Articolo 11 della Legge 30 luglio 1985, n. 404
Articolo 10Articolo 12
Versione
27 agosto 1985
Art. 11. Divieto di alienazione

E' vietata l'alienazione volontaria dei veicoli per i quali sono stati ottenuti i contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 6 entro cinque anni dalla data di acquisto o di locazione finanziaria dei veicoli stessi.
Entrata in vigore il 27 agosto 1985