Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 44
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza delle notifiche delle cartelle sottostanti

    Le cartelle sono state regolarmente notificate secondo le modalità previste dagli artt. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73, come comprovato dalle relate e dalle ricevute PEC depositate. La documentazione prodotta in formato PDF è ammissibile in assenza di disconoscimento formale.

  • Rigettato
    Violazione del procedimento di formazione della pretesa tributaria

    Non sussistono violazioni del procedimento di formazione della pretesa tributaria, essendo le iscrizioni a ruolo conformi alle norme vigenti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Le eccezioni di difetto di motivazione non trovano riscontro, atteso che le cartelle contengono gli elementi essenziali richiesti dall'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti erariali

    L'eccezione di prescrizione è infondata, poiché il termine quinquennale è stato interrotto dalle intimazioni di pagamento regolarmente notificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 44
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 44
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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