma di € 9.500,01 come evocata dalla Difesa attrice in comparsa conclusionale ex art. 190 del c.p.c. (sostenuta per assicurare i servizi tecnici predisposti in vista dell'esecuzione del contratto, fra cui la direzione lavori, ed erogati dal fornitore , e ciò in CP_3
considerazione del fatto che detto importo non è stato oggetto di specifica domanda (né in atto di citazione, né in sede di precisazione delle conclusioni) e che, comunque, la relativa deduzione è del tutto tardiva, essendo avvenuta dopo lo spirare dei termini preclusivi ex art. 183 comma
6 del c.p.c. per la formazione del thema decidendum e probandum di causa.
Da ultimo, quanto alla richiesta di pagamento della somma di €
72.000,00 a titolo di risarcimento del danno quale somma equivalente all'intero beneficio fiscale che il Condominio avrebbe usufruito in caso di adempimento della si osserva come - in via Controparte_1
generale - in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito (o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del
10 sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili
(combinazione della teoria della “condicio sine qua non” con la teoria della
“causalità adeguata”) (v., ex multis, Cass., Sez. 3, sent. n. 5913/2000).
Ebbene, nel caso in esame, se è vero che l'inadempimento di parte convenuta ha di fatto impedito alla parte attrice di usufruire del beneficio fiscale di cui trattasi, è anche vero che il Condominio attoreo non ha dimostrato di aver esaminato e vagliato in allora preventivi od offerte di altre imprese e che, vista la particolare contingenza del momento
(allorquando molteplici imprese si sono offerte per lavori siffatti in numero assai cospicuo salvo poi determinarsi, come nel caso in esame, un'evidente e diffusa difficoltà a far fronte agli impegni presi in considerazione dell'eccesso di domanda generatasi sul mercato), non può certo farsi rientrare nella regolarità causale - con assoluta certezza - il buon esito dei lavori o il reperimento di una ditta in tempi idonei alla fruizione del beneficio fiscale.
In ragione di ciò il Tribunale valuta equo - anche ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile – quantificare l'importo dovuto dalla parte convenuta a titolo di risarcimento del danno in € 8.000.00 (pari all'importo del prezzo effettivamente pagato dal , somma da Parte_1
intendersi equa e congrua all'attualità.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
11 Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice giacché non rilevanti al fine del decidere ovvero inammissibili poiché generiche.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), (così individuato sulla base del c.d. criterio del decisum di cui all'articolo 5 del
D.M. n. 55/2014), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 919,00
b) fase introduttiva → € 777,00
c) fase istruttoria → € 1.680,00
d) fase decisionale → € 1.701,00
- per un totale di € 5.077,00.
12
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso fra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 del codice civile per colpevole e grave inadempimento di parte convenuta
Controparte_1
2) Condanna la parte convenuta alla Controparte_1
restituzione, in favore di parte attrice in Parte_1
, della somma di € 8.000,00 oltre interessi legali dalla data della Pt_1
domanda e sino all'effettivo esborso.
3) Condanna la parte convenuta al Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento del danno, in favore di parte attrice
, della somma di € 1.830,00 oltre Parte_1 Pt_1
interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
4) Condanna la parte convenuta al Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento del danno, in favore di parte attrice
, della somma di € 8.000,00 oltre Parte_1 Pt_1
interessi legali dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo esborso.
5) Condanna la parte convenuta alla Controparte_1
rifusione, in favore della parte attrice in Parte_1
, delle spese di giudizio che liquida in € 759,00 per esposti ed € Pt_1
5.077,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 3 marzo 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 23337/2022 tra:
Parte_1
(c.f. ) P.IVA_1
in persona dell'Amministratore pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo di Gregorio e Domenico Filosa del Foro di nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pt_1
alla via San Quintino n. 28 Pt_1
parte attrice
e
Controparte_1
(p. iva n. ) P.IVA_2
in persona del legale rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Perotto del Foro di Pt_1
nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Pt_1
Michele Schina n. 7 parte convenuta
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
c.d. bonus facciate ex art. 121 del D.L. n. 34/2020; sconto in fattura;
inadempimento; risoluzione del contratto ex art. 1454 del codice civile;
risarcimento del danno;
domanda di restituzione e pagamento somme. 1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice in : Parte_1 Pt_1
“In via principale dichiarare e/o accertare l'avvenuta la risoluzione del contratto di appalto del 29 luglio 2021 stipulato tra le parti del presente procedimento, per decorso dei termini di cui alla diffida del 18 novembre 2022, per decorso dei termini di cui al contratto e, in ogni caso, per il grave inadempimento di per tutti i motivi esposti in giudizio;
CP_1 CP_1
- per l'effetto condannare la a restituire al Controparte_1
la quota già pagata (pari al 10%) e Parte_1 Parte_1 Pt_1 prevista dal contratto di appalto del 29 luglio 2021, pari a 8.000,00 Euro (ottomila/00) iva inclusa, oltre agli interessi moratori dal giorno della domanda;
- per l'effetto Condannare la al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dal , pari a 72.000,00 Parte_1
Euro, o veriore somma accertanda in corso di causa, derivanti dalla perdita dell''agevolazione fiscale c.d. “bonus facciate 90%”, per tutti i motivi esposti in giudizio.
- per l'effetto Condannare la al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dal derivanti dal Parte_1 pagamento delle spese per la rimozione del ponteggio ancora presente in cantiere, da liquidarsi secondo le tariffe o gli usi esistenti, per tutti i esposti in giudizio;
In via istruttoria Ammettere la prova per interpello e testi, anche in materia contraria, sulle circostanze formulate nella memoria 183, c. 6°, n. 2 c.p.c. (ante riforma) e non strettamente documentali, espunte da valutazioni soggettive e formulazioni negative, precedute dalle parole “vero che”. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.”
2 Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza disattesa e previe le opportune declaratorie del caso;
In via istruttoria:
- con espressa riserva di dedurre, produrre ed indicare mezzi istruttori entro i termini assegnandi ex art. 183 6^ comma cpc;
In via principale:
- accertare e dichiarare che l'eventuale ritenuto inadempimento di è stato determinato esclusivamente da causa non imputabile CP_1 all'impresa e dunque l'esecuzione del contratto è divenuta totalmente impossibile per causa non imputabile all'impresa resistente, per l'effetto rigettare la domanda ex adverso formulata poiché fondata su di un titolo risolto, invalido e/o inefficace dichiarando l'intervenuto scioglimento del contratto di appalto;
In via di subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse accertare e dichiarare che il contratto concluso dalle parti non si è risolto per impossibilità sopravvenuta e/o che esso è comunque valido ed efficace e che sussiste un inadempimento contrattuale imputabile di CP_1 graduare la responsabilità di quest'ultima nella misura determinata dalla gravità della propria colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso:
- col favore di onorari e spese di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario del 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice ha Parte_1
promosso il presente giudizio, nei confronti della parte convenuta deducendo – fra l'altro - quanto segue: Controparte_1
1) con assemblee straordinarie del 17 gennaio e del 8 luglio 2021, esso sito in alla ha deliberato Parte_1 Pt_1 Parte_1
l'esecuzione di lavori di restauro e risanamento della facciata esterna visibile del fabbricato condominiale;
3 2) in data 29 luglio 2021 esso n. 4 e la Parte_1
hanno sottoscritto un contratto di appalto avente ad Controparte_1
oggetto “opere di riqualificazione della facciata esterna e cessione del credito d'imposta attraverso lo sconto in fattura” e fruizione del c.d.
“bonus facciate 90%”;
3) la società convenuta si occupa di “costruzione, manutenzione, trasformazione, restauro e demolizione di edifici pubblici, privati, industriali e di civile abitazione (…)”;
4) nonostante la sottoscrizione del predetto accordo, i lavori non sono mai neppure iniziati, ad eccezione dell'installazione dei ponteggi avvenuta nel giugno 2022;
5) in data 5 novembre 2021, esso ha provveduto ad Parte_1
effettuare l'integrale pagamento della somma dovuta in forza del contratto d'appalto, versando a mezzo bonifico bancario la somma di € 8.000,00 iva inclusa, pari al 10% del dovuto, e il restante 90%, pari a € 72.000,00 a mezzo dello sconto sul corrispettivo ex art. 121 del D.L. 34/2020;
6) esso ha affidato all'ing. l'incarico Parte_1 Controparte_2
di Direttore dei Lavori e progettista, nonché di Responsabile per la
Sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed esecuzione, come risultante dal contratto di appalto;
7) a nulla sono valsi i numerosi solleciti ad adempiere (scritti e verbali) di esso tra cui le comunicazioni del 17 novembre Parte_1
2021, del 29 marzo 2022, del 31 maggio 2022 e del 17 giugno 2022;
8) nemmeno a seguito delle comunicazioni scritte del 13 e del 18 luglio 2022 la ha fatto seguire alcuna valida Controparte_1
giustificazione, motivando il proprio inadempimento con “ritardi da parte degli istituti di credito”;
9) a nulla sono valsi i solleciti ad adempiere da parte della Direzione
Lavori;
4 10) il cantiere, in stato di abbandono, ha creato problematiche anche ai condomini del Condominio confinante;
11) in data 14 ottobre 2022, invero, il ha ricevuto una Parte_1
formale diffida dal Condominio confinante “Via Lorenzini, 41”, il quale in passato ha concesso espressa autorizzazione all'accesso ai propri locali con riferimento ai lavori in oggetto;
12) data la totale inadempienza della convenuta, esso Parte_1
ha invitato diffida ad adempiere in data 18 novembre 2022, rimasta priva di scontro;
13) con ulteriore comunicazione del 29 novembre 2022, rilevato il mancato riscontro alla predetta diffida, rilevato altresì il decorso dei termini di cui all'art. 1454 del codice civile, attesa la totale inadempienza al contratto avente ad oggetto “le Opere di riqualificazione della facciata esterna e Cessione del Credito d'imposta attraverso lo Sconto in Fattura”, esso Condominio ha comunicato la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti in data 29 luglio 2021;
14) per i predetti motivi, con la medesima comunicazione, dato l'approssimarsi della data del 30 novembre 2022, termine ultimo per ottenere l'annullamento dell'accettazione del credito ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, esso Condominio ha provveduto a fornire il modulo da sottoscrivere, anche dall'odierna convenuta, per avvalersi della predetta possibilità, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno;
15) al fine di contenere i possibili danni economici, rilevata la gravità
e l'urgenza derivante dall'attuale stato di abbandono del cantiere, il 28 novembre 2022, si è tenuta assemblea di Condominio, in cui è stato autorizzato il ricorso alla presente procedura giudiziale e il deposito della richiesta di annullamento ai sensi dell'art.121 del D.L. n. 34 del 2020.
Alla luce di quanto sopra, e delle ulteriori motivazioni contenute in atti, il attore di in ha promosso il Parte_1 Parte_1 Pt_1
5 presente giudizio e ha quindi rassegnato le analitiche conclusioni sopra trascritte, chiedendo, in particolare, accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per colpevole inadempimento di parte convenuta con condanna della stessa alla restituzione di quanto versato e al risarcimento del danno.
La parte convenuta dal canto suo, dopo Controparte_1
essersi ritualmente costituita in giudizio e aver argomentato in fatto e in diritto, ha richiesto il rigetto delle avverse domande;
in particolare, essa convenuta (fra l'altro) ha chiesto al Tribunale di accertare la risoluzione del contratto di appalto intercorso fra le parti per impossibilità sopravvenuta deducendo di essere stata impossibilitata all'esecuzione del contratto per ragioni ad essa non imputabili, e, segnatamente, a cagione delle difficoltà incontrate nell'”accedere al credito indispensabile per l'avvio delle opere” nonché a cagione del “blocco di operatività del cassetto fiscale della convenuta operato direttamente dall'Agenza delle Entrate per controlli a campione, evento riscontrato dall'esponente l'8.11.2022” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei limitati termini che seguono.
Le odierne parti contendenti hanno stipulato fra loro in data 29 luglio
2021 un contratto di appalto avente ad oggetto “opere di riqualificazione della facciata esterna e cessione del credito d'imposta attraverso lo sconto in fattura” e fruizione del c.d. “bonus facciate 90%” (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
6 Con aggiornamento contrattuale del 29.12.2021 le parti hanno stabilito quale termine ultimo per l'esecuzione delle opere il termine del 15 luglio 2022.
E' pacifico – sia perché documentalmente provato sia perché espressamente ammesso dalla parte convenuta o comunque non contestato ex art. 115 del c.p.c. – che la parte attrice Parte_1
in ha pagato il prezzo da essa dovuto a titolo di corrispettivo (v. il Pt_1
doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice recante fattura n. 37/2021 e relativa contabile di bonifico) mentre la parte convenuta non Controparte_1
ha mai dato avvio alle opere oggetto del contratto di appalto per cui è causa.
Con missiva del 18 novembre 2022 il Condominio attore ha inviato, tramite messaggio di posta elettronica, alla parte convenuta
[...]
rituale diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui CP_1
all'articolo 1454 del codice civile assegnando alla controparte formale termine di sette giorni per l'adempimento.
E' pacifico (anche perché specificamente ammesso dalla controparte) che a detta diffida non è seguito l'adempimento ovvero l'avvio e l'esecuzione delle opere.
Il termine assegnato deve ritenersi congruo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1454 del codice civile, tenuto anche conto che esso doveva intendersi quale momento di inizio delle lavorazioni e che comunque la parte convenuta non ha mai iniziato o offerto di iniziare le lavorazioni, ammettendo esplicitamente di non essere in grado di iniziare le opere oggetto di contratto.
Alla luce di ciò deve accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 del codice civile in data 25 novembre 2022.
7 Deve invece escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 del codice civile.
Può invero farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 4016/2004).
Va allora rilevato che la parte convenuta ha assunto a proprio rischio l'obbligazione di eseguire le opere di ristrutturazione per cui è causa.
La difficoltà incontrata nel reperire credito bancario non è certo evenienza inconsueta bensì accadimento del tutto ordinario, essendo notorio che la raccolta del credito è un punto critico e rilevante di ogni attività e intrapresa economica e ciò tanto più in un frangente come quello in allora ricorrente connotato, proprio in presenza di numerosi benefici fiscali previsti ex lege (varati e predisposti dal legislatore in periodo post- pandemico al fine di sostenere e risollevare il settore edilizio), da un incremento notevolissimo della domanda di lavori di ristrutturazione, con conseguente specifica interazione con il mercato del credito.
E' infatti compito precipuo e qualificante dell'appaltatore, quale imprenditore che assume “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” il compimento di determinate opere edilizie, il valutare attentamente la situazione di contesto e, una volta assunta l'obbligazione contrattuale, eseguirla correttamente realizzando le opere previste in contratto tempestivamente ed a regola d'arte.
Allo stesso modo i dedotti malfunzionamenti del cassetto fiscale non possono certo qualificarsi come sopravvenuta impossibilità ex art. 1463 del codice civile atteso che, da un lato, tale criticità, secondo gli stessi documenti prodotti dalla parte opponente, era questione destinata a risolversi (v. la missiva del 20.1.2023 dell'Agenzia delle Entrate prodotta
8 sub doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta), e, dall'altro lato, detti malfunzionamenti (peraltro, secondo quanto provato in atti ,limitati e documentati con riferimento ad altra pratica – v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte convenuta recante mero screenshot) in alcun modo impedivano alla parte opposta di avviare comunque le lavorazioni oggetto di contratto.
Ciò detto, va anche rilevato che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 del codice civile, e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (v. Cass., Sez. 1, ord. n. 25703/2023).
Nel caso in esame è evidente la sussistenza di una consistenza gravità ex art. 1455 del codice civile dell'inadempimento di parte convenuta, poiché la ha totalmente omesso Controparte_1
qualsivoglia realizzazione di opere senza neanche avviare il cantiere pur a fronte dell'adempimento di controparte all'obbligazione di pagamento del prezzo cui era tenuta, con la conseguenza che è completamente venuto meno il nesso di reciprocità fra le contrapposte prestazione quale nucleo fondante e fondamentale del sinallagma contrattuale pattuito.
All'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 del codice civile conseguono le restituzioni.
E invero in caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della “causa adquirendi” comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo (v. Cass., Sez. 3, sent. n. 18185/2014).
La parte convenuta deve pertanto essere Controparte_1
condannata alla restituzione, in favore di parte attrice
[...]
, della somma di € 8.000,00 (versata dal Parte_1 Pt_1
9 Condominio attore a titolo di corrispettivo) oltre interessi legali dalla data della domanda (giorno della notifica dell'atto di citazione) e sino all'effettivo esborso.
Ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile la parte convenuta è anche tenuta al risarcimento del danno.
Va certamente riconosciuto alla parte attrice il diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'allestimento e la rimozione del ponteggio, dapprima montato e poi non utilizzato, e quindi rimosso.
Alla parte attrice spetta dunque la somma di € 1.830,00 sostenuta per le causali suddette (v., sul punto, la relativa fattura e contabile di bonifico prodotte sub doc. n. 13 del fascicolo di parte attrice).
Non spetta invece la somma di € 9.500,01 come evocata dalla Difesa attrice in comparsa conclusionale ex art. 190 del c.p.c. (sostenuta per assicurare i servizi tecnici predisposti in vista dell'esecuzione del contratto, fra cui la direzione lavori, ed erogati dal fornitore , e ciò in CP_3
considerazione del fatto che detto importo non è stato oggetto di specifica domanda (né in atto di citazione, né in sede di precisazione delle conclusioni) e che, comunque, la relativa deduzione è del tutto tardiva, essendo avvenuta dopo lo spirare dei termini preclusivi ex art. 183 comma
6 del c.p.c. per la formazione del thema decidendum e probandum di causa.
Da ultimo, quanto alla richiesta di pagamento della somma di €
72.000,00 a titolo di risarcimento del danno quale somma equivalente all'intero beneficio fiscale che il Condominio avrebbe usufruito in caso di adempimento della si osserva come - in via Controparte_1
generale - in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito (o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del
10 sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili
(combinazione della teoria della “condicio sine qua non” con la teoria della
“causalità adeguata”) (v., ex multis, Cass., Sez. 3, sent. n. 5913/2000).
Ebbene, nel caso in esame, se è vero che l'inadempimento di parte convenuta ha di fatto impedito alla parte attrice di usufruire del beneficio fiscale di cui trattasi, è anche vero che il Condominio attoreo non ha dimostrato di aver esaminato e vagliato in allora preventivi od offerte di altre imprese e che, vista la particolare contingenza del momento
(allorquando molteplici imprese si sono offerte per lavori siffatti in numero assai cospicuo salvo poi determinarsi, come nel caso in esame, un'evidente e diffusa difficoltà a far fronte agli impegni presi in considerazione dell'eccesso di domanda generatasi sul mercato), non può certo farsi rientrare nella regolarità causale - con assoluta certezza - il buon esito dei lavori o il reperimento di una ditta in tempi idonei alla fruizione del beneficio fiscale.
In ragione di ciò il Tribunale valuta equo - anche ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile – quantificare l'importo dovuto dalla parte convenuta a titolo di risarcimento del danno in € 8.000.00 (pari all'importo del prezzo effettivamente pagato dal , somma da Parte_1
intendersi equa e congrua all'attualità.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
11 Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice giacché non rilevanti al fine del decidere ovvero inammissibili poiché generiche.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), (così individuato sulla base del c.d. criterio del decisum di cui all'articolo 5 del
D.M. n. 55/2014), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 919,00
b) fase introduttiva → € 777,00
c) fase istruttoria → € 1.680,00
d) fase decisionale → € 1.701,00
- per un totale di € 5.077,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso fra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 del codice civile per colpevole e grave inadempimento di parte convenuta
Controparte_1
2) Condanna la parte convenuta alla Controparte_1
restituzione, in favore di parte attrice in Parte_1
, della somma di € 8.000,00 oltre interessi legali dalla data della Pt_1
domanda e sino all'effettivo esborso.
3) Condanna la parte convenuta al Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento del danno, in favore di parte attrice
, della somma di € 1.830,00 oltre Parte_1 Pt_1
interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
4) Condanna la parte convenuta al Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento del danno, in favore di parte attrice
, della somma di € 8.000,00 oltre Parte_1 Pt_1
interessi legali dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo esborso.
5) Condanna la parte convenuta alla Controparte_1
rifusione, in favore della parte attrice in Parte_1
, delle spese di giudizio che liquida in € 759,00 per esposti ed € Pt_1
5.077,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 3 marzo 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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