TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandra Aragno Presidente dott. Silvia Carosio Giudice dott. Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11345/23 promossa da:
nato a [...] i Poshtem (Albania) 11/05/1991, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.
Silvio Fogliati, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Asti del
18.5.2023 di rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di familiare UE.
Conclusioni parte attrice: “- in via principale, dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del provvedimento impugnato Cat.A12–Imm./2023 del 18/05/2023 per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, restituire gli atti alla Questura di per l'ulteriore CP_1
corso; - in via subordinata, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o ingiusto
e/o infondato in fatto e/o in diritto, per i motivi esposti, il provvedimento impugnato e, per l'effetto, restituire gli atti al Questore di Asti affinchè provveda al rilascio della carta di soggiorno ex art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 30/2007 in capo al sig. Pt_1
ovvero dando i provvedimenti ritenuti più opportuni;
- in via di ulteriore
[...]
subordine, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o ingiusto e/o infondato in fatto e/o in diritto, per i motivi esposti, il provvedimento impugnato, e per l'effetto restituire gli atti al Questore di Asti affinchè provveda all'attivazione della procedura di cui all'art. 19 commi 1.1 e 1.2. D.Lgs. 286/1998, trasmettendo gli atti alla
Commissione Territoriale competente per la decisione;
- in via di estremo subordine, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o ingiusto e/o infondato in fatto e/o in diritto, per i motivi esposti, il provvedimento impugnato, e per l'effetto, restituire gli atti al Questore di Asti affinchè, una volta provveduto all'attivazione dell'iter relativo alla protezione speciale, decida anche sulla richiesta di carta di soggiorno ex art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 30/2007; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni di parte convenuta:” -Rigettare il ricorso siccome infondato e con vittoria di spese di lite..”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.6.23, il sig. ha impugnato il Parte_1
provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio della carta di soggiorno, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale, allegando:
1. Che il provvedimento doveva considerarsi nullo, in quanto privo dell'attestazione di conformità;
2. Che sulla base della normativa e della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione la prova della vivenza a carico poteva essere fornita da un documento, rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, che attestasse che lo straniero era a cario del cittadino comunitario;
2. Che, in difetto, la prova poteva essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato;
3. Che aveva dimostrato la vivenza a carico con la dichiarazione proveniente dall'autorità competente dell'Albania (doc. 6);
4. Che le sue condizioni economiche erano dimostrate dalla sua posizione di non contribuente e di disoccupato
(docc. 9 e 10);
5. Che la zia, provvedeva al suo mantenimento già da Parte_2
tempo, ma non aveva conservato le ricevute di versamento, se non quelle relative ad una parte dell'anno 2022 (doc. 7), trattenute dopo l'incontro con il difensore;
6. Che la decisione di ritenere irricevibile/inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione speciale era illegittima, in quanto la novella normativa non poteva incidere sull'art 8 CEDU e in quanto la Questura avrebbe dovuto rimettere gli atti alla CT. Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda e deducendo:
1. che il provvedimento non era nullo, in quanto costituiva una copia informatica dell'originale analogico, sottoscritto e riconducibile all'organo amministrativo legittimato, datato e con contenuto preciso;
2. che le attestazioni provenienti dai Municipi albanesi non erano attendibili, come riferito dall'Ambasciata di Tirana in Italia;
3. che il ricorrente con le 19 rimesse in 4 mesi, peraltro di importo irrisorio, non aveva dimostrato la vivenza a carico;
che la vivenza a carico non poteva essere dimostrata con testimoni ex art. 2726 cc. All'udienza di comparizione del 23.2.2024, la parte ricorrente, unica comparsa, ha insistito nelle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 9.4.2024 sono stati ammessi i mezzi istruttori e all'udienza del 12.12.2024 si è proceduto all'escussione dei testi sui capi ammessi. Alla medesima udienza la parte ricorrente, unica comparsa, ha chiesto i termini ex art 275 bis cpc e nulla ha opposto alla fissazione dell'udienza collegiale mediante il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato le note scritte nei termini assegnati.
**********************************
La con il provvedimento oggetto di impugnazione ha rigettato la CP_1
domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino
UE, nella specie la zia per difetto della prova della vivenza a carico. La Per_1
Questura, inoltre, con la medesima decisione, ha ritenuto irricevibile la domanda di riconoscimento della protezione speciale, per la sopravvenuta modifica normativa (DL
20/2023).
Nel presente giudizio occorre pertanto verificare se sussista o meno il presupposto della “vivenza a carico”, avendo la PA già accertato positivamente gli altri presupposti della fattispecie (rapporto familiare/cittadinanza italiana). È noto, infatti, che l'accertamento giurisdizionale da operare in questa sede è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo impugnato e questo giudice non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio o del diniego del permesso richiesto non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione procedente, non contestati e non devoluti dalle parti, pena la violazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c. (sul punto per identità di ratio cfr.: Cass. n. 10925 del 2019, ove si statuisce che
“in tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum”. Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale”; Cass. n. 14159 del 2017, ove si legge in parte motiva che “oggetto del sindacato giurisdizionale sono le ragioni del diniego, non potendo essere accertate cause o condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo”).
Nella specie, come anticipato, la contestazione della PA riguarda esclusivamente la vivenza a carico.
La difesa del ricorrente ha depositato: la dichiarazione del sindaco di Bulqize - tradotta e munita di apostille, con attestazione di autenticità della firma - che rappresenta le difficili condizioni economiche della famiglia del ricorrente e la circostanza che il sig. è a carico della sig.ra documentazione Parte_1 Per_1
relativa alla situazione di disoccupazione del richiedente e all'assenza di obblighi contributivi (cfr. docc 6, 9 e 10); le ultime rimesse della zia (doc. 7).
Il Tribunale ha inoltre proceduto all'esame dei testimoni, come richiesto dalla parte ricorrente, in ordine al presupposto contestato dalla PA.
Sul punto, prima di procedere all'esame delle risultanze istruttorie, occorre evidenziare che l'art 2726 cc - per cui le norme sulla prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento - richiamato dalla PA a sostegno dell'opposizione all'escussione testimoniale, non trova applicazione nel caso de quo. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “L'art. 2726 cod. civ., estendendo al
"pagamento" i limiti legali della prova testimoniale dei contratti, si riferisce al pagamento del debito contrattuale oggetto di giudizio, sicché detti limiti non operano per la prova dell'"aliunde perceptum", quale fatto storico esterno a quel debito.” (Cass.
7090/2015). Nel caso concreto, l'oggetto di giudizio non è costituito da un contratto, ma dall'accertamento della vivenza a carico, inteso come esborsi di denaro (atto unilaterale) effettuati dalla zia, sig.ra in favore del nipote, sig. Parte_3 Parte_1
al fine di soddisfare i suoi bisogni materiali in Albania.
I testimoni hanno dichiarato concordemente che la sig.ra ha Parte_3
provveduto ai bisogni del ricorrente fin dall'età di 15/16 anni, con versamenti di euro
50 alla settimana (lo zio ha precisato che con certezza dal 2019 la sig.ra ha Parte_3
effettuato versamento settimanali). I due testi hanno aggiunto che ogni volta in cui si recavano in Albania provvedevano a consegnare altri soldi (100-500 euro) e che le ricevute dei versamenti non erano state conservate, inconsapevoli di una necessità in tal senso, anche in considerazione del fatto che non era un “prestito”, ma un “regalo”
(cfr. verbale di udienza del 12.12.2024).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che il presupposto della vivenza a carico sia stato dimostrato dalla convergenza della documentazione sopra richiamata (docc. 6, 7, 9 e
10) e delle risultanze istruttorie.
La domanda va pertanto accolta.
Si osserva, infine, che la difesa ha depositato anche documentazione lavorativa del ricorrente che comprova una buona integrazione nel tessuto sociale italiano.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base delle emergenze processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce in favore del ricorrente il rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino UE.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 17.2.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandra Aragno Presidente dott. Silvia Carosio Giudice dott. Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11345/23 promossa da:
nato a [...] i Poshtem (Albania) 11/05/1991, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.
Silvio Fogliati, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Asti del
18.5.2023 di rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di familiare UE.
Conclusioni parte attrice: “- in via principale, dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del provvedimento impugnato Cat.A12–Imm./2023 del 18/05/2023 per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, restituire gli atti alla Questura di per l'ulteriore CP_1
corso; - in via subordinata, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o ingiusto
e/o infondato in fatto e/o in diritto, per i motivi esposti, il provvedimento impugnato e, per l'effetto, restituire gli atti al Questore di Asti affinchè provveda al rilascio della carta di soggiorno ex art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 30/2007 in capo al sig. Pt_1
ovvero dando i provvedimenti ritenuti più opportuni;
- in via di ulteriore
[...]
subordine, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o ingiusto e/o infondato in fatto e/o in diritto, per i motivi esposti, il provvedimento impugnato, e per l'effetto restituire gli atti al Questore di Asti affinchè provveda all'attivazione della procedura di cui all'art. 19 commi 1.1 e 1.2. D.Lgs. 286/1998, trasmettendo gli atti alla
Commissione Territoriale competente per la decisione;
- in via di estremo subordine, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o ingiusto e/o infondato in fatto e/o in diritto, per i motivi esposti, il provvedimento impugnato, e per l'effetto, restituire gli atti al Questore di Asti affinchè, una volta provveduto all'attivazione dell'iter relativo alla protezione speciale, decida anche sulla richiesta di carta di soggiorno ex art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 30/2007; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni di parte convenuta:” -Rigettare il ricorso siccome infondato e con vittoria di spese di lite..”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.6.23, il sig. ha impugnato il Parte_1
provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio della carta di soggiorno, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale, allegando:
1. Che il provvedimento doveva considerarsi nullo, in quanto privo dell'attestazione di conformità;
2. Che sulla base della normativa e della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione la prova della vivenza a carico poteva essere fornita da un documento, rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, che attestasse che lo straniero era a cario del cittadino comunitario;
2. Che, in difetto, la prova poteva essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato;
3. Che aveva dimostrato la vivenza a carico con la dichiarazione proveniente dall'autorità competente dell'Albania (doc. 6);
4. Che le sue condizioni economiche erano dimostrate dalla sua posizione di non contribuente e di disoccupato
(docc. 9 e 10);
5. Che la zia, provvedeva al suo mantenimento già da Parte_2
tempo, ma non aveva conservato le ricevute di versamento, se non quelle relative ad una parte dell'anno 2022 (doc. 7), trattenute dopo l'incontro con il difensore;
6. Che la decisione di ritenere irricevibile/inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione speciale era illegittima, in quanto la novella normativa non poteva incidere sull'art 8 CEDU e in quanto la Questura avrebbe dovuto rimettere gli atti alla CT. Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda e deducendo:
1. che il provvedimento non era nullo, in quanto costituiva una copia informatica dell'originale analogico, sottoscritto e riconducibile all'organo amministrativo legittimato, datato e con contenuto preciso;
2. che le attestazioni provenienti dai Municipi albanesi non erano attendibili, come riferito dall'Ambasciata di Tirana in Italia;
3. che il ricorrente con le 19 rimesse in 4 mesi, peraltro di importo irrisorio, non aveva dimostrato la vivenza a carico;
che la vivenza a carico non poteva essere dimostrata con testimoni ex art. 2726 cc. All'udienza di comparizione del 23.2.2024, la parte ricorrente, unica comparsa, ha insistito nelle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 9.4.2024 sono stati ammessi i mezzi istruttori e all'udienza del 12.12.2024 si è proceduto all'escussione dei testi sui capi ammessi. Alla medesima udienza la parte ricorrente, unica comparsa, ha chiesto i termini ex art 275 bis cpc e nulla ha opposto alla fissazione dell'udienza collegiale mediante il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato le note scritte nei termini assegnati.
**********************************
La con il provvedimento oggetto di impugnazione ha rigettato la CP_1
domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino
UE, nella specie la zia per difetto della prova della vivenza a carico. La Per_1
Questura, inoltre, con la medesima decisione, ha ritenuto irricevibile la domanda di riconoscimento della protezione speciale, per la sopravvenuta modifica normativa (DL
20/2023).
Nel presente giudizio occorre pertanto verificare se sussista o meno il presupposto della “vivenza a carico”, avendo la PA già accertato positivamente gli altri presupposti della fattispecie (rapporto familiare/cittadinanza italiana). È noto, infatti, che l'accertamento giurisdizionale da operare in questa sede è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo impugnato e questo giudice non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio o del diniego del permesso richiesto non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione procedente, non contestati e non devoluti dalle parti, pena la violazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c. (sul punto per identità di ratio cfr.: Cass. n. 10925 del 2019, ove si statuisce che
“in tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum”. Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale”; Cass. n. 14159 del 2017, ove si legge in parte motiva che “oggetto del sindacato giurisdizionale sono le ragioni del diniego, non potendo essere accertate cause o condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo”).
Nella specie, come anticipato, la contestazione della PA riguarda esclusivamente la vivenza a carico.
La difesa del ricorrente ha depositato: la dichiarazione del sindaco di Bulqize - tradotta e munita di apostille, con attestazione di autenticità della firma - che rappresenta le difficili condizioni economiche della famiglia del ricorrente e la circostanza che il sig. è a carico della sig.ra documentazione Parte_1 Per_1
relativa alla situazione di disoccupazione del richiedente e all'assenza di obblighi contributivi (cfr. docc 6, 9 e 10); le ultime rimesse della zia (doc. 7).
Il Tribunale ha inoltre proceduto all'esame dei testimoni, come richiesto dalla parte ricorrente, in ordine al presupposto contestato dalla PA.
Sul punto, prima di procedere all'esame delle risultanze istruttorie, occorre evidenziare che l'art 2726 cc - per cui le norme sulla prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento - richiamato dalla PA a sostegno dell'opposizione all'escussione testimoniale, non trova applicazione nel caso de quo. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “L'art. 2726 cod. civ., estendendo al
"pagamento" i limiti legali della prova testimoniale dei contratti, si riferisce al pagamento del debito contrattuale oggetto di giudizio, sicché detti limiti non operano per la prova dell'"aliunde perceptum", quale fatto storico esterno a quel debito.” (Cass.
7090/2015). Nel caso concreto, l'oggetto di giudizio non è costituito da un contratto, ma dall'accertamento della vivenza a carico, inteso come esborsi di denaro (atto unilaterale) effettuati dalla zia, sig.ra in favore del nipote, sig. Parte_3 Parte_1
al fine di soddisfare i suoi bisogni materiali in Albania.
I testimoni hanno dichiarato concordemente che la sig.ra ha Parte_3
provveduto ai bisogni del ricorrente fin dall'età di 15/16 anni, con versamenti di euro
50 alla settimana (lo zio ha precisato che con certezza dal 2019 la sig.ra ha Parte_3
effettuato versamento settimanali). I due testi hanno aggiunto che ogni volta in cui si recavano in Albania provvedevano a consegnare altri soldi (100-500 euro) e che le ricevute dei versamenti non erano state conservate, inconsapevoli di una necessità in tal senso, anche in considerazione del fatto che non era un “prestito”, ma un “regalo”
(cfr. verbale di udienza del 12.12.2024).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che il presupposto della vivenza a carico sia stato dimostrato dalla convergenza della documentazione sopra richiamata (docc. 6, 7, 9 e
10) e delle risultanze istruttorie.
La domanda va pertanto accolta.
Si osserva, infine, che la difesa ha depositato anche documentazione lavorativa del ricorrente che comprova una buona integrazione nel tessuto sociale italiano.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base delle emergenze processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce in favore del ricorrente il rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino UE.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 17.2.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio