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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1261/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1261/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. VIVO GAETANO e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. D'AURIA TERESA e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione;
ricorrente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 02/04/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge Controparte_1 con cui aveva contratto matrimonio il 03/08/2016, in Pozzuoli, Na (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli Anno 2016 al n.178, Parte II, serie A), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli , in Pozzuoli, il Controparte_1 Per_1
23.04.2021e Serena, in Pozzuoli, il 20.04.2017. pagina 1 di 4 Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha Controparte_1 rassegnato conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 27.08.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22, all'uopo, tuttavia, formulando una proposta conciliativa.
Pertanto, all'udienza del 28.11.2024 le parti hanno presentato conclusioni congiunte (conformemente alla proposta conciliativa) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (conformemente alla proposta conciliativa come effettuata dal Giudice delegato) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese pagina 2 di 4 straordinarie (accordo, peraltro, di seguito riportato):
Detta, proposta, invero, ha previsto quanto di seguito riportato:
“1. rinuncia alle domande di addebito e/o a domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma del supporto del Servizio Sociale di Scafati, come disposto con provvedimento del 17.07.2024;
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori come assunti in tal sede;
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Pertanto, i provvedimenti provvisori, come assunti in sede di proposta, sono i seguenti:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, disponendo la domiciliazione dei minori presso la madre;
c. nulla in ordine alla casa coniugale, giacché la madre, in uno alla prole, risiede da tempo presso altro indirizzo, ovvero in via Martiri d'Ungheria, n. 132, Scafati;
d. stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre, all'uopo confermando il diritto di visita come previsto dall'accordo di separazione consensuale;
e. fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
f. attesa la situazione particolare, anche avuto riguardo all'urgenza di provvedere e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per i figli medesimi, anche tenuto conto della tenera età da loro posseduta;
g. dispone che il Servizio Sociale di Scafati di effettui attività di monitoraggio e comunque adempia a quanto già disposto con provvedimento del 17.07.2024, all'uopo relazionando entro dieci giorni dalla data della prossima udienza, come fissata, salvo che riscontri, in concreto, situazioni di urgenza tali che inducono ad effettuare comunicazioni all'Ufficio anche prima della scadenza suindicata;
h. riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito. i. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga e dalla documentazione reddituale depositata, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, Controparte_1 contribuisca al mantenimento dei figli previa corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio), da versare alla madre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
pagina 3 di 4 determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di
e nella misura del 50% ciascuno”. Parte_1 Controparte_1
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio il 03/08/2016, in Pozzuoli, Na (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli Anno 2016 al n.178, Parte II, serie A
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui all'accordo raggiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento:
Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1261/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. VIVO GAETANO e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. D'AURIA TERESA e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione;
ricorrente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 02/04/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge Controparte_1 con cui aveva contratto matrimonio il 03/08/2016, in Pozzuoli, Na (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli Anno 2016 al n.178, Parte II, serie A), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli , in Pozzuoli, il Controparte_1 Per_1
23.04.2021e Serena, in Pozzuoli, il 20.04.2017. pagina 1 di 4 Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha Controparte_1 rassegnato conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 27.08.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22, all'uopo, tuttavia, formulando una proposta conciliativa.
Pertanto, all'udienza del 28.11.2024 le parti hanno presentato conclusioni congiunte (conformemente alla proposta conciliativa) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (conformemente alla proposta conciliativa come effettuata dal Giudice delegato) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese pagina 2 di 4 straordinarie (accordo, peraltro, di seguito riportato):
Detta, proposta, invero, ha previsto quanto di seguito riportato:
“1. rinuncia alle domande di addebito e/o a domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma del supporto del Servizio Sociale di Scafati, come disposto con provvedimento del 17.07.2024;
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori come assunti in tal sede;
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Pertanto, i provvedimenti provvisori, come assunti in sede di proposta, sono i seguenti:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, disponendo la domiciliazione dei minori presso la madre;
c. nulla in ordine alla casa coniugale, giacché la madre, in uno alla prole, risiede da tempo presso altro indirizzo, ovvero in via Martiri d'Ungheria, n. 132, Scafati;
d. stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre, all'uopo confermando il diritto di visita come previsto dall'accordo di separazione consensuale;
e. fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
f. attesa la situazione particolare, anche avuto riguardo all'urgenza di provvedere e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per i figli medesimi, anche tenuto conto della tenera età da loro posseduta;
g. dispone che il Servizio Sociale di Scafati di effettui attività di monitoraggio e comunque adempia a quanto già disposto con provvedimento del 17.07.2024, all'uopo relazionando entro dieci giorni dalla data della prossima udienza, come fissata, salvo che riscontri, in concreto, situazioni di urgenza tali che inducono ad effettuare comunicazioni all'Ufficio anche prima della scadenza suindicata;
h. riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito. i. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga e dalla documentazione reddituale depositata, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, Controparte_1 contribuisca al mantenimento dei figli previa corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio), da versare alla madre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
pagina 3 di 4 determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di
e nella misura del 50% ciascuno”. Parte_1 Controparte_1
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio il 03/08/2016, in Pozzuoli, Na (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli Anno 2016 al n.178, Parte II, serie A
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui all'accordo raggiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento:
Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
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