Art. 11. Divieto di alienazione
E' vietata l'alienazione volontaria dei veicoli per i quali sono stati ottenuti i contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 6 entro cinque anni dalla data di acquisto o di locazione finanziaria dei veicoli stessi.
E' vietata l'alienazione volontaria dei veicoli per i quali sono stati ottenuti i contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 6 entro cinque anni dalla data di acquisto o di locazione finanziaria dei veicoli stessi.