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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa MO AZ Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1022/2025 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(C.f. ) rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Angela Ferraro
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/5/2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 964/2018,, emessa nell'ambito del giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nella parte in cui era stato disposto il collocamento del figlio CP_1
minore presso la madre. Per_1 A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che il minore ha manifestato, Per_1 negli ultimi mesi, un disagio psicofisico nell'abitare a casa con la mamma e si è trasferito a vivere presso la sua abitazione.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto al Tribunale di: “disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 2 della sentenza di divorzio, il collocamento presso il padre Pt_1
del minore con facoltà (già concesse al )
[...] Persona_2 Parte_1
della madre di farle visita previo accordo con il padre ovvero in mancanza di accordo: il mercoledì e il venerdì di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 19.00, tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze e della volontà della figlia;
a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 14.00) fino alle ore 20.30 della domenica sera;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dalle ore 16.30 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre o dalle ore 16.30 del 31 dicembre alle ore 19.00 del lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per 20 giorni, anche non continuativi, nel mese di luglio
o nel mese di agosto, salvo diverso accordo con il padre e tenuto, in ogni caso, della volontà e delle esigenze del figlio. Voglia altresì disporre che il sig. Parte_1 corrisponda, a titolo di mantenimento agli altri figli, una somma di € 160,00 mensili anziché 240,00 e che sia autorizzato a percepire gli assegni ANF o comunque denominati. Che la sig.ra corrisponda, a titolo del mantenimento al figlio CP_1
, una somma di € 80,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da Per_1
versarsi entro il 5 di ogni mese;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie.”
La resistente, seppur ritualmente intimata, non si è costituita: ne deve essere, quindi, dichiarata la contumacia.
Il Tribunale ritiene che la domanda di modifica debba essere accolta: il minore , Per_1 di anni 14, sentito dalla Giudice relatrice, ha infatti confermato l'intenzione di vivere prevalentemente con il padre.
Ne deriva che a modifica di quanto previsto nella sentenza n. 1035/2023 pubbl. il
14/07/2023, deve essere disposto il collocamento di presso il padre, cui Per_1
conseguentemente la madre è tenuta a corrispondere, per contribuire al mantenimento del figlio , l'importo di euro 80,00 entro il giorno 5 di ogni mese (con rivalutazione Per_1 annuale ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili.
Deve, inoltre, essere revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente €
80,00 al mese a titolo di mantenimento di . Per_1
L'esercizio del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario è rimesso alla libera volontà delle parti, stante l'età del minore, di anni 14.
Spese interamente compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto a modifica di quanto previsto nella sentenza n. 1035/2023 pubbl. il 14/07/2023:
3. DISPONE il collocamento di presso il padre;
Per_1
4. DISPONE che il diritto di visita della madre con il figlio sia rimesso alla Per_1
libera volontà delle parti;
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
versando a l'importo di euro 80,00 entro il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1 mese (con rivalutazione annuale ISTAT), nonché l'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili;
6. SPESE compensate.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/12/2025. LA GIUDICE REL.-EST.
Dott.ssa MO AZ
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa MO AZ Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1022/2025 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(C.f. ) rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Angela Ferraro
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/5/2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 964/2018,, emessa nell'ambito del giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nella parte in cui era stato disposto il collocamento del figlio CP_1
minore presso la madre. Per_1 A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che il minore ha manifestato, Per_1 negli ultimi mesi, un disagio psicofisico nell'abitare a casa con la mamma e si è trasferito a vivere presso la sua abitazione.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto al Tribunale di: “disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 2 della sentenza di divorzio, il collocamento presso il padre Pt_1
del minore con facoltà (già concesse al )
[...] Persona_2 Parte_1
della madre di farle visita previo accordo con il padre ovvero in mancanza di accordo: il mercoledì e il venerdì di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 19.00, tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze e della volontà della figlia;
a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 14.00) fino alle ore 20.30 della domenica sera;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dalle ore 16.30 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre o dalle ore 16.30 del 31 dicembre alle ore 19.00 del lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per 20 giorni, anche non continuativi, nel mese di luglio
o nel mese di agosto, salvo diverso accordo con il padre e tenuto, in ogni caso, della volontà e delle esigenze del figlio. Voglia altresì disporre che il sig. Parte_1 corrisponda, a titolo di mantenimento agli altri figli, una somma di € 160,00 mensili anziché 240,00 e che sia autorizzato a percepire gli assegni ANF o comunque denominati. Che la sig.ra corrisponda, a titolo del mantenimento al figlio CP_1
, una somma di € 80,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da Per_1
versarsi entro il 5 di ogni mese;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie.”
La resistente, seppur ritualmente intimata, non si è costituita: ne deve essere, quindi, dichiarata la contumacia.
Il Tribunale ritiene che la domanda di modifica debba essere accolta: il minore , Per_1 di anni 14, sentito dalla Giudice relatrice, ha infatti confermato l'intenzione di vivere prevalentemente con il padre.
Ne deriva che a modifica di quanto previsto nella sentenza n. 1035/2023 pubbl. il
14/07/2023, deve essere disposto il collocamento di presso il padre, cui Per_1
conseguentemente la madre è tenuta a corrispondere, per contribuire al mantenimento del figlio , l'importo di euro 80,00 entro il giorno 5 di ogni mese (con rivalutazione Per_1 annuale ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili.
Deve, inoltre, essere revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente €
80,00 al mese a titolo di mantenimento di . Per_1
L'esercizio del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario è rimesso alla libera volontà delle parti, stante l'età del minore, di anni 14.
Spese interamente compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto a modifica di quanto previsto nella sentenza n. 1035/2023 pubbl. il 14/07/2023:
3. DISPONE il collocamento di presso il padre;
Per_1
4. DISPONE che il diritto di visita della madre con il figlio sia rimesso alla Per_1
libera volontà delle parti;
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
versando a l'importo di euro 80,00 entro il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1 mese (con rivalutazione annuale ISTAT), nonché l'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili;
6. SPESE compensate.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/12/2025. LA GIUDICE REL.-EST.
Dott.ssa MO AZ
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola