Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 422/2023 vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, dall'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Simonetti, elettivamente domiciliato in Sulmona (AQ) presso lo studio della stessa, come da procura in atti
Attore/opponente
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Dante Controparte_1 C.F._2
Angiolelli e Silvio Angiolelli, ed elettivamente domiciliata in Pescara (PE) presso lo studio degli stessi, in virtù di mandato in atti
Convenuta/opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.07.2023 il sig. proponeva Parte_1 opposizione al precetto allo stesso notificato in data 10.07.2023 dalla sig.ra , Controparte_1 esponendo:
- che detto atto di precetto era stato intimato per l'importo di € 23.897,79, ed era fondato su titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Sulmona n. 498/2000, emessa in data
20.9.2000 già notificata in forma esecutiva in data 13.02.2017;
- che gli importi ivi indicati nel riepilogo risultavano non corretti, dal momento che l'istante aveva regolarmente corrisposto per il mantenimento della figlia le somme relative alle Parte_2 mensilità correnti dal gennaio 2018 al luglio dello stesso anno per € 320,00 ciascuna e per l'importo complessivo di € 2.240,00, come comprovato dagli assegni bancari tratti sul conto intestato allo stesso attore e regolarmente posti all'incasso dalla figlia e che, sulla Parte_2 scorta di ciò, dovevano conseguentemente essere rimodulati anche gli interessi legali e la rivalutazione delle somme pretesi nell'atto di precetto impugnato;
- che era pertanto evidente la ricorrenza dei gravi motivi ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 649 c.p.c..
1
“previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, Controparte_1 relativamente alla somma di euro 2240,00 concernente le mensilità già corrisposte dal gennaio al luglio 2018, ed ai connessi interessi legali e rivalutazione, per i motivi esposti in premessa;
- condannare la creditrice istante al pagamento delle spese di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.11.2023 la sig.ra Controparte_1 impugnava e contestava integralmente la domanda attrice, rilevando l'inoppugnabilità ex art. 1189 c.c. nei confronti della stessa delle somme asseritamente pagate “nelle mani” della figlia
, e comunque la mancanza di prova relativamente all'effettivo incasso di Controparte_2 dette somme da parte di quest'ultima, nonché l'assenza di causale dei pretesi versamenti. Concludeva pertanto per il totale rigetto dell'opposizione, in quanto nulla, inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Veniva quindi depositata dalla sola parte convenuta memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c..
Alla prima udienza le parti si riportavano alle conclusioni di cui ai propri atti introduttivi e chiedevano entrambe fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14.08.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di rimessione in decisione ex artt. 281 quinques e 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, come richiesto dalle parti.
Nelle proprie note scritte parte convenuta precisava come di seguito le conclusioni, affinchè:
“l'Ill.mo Tribunale di Sulmona Voglia, contrariis reiectis:
- dichiarare nullo, e/o invalido e/o inefficace e/o inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o inaccoglibile l'atto di citazione in opposizione a precetto promosso dal Sig.
, ovvero disattenderlo e rigettarlo siccome destituito di ogni fondamento sia Parte_1 in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte ed illustrate nella comparsa di costituzione e risposta in data 28.11.2023.
- Con vittoria di spese e competenze legali e processuali e con ogni conseguenziale, necessaria ed opportuna statuizione di legge e di giustizia.”.
Depositate comparsa conclusionale e memoria di replica dalla sola parte convenuta, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
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L'opposizione non merita accoglimento. Va rilevato innanzitutto che la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, ribadito che il giudizio di opposizione a precetto costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato assume la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., Cass. n. 4380/2012). Dunque l'opponente, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto premesso, nel caso di specie deve essere in primo luogo evidenziato che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto impugnato è costituito da sentenza dichiarativa della
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con disposizione a carico del Parte_1 della corresponsione in favore della dell'assegno di mantenimento delle figlie, all'epoca CP_1 minorenni, assegno appunto non corrisposto dall'opponente nelle mensilità indicate nell'atto di precetto. Il Ritrovato nel presente giudizio non contesta irregolarità di calcolo o formali di detto atto di precetto, ma oppone unicamente di aver già versato al riguardo nelle mani della figlia a mezzo sette assegni bancari la complessiva somma di € 2.240,00, chiedendo in Parte_2 conseguenza che tale somma venga detratta (unitamente ai relativi importi calcolati sulla stessa per rivalutazione ed interessi) dal totale dovuto di € 23.897,79, non specificamente contestato, se non appunto per l'asserito versamento di cui sopra, a dimostrazione del quale l'opponente produce sette assegni bancari dell'importo di €320,00 ciascuno intestati alla figlia CP
, senza specificazione di alcuna causale.
[...]
Come correttamente osservato dalla controparte, detto asserito versamento non può essere opposto alla , in quanto soltanto nelle mani ed in favore di quest'ultima il CP_1 Parte_1 avrebbe dovuto versare le somme dal medesimo dovute, sulla base della prefata sentenza n.498/2000 del Tribunale di Sulmona, per il mantenimento della figlia;
inoltre, la Parte_2 produzione degli assegni non prova l'effettiva ricezione delle somme a tale titolo da parte della figlia.
Deve comunque essere rimarcato il principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte in materia, secondo il quale la possibilità per l'obbligato di versare l'assegno direttamente nelle mani del figlio divenuto maggiorenne è subordinata ad un provvedimento giurisdizionale di mutamento delle condizioni di separazione, nella specie mancante:
“Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge. Lamenta la violazione degli artt. 155 quinquies e 337 septies c.c.. Sostiene che l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento del figlio, contenuto in una sentenza di separazione, può essere modificato per concorde volontà delle parti, senza bisogno di un provvedimento giurisdizionale;
che il titolare del credito di mantenimento è il figlio, una volta divenuto maggiorenne;
che la legittimazione a domandare il pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne spetta al genitore solo nel caso di inerzia di quest'ultimo.
2.1. Il motivo è infondato.
Esso si fonda infatti su un duplice ed erroneo presupposto interpretativo, e cioè che: a) sia consentito al creditore ed al debitore dell'assegno di mantenimento modificare le statuizioni contenute nella sentenza di separazione;
b) tale facoltà sia confermata dalle previsioni dell'art. 337 septies c.c., comma 1. Tuttavia nessuna di queste due affermazioni può essere condivisa.
2.2. Quanto alla prima, essa non può essere condivisa in quanto la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti.
Sicchè, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati. Il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento del figlio potrebbe, in teoria, indicare quest'ultimo quale adiectus solutionis causa, ai sensi dell'art. 1188 c.c.: ma, da un lato, altro è l'indicazione di pagamento (la quale non muta la persona del creditore), ben altra cosa invece è la sostituzione del creditore fissato dal titolo giudiziale con altro creditore;
dall'altro lato, nel presente giudizio il ricorrente non risulta avere mai dedotto la violazione dell'art. 1188 c.c., nè risulta aver mai allegato in punto di fatto che la propria ex moglie avesse indicato nel figlio il destinatario del pagamento ai sensi della norma da ultimo citata. L'odierno ricorrente risulta avere sempre dedotto una circostanza di fatto ben diversa, e cioè un vero e proprio accordo tra madre, padre e figlio in virtù del quale quest'ultimo sarebbe divenuto non già un mero adiectus, ma il vero e proprio creditore: accordo che, per quanto detto, non potrebbe che essere nullo e privo di effetti.
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2.3. Quanto alla seconda allegazione del ricorrente, rileva la Corte che l'art. 337 septies c.c., comma 1, non può essere interpretato nel senso invocato dal ricorrente. Quella norma, infatti, stabilisce che “il giudice” (soggetto grammaticale della disposizione) può disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente, e che in tal caso (cioè quando il giudice lo abbia disposto) l'assegno è versato direttamente all'avente diritto. La norma dunque non consente dubbi sul fatto che il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria. (Cass. n. 9700/2021). In ogni caso, l'infondatezza della opposizione consegue anche applicando i principi sull'adempimento dell'obbligazione (artt. 1176-1217 c.c.) e in particolare:
- l'art. 1176 c.c. il quale stabilisce che “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” (co. 1), pertanto egli dovrà avere riguardo, usando attenzione, prudenza e perizia, sia ai preparativi dell'adempimento sia alla conformità della prestazione fornita rispetto al contenuto dell'obbligo assunto;
- l'art. 1199 c.c. per cui il debitore può richiedere il rilascio della quietanza di pagamento la quale costituisce una dichiarazione di scienza, resa dal creditore in forma documentale ed indirizzata al debitore, in cui il primo afferma di aver ricevuto l'adempimento della prestazione;
detta dichiarazione ha valore di prova documentale precostituita, di cui il debitore potrà quindi avvalersi per dimostrare l'avvenuto pagamento, in quanto si ritiene che essa abbia natura assimilabile alla “confessione stragiudiziale”, con la conseguenza che essa, essendo indirizzata al solvens, fa “piena prova” dell'intervenuto adempimento (art. 2735 co. 2 c.c.) (v. Cass. n.3921/2006; Cass. n. 32458/2018; Cass. S.U. n. 19888/2014);
- l'art. 1188 co. 1 c.c. per cui il debitore, se vuole, può pagare a persona diversa dal creditore, che lo stesso gli abbia indicato come legittimata a ricevere la prestazione;
se il debitore paga a chi non è legittimato a ricevere l'adempimento, egli si libera dall'obbligazione solo se il creditore ratifichi o approfitti del pagamento (art. 1188 co. 2 cod. civ.), e la prova, dell'eventuale ratifica del pagamento o del profitto che il creditore ne abbia tratto, grava sul solvens (v. Cass. 18452/2014).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, nella documentazione prodotta in atti, risulta l'emissione di assegni bancari in favore della figlia senza l'indicazione di alcuna Parte_2 causale, che non assumono alcuna efficacia liberatoria degli obblighi di pagamento posti a carico dell'opponente in sede di sentenza di divorzio. In primo luogo, il non ha Parte_1 eseguito la sua prestazione con il dovuto grado di diligenza poiché, come prescrive l'art. 1188 co. 1 c.c., se avesse voluto liberarsi pagando a persona diversa dal creditore, avrebbe dovuto farlo pagando ad un soggetto indicato dal creditore come legittimato a ricevere quel pagamento.
Nel caso di specie, non risulta affatto tale indicazione da parte della (creditrice delle CP_1 somme). Nè può farsi ricorso all'istituto dell'apparenza” di cui all'art. 1189 co.1 c.c.: invero, secondo la giurisprudenza maggioritaria, si ritiene liberato il debitore che paghi ad un soggetto diverso dal creditore, che appaia dallo stesso autorizzato a ricevere il pagamento per conto del creditore stesso, ma in tal caso, affinché possa effettivamente esservi liberazione del debitore dall'obbligazione, egli deve fornire la prova non solo di aver confidato senza propria colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia indotto il debitore, in buona fede, a fare ragionevole affidamento alla realtà dei poteri del soggetto che appariva legittimato (v. Cass. 15339/2012; Cass. n. 14028/2013). Nel caso di specie l'attore era ben conscio di dover eseguire il pagamento nei confronti dell'ex coniuge e che la figlia non era stata Controparte_1 Parte_2 dalla stessa delegata a riscuotere il pagamento (né poteva esserlo per quanto sopra evidenziato). Alla luce delle superiori considerazioni, in conclusione, l' opposizione a precetto deve essere rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
4 Le spese di giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione al precetto proposta da
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre rimb. forf. per spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge;
Sulmona, 30.04.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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