TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17682 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3304/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Yuri Picciotti, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Sarah Verdini, come da procura in CP_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.1.2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nato il figlio il 6.12.2001, e Per_1
di avere ottenuto la sentenza di separazione da questo Tribunale in data 24.3.2022
(in atti e passata in giudicato), chiedeva la pronuncia di divorzio e, sul presupposto della raggiunta indipendenza economica del figlio, la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili per il figlio, già previsto a suo carico
(unitamente al 50% delle spese straordinarie per il ragazzo), e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore del coniuge, con ordine di rilascio dell'immobile.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la conferma delle condizioni di cui alla separazione (come sopra dette), nonché “
6- disporre, nell'esclusivo e primario interesse del figlio , il trasferimento in suo favore della Per_1
proprietà e/o della nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Adolfo Giaquinto n. 3, ordinandone la trascrizione nei registri immobiliari, in subordine, assegnare un termine alla Sig.
affinché provveda al trasferimento della proprietà dell'immobile e/o della nuda proprietà Pt_1
dello stesso in favore del figlio 7- In ogni caso, accertare e dichiarare che nessun Persona_2
prezzo di vendita è stato corrisposto dalla Sig. al Sig. per la compravendita Pt_1 CP_1
dell'immobile sito in Roma, Via Adolfo Giaquinto n. 3 e, per lo effetto, condannarla al pagamento dell'importo di cui al contratto di compravendita e pari ad Euro 165.000,00 oltre
2 rivalutazione monetaria ed interessi.” (queste ultime due domande non venivano reiterate in sede di precisazione delle conclusioni).
Con ordinanza ex art 473bis.22 c.p.c. veniva statuito quanto segue: “… esaminati gli atti e sentite le parti;
sentito anche il figlio maggiorenne di 22 anni delle stesse;
visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; rilevato che il ragazzo risulta lavorare, per quanto dal medesimo dichiarato, da quando aveva 19 anni, impiegato un anno presso una società, con un reddito pari ad euro 1.200,00 mensili, un altro anno presso altra società, con un reddito pari ad euro 1.500,00 mensili, e risulta allo stato da circa tre mesi svolgere attività lavorativa con partita I.V.A. presso una terza società, con un reddito che per questi tre mesi è stato di euro 3.000,00; rilevato che il ragazzo ha il diploma di geometra e ritenuto che, anche considerato il titolo di studio raggiunto ed il ciclo di studi terminato, è entrato nel mondo del lavoro, con redditi idonei a potersi sostenere;
ritenuto, ciò posto, che allo stato debba revocarsi l'obbligo di contribuzione economica già posto a carico della per il figlio, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, gennaio 2024), Pt_1
nonché l'assegnazione della casa coniugale già determinata in favore del CP_1
vista, poi, l'attività istruttoria espletata e l'art 473bis.22 c.p.c.,
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: revoca l'obbligo di contribuzione economica già posto a carico della per il figlio, con Pt_1
decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, gennaio 2024);
3 revoca l'assegnazione della casa coniugale già determinata in favore del …”. CP_1
Ebbene, anche in sede di memorie conclusionali lo stesso dava atto che il CP_1
figlio continuava a svolgere attività lavorativa, dunque, dovendosi considerare proseguita l'attività lavorativa del ragazzo, ormai divenuta stabile ed idonea al suo sostentamento., per quanto sopra esposto.
La Suprema Corte ha affermato che “Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”
(Cass., sent. del 14.3.2017, n. 6509), nonché che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (Cass., ord. del 15.12.2021, n.
40282).
4 Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il figlio delle parti sia diventato autonomo, ciò a cui consegue la revoca delle statuizioni patrimoniali di cui alla separazione, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso), nonché la revoca della assegnazione della casa coniugale al in quanto istituto volto CP_1
esclusivamente alla tutela dell'habitat domestico della prole minore o maggiorenne, convivente e non economicamente indipendente.
Vista, poi, la natura della causa e la soccombenza del resistente, le spese di lite della ricorrente sono poste per due terzi a carico del liquidate come in CP_1
dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rinunciata, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
25.6.2001;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 01439, parte I, serie 01);
-conferma la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, già disposta in favore del n sede di separazione;
CP_1
-conferma la revoca delle statuizioni patrimoniali di cui alla separazione con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso), dunque l'assegno di euro 250,00
5 mensili a carico della madre per il mantenimento del figlio e la corresponsione del
50% delle spese straordinarie per lo stesso;
-condanna il alla rifusione delle spese di sostenute dalla nella misura di CP_1 Pt_1
due terzi, liquidate in euro 1.692,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 4.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3304/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Yuri Picciotti, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Sarah Verdini, come da procura in CP_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.1.2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nato il figlio il 6.12.2001, e Per_1
di avere ottenuto la sentenza di separazione da questo Tribunale in data 24.3.2022
(in atti e passata in giudicato), chiedeva la pronuncia di divorzio e, sul presupposto della raggiunta indipendenza economica del figlio, la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili per il figlio, già previsto a suo carico
(unitamente al 50% delle spese straordinarie per il ragazzo), e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore del coniuge, con ordine di rilascio dell'immobile.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la conferma delle condizioni di cui alla separazione (come sopra dette), nonché “
6- disporre, nell'esclusivo e primario interesse del figlio , il trasferimento in suo favore della Per_1
proprietà e/o della nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Adolfo Giaquinto n. 3, ordinandone la trascrizione nei registri immobiliari, in subordine, assegnare un termine alla Sig.
affinché provveda al trasferimento della proprietà dell'immobile e/o della nuda proprietà Pt_1
dello stesso in favore del figlio 7- In ogni caso, accertare e dichiarare che nessun Persona_2
prezzo di vendita è stato corrisposto dalla Sig. al Sig. per la compravendita Pt_1 CP_1
dell'immobile sito in Roma, Via Adolfo Giaquinto n. 3 e, per lo effetto, condannarla al pagamento dell'importo di cui al contratto di compravendita e pari ad Euro 165.000,00 oltre
2 rivalutazione monetaria ed interessi.” (queste ultime due domande non venivano reiterate in sede di precisazione delle conclusioni).
Con ordinanza ex art 473bis.22 c.p.c. veniva statuito quanto segue: “… esaminati gli atti e sentite le parti;
sentito anche il figlio maggiorenne di 22 anni delle stesse;
visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; rilevato che il ragazzo risulta lavorare, per quanto dal medesimo dichiarato, da quando aveva 19 anni, impiegato un anno presso una società, con un reddito pari ad euro 1.200,00 mensili, un altro anno presso altra società, con un reddito pari ad euro 1.500,00 mensili, e risulta allo stato da circa tre mesi svolgere attività lavorativa con partita I.V.A. presso una terza società, con un reddito che per questi tre mesi è stato di euro 3.000,00; rilevato che il ragazzo ha il diploma di geometra e ritenuto che, anche considerato il titolo di studio raggiunto ed il ciclo di studi terminato, è entrato nel mondo del lavoro, con redditi idonei a potersi sostenere;
ritenuto, ciò posto, che allo stato debba revocarsi l'obbligo di contribuzione economica già posto a carico della per il figlio, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, gennaio 2024), Pt_1
nonché l'assegnazione della casa coniugale già determinata in favore del CP_1
vista, poi, l'attività istruttoria espletata e l'art 473bis.22 c.p.c.,
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: revoca l'obbligo di contribuzione economica già posto a carico della per il figlio, con Pt_1
decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, gennaio 2024);
3 revoca l'assegnazione della casa coniugale già determinata in favore del …”. CP_1
Ebbene, anche in sede di memorie conclusionali lo stesso dava atto che il CP_1
figlio continuava a svolgere attività lavorativa, dunque, dovendosi considerare proseguita l'attività lavorativa del ragazzo, ormai divenuta stabile ed idonea al suo sostentamento., per quanto sopra esposto.
La Suprema Corte ha affermato che “Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”
(Cass., sent. del 14.3.2017, n. 6509), nonché che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (Cass., ord. del 15.12.2021, n.
40282).
4 Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il figlio delle parti sia diventato autonomo, ciò a cui consegue la revoca delle statuizioni patrimoniali di cui alla separazione, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso), nonché la revoca della assegnazione della casa coniugale al in quanto istituto volto CP_1
esclusivamente alla tutela dell'habitat domestico della prole minore o maggiorenne, convivente e non economicamente indipendente.
Vista, poi, la natura della causa e la soccombenza del resistente, le spese di lite della ricorrente sono poste per due terzi a carico del liquidate come in CP_1
dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rinunciata, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
25.6.2001;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 01439, parte I, serie 01);
-conferma la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, già disposta in favore del n sede di separazione;
CP_1
-conferma la revoca delle statuizioni patrimoniali di cui alla separazione con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso), dunque l'assegno di euro 250,00
5 mensili a carico della madre per il mantenimento del figlio e la corresponsione del
50% delle spese straordinarie per lo stesso;
-condanna il alla rifusione delle spese di sostenute dalla nella misura di CP_1 Pt_1
due terzi, liquidate in euro 1.692,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 4.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
6