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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3373 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.12.1959) e (cod. fisc.: , nata Parte_2 C.F._2
a Reggio Calabria l'11.05.1965), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Giuseppe Valeri, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale di quest'ultimo all'indirizzo pec “ Email_1
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 27.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
13.09.1987;
-considerato che con decreto del 14.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi
“note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 13.09.1987; b) dal matrimonio è nata una figlia, (12.08.1988), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.11.2024 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2 - pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n.755 anno
1987, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati e potranno stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale, sita in Reggio Calabria Via Galileo Galilei resterà assegnata alla sig.ra , con i beni e gli arredi ivi Parte_2
contenuti;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
3) Nessun contributo al mantenimento viene stabilito nei confronti della figlia poiché maggiorenne, coniugata ed economicamente autosufficiente.
4) Gli istanti riservano, di proporre, una modifica degli assegni di man- tenimento e degli alimenti sopra indicati, a seguito di possibili modifiche reddituali degli istanti.
5) Tra i coniugi si conviene espressamente che il predetto accordo, in tutte le sue parti, abbia efficacia immediata sin dal momento del deposito del presente ricorso.
6) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma suddetta, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.05.2025
Il Giudice estensore dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3373 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.12.1959) e (cod. fisc.: , nata Parte_2 C.F._2
a Reggio Calabria l'11.05.1965), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Giuseppe Valeri, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale di quest'ultimo all'indirizzo pec “ Email_1
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 27.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
13.09.1987;
-considerato che con decreto del 14.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi
“note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 13.09.1987; b) dal matrimonio è nata una figlia, (12.08.1988), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.11.2024 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2 - pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n.755 anno
1987, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati e potranno stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale, sita in Reggio Calabria Via Galileo Galilei resterà assegnata alla sig.ra , con i beni e gli arredi ivi Parte_2
contenuti;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
3) Nessun contributo al mantenimento viene stabilito nei confronti della figlia poiché maggiorenne, coniugata ed economicamente autosufficiente.
4) Gli istanti riservano, di proporre, una modifica degli assegni di man- tenimento e degli alimenti sopra indicati, a seguito di possibili modifiche reddituali degli istanti.
5) Tra i coniugi si conviene espressamente che il predetto accordo, in tutte le sue parti, abbia efficacia immediata sin dal momento del deposito del presente ricorso.
6) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma suddetta, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.05.2025
Il Giudice estensore dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi