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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/08/2025, n. 11940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11940 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
n. 14917 anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, lette le comparse conclusionali e di replica, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 14917/2024 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RAIMONDO ROSSI ed elettivamente domiciliata in Roma, in Via Nicotera 29, attrice contro
(CF: ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.ssa RITA DI MEO, elettivamente domiciliata in Roma in Via del Tempio di Giove 21, convenuta e
(CF: ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. CARMINE RUSSO, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Fulcieri Paulucci dè Calboli 20/E. convenuta
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato il 29.3.2024 Parte_1 ha convenuto davanti a questo Tribunale e l' CP_1 [...] esponendo: che aveva in uso l'alloggio di Controparte_2 edilizia residenziale pubblica , sito in Roma alla Via delle CP_2
Galline Bianche n. 96, sc R, int. 3, cod. immobile , P.IVA_3 dal mese di maggio 2020, quando era stata autorizzata a subentrare dalla legittima assegnataria, essendosi lei trovata sola e in stato di gravidanza, nel pieno della pandemia da
Covid-19; che essendo costretta ad alloggiare in detto immobile aveva fatto richiesta di residenza e aveva informato le autorità competenti della sua presenza nell'alloggio, le quali in data
23.9.2020, nonostante la sua difficile situazione e il suo stato di gravidanza, avevano provveduto ad elevare a suo carico un verbale di occupazione senza titolo;
che l' , dopo averla CP_2 denunciata, aveva iniziato a inviarle i bollettini di pagamento per l'indennità di occupazione mensile, ingenerando in lei un legittimo affidamento circa la possibilità di vedersi assegnare l'immobile, essendo nel frattempo nata sua figlia;
che sebbene non avesse mai ricevuto la diffida prevista dall'art. 18, c.2, del DPR 1035/72 (n. prot. 49357 del 30.11.2020), l' , in data CP_2
03.03.2022, aveva emesso nei suoi confronti il decreto di rilascio per occupazione illegittima, prot. U-9394; che tuttavia il procedimento di rilascio risultava viziato per carenza dì istruttoria, mancata prova dell'asserita proprietà dell'alloggio da parte dell' , mancata notifica della diffida ex art.18 del CP_2
DPR.1035/1972, e per la mancata considerazione del suo legittimo affidamento e del possesso da parte sua di tutti i requisiti richiesti per l'assegnazione dell'alloggio.
La ha quindi formulato le seguenti richieste: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento, comunque l'illegittimità decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica n. prot. U-9394, emesso dall' Roma in CP_2 data 03.03.2022 e notificato in data 05.04.2024”.
costituitasi in giudizio, ha eccepito CP_1
l'appartenenza all' del dell'alloggio in CP_2 CP_2 questione e comunque l'infondatezza delle domande azionate dalla
, formulando le seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis, in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di nel merito, in CP_1 subordine, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con spese secondo giustizia”.
Si è altresì costituita in giudizio l' , Controparte_2 eccependo: che rispetto alle domande di annullamento dei provvedimenti amministrativi l'autorità giudiziaria ordinaria risultava carente di giurisdizione;
di essere proprietaria dell'alloggio in questione;
che la risultava occupante Parte_1 senza titolo, non essendo stata mai destinataria di un
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provvedimento di assegnazione e non potendo vantare alcun legittimo subentro ai sensi della L.R.Lazio 12/1999.
L'ATER del ha quindi prospettato le seguenti CP_2 richieste:
“Voglia l'adito Giudice per quanto sopra esposto respingere la domanda dell'attrice perché inammissibile e infondata in fatto e diritto oltre che non provata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
La causa, istruita con la produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'11.7.2025.
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Tanto premesso, questo giudice rileva:
-che nelle controversie relative all'occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario qualora l'occupante contesti il diritto al rilascio fatto valere dall'azienda di gestione, azionando un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio;
-che la difesa della non ha contestato la natura di Parte_1 alloggio di edilizia residenziale pubblica dell'immobile oggetto dell'impugnato decreto di rilascio (nel proprio atto di citazione la stessa ha infatti affermato di essersi trasferita in detto alloggio con il consenso dell'assegnataria e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per ottenerne a sua volta l'assegnazione) ;
-che l'ente gestore di detto alloggio è l' del Comune di CP_2
Roma, come è dato evincere dalla comunicazione in atti in data
15.10.2020 della Polizia Locale di Roma Capitale;
-che l' del , in quanto ente gestore, è quindi CP_2 CP_2 risultata legittimata ad emettere il qui impugnato decreto di rilascio;
-che la convenuta è invece risultata carente di CP_1 legittimazione passiva;
-che inoltre l'impugnato decreto di rilascio è risultato emesso a seguito di regolare diffida ai sensi dell'18 del
DPR.1035/1972, da ritenersi notificata alla il Parte_1
9.12.2020, non avendo questa disconosciuto alla prima udienza
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utile la sottoscrizione apposta in calce all'attestazione di ricevimento allegata alla comparsa di costituzione dell' . CP_2
Ciò posto, ritiene questo giudice che le domande qui azionate dalla non possano essere accolte, dovendosi Parte_1 considerare:
-che il servizio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, regolato dalla L.R.Lazio n.12/1999, è assoggettato ad una serie di condizioni imposte da detta legge, sottratte alla disponibilità delle parti, in quanto dettate nell'interesse pubblico alla corretta gestione di beni pubblici destinati all'assistenza abitativa per le categorie sociali meno abbienti;
-che perché un alloggio di edilizia residenziale pubblica, rientrante nel patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione, possa essere dato in godimento ad un privato, deve necessariamente esistere un atto amministrativo espressivo di una specifica volontà di assegnazione da parte dell'ente titolare del bene, da emanarsi in favore di chi si sia utilmente collocato nella graduatoria stilata a seguito dell'emanazione dei bandi previsti dall'art.3 del D.P.R. 1035/1972, previa dimostrazione e verifica del possesso di tutti i requisiti elencati nell'art.11 della citata L.R.Lazio 12/1999;
-che risulta altresì possibile subentrare nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art.12 della medesima L.R.Lazio 12/1999;
-che secondo tale norma possono subentrare nell'assegnazione i famigliari che abbiano convissuto con l'assegnatario sin dal momento genetico del rapporto con l'ente gestore, indicati nel contratto di locazione e costituenti il nucleo familiare originariamente assegnatario, oppure coloro i quali siano entrati a far parte del nucleo familiare successivamente all'assegnazione, per ampliamento naturale (nascita dei figli) o per ampliamento chiesto ed ottenuto (conviventi more uxorio, coniugi, rientro dei figli ecc.);
-che quanto sopra esposto esclude che, in difetto di un provvedimento di assegnazione ovvero di un legittimo subentro ai sensi del citato art.12, possa conseguirsi alcun legittimo affidamento e alcun diritto alla permanenza di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per effetto della protratta inerzia dell'ente gestore nel reagire all'occupazione, a
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prescindere dall'avvenuta comunicazione all'ente gestore dell'occupazione, dall'invio delle comunicazioni concernenti i censimenti periodici da parte degli occupanti e dall'invio da parte dell'ente gestore di bollettini per il pagamento dei canoni, a qualsiasi titolo richiesti;
-che la come si evince dal suo stesso atto di Parte_1 citazione, non è risultata assegnataria dell'alloggio né a seguito di collocazione utile nelle graduatorie, né a seguito di subentro ex art. 12 L R. 12/1999.
Le domande della dovranno quindi essere respinte, CP_3 dovendo ritenersi che il decreto di rilascio sia stato emesso legittimamente.
Attesa la sua soccombenza, la sarà altresì tenuta alla CP_3 rifusione delle spese di giudizio in favore di ciascuna parte convenuta, come precisato in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-respinge ogni domanda qui azionata da
contro
Controparte_4
e l' ; CP_1 Controparte_2
-condanna a rimborsare a e Controparte_4 CP_1 all' le spese processuali che, per Controparte_2 ciascuna di dette parti, si liquidano in €.3.900,00 per compensi di avvocato previsti ai sensi del DM.Giustizia 147/2022 per le fasi di studio, introduttive, istruttorie e decisorie delle cause di valore indeterminabile, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, lì 22/08/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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