Sentenza 30 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2020, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: ID IE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2019 del Tribunale di Salerno, sezione riesame. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 06/06/2019, annullava il decreto del G.i.p. in data 13/04/2019 che, nel respingere analoga richiesta del P.M. in ordine al reato di stampa clandestina (capo 3), aveva disposto il sequestro preventivo mediante oscuramento del sito blog "iacchite.com - la notizia che sconvolge", raggiungibile tramite l'URL www.iacchite.org, nei confronti di IE ID, relativamente ai reati di diffamazione (capi 1 e 2) in danno di RI OL, Procuratore della Repubblica di Cosenza, e di violazione di sigilli (capo 4) apposti con le medesime modalità ad analogo blog "iacchite.com - la notizia che sconvolge", pure sottoposto a sequestro preventivo, confermato in sede di riesame in altro procedimento n. 410/2019. Il Tribunale motivava il provvedimento evidenziando: - che il giornale o periodico - avente natura clandestina - "iacchitè la notizia che sconvolge" deve ritenersi testata telematica rientrante nella disciplina della stampa di cui alle leggi nn. 47/48, 62/01, 63/12 e 198/16, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico;
sicché esso non è suscettibile di sequestro per i reati di diffamazione né per quello di violazione dei sigilli, giusta il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite "Fazzo" del 2015; - che nel caso di specie non sarebbe configurabile il reato di violazione dei sigilli apposti mediante oscuramento col precedente sequestro preventivo, siccome in insanabile contrasto logico con l'imputazione di stampa clandestina di cui al capo 3), che si riferisce viceversa alla pubblicazione di un nuovo e diverso giornale periodico intrapresa da ID, seppure con la medesima denominazione.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone l'erronea applicazione della legge penale (artt. 349 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.) e la manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla violazione di sigilli di cui al capo 4). Osserva il P.M. ricorrente che: - la pubblicazione del sito blog "iacchite.com — la notizia che sconvolge", con riferimento all'indirizzo iacchite.com e iacchite.org raggiungibile mediante l'URL http://www.iacchite.com reg. in USA, avente natura di stampa clandestina, era sottoposta a sequestro preventivo, mediante oscuramento e inibizione di ogni ulteriore attività di pubblicazione, nel proc. 410/19 per il reato di cui all'art. 16 I. n. 47 del 1948; - ID stava proseguendo nella pubblicazione del medesimo notiziario blog clandestino, facendo uso dell'indirizzo iacchite.org che reindirizzava a iacchite.com, senza mutarne gli elementi identificativi essenziali, quali il nome, la veste grafica e la falsa indicazione della registrazione presso il Tribunale e il ROC;
- tale condotta integrava gli estremi della violazione di sigilli apposti nel proc. 410/19, intesa nel senso della integrità funzionale degli stessi, come inosservanza del vincolo cautelare consistente in concreto nella inibizione a proseguire nella illecita attività connessa alla disponibilità della medesima risorsa telematica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno è manifestamente infondato oltre che sprovvisto dei requisiti di specificità./5( 1 Y"9\./ 2. Occorre premettere che, in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, per un verso in tale ambito non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, i quali non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa, e per altro verso l'A.G., ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, di oscurare la risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato per garantire la concreta incisività della misura (in termini, v. Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, Rv. 264089-090). Pertanto, secondo le Sezioni Unite, il giornale telematico soggiace alla normativa sulla stampa perché ontologicamente e funzionalmente assimilabile alla pubblicazione cartacea. Di talché la stampa telematica, al pari di quella tradizionale, non può essere sottoposta a sequestro preventivo, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, fra i quali non rientra la condotta diffamatoria. Principi, questi, affermati dalle Sezioni Unite, che sono stati poi sostanzialmente recepiti dal legislatore con l'art. 3 comma 4 della legge n. 198/2016, modificativo dell'art. 1 della legge n. 62/2001. 3. Ciò posto, le censure del P.M. proposte unicamente in riferimento al reato di violazione dei sigilli contestato al capo 4) non si confrontano in realtà con l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. Il P.M. sottopone a critica solo uno degli argomenti utilizzati dal Tribunale - quello secondo cui il reato di violazione di sigilli e in insanabile contrasto logico con l'imputazione di stampa clandestina di cui al capo 3) - mentre omette ogni rilievo rispetto al primo e principale argomento, pure autonomamente idoneo a giustificare il provvedimento impugnato, il quale evidenzia che il giornale o periodico de quo è testata telematica rientrante nella categoria della stampa disciplinata dalle leggi n. 47/48, 62/01, 63/12 e 198/16, come tale non suscettibile di sequestro per i reati di diffamazione (capi 1 e 2) , né per quello di cui al capo 4. Del resto, non sottoponendo a critica l'annullamento della misura cautelare reale per i reati di diffamazione di cui ai capi 1 e 2, il P.M. mostra di condividere l'opinione del Tribunale per il quale "iacchitè - la notizia che sconvolge" debba essere ritenuto (in conformità con la formulazione dell'imputazione di cui al capo 3) un giornale telematico sottoposto alla disciplina della stampa: presupposto di fatto e di diritto sulla cui base si fonda l'annullamento del sequestro, non contestato dal P.M. Va inoltre rimarcato che per il reato di cui al capo 3) il G.i.p. ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti e che pertanto esso è rimasto estraneo al perimetro del riesame (V/ richiesto dall'imputato, potendo al più il denegato sequestro per questo profilo costituire oggetto di appello da parte del P.M. (come poi concretamente proposto).
4. Il ricorso del P.M. va pertanto dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/10/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente M