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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 574/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3900/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 176292024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso
Resistente : rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone ricorso avverso il sollecito di pagamento del Comune di Castel Volturno per l'imposta IMU, anno 2019, n. 17629/2024 notificato in data 08.06.2025 e relativo all'avviso di accertamento esecutivo Cr 17629 notificato, a dire di controparte, in data 03.09.2024 dell'importo complessivo di € 2.045,00.
2. La ricorrente eccepiva la illegittimità della pretesa, per omessa notifica dell'atto presupposto e, quindi, per la maturata decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria.
3. Il Comune di Castel Volturno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. Va osservato che il Comune ha documentato il recapito dell'avviso di accertamento al domicilio della contribuente alla data del 03/09/2024.
Non risulta, pertanto, maturata alcuna causa estintiva della pretesa tributaria.
Le spese sono poste a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3900/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 176292024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso
Resistente : rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone ricorso avverso il sollecito di pagamento del Comune di Castel Volturno per l'imposta IMU, anno 2019, n. 17629/2024 notificato in data 08.06.2025 e relativo all'avviso di accertamento esecutivo Cr 17629 notificato, a dire di controparte, in data 03.09.2024 dell'importo complessivo di € 2.045,00.
2. La ricorrente eccepiva la illegittimità della pretesa, per omessa notifica dell'atto presupposto e, quindi, per la maturata decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria.
3. Il Comune di Castel Volturno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. Va osservato che il Comune ha documentato il recapito dell'avviso di accertamento al domicilio della contribuente alla data del 03/09/2024.
Non risulta, pertanto, maturata alcuna causa estintiva della pretesa tributaria.
Le spese sono poste a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 oltre accessori di legge.