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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile, composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3)Dott.ssa Alida Marinuzzi Consigliere relatore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte al n. 238/2022 R.G., posta in decisione in data 15.11.2024 promossa in questo grado
DA
L' Parte_1
in persona dell'Assessorato pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] ivi residente nella frazione di Locogrande, Controparte_1 strada Locogrande n.72, ed elettivamente domiciliato nella via Vespri n. 49 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Sammartano del foro di Trapani (C.F.: ), che lo C.F._1 rappresenta e difende.
APPELLANTE
CONTRO
(Fall. n. 175/2015) con sede legale in Palermo, Controparte_2 via Marchese di Villabianca n. 70, in persona del suo Curatore pro-tempore Avv. Giovanni Troja, elettivamente domiciliata in Palermo, Viale Lazio n.92 presso e nello studio dell'Avv. Claudia Maria
Li Vecchi che la rappresenta e difende.
APPELLATO
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5 dicembre 2018, il Curatore del Fallimento (Fall. n. Parte_2
175/2015) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, e Controparte_3
l' , al fine di Controparte_4 ottenere la declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità alla procedura concorsuale del pagamento effettuato in favore di tramite dall . CP Controparte_5 Parte_1
A fondamento della domanda, la Curatela ha esposto che aveva avviato Controparte_3 un'esecuzione mobiliare nei confronti dello — allora ancora in bonis — e CP_2 dell' , quale terzo pignorato, conclusasi con ordinanza di assegnazione del 30 giugno Parte_1
2015. Poiché l'assegnazione non era stata eseguita, ha intrapreso una nuova azione CP esecutiva pignorando le somme detenute dall'Assessorato presso il proprio tesoriere CP_5
Con ordinanza del 5 febbraio 2016, il Giudice dell'esecuzione ha disposto un'ulteriore
[...] assegnazione a favore di pari a € 28.117,31, somme effettivamente corrisposte il 1° marzo CP
2016.
Secondo la Curatela, tale pagamento è inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F., in quanto estingue un debito del fallito adempiuto da un terzo con mezzi propri e per conto dello stesso, comportando l'obbligo restitutorio in capo al creditore accipiens. La Curatela ha inoltre evidenziato la responsabilità solidale dell'Assessorato, che aveva provveduto al pagamento nonostante fosse stato formalmente diffidato con PEC del 23 dicembre 2015 a non eseguire alcun versamento a terzi, nemmeno in forza di provvedimenti giudiziari. In ogni caso, il pagamento costituiva un atto anomalo di adempimento dell'obbligazione, in violazione del principio della par condicio creditorum, e pertanto inefficace anche ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. si è costituito contestando integralmente la domanda e, in via subordinata e Controparte_3 riconvenzionale, ha chiesto il riconoscimento del proprio credito e la compensazione con eventuali somme dovute alla Curatela.
Anche l'Assessorato si è costituito, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, sostenendo che il pagamento era stato eseguito in adempimento di un ordine del Giudice dell'esecuzione e non su base volontaria.
2 Esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 74/2022, il Tribunale di Palermo ha accolto integralmente la domanda della
Curatela, dichiarando l'inefficacia e/o inopponibilità del pagamento effettuato in favore di CP rispetto alla massa fallimentare.
Il Tribunale ha accertato che le somme percepite da erano riferibili al patrimonio dello CP [...]
, pur se materialmente erogate tramite l'Assessorato e il tesoriere La natura CP_2 Controparte_5 del credito, riconducibile al fallito, non muta per effetto della modalità di pagamento. Il pagamento ha quindi integrato una violazione della par condicio creditorum, risolvendosi in un adempimento preferenziale.
Il Giudice ha escluso la rilevanza del provvedimento di assegnazione, sottolineando che tali ordinanze, pur avendo effetti traslativi, sono normalmente emesse “salvo esazione”, e quindi ciò che rileva, ai fini dell'opponibilità al fallimento, è il momento dell'effettiva corresponsione delle somme.
Inoltre, è stata rigettata la domanda riconvenzionale di compensazione proposta da attesa CP la natura del credito della Curatela, insuscettibile di compensazione con un credito vantato nei confronti del fallito.
Avverso la sentenza hanno proposto separato appello sia l' che In Parte_1 Controparte_3 entrambi i giudizi si è costituita la Curatela, chiedendo il rigetto delle impugnazioni e la conferma della decisione.
I procedimenti sono stati riuniti con ordinanza del 7 aprile 2023 e, dopo la discussione all'udienza del 15.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Appello dell Parte_1
Con il primo motivo, l' censura la propria condanna in solido con alla Parte_1 CP restituzione delle somme, sostenendo di non essere legittimato passivamente all'azione ex art. 44
L.F., non avendo tratto alcun beneficio patrimoniale dal pagamento eseguito su ordine del giudice.
Il motivo è infondato.
Il pagamento a favore di è avvenuto il 1° marzo 2016, successivamente alla dichiarazione di CP fallimento di (avvenuta tra l'11 e il 21 dicembre 2015). Ai sensi dell'art. 44 L.F., ciò che CP_2
3 rileva non è la data dell'ordinanza di assegnazione, bensì quella dell'effettivo pagamento. Anche valorizzando l'ordinanza del 30 giugno 2015 — relativa, peraltro, a un diverso procedimento esecutivo — il credito si estingue solo con la riscossione (art. 2928 c.c.).
Pertanto, il pagamento successivo alla dichiarazione di fallimento costituisce un atto inefficace, in quanto idoneo a violare la “cristallizzazione” dei rapporti attivi e passivi alla data della sentenza dichiarativa.
Conformemente a Cass. 5994/2011 e Cass. 10826/2020, il pagamento post-fallimentare è inefficace sia nei confronti del creditore pignorante (comma 1 dell'art. 44), sia del terzo solvens (comma 2), poiché doveva essere effettuato in favore del Curatore, unico legittimato a riceverlo.
Neppure può condividersi la tesi secondo cui l'ordinanza di assegnazione vincolasse l'Assessorato ad adempiere. È principio consolidato che il fallimento del debitore esecutato costituisce un fatto sopravvenuto impeditivo dell'esecuzione, opponibile dal terzo ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Infine, anche il secondo motivo d'appello dell , relativo alla condanna alle spese, è Parte_1 infondato.
La statuizione del Tribunale risulta conforme all'art. 91 c.p.c., non sussistendo i presupposti per una compensazione, neppure parziale, delle spese.
2. Appello di Controparte_3
Con il primo motivo, contesta la mancata prova della riferibilità delle somme al patrimonio CP del fallito.
Il motivo è infondato.
L'azione esecutiva promossa da nei confronti dell'Assessorato presupponeva CP necessariamente l'esistenza di un credito vantato da . L'ordinanza di assegnazione non CP_2 impugnata ha accertato tale credito e, pertanto, costituisce prova della riferibilità delle somme al patrimonio della società poi fallita.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la quantificazione dell'importo oggetto di restituzione.
Tuttavia, come chiarito dalla Curatela, le spese legali sono state escluse dal calcolo, e l'importo richiesto (pari a € 28.117,31) corrisponde esattamente a quanto effettivamente percepito da a titolo di pagamento del credito principale. CP
4 Infine, con il terzo motivo, insiste sulla domanda di compensazione tra il proprio credito e CP quello azionato dalla Curatela. La censura è infondata.
La dichiarazione di inefficacia ex art. 44 L.F. ha natura meramente restitutoria e non può essere neutralizzata mediante compensazione, pena la vanificazione della tutela concorsuale e la lesione del principio di par condicio creditorum.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le impugnazioni proposte da e Controparte_3 dall devono Controparte_4 essere integralmente rigettate, con conferma della sentenza n. 74/2022 del Tribunale di Palermo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello proposto dall Controparte_4
avverso la sentenza n. 74 del 10 gennaio 2022;
[...]
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la medesima sentenza;
Controparte_3
3. Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi €
2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 29.5.2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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