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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 241/2025
Oggi 28 maggio 2025, alle ore 10.15, innanzi al dott. Augusto Salustri, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Genny Quercia la quale richiama il ricorso e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. I resistenti personalmente e con CP_1 Controparte_2
l'avv. Fabio Momicchioli il quale richiama le difese e chiede che in caso di condanna al rilascio il giudice assegni un termine congruo per consentire ai propri assistiti di reperire un immobile tramite bando casa popolari. Il Giudice invita le parti alla discussione. I difensori richiamano le rispettive difese.
Il Giudice, essendo impegnato nella trattazione di altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza, esonerando le parti dall'essere presenti.
Il giudice successivamente alle ore 13.45, in assenza delle parti – le quali sono state autorizzate ad allontanarsi, concordando sulla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria all'esito della camera di consiglio – decide la causa e pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c. da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
, c.f. in Parte_1 P.IVA_1 persona della Procuratrice Generale con sede legale in Parte_2
Torino, Via Migliara 1, ivi elettivamente domiciliata in Torino, Corso Rodolfo
Montevecchio n. 58, rappresentata e difesa dall'avv.to Genny Quercia;
ricorrente e
(C.F. ), (c.f. Controparte_3 C.F._1 Parte_3
), (c.f. ) in C.F._2 Controparte_4 C.F._3 persona del genitore esercente la potestà genitoriale, nata a Controparte_5
Torino il 12.04.2001 (c.f. ) e nata a [...] il C.F._4 CP_6
09.01.2004 (c.f. ), tutti residenti in [...]
Bollino n.1 e rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Momicchioli;
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La PR , ente ecclesiastico iscritto al Parte_1
n. 432 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Torino ed ora iscritto al n. 2 77 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Torino, premettendo di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita in Castiglione Torinese, via Bollino n. 1, adibita ad uso abitativo e concessa in godimento a Controparte_3 Pt_3
e a titolo precario
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e temporaneo con atto del 06.02.2017, ha convenuto in giudizio i resistenti rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la cessazione dell'ospitalità e del titolo, anche precario, in capo ai signori nato il [...] in [...] - Controparte_2
CC (CC) C.F. nata il C.F._1 Parte_3
11/02/1967 in CASABLANCA - CC (CC) C.F.
nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Controparte_4
in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] CF nata a [...] C.F._4 CP_6
Torino il 09.01.2004 C.F. per l'effetto, condannare C.F._5 Controparte_2
C.F. , C.F. , C.F._1 Parte_3 C.F._2 [...]
C.F. , CF CP_4 C.F._3 Controparte_5
, C.F. al rilascio/ liberazione C.F._4 CP_6 C.F._6
immediata dell'immobile dai medesimi occupato sito in Castiglione Torinese, Viale Bollino con ingresso dal civico 1 ordinandone il rilascio immediato in favore della ricorrente, oltre l'autorizzazione, in caso di inottemperanza, alla liberazione forzosa dell'immobile tramite l'intervento dell'Ufficiale…”.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto di aver richiesto senza alcun esito la restituzione dell'immobile, revocando l'ospitalità al nucleo familiare con diffida del
04.07.2024.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti i quali, pur non allegando la sussistenza di un titolo giuridico che legittimi l'occupazione dell'immobile, hanno contestato l'avversa domanda assumendo la sussistenza di plurimi problemi di salute che interessano il nucleo familiare, rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare
l'intimazione di rilascio immediato dell'immobile occupato dai convenuti costituiti, sito in
Castiglione T.se (TO), Via Bollino n.1, sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il - accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi sopra richiamati, stato di salute dei sigg.ri e dello stato di grave indigenza in Controparte_2 Parte_3
3 cui versa il nucleo famiglia e delle dell'aspettativa di assegnazione di casa popolare, tutti motivi oggettivi ostativi all'ordinanza rilascio immediato dell'immobile occupato…”.
All'esito dell'udienza ex art. 420 c.p.c., il Giudice esaurita la discussione orale della causa, ha pronunciato la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
****
La domanda spiegata dalla parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il rapporto intercorso tra la e i Parte_1
resistenti deve essere qualificato alla stregua di un contratto di comodato senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c.
In tema di obbligazioni contrattuali, la parte sia che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte (Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533), ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile Sez. 1,
Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
Nel caso di specie, l'ente ecclesiastico ha fornito la prova di aver concesso in comodato ai resistenti l'immobile sito in Castiglione Torinese via Bollino n. 1, dovendo essere qualificato in tal senso l'autorizzazione del 06.02.2017.
Del pari, a fronte delle predette allegazioni e produzioni documentali, i resistenti non hanno contestato specificamente contestato la detenzione dell'immobile per cui è causa, cui consegue l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. 4 In proposito la giurisprudenza di legittimità, anche antecedentemente alla riforma dell'art. 115 c.p.c., che ha formalmente introdotto il principio di "non contestazione"
(secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), è pervenuta per via interpretativa all'affermazione di analogo principio: dapprima con riferimento al rito del lavoro (Sez.
U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789; Sez. U, Sentenza n. 11353 del
17/06/2004, Rv. 574223), quindi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 2299 del 06/02/2004, Rv. 569937; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del
08/04/2004, Rv. 571977; Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009, Rv. 606956; Sez. 1,
Sentenza n. 25516 del 16/12/2010, Rv. 615029; Sez. 3, Sentenza n. 10860 del
18/05/2011, Rv. 618044; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012, Rv. 621652; Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 20870 del 11/09/2013, Rv. 627761; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015). Questo principio, prima che fosse riformato l'art. 115 c.p.c., veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c.: tale previsione infatti impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda: e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile. La Suprema
Corte ha ulteriormente precisato che ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dai thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011, Rv. 618044; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, Rv. 634888, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008, Rv. 603161).
5 Il contratto di comodato stipulato tra le parti deve essere qualificato alla stregua di un contratto di comodato senza determinazione di durata ai sensi dell'art. 1810 con la conseguenza che i comodatari sono obbligati alla restituzione al momento della richiesta.
Invero, nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15877 del 25/06/2013; in senso conforme Cass. Sez. Un. 3168/2011,
Cass.n.5907/2011, Cass. n. 9775/ 2007).
Posto ciò, il contratto di comodato deve essere dichiarato risolto all'esito della richiesta di restituzione formulata dall'ente ecclesiastico con diffida del 03.07.2024, di talché è sorto in capo ai comodatari l'obbligo di restituzione dell'immobile, rimasto sino ad oggi disatteso.
Non deve essere disposta in dispositivo l'autorizzazione “alla liberazione forzosa dell'immobile tramite l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario” atteso che l'esecuzione della sentenza nelle forme ex artt. 605 e ss. c.p.c. costituisce un effetto legale della statuizione.
Non possono, infine, condurre a diverse conclusioni le difese spiegate dai resistenti, i quali hanno allegato la sussistenza di plurime problematiche di salute che investono l'intero nucleo familiare e l'impossibilità di procurarsi una diversa sistemazione, atteso che le medesime, pur umanamente pienamente comprensibili, non integrano alcuna ragione prevista dalla legge per paralizzare l'avversa domanda di risoluzione del contratto e conseguente condanna al rilascio.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dei resistenti e sono liquidate, in applicazione dei parametri di
6 cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento, della discussione orale e del valore del giudizio.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in accoglimento della domanda spiegata dalla Parte_1
dichiara risolto il contratto di comodato d'uso stipulato tra l'ente
[...]
ecclesiastico e Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 [...]
e avente ad oggetto l'immobile sito in Castiglione Torinese, CP_5 CP_6
via Broglino n. 1 e, per l'effetto, condanna i resistenti all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose;
condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfetario, C.A. ed IVA nella misura di legge ed € 254,00 per spese vive.
Ivrea, 28 maggio 2025
il Giudice
dott. Augusto Salustri
7
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 241/2025
Oggi 28 maggio 2025, alle ore 10.15, innanzi al dott. Augusto Salustri, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Genny Quercia la quale richiama il ricorso e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. I resistenti personalmente e con CP_1 Controparte_2
l'avv. Fabio Momicchioli il quale richiama le difese e chiede che in caso di condanna al rilascio il giudice assegni un termine congruo per consentire ai propri assistiti di reperire un immobile tramite bando casa popolari. Il Giudice invita le parti alla discussione. I difensori richiamano le rispettive difese.
Il Giudice, essendo impegnato nella trattazione di altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza, esonerando le parti dall'essere presenti.
Il giudice successivamente alle ore 13.45, in assenza delle parti – le quali sono state autorizzate ad allontanarsi, concordando sulla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria all'esito della camera di consiglio – decide la causa e pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c. da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
, c.f. in Parte_1 P.IVA_1 persona della Procuratrice Generale con sede legale in Parte_2
Torino, Via Migliara 1, ivi elettivamente domiciliata in Torino, Corso Rodolfo
Montevecchio n. 58, rappresentata e difesa dall'avv.to Genny Quercia;
ricorrente e
(C.F. ), (c.f. Controparte_3 C.F._1 Parte_3
), (c.f. ) in C.F._2 Controparte_4 C.F._3 persona del genitore esercente la potestà genitoriale, nata a Controparte_5
Torino il 12.04.2001 (c.f. ) e nata a [...] il C.F._4 CP_6
09.01.2004 (c.f. ), tutti residenti in [...]
Bollino n.1 e rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Momicchioli;
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La PR , ente ecclesiastico iscritto al Parte_1
n. 432 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Torino ed ora iscritto al n. 2 77 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Torino, premettendo di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita in Castiglione Torinese, via Bollino n. 1, adibita ad uso abitativo e concessa in godimento a Controparte_3 Pt_3
e a titolo precario
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e temporaneo con atto del 06.02.2017, ha convenuto in giudizio i resistenti rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la cessazione dell'ospitalità e del titolo, anche precario, in capo ai signori nato il [...] in [...] - Controparte_2
CC (CC) C.F. nata il C.F._1 Parte_3
11/02/1967 in CASABLANCA - CC (CC) C.F.
nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Controparte_4
in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] CF nata a [...] C.F._4 CP_6
Torino il 09.01.2004 C.F. per l'effetto, condannare C.F._5 Controparte_2
C.F. , C.F. , C.F._1 Parte_3 C.F._2 [...]
C.F. , CF CP_4 C.F._3 Controparte_5
, C.F. al rilascio/ liberazione C.F._4 CP_6 C.F._6
immediata dell'immobile dai medesimi occupato sito in Castiglione Torinese, Viale Bollino con ingresso dal civico 1 ordinandone il rilascio immediato in favore della ricorrente, oltre l'autorizzazione, in caso di inottemperanza, alla liberazione forzosa dell'immobile tramite l'intervento dell'Ufficiale…”.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto di aver richiesto senza alcun esito la restituzione dell'immobile, revocando l'ospitalità al nucleo familiare con diffida del
04.07.2024.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti i quali, pur non allegando la sussistenza di un titolo giuridico che legittimi l'occupazione dell'immobile, hanno contestato l'avversa domanda assumendo la sussistenza di plurimi problemi di salute che interessano il nucleo familiare, rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare
l'intimazione di rilascio immediato dell'immobile occupato dai convenuti costituiti, sito in
Castiglione T.se (TO), Via Bollino n.1, sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il - accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi sopra richiamati, stato di salute dei sigg.ri e dello stato di grave indigenza in Controparte_2 Parte_3
3 cui versa il nucleo famiglia e delle dell'aspettativa di assegnazione di casa popolare, tutti motivi oggettivi ostativi all'ordinanza rilascio immediato dell'immobile occupato…”.
All'esito dell'udienza ex art. 420 c.p.c., il Giudice esaurita la discussione orale della causa, ha pronunciato la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
****
La domanda spiegata dalla parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il rapporto intercorso tra la e i Parte_1
resistenti deve essere qualificato alla stregua di un contratto di comodato senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c.
In tema di obbligazioni contrattuali, la parte sia che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte (Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533), ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile Sez. 1,
Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
Nel caso di specie, l'ente ecclesiastico ha fornito la prova di aver concesso in comodato ai resistenti l'immobile sito in Castiglione Torinese via Bollino n. 1, dovendo essere qualificato in tal senso l'autorizzazione del 06.02.2017.
Del pari, a fronte delle predette allegazioni e produzioni documentali, i resistenti non hanno contestato specificamente contestato la detenzione dell'immobile per cui è causa, cui consegue l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. 4 In proposito la giurisprudenza di legittimità, anche antecedentemente alla riforma dell'art. 115 c.p.c., che ha formalmente introdotto il principio di "non contestazione"
(secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), è pervenuta per via interpretativa all'affermazione di analogo principio: dapprima con riferimento al rito del lavoro (Sez.
U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789; Sez. U, Sentenza n. 11353 del
17/06/2004, Rv. 574223), quindi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 2299 del 06/02/2004, Rv. 569937; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del
08/04/2004, Rv. 571977; Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009, Rv. 606956; Sez. 1,
Sentenza n. 25516 del 16/12/2010, Rv. 615029; Sez. 3, Sentenza n. 10860 del
18/05/2011, Rv. 618044; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012, Rv. 621652; Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 20870 del 11/09/2013, Rv. 627761; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015). Questo principio, prima che fosse riformato l'art. 115 c.p.c., veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c.: tale previsione infatti impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda: e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile. La Suprema
Corte ha ulteriormente precisato che ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dai thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011, Rv. 618044; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, Rv. 634888, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008, Rv. 603161).
5 Il contratto di comodato stipulato tra le parti deve essere qualificato alla stregua di un contratto di comodato senza determinazione di durata ai sensi dell'art. 1810 con la conseguenza che i comodatari sono obbligati alla restituzione al momento della richiesta.
Invero, nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15877 del 25/06/2013; in senso conforme Cass. Sez. Un. 3168/2011,
Cass.n.5907/2011, Cass. n. 9775/ 2007).
Posto ciò, il contratto di comodato deve essere dichiarato risolto all'esito della richiesta di restituzione formulata dall'ente ecclesiastico con diffida del 03.07.2024, di talché è sorto in capo ai comodatari l'obbligo di restituzione dell'immobile, rimasto sino ad oggi disatteso.
Non deve essere disposta in dispositivo l'autorizzazione “alla liberazione forzosa dell'immobile tramite l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario” atteso che l'esecuzione della sentenza nelle forme ex artt. 605 e ss. c.p.c. costituisce un effetto legale della statuizione.
Non possono, infine, condurre a diverse conclusioni le difese spiegate dai resistenti, i quali hanno allegato la sussistenza di plurime problematiche di salute che investono l'intero nucleo familiare e l'impossibilità di procurarsi una diversa sistemazione, atteso che le medesime, pur umanamente pienamente comprensibili, non integrano alcuna ragione prevista dalla legge per paralizzare l'avversa domanda di risoluzione del contratto e conseguente condanna al rilascio.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dei resistenti e sono liquidate, in applicazione dei parametri di
6 cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento, della discussione orale e del valore del giudizio.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in accoglimento della domanda spiegata dalla Parte_1
dichiara risolto il contratto di comodato d'uso stipulato tra l'ente
[...]
ecclesiastico e Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 [...]
e avente ad oggetto l'immobile sito in Castiglione Torinese, CP_5 CP_6
via Broglino n. 1 e, per l'effetto, condanna i resistenti all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose;
condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfetario, C.A. ed IVA nella misura di legge ed € 254,00 per spese vive.
Ivrea, 28 maggio 2025
il Giudice
dott. Augusto Salustri
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