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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1907/2023 r.g. promossa da: (P.I. e C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Paolo Rosini (C.F.: Parte_1 P.IVA_1
e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F e P.IVA.: ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Caterina Lamboglia
APPELLATA nonché di
(C.F. e P.IVA con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_2 P.IVA_3
NZ (C.F. ) CodiceFiscale_3
APPELLATA
e
(C.F., P.I. Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
*
Oggi 8 Ottobre 2025, alle ore 12,56 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
pagina 1 di 11 Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Paolo Rosini Per parte appellata l'avv. Caterina Lamboglia Controparte_1 Per parte appellata l'avv. Luca Zanasi in sostituzione dell'avv. Controparte_2 Stefano NZ
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 1907/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso ex art. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1907/2023 promossa da:
pagina 2 di 11 (P.I. e C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Paolo Rosini (C.F.: Parte_1 P.IVA_1
e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F e P.IVA.: ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Caterina Lamboglia
APPELLATA
nonché di
(C.F. e P.IVA con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_2 P.IVA_3
NZ (C.F. ) CodiceFiscale_3
APPELLATA
e
(C.F., P.I. Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
avverso la sentenza 543/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 16.08.2023
CONCLUSIONI
In data 08.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, in accoglimento del presente appello e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 543/2023, pubblicata il 16.08.2023, all'esito del giudizio instaurato da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 contraddistinto da R.G. 1841/2019, notificata a mezzo pec all'odierna appellante in data 31 agosto 2023: - in riferimento al primo motivo di appello: accertata e dichiarata l'infondatezza e arbitrarietà della domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di con sede legale in Prato (PO), Via Catani, Controparte_5 28/A, per l'effetto riformare il capo della sentenza con il quale si pone a carico dette spese ai danni di e quindi, ove ritenuti sussistenti i presupposti, condannare Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, alla refusione in favore di Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché della compagnia
[...] assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_6 spese di lite come ivi liquidate;
- in riferimento al secondo motivo di appello: accertata e dichiarata la maggiore soccombenza di nei confronti Controparte_1 pagina 3 di 11 di stante il rigetto delle domande sub nn. 5, 6, 7 (seguendo la numerazione Parte_1 indicata nella sentenza impugnata) e accoglimento delle domande sub nn. 1, 2 (seguendo la numerazione indicata nella sentenza impugnata), per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensare le spese di lite relative a Controparte_1 nella misura maggiore rispetto a che la Ecc.ma Corte adita riterrà congrua. - in Parte_1 ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1 Corte di Appello di Firenze, rigettare l'appello proposto dalla contro la sentenza n. Parte_1 543/2023 del Tribunale di Prato del 16.08.2023 e, pertanto, confermare la detta sentenza n. 543/2023 in ogni sua parte. Con condanna della parte appellante alle spese del presente giudizio”
Per parte appellata : “Voglia la Corte di Appello di Firenze, Controparte_2 contrariis rejectis, - In via pregiudiziale di merito: accertare e dichiarare la intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. da parte di in relazione ai capi 1,2,3,4,5,6,8 del Parte_1 dispositivo della sentenza del Tribunale di Prato n. 543/2023 e per l'effetto il passaggio in giudicato degli stessi ex art. 324 c.p.c.; - accertare e dichiarare la conseguente carenza di legittimazione passiva a contraddire da parte di in relazione al contenzioso di Controparte_7 appello nel quale la stessa è stata evocata in giudizio ad istanza di;
- Parte_1 condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di causa in favore di
[...]
da liquidarsi ex DM 147 /2022, oltre spese generali, IVA e CAP di legge;
- nel merito: CP_7 respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. Parte_1 543/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di causa in favore di da liquidarsi ex DM 147 /2022, Controparte_7 oltre spese generali, IVA e CAP di legge.”
- In ogni caso ripropone, ex art. 346 c.p.c., tutte quante le eccezioni e Controparte_7 domande formulate nel primo grado del Giudizio e ripropone le medesime conclusioni di rito e di merito come sotto integralmente trascritte: “In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa ad istanza della nei Controparte_1 confronti di ai sensi dell'art. 163 n. 4 e 164 c.p.c., disponendo ogni Controparte_7 opportuno provvedimento previsto dall'art. 164 c.p.c. Nel Merito in tesi: rigettare tutte le domande proposte dalla convenuta confronti della attrice Parte_1 Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa
[...] di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, e comunque, in ogni caso, rigettare le domande, anche di garanzia e manleva, proposte dalla e/o da qualsivoglia Controparte_1 altra parte processuale nei confronti di poiché infondate in fatto ed in diritto Controparte_7 le pretese e comunque perchè non adeguatamente non provate, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di risposta e/o deducendi in corso di causa;
con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, e di competenze professionali ex Dm. 55/2014; Nel Merito In Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dalla convenuta nei confronti della Parte_1 Immobiliare ridurre la entità delle somme ex adverso pretese nella minore misura che CP_8 risulterà di giustizia e provata all'esito della espletanda istruttoria;
in ogni caso rigettare comunque la domanda di garanzia proposta dalla e/o da qualsivoglia altra Controparte_1 parte processuale costituita nei confronti di perché infondata, in fatto ed in Controparte_7 diritto, poiché non ricompresa nell'oggetto della garanzia contrattuale stipulata e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto e non adeguatamente provata, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
Nel Merito In via di ulteriore ipotesi subordinata: accertare quali siano i soggetti ritenuti responsabili e/o corresponsabili per i fatti oggetto di causa, determinando i rispettivi gradi di corresponsabilità concretamente ascrivibili a ciascuno di essi, anche ai fini dell'azione di rivalsa e/o regresso anche ex art. 2055 c.c.; limitare l'accoglimento della domanda di manleva e di garanzia della nei confronti Controparte_9 pagina 4 di 11 di alla responsabilità che sarà concretamente attribuita alla stessa ed ai soli Controparte_7 danni oggetto di domanda di garanzia, con esclusione di ogni eventuale vincolo di solidarietà per la responsabilità di terzi, il tutto nei soli limiti di operatività, di garanzia e di massimale che risultano pattuiti - ti nella polizza n. 370265879 (euro 250.00,00 per danni a cose e euro 150.000,00 per danni da interruzione di attività), applicando, in ogni caso, gli scoperti e le franchigie eccepite previste in polizza (euro 150,00 per danni a cose per ogni sinistro ed annualità); In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali giudiziali ed in ipotesi gradata, di ritenuta sussistenza ed operatività della garanzia assicurativa prestata da parte di in forza della polizza n. 370265879, con integrale compensazione di spese e Controparte_7 e Controparte_1 Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora innanzi, per brevità, Parte_1 anche solo ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte d'Appello, Pt_1 [...]
(d'ora in avanti anche solo , Controparte_1 CP_1 Controparte_5
[...
non in proprio ma quale amministratrice del Condominio “Viale Marconi 16/A (d'ora in poi, per brevità, anche solo ), e proponendo CP_4 Controparte_10 Controparte_7 gravame avverso la sentenza n. 543/2023, emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
16.08.2023, la quale – definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attrice e CP_1 su quelle riconvenzionali avanzate da , nel giudizio in cui era state chiamate in causa anche il Pt_1
Condominio e le Compagnie assicuratrici – aveva così deciso: “1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice sub n. 1 di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., accerta come non dovuto da nei confronti di l'importo di € 26.449,84 di cui alle Controparte_1 Parte_1 fatture nn. 887/V0, 888/V0, 889/V0 e 925/V0 emesse dalla convenuta in data 09/05/2019 e
14/05/2019; 2) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice sub n. 2 (primo trattino) di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., accerta come non dovuto da nei Controparte_1 confronti di l'importo di 34.230,22 di cui alle fatture nn. 2615/V0, 2616/V0, 2617/V0, Parte_1
2618/V0, 2619/V0, 2620/V0, 2621/V0, 2622/V0 emesse dalla convenuta in data 30/12/2019; 3) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice sub n. 2 (secondo trattino) di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., accerta come non dovuto da nei confronti Controparte_1 di l'importo di € 4.187,71 quale residuo della somma di € 163.898,92 di cui alla Parte_1 fattura Publiacqua 7019011001708407 del 20/12/2019; 4) rigetta le restanti domande di parte attrice;
5) rigetta le domanda di parte convenuta;
6) in conseguenza del rigetto delle domande di parte convenuta dichiara l'assorbimento delle domande formulate da nei Controparte_1 confronti del e di nonché di quella CP_11 Parte_3 Controparte_7 formulate dal , da nonché da CP_4 Parte_4 Controparte_7 [...]
7) compensa per metà le spese di lite di e pone a carico Controparte_3 Controparte_1 della parte convenuta la restante metà, che liquida in complessivi € 8.579,50 per compensi pagina 5 di 11 professionali ed € 569,02 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
8) condanna a rifondere in favore di € Parte_1 Controparte_7
11.796,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
9) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_12
€ 8.740,00 per compensi professionali ed € 518,00 per esborsi, oltre rimborso
[...] spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
10) condanna Parte_1
a rifondere in favore di € 17.159,00 per compensi professionali, oltre Controparte_3 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
11) pone le spese di
CTU, come liquidate nel decreto del 19/07/2021, a carico solidale di e Parte_1
” Controparte_1
Questi i motivi di appello:
1) con il primo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva posto Pt_1 interamente a suo carico le spese legali dei chiamati in causa e CP_4 [...]
Controparte_3
In proposito, rilevava l'erroneità della predetta statuizione stante la totale estraneità del rispetto alla domanda di risarcimento anni dalla medesima proposta in via CP_4 Pt_1 riconvenzionale.
Difatti, l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare che tutte le infiltrazioni ed i relativi danni descritti e stimati nella perizia erano riferibili unicamente alla porzione di immobile di esclusiva proprietà di con esclusione delle parti condominiali. CP_1
L'estraneità del rispetto all'oggetto del giudizio instaurato e, in particolare, rispetto CP_4 alla domanda riconvenzionale, trovava, inoltre, conferma nella stessa condotta tenuta da la CP_1 quale, dinanzi alle plurime richieste di intervento alla stessa rivolte da parte di , era sempre Pt_1 intervenuta autonomamente, senza mai coinvolgere il . CP_4
La chiamata in causa, pertanto, si presentava completamente arbitraria, di talché le spese sostenute da e dal Condominio dovevano essere poste a carico della Controparte_3 chiamante CP_1
2) Con il secondo, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante la soccombenza di su tre delle cinque domande proposte nei confronti di , CP_1 Pt_1 aveva provveduto a compensare in parte le spese di lite, omettendo, peraltro, una congrua motivazione a fondamento della propria decisione. In base all'applicazione del principio di causalità, stante il rigetto della maggior parte delle domande proposte da nei confronti di CP_1
, il tribunale avrebbe dovuto, invece, provvedere alla liquidazione delle spese di lite Pt_1 condannando al pagamento di una quota ben superiore alla metà. CP_1 pagina 6 di 11 2 – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando, perché infondate, le CP_1 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3 – Si costituiva, altresì, in giudizio , rassegnando le sopra trascritte conclusioni. Controparte_7
4 – Non si costituivano in giudizio e del Controparte_3 Controparte_4
e, sulla regolarità della notifica dell'atto di citazione nei loro confronti, ne
[...] veniva dichiarata la contumacia.
5 – Con ordinanza del 19.12.2024 veniva rigettata l'istanza di inibitoria e, sul presupposto che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., il Collegio rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza dell' 8.10.2025, con termine fino al 17.9.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
6 – L'esame del gravame.
6.1. – Il primo motivo è infondato.
6.1.1. – Invero, l'insegnamento tradizionale è che le spese del terzo restino a carico del chiamante, quand'anche nei suoi confronti sia rigettata la domanda dell'attore, solo «[…] qualora
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.» (Cass. sez. 1^ civ. 14.5.2012 n. 7431 rv 622605; Cass. 31889/2019 specifica: qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.»).
Vero è che in seguito la S.C. aveva affermato che “in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (Cass. sez. 6^ civ. ordinanza 21.4.2017 n. 10070 rv 643991); e che, soprattutto, Cass. sez. 1^ civ. ordinanza 21.2.2018 n. 4195, pur dichiarando di porsi in linea con l'orientamento pregresso, supera il limite della palese infondatezza o arbitrarietà della chiamata
(massima 647422: «Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata. (Nella fattispecie, la Corte ha chiarito che la domanda di pagina 7 di 11 manleva, spiegata dal convenuto con la chiamata in causa di un terzo, non necessariamente deve essere valutata "manifestamente infondata" o "palesemente arbitraria" ai fini della condanna del chiamante al rimborso delle spese processuali sostenute dal chiamato).».
Tuttavia, come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 29396/2022, depositata il
26.10.2022, che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
(-) è da escludere che i precedenti appena citati costituiscano un cambio d'orientamento della S.C., posto che non solo il successivo arresto già menzionato (Cass. 31889/2019), ma anche altri (Cass. sez. 2^ civ. 25.9.2019 n. 23948 rv 655358-02; Cass. sez. 2^ civ. 17.9.2019 n. 23123 rv 655244-
01; Cass. sez. 6^ civ. ord.
1.7.2021 n. 18710) hanno riaffermato l'indirizzo pregresso;
(-) l'orientamento tradizionale è pienamente condivisibile, perché realizza il miglior contemperamento tra principio di causalità della lite (del quale quello di soccombenza, a ben vedere, è solo una derivazione) e quello di difesa: nei limiti in cui, insomma, la chiamata non è manifestamente infondata o arbitraria, i costi del terzo non possono che essere addossati a chi, con la sua infondata iniziativa, ha creato le condizioni per l'estensione del contraddittorio;
mentre solo oltre quella soglia, si spezza il nesso causale tra domanda principale e chiamata;
sarebbe quindi un'eccessiva penalizzazione del diritto di difesa del convenuto/chiamante esporlo all'onere delle spese del terzo oltre i casi di arbitrarietà o manifesta infondatezza, perché la sua attività, pur sempre determinata dalla necessità di una più completa tutela, sarebbe significativamente ostacolata.
Nel caso di specie, la chiamata era tutt'altro che manifestamente infondata, men che meno arbitraria, per le ragioni che saranno di seguito esposte.
6.1.2. – Orbene, applicando tale principio alla fattispecie per cui è causa, deve ritenersi che correttamente il tribunale abbia posto le spese di lite per la chiamata in causa del e di CP_4
(compagnia assicuratrice di quest'ultimo) a carico dell'odierna Controparte_3 appellante.
Invero, contrariamente a quanto dedotto da , sulla base della prospettazione dei fatti allegati a Pt_1 fondamento della domanda riconvenzionale dalla medesima proposta, la chiamata in causa del
non era assolutamente arbitraria, ovvero priva di una logica e ragionevole connessione CP_4 con tale domanda, al punto da potersi ritenere che integrasse un abuso dello strumento processuale
e del diritto di difesa.
Difatti, ha chiamato in causa il Condominio a seguito ed in conseguenza della domanda CP_1 riconvenzionale di diretta ad ottenere la condanna della stessa al pagamento, a titolo Pt_1 CP_1 risarcitorio, delle fatture nn. 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622 del 31.12.2019 per pagina 8 di 11 un importo di € 34.230,32, e riguardanti i danni dalla medesima asseritamente sofferti a Pt_1 causa delle infiltrazioni verificatasi nell'immobile locato, a far data dall'ottobre 2019.
Già in sede di prima udienza, il legale di dava atto che “per quanto riguarda le infiltrazioni CP_1 che si sono verificate a partire dal 10.10.2019, è stato attivato il , in Controparte_13 quanto dette infiltrazioni possono derivare da parti condominiali”, aggiungendo che “il CP_4 ha già eseguito i relativi sopralluoghi volti a verificare la sussistenza del danno e di ciò è riprova la corrispondenza allegata dalla alla comparsa di costituzione nel procedimento per Controparte_1
ATP depositata da quest'ultima” (cfr. verbale di udienza del 30.1.2020).
Da ciò la richiesta di chiamata in causa del Condominio, al fine di “essere mantenuta indenne dai danni lamentati dalla soc. che risultassero causati da parti dell'immobile non di Parte_1 proprietà della , senza che la difesa di Sfera si opponesse. CP_1
È evidente, dunque, che la chiamata in causa del si sia resa necessaria in CP_4 conseguenza delle domande della convenuta, risultate, all'esito dell'istruttoria, in toto sfornite di qualsivoglia supporto probatorio ed anzi, implicitamente rinunciate, come espressamente affermato nell'impugnata sentenza.
Pertanto, se è vero che il c.t.u. ha appurato che “tutte le infiltrazioni ed i relativi danni descritti e stimanti nella perizia depositata nel procedimento in oggetto sono riferibili unicamente alla porzione di immobile di esclusiva proprietà di (cfr. relazione integrativa, pag. Controparte_1
7), è altrettanto vero che l'accertamento di tale circostanza ha richiesto l'espletamento di apposita perizia – che, quindi, è stata ritenuta necessaria dal tribunale proprio sul presupposto della domanda di manleva proposta da nei confronti del – di talché siamo ben lontani CP_1 CP_4 da una chiamata manifestamente infondata o, addirittura, arbitraria
Ne deriva che la decisione del tribunale di porre le spese legali del , quale terzo CP_4 chiamato, e, di conseguenza, anche quelle concernenti la sua Compagnia di Assicurazioni CP_10 chiamata in causa dal Condominio), a carico di , si presenta corretta, per cui la
[...] Pt_1 medesima merita senz'altro di essere confermata.
6.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: «In tema di spese giudiziali nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basata sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, essendo – in realtà – onere del giudice valutare nel suo complesso
l'oggetto della lite» (Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2013, n.1703).
Quanto sopra comporta che, ai fini della decisione relativa alla compensazione (integrale o parziale) delle spese processuali, il giudice deve valutare l'oggetto della lite nel suo complesso, pagina 9 di 11 considerando il peso e la rilevanza delle diverse domande nel quadro complessivo della controversia, senza essere vincolato da un criterio meramente numerico basato sul conteggio di quelle accolte o respinte.
Non sono, pertanto, condivisibili le argomentazioni dell'appellante secondo cui, stante il rigetto della maggior parte delle domande proposte da nei suoi confronti, il tribunale “avrebbe CP_1 dovuto provvedere alla liquidazione delle spese di lite condannando al pagamento di una CP_1 quota ben superiore della metà” (cfr. atto di appello, pag. 17).
Premesso che è stata ad essere condannata al pagamento delle spese di lite nella misura del Pt_1
50% (con compensazione del residuo 50% nel rapporto processuale con e che quindi il CP_1 motivo deve essere interpretato come volto ad ottenere una compensazione delle spese in misura superiore, mette conto di evidenziare che la regolamentazione operata dal tribunale risulta essere conforme al principio di causalità secondo cui “la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Difatti, è pacifico che la vera causa del processo è consistita nell'emissione, da parte di , di Pt_1 un determinato numero di fatture in relazione a presunti crediti che si sono rivelati del tutto infondati, tanto da determinare l'accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta da CP_1
A ciò si aggiunga l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da (che è stata Pt_1 ritenuta dal primo giudice pure in parte rinunciata), su aspetti che hanno diffusamente impegnato la difesa delle parti ed esaurito l'intera istruttoria orale, di talché non vi è dubbio che la parte maggiormente soccombente deve essere individuata proprio nell'odierna appellante.
7. – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
7.1. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla nota depositata dal legale di in quanto congrua e conforme ai valori tabellari. CP_1
7.2. – Per quanto riguarda la posizione di le spese devono essere dichiarate irripetibili, CP_7 dal momento che nessuna delle parti ha avanzato domande nei suoi confronti, con la conseguenza che la notifica dell'atto di appello è avvenuta solo ai fini della litis denuntiatio che, in quanto tale, non consente alla Compagnia di acquistare la qualità di parte (cfr. Cassazione civile, sentenza del
21.3.2016, n. 5508).
7.3. – Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., invocata da non potendosi ritenere che la proposizione del gravame sia avvenuta in mala CP_1 fede o colpa grave. pagina 10 di 11 7.4. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
543/2023 emessa dal Tribunale di Pirato e pubblicata il 16.08.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento, a favore di “ Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per
[...] compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei confronti di Controparte_7
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1907/2023 r.g. promossa da: (P.I. e C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Paolo Rosini (C.F.: Parte_1 P.IVA_1
e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F e P.IVA.: ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Caterina Lamboglia
APPELLATA nonché di
(C.F. e P.IVA con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_2 P.IVA_3
NZ (C.F. ) CodiceFiscale_3
APPELLATA
e
(C.F., P.I. Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
*
Oggi 8 Ottobre 2025, alle ore 12,56 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
pagina 1 di 11 Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Paolo Rosini Per parte appellata l'avv. Caterina Lamboglia Controparte_1 Per parte appellata l'avv. Luca Zanasi in sostituzione dell'avv. Controparte_2 Stefano NZ
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 1907/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso ex art. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1907/2023 promossa da:
pagina 2 di 11 (P.I. e C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Paolo Rosini (C.F.: Parte_1 P.IVA_1
e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F e P.IVA.: ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Caterina Lamboglia
APPELLATA
nonché di
(C.F. e P.IVA con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_2 P.IVA_3
NZ (C.F. ) CodiceFiscale_3
APPELLATA
e
(C.F., P.I. Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
avverso la sentenza 543/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 16.08.2023
CONCLUSIONI
In data 08.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, in accoglimento del presente appello e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 543/2023, pubblicata il 16.08.2023, all'esito del giudizio instaurato da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 contraddistinto da R.G. 1841/2019, notificata a mezzo pec all'odierna appellante in data 31 agosto 2023: - in riferimento al primo motivo di appello: accertata e dichiarata l'infondatezza e arbitrarietà della domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di con sede legale in Prato (PO), Via Catani, Controparte_5 28/A, per l'effetto riformare il capo della sentenza con il quale si pone a carico dette spese ai danni di e quindi, ove ritenuti sussistenti i presupposti, condannare Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, alla refusione in favore di Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché della compagnia
[...] assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_6 spese di lite come ivi liquidate;
- in riferimento al secondo motivo di appello: accertata e dichiarata la maggiore soccombenza di nei confronti Controparte_1 pagina 3 di 11 di stante il rigetto delle domande sub nn. 5, 6, 7 (seguendo la numerazione Parte_1 indicata nella sentenza impugnata) e accoglimento delle domande sub nn. 1, 2 (seguendo la numerazione indicata nella sentenza impugnata), per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensare le spese di lite relative a Controparte_1 nella misura maggiore rispetto a che la Ecc.ma Corte adita riterrà congrua. - in Parte_1 ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1 Corte di Appello di Firenze, rigettare l'appello proposto dalla contro la sentenza n. Parte_1 543/2023 del Tribunale di Prato del 16.08.2023 e, pertanto, confermare la detta sentenza n. 543/2023 in ogni sua parte. Con condanna della parte appellante alle spese del presente giudizio”
Per parte appellata : “Voglia la Corte di Appello di Firenze, Controparte_2 contrariis rejectis, - In via pregiudiziale di merito: accertare e dichiarare la intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. da parte di in relazione ai capi 1,2,3,4,5,6,8 del Parte_1 dispositivo della sentenza del Tribunale di Prato n. 543/2023 e per l'effetto il passaggio in giudicato degli stessi ex art. 324 c.p.c.; - accertare e dichiarare la conseguente carenza di legittimazione passiva a contraddire da parte di in relazione al contenzioso di Controparte_7 appello nel quale la stessa è stata evocata in giudizio ad istanza di;
- Parte_1 condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di causa in favore di
[...]
da liquidarsi ex DM 147 /2022, oltre spese generali, IVA e CAP di legge;
- nel merito: CP_7 respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. Parte_1 543/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di causa in favore di da liquidarsi ex DM 147 /2022, Controparte_7 oltre spese generali, IVA e CAP di legge.”
- In ogni caso ripropone, ex art. 346 c.p.c., tutte quante le eccezioni e Controparte_7 domande formulate nel primo grado del Giudizio e ripropone le medesime conclusioni di rito e di merito come sotto integralmente trascritte: “In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa ad istanza della nei Controparte_1 confronti di ai sensi dell'art. 163 n. 4 e 164 c.p.c., disponendo ogni Controparte_7 opportuno provvedimento previsto dall'art. 164 c.p.c. Nel Merito in tesi: rigettare tutte le domande proposte dalla convenuta confronti della attrice Parte_1 Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa
[...] di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, e comunque, in ogni caso, rigettare le domande, anche di garanzia e manleva, proposte dalla e/o da qualsivoglia Controparte_1 altra parte processuale nei confronti di poiché infondate in fatto ed in diritto Controparte_7 le pretese e comunque perchè non adeguatamente non provate, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di risposta e/o deducendi in corso di causa;
con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, e di competenze professionali ex Dm. 55/2014; Nel Merito In Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dalla convenuta nei confronti della Parte_1 Immobiliare ridurre la entità delle somme ex adverso pretese nella minore misura che CP_8 risulterà di giustizia e provata all'esito della espletanda istruttoria;
in ogni caso rigettare comunque la domanda di garanzia proposta dalla e/o da qualsivoglia altra Controparte_1 parte processuale costituita nei confronti di perché infondata, in fatto ed in Controparte_7 diritto, poiché non ricompresa nell'oggetto della garanzia contrattuale stipulata e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto e non adeguatamente provata, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
Nel Merito In via di ulteriore ipotesi subordinata: accertare quali siano i soggetti ritenuti responsabili e/o corresponsabili per i fatti oggetto di causa, determinando i rispettivi gradi di corresponsabilità concretamente ascrivibili a ciascuno di essi, anche ai fini dell'azione di rivalsa e/o regresso anche ex art. 2055 c.c.; limitare l'accoglimento della domanda di manleva e di garanzia della nei confronti Controparte_9 pagina 4 di 11 di alla responsabilità che sarà concretamente attribuita alla stessa ed ai soli Controparte_7 danni oggetto di domanda di garanzia, con esclusione di ogni eventuale vincolo di solidarietà per la responsabilità di terzi, il tutto nei soli limiti di operatività, di garanzia e di massimale che risultano pattuiti - ti nella polizza n. 370265879 (euro 250.00,00 per danni a cose e euro 150.000,00 per danni da interruzione di attività), applicando, in ogni caso, gli scoperti e le franchigie eccepite previste in polizza (euro 150,00 per danni a cose per ogni sinistro ed annualità); In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali giudiziali ed in ipotesi gradata, di ritenuta sussistenza ed operatività della garanzia assicurativa prestata da parte di in forza della polizza n. 370265879, con integrale compensazione di spese e Controparte_7 e Controparte_1 Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora innanzi, per brevità, Parte_1 anche solo ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte d'Appello, Pt_1 [...]
(d'ora in avanti anche solo , Controparte_1 CP_1 Controparte_5
[...
non in proprio ma quale amministratrice del Condominio “Viale Marconi 16/A (d'ora in poi, per brevità, anche solo ), e proponendo CP_4 Controparte_10 Controparte_7 gravame avverso la sentenza n. 543/2023, emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
16.08.2023, la quale – definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attrice e CP_1 su quelle riconvenzionali avanzate da , nel giudizio in cui era state chiamate in causa anche il Pt_1
Condominio e le Compagnie assicuratrici – aveva così deciso: “1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice sub n. 1 di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., accerta come non dovuto da nei confronti di l'importo di € 26.449,84 di cui alle Controparte_1 Parte_1 fatture nn. 887/V0, 888/V0, 889/V0 e 925/V0 emesse dalla convenuta in data 09/05/2019 e
14/05/2019; 2) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice sub n. 2 (primo trattino) di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., accerta come non dovuto da nei Controparte_1 confronti di l'importo di 34.230,22 di cui alle fatture nn. 2615/V0, 2616/V0, 2617/V0, Parte_1
2618/V0, 2619/V0, 2620/V0, 2621/V0, 2622/V0 emesse dalla convenuta in data 30/12/2019; 3) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice sub n. 2 (secondo trattino) di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., accerta come non dovuto da nei confronti Controparte_1 di l'importo di € 4.187,71 quale residuo della somma di € 163.898,92 di cui alla Parte_1 fattura Publiacqua 7019011001708407 del 20/12/2019; 4) rigetta le restanti domande di parte attrice;
5) rigetta le domanda di parte convenuta;
6) in conseguenza del rigetto delle domande di parte convenuta dichiara l'assorbimento delle domande formulate da nei Controparte_1 confronti del e di nonché di quella CP_11 Parte_3 Controparte_7 formulate dal , da nonché da CP_4 Parte_4 Controparte_7 [...]
7) compensa per metà le spese di lite di e pone a carico Controparte_3 Controparte_1 della parte convenuta la restante metà, che liquida in complessivi € 8.579,50 per compensi pagina 5 di 11 professionali ed € 569,02 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
8) condanna a rifondere in favore di € Parte_1 Controparte_7
11.796,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
9) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_12
€ 8.740,00 per compensi professionali ed € 518,00 per esborsi, oltre rimborso
[...] spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
10) condanna Parte_1
a rifondere in favore di € 17.159,00 per compensi professionali, oltre Controparte_3 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
11) pone le spese di
CTU, come liquidate nel decreto del 19/07/2021, a carico solidale di e Parte_1
” Controparte_1
Questi i motivi di appello:
1) con il primo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva posto Pt_1 interamente a suo carico le spese legali dei chiamati in causa e CP_4 [...]
Controparte_3
In proposito, rilevava l'erroneità della predetta statuizione stante la totale estraneità del rispetto alla domanda di risarcimento anni dalla medesima proposta in via CP_4 Pt_1 riconvenzionale.
Difatti, l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare che tutte le infiltrazioni ed i relativi danni descritti e stimati nella perizia erano riferibili unicamente alla porzione di immobile di esclusiva proprietà di con esclusione delle parti condominiali. CP_1
L'estraneità del rispetto all'oggetto del giudizio instaurato e, in particolare, rispetto CP_4 alla domanda riconvenzionale, trovava, inoltre, conferma nella stessa condotta tenuta da la CP_1 quale, dinanzi alle plurime richieste di intervento alla stessa rivolte da parte di , era sempre Pt_1 intervenuta autonomamente, senza mai coinvolgere il . CP_4
La chiamata in causa, pertanto, si presentava completamente arbitraria, di talché le spese sostenute da e dal Condominio dovevano essere poste a carico della Controparte_3 chiamante CP_1
2) Con il secondo, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante la soccombenza di su tre delle cinque domande proposte nei confronti di , CP_1 Pt_1 aveva provveduto a compensare in parte le spese di lite, omettendo, peraltro, una congrua motivazione a fondamento della propria decisione. In base all'applicazione del principio di causalità, stante il rigetto della maggior parte delle domande proposte da nei confronti di CP_1
, il tribunale avrebbe dovuto, invece, provvedere alla liquidazione delle spese di lite Pt_1 condannando al pagamento di una quota ben superiore alla metà. CP_1 pagina 6 di 11 2 – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando, perché infondate, le CP_1 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3 – Si costituiva, altresì, in giudizio , rassegnando le sopra trascritte conclusioni. Controparte_7
4 – Non si costituivano in giudizio e del Controparte_3 Controparte_4
e, sulla regolarità della notifica dell'atto di citazione nei loro confronti, ne
[...] veniva dichiarata la contumacia.
5 – Con ordinanza del 19.12.2024 veniva rigettata l'istanza di inibitoria e, sul presupposto che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., il Collegio rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza dell' 8.10.2025, con termine fino al 17.9.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
6 – L'esame del gravame.
6.1. – Il primo motivo è infondato.
6.1.1. – Invero, l'insegnamento tradizionale è che le spese del terzo restino a carico del chiamante, quand'anche nei suoi confronti sia rigettata la domanda dell'attore, solo «[…] qualora
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.» (Cass. sez. 1^ civ. 14.5.2012 n. 7431 rv 622605; Cass. 31889/2019 specifica: qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.»).
Vero è che in seguito la S.C. aveva affermato che “in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (Cass. sez. 6^ civ. ordinanza 21.4.2017 n. 10070 rv 643991); e che, soprattutto, Cass. sez. 1^ civ. ordinanza 21.2.2018 n. 4195, pur dichiarando di porsi in linea con l'orientamento pregresso, supera il limite della palese infondatezza o arbitrarietà della chiamata
(massima 647422: «Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata. (Nella fattispecie, la Corte ha chiarito che la domanda di pagina 7 di 11 manleva, spiegata dal convenuto con la chiamata in causa di un terzo, non necessariamente deve essere valutata "manifestamente infondata" o "palesemente arbitraria" ai fini della condanna del chiamante al rimborso delle spese processuali sostenute dal chiamato).».
Tuttavia, come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 29396/2022, depositata il
26.10.2022, che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
(-) è da escludere che i precedenti appena citati costituiscano un cambio d'orientamento della S.C., posto che non solo il successivo arresto già menzionato (Cass. 31889/2019), ma anche altri (Cass. sez. 2^ civ. 25.9.2019 n. 23948 rv 655358-02; Cass. sez. 2^ civ. 17.9.2019 n. 23123 rv 655244-
01; Cass. sez. 6^ civ. ord.
1.7.2021 n. 18710) hanno riaffermato l'indirizzo pregresso;
(-) l'orientamento tradizionale è pienamente condivisibile, perché realizza il miglior contemperamento tra principio di causalità della lite (del quale quello di soccombenza, a ben vedere, è solo una derivazione) e quello di difesa: nei limiti in cui, insomma, la chiamata non è manifestamente infondata o arbitraria, i costi del terzo non possono che essere addossati a chi, con la sua infondata iniziativa, ha creato le condizioni per l'estensione del contraddittorio;
mentre solo oltre quella soglia, si spezza il nesso causale tra domanda principale e chiamata;
sarebbe quindi un'eccessiva penalizzazione del diritto di difesa del convenuto/chiamante esporlo all'onere delle spese del terzo oltre i casi di arbitrarietà o manifesta infondatezza, perché la sua attività, pur sempre determinata dalla necessità di una più completa tutela, sarebbe significativamente ostacolata.
Nel caso di specie, la chiamata era tutt'altro che manifestamente infondata, men che meno arbitraria, per le ragioni che saranno di seguito esposte.
6.1.2. – Orbene, applicando tale principio alla fattispecie per cui è causa, deve ritenersi che correttamente il tribunale abbia posto le spese di lite per la chiamata in causa del e di CP_4
(compagnia assicuratrice di quest'ultimo) a carico dell'odierna Controparte_3 appellante.
Invero, contrariamente a quanto dedotto da , sulla base della prospettazione dei fatti allegati a Pt_1 fondamento della domanda riconvenzionale dalla medesima proposta, la chiamata in causa del
non era assolutamente arbitraria, ovvero priva di una logica e ragionevole connessione CP_4 con tale domanda, al punto da potersi ritenere che integrasse un abuso dello strumento processuale
e del diritto di difesa.
Difatti, ha chiamato in causa il Condominio a seguito ed in conseguenza della domanda CP_1 riconvenzionale di diretta ad ottenere la condanna della stessa al pagamento, a titolo Pt_1 CP_1 risarcitorio, delle fatture nn. 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622 del 31.12.2019 per pagina 8 di 11 un importo di € 34.230,32, e riguardanti i danni dalla medesima asseritamente sofferti a Pt_1 causa delle infiltrazioni verificatasi nell'immobile locato, a far data dall'ottobre 2019.
Già in sede di prima udienza, il legale di dava atto che “per quanto riguarda le infiltrazioni CP_1 che si sono verificate a partire dal 10.10.2019, è stato attivato il , in Controparte_13 quanto dette infiltrazioni possono derivare da parti condominiali”, aggiungendo che “il CP_4 ha già eseguito i relativi sopralluoghi volti a verificare la sussistenza del danno e di ciò è riprova la corrispondenza allegata dalla alla comparsa di costituzione nel procedimento per Controparte_1
ATP depositata da quest'ultima” (cfr. verbale di udienza del 30.1.2020).
Da ciò la richiesta di chiamata in causa del Condominio, al fine di “essere mantenuta indenne dai danni lamentati dalla soc. che risultassero causati da parti dell'immobile non di Parte_1 proprietà della , senza che la difesa di Sfera si opponesse. CP_1
È evidente, dunque, che la chiamata in causa del si sia resa necessaria in CP_4 conseguenza delle domande della convenuta, risultate, all'esito dell'istruttoria, in toto sfornite di qualsivoglia supporto probatorio ed anzi, implicitamente rinunciate, come espressamente affermato nell'impugnata sentenza.
Pertanto, se è vero che il c.t.u. ha appurato che “tutte le infiltrazioni ed i relativi danni descritti e stimanti nella perizia depositata nel procedimento in oggetto sono riferibili unicamente alla porzione di immobile di esclusiva proprietà di (cfr. relazione integrativa, pag. Controparte_1
7), è altrettanto vero che l'accertamento di tale circostanza ha richiesto l'espletamento di apposita perizia – che, quindi, è stata ritenuta necessaria dal tribunale proprio sul presupposto della domanda di manleva proposta da nei confronti del – di talché siamo ben lontani CP_1 CP_4 da una chiamata manifestamente infondata o, addirittura, arbitraria
Ne deriva che la decisione del tribunale di porre le spese legali del , quale terzo CP_4 chiamato, e, di conseguenza, anche quelle concernenti la sua Compagnia di Assicurazioni CP_10 chiamata in causa dal Condominio), a carico di , si presenta corretta, per cui la
[...] Pt_1 medesima merita senz'altro di essere confermata.
6.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: «In tema di spese giudiziali nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basata sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, essendo – in realtà – onere del giudice valutare nel suo complesso
l'oggetto della lite» (Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2013, n.1703).
Quanto sopra comporta che, ai fini della decisione relativa alla compensazione (integrale o parziale) delle spese processuali, il giudice deve valutare l'oggetto della lite nel suo complesso, pagina 9 di 11 considerando il peso e la rilevanza delle diverse domande nel quadro complessivo della controversia, senza essere vincolato da un criterio meramente numerico basato sul conteggio di quelle accolte o respinte.
Non sono, pertanto, condivisibili le argomentazioni dell'appellante secondo cui, stante il rigetto della maggior parte delle domande proposte da nei suoi confronti, il tribunale “avrebbe CP_1 dovuto provvedere alla liquidazione delle spese di lite condannando al pagamento di una CP_1 quota ben superiore della metà” (cfr. atto di appello, pag. 17).
Premesso che è stata ad essere condannata al pagamento delle spese di lite nella misura del Pt_1
50% (con compensazione del residuo 50% nel rapporto processuale con e che quindi il CP_1 motivo deve essere interpretato come volto ad ottenere una compensazione delle spese in misura superiore, mette conto di evidenziare che la regolamentazione operata dal tribunale risulta essere conforme al principio di causalità secondo cui “la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Difatti, è pacifico che la vera causa del processo è consistita nell'emissione, da parte di , di Pt_1 un determinato numero di fatture in relazione a presunti crediti che si sono rivelati del tutto infondati, tanto da determinare l'accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta da CP_1
A ciò si aggiunga l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da (che è stata Pt_1 ritenuta dal primo giudice pure in parte rinunciata), su aspetti che hanno diffusamente impegnato la difesa delle parti ed esaurito l'intera istruttoria orale, di talché non vi è dubbio che la parte maggiormente soccombente deve essere individuata proprio nell'odierna appellante.
7. – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
7.1. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla nota depositata dal legale di in quanto congrua e conforme ai valori tabellari. CP_1
7.2. – Per quanto riguarda la posizione di le spese devono essere dichiarate irripetibili, CP_7 dal momento che nessuna delle parti ha avanzato domande nei suoi confronti, con la conseguenza che la notifica dell'atto di appello è avvenuta solo ai fini della litis denuntiatio che, in quanto tale, non consente alla Compagnia di acquistare la qualità di parte (cfr. Cassazione civile, sentenza del
21.3.2016, n. 5508).
7.3. – Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., invocata da non potendosi ritenere che la proposizione del gravame sia avvenuta in mala CP_1 fede o colpa grave. pagina 10 di 11 7.4. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
543/2023 emessa dal Tribunale di Pirato e pubblicata il 16.08.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento, a favore di “ Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per
[...] compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei confronti di Controparte_7
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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