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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4593/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a San Giovanni a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Gianluca DELLA GIOVAMPAOLA e Letizia TEGON ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, in P.zza Minghetti, n. 3, con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 giugno 2025. Il PM ha concluso “Visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 1° aprile 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 16 giugno 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Modena il 21 ottobre 1995. Dall'unione sono nati , il 19 aprile 2002, e l'11 marzo 2007. Per_1 Per_2 pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 17 maggio 1968, e , nato a San Giovanni a [...] il 17 Parte_2 novembre 1965, unitisi in matrimonio a Modena il 21 ottobre 1995, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al 418, p.2, s.A, anno 1995; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) prende atto che la signora assieme a rimarrà a vivere nella Pt_1 Per_2 casa coniugale, al primo piano, e ivi manterranno la propria residenza;
il signor
, con , risiederanno nell'appartamento sottostante;
Pt_2 Per_1
3) prende atto che entrambi i figli staranno liberamente presso i genitori in base ai loro rispettivi impegni di studio, nonché quelli inerenti alle attività sportive e ludico-creative dai medesimi svolte;
4) dispone che i genitori provvedano in maniera diretta al mantenimento ordinario dei ragazzi nei periodi che gli stessi trascorreranno con ciascuno di loro;
5) dispone che le spese straordinarie per i figli, ovvero le spese mediche, scolastiche, universitarie, quelle per le attività sportive, nonché per quelle ludico-ricreative, per espresso accordo tra i genitori, verranno assunte per il 65 % dalla madre e per il restante 35 % dal padre, con possibilità di modificare le suddette percentuali, anche in via congiunta e concordata, qualora i redditi dei coniugi dovessero nel prossimo futuro modificarsi rispetto a quelli attuali. Al coniuge che le ha anticipate, l'altro coniuge, previa esibizione della relativa documentazione fiscale, le dovrà rimborsare entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento. In particolare, le spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo), risultano per comune accordo tra le parti le seguenti:
pagina 2 di 3 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Le ulteriori spese mediche, che sono documentare e richiedono il preventivo accordo, escluse le urgenze terapeutiche), debbono essere individuate in: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo sono: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernotto. Le ulteriori spese scolastiche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo, sono le seguenti: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e da corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private. Le spese extrascolastiche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo, risultano le seguenti: a) corsi di lingua straniera b) attività sportive/corsi e abbigliamento e attrezzatura pertinenti;
c) viaggi (anche di studio e di scambio linguistico) e vacanze senza i genitori. Per quanto sopra non espressamente disciplinato, le parti intendono comunque far riferimento a quanto previsto nel Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dal Tribunale di Bologna;
6) prende atto che le parti concordano che le due autovetture di proprietà di ciascun coniuge rimarranno intestate agli attuali proprietari e nella piena ed esclusiva disponibilità dei medesimi, come pure i due motoveicoli;
7) prende atto che le parti dichiarano di avere così regolato tra loro ogni rapporto, sia di natura personale che di natura economica e patrimoniale, provvedendo a sciogliere la comunione legale dei beni tra loro in essere, con separati accordi, mediante i trasferimenti di quote immobiliari che andranno a determinare il nuovo assetto patrimoniale delle stesse, con i necessari atti notarili che dovranno essere effettuati entro il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza di omologazione della presente separazione consensuale, all'esito dei quali nulla avranno più reciprocamente a rivendicare e/o a pretendere, l'una dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo;
8) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di assegno di mantenimento;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a San Giovanni a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Gianluca DELLA GIOVAMPAOLA e Letizia TEGON ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, in P.zza Minghetti, n. 3, con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 giugno 2025. Il PM ha concluso “Visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 1° aprile 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 16 giugno 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Modena il 21 ottobre 1995. Dall'unione sono nati , il 19 aprile 2002, e l'11 marzo 2007. Per_1 Per_2 pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 17 maggio 1968, e , nato a San Giovanni a [...] il 17 Parte_2 novembre 1965, unitisi in matrimonio a Modena il 21 ottobre 1995, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al 418, p.2, s.A, anno 1995; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) prende atto che la signora assieme a rimarrà a vivere nella Pt_1 Per_2 casa coniugale, al primo piano, e ivi manterranno la propria residenza;
il signor
, con , risiederanno nell'appartamento sottostante;
Pt_2 Per_1
3) prende atto che entrambi i figli staranno liberamente presso i genitori in base ai loro rispettivi impegni di studio, nonché quelli inerenti alle attività sportive e ludico-creative dai medesimi svolte;
4) dispone che i genitori provvedano in maniera diretta al mantenimento ordinario dei ragazzi nei periodi che gli stessi trascorreranno con ciascuno di loro;
5) dispone che le spese straordinarie per i figli, ovvero le spese mediche, scolastiche, universitarie, quelle per le attività sportive, nonché per quelle ludico-ricreative, per espresso accordo tra i genitori, verranno assunte per il 65 % dalla madre e per il restante 35 % dal padre, con possibilità di modificare le suddette percentuali, anche in via congiunta e concordata, qualora i redditi dei coniugi dovessero nel prossimo futuro modificarsi rispetto a quelli attuali. Al coniuge che le ha anticipate, l'altro coniuge, previa esibizione della relativa documentazione fiscale, le dovrà rimborsare entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento. In particolare, le spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo), risultano per comune accordo tra le parti le seguenti:
pagina 2 di 3 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Le ulteriori spese mediche, che sono documentare e richiedono il preventivo accordo, escluse le urgenze terapeutiche), debbono essere individuate in: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo sono: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernotto. Le ulteriori spese scolastiche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo, sono le seguenti: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e da corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private. Le spese extrascolastiche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo, risultano le seguenti: a) corsi di lingua straniera b) attività sportive/corsi e abbigliamento e attrezzatura pertinenti;
c) viaggi (anche di studio e di scambio linguistico) e vacanze senza i genitori. Per quanto sopra non espressamente disciplinato, le parti intendono comunque far riferimento a quanto previsto nel Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dal Tribunale di Bologna;
6) prende atto che le parti concordano che le due autovetture di proprietà di ciascun coniuge rimarranno intestate agli attuali proprietari e nella piena ed esclusiva disponibilità dei medesimi, come pure i due motoveicoli;
7) prende atto che le parti dichiarano di avere così regolato tra loro ogni rapporto, sia di natura personale che di natura economica e patrimoniale, provvedendo a sciogliere la comunione legale dei beni tra loro in essere, con separati accordi, mediante i trasferimenti di quote immobiliari che andranno a determinare il nuovo assetto patrimoniale delle stesse, con i necessari atti notarili che dovranno essere effettuati entro il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza di omologazione della presente separazione consensuale, all'esito dei quali nulla avranno più reciprocamente a rivendicare e/o a pretendere, l'una dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo;
8) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di assegno di mantenimento;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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