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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1285/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080026947120 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080026947120 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100026548087 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100026548087 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110006958735 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110006958735 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106419819 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014479186 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170019986107 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170029917901 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
· Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 SAS impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620229020938042/000, deducendo l'inesistenza delle notifiche delle sette cartelle sottostanti, la violazione del procedimento di formazione della pretesa tributaria, il difetto di motivazione e l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo la documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle e delle intimazioni interruttive.
La memoria ribadisce le eccezioni e contesta la prova delle notifiche, sostenendo che le ricevute PEC prodotte da controparte non sono conformi alle regole (mancanza file .eml).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione sono state regolarmente notificate secondo le modalità previste dagli artt. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73, come comprovato dalle relate e dalle ricevute PEC depositate. In assenza di disconoscimento formale, la documentazione prodotta benchè in formato PDF è anmmissibile.
Le eccezioni di inesistenza delle notifiche e di difetto di motivazione non trovano riscontro, atteso che le cartelle contengono gli elementi essenziali richiesti dall'art. 7 L. 212/2000.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, poiché il termine quinquennale è stato interrotto dalle intimazioni di pagamento regolarmente notificate, come da prova agli atti.
Non sussistono, infine, violazioni del procedimento di formazione della pretesa tributaria, essendo le iscrizioni a ruolo conformi alle norme vigenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1285/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080026947120 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080026947120 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100026548087 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100026548087 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110006958735 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110006958735 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106419819 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014479186 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170019986107 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170029917901 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
· Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 SAS impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620229020938042/000, deducendo l'inesistenza delle notifiche delle sette cartelle sottostanti, la violazione del procedimento di formazione della pretesa tributaria, il difetto di motivazione e l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo la documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle e delle intimazioni interruttive.
La memoria ribadisce le eccezioni e contesta la prova delle notifiche, sostenendo che le ricevute PEC prodotte da controparte non sono conformi alle regole (mancanza file .eml).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione sono state regolarmente notificate secondo le modalità previste dagli artt. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73, come comprovato dalle relate e dalle ricevute PEC depositate. In assenza di disconoscimento formale, la documentazione prodotta benchè in formato PDF è anmmissibile.
Le eccezioni di inesistenza delle notifiche e di difetto di motivazione non trovano riscontro, atteso che le cartelle contengono gli elementi essenziali richiesti dall'art. 7 L. 212/2000.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, poiché il termine quinquennale è stato interrotto dalle intimazioni di pagamento regolarmente notificate, come da prova agli atti.
Non sussistono, infine, violazioni del procedimento di formazione della pretesa tributaria, essendo le iscrizioni a ruolo conformi alle norme vigenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE