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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4229 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 22.01.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Barbato, giusta procura in C.F._2
atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 05.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in Gricignano di Aversa (Ce) il 23.04.2022 e che dalla loro unione era nata una figlia, il 05.12.2024, dichiaravano che tra essi coniugi era venuta Per_1
meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 22.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante. Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso ed all'allegato piano genitoriale formandone parte integrante, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007
Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Parte_2
introduttivo e all'allegato piano genitoriale, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Gricignano di Aversa (Ce), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 4, p. I,
S. A, anno 2022).
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 22.01.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4229 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 22.01.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Barbato, giusta procura in C.F._2
atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 05.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in Gricignano di Aversa (Ce) il 23.04.2022 e che dalla loro unione era nata una figlia, il 05.12.2024, dichiaravano che tra essi coniugi era venuta Per_1
meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 22.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante. Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso ed all'allegato piano genitoriale formandone parte integrante, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007
Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Parte_2
introduttivo e all'allegato piano genitoriale, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Gricignano di Aversa (Ce), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 4, p. I,
S. A, anno 2022).
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 22.01.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna