Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Pt_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 21.07.2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mira (VE) al n. 110 parte II serie C anno 2018;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 26.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 6.02.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 26.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“- 1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno nel Comune di Mira (VE) o limitrofi;
- 2) La casa coniugale verrà rilasciata non essendo più l'immobile in proprietà dei coniugi;
- 3) Le parti concordano nel prevedere l'affido condiviso della minore, con residenza presso la madre;
- 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati, a partire dal sabato mattina dall'uscita da scuola o dalle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00, oltre a due giorni infrasettimanali nel fine settimana della madre, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00;
- 5) La minore trascorrerà le principali festività civili, religiose e scolastiche con un genitore ad anni alterni e:
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- B) per quelle invernali, i genitori alterneranno i periodi dal 24 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1;
- C) tutti gli spostamenti della minore saranno a carico del padre;
- D) il genitore con cui non sarà la figlia, potrà effettuare tre videochiamate al giorno in orari consoni;
- E) Le parti concordano che l'assegno unico sarà a favore della madre, la quale usufruirà anche del relativo sgravio fiscale al 100%;
- F) Le parti concordano che il padre verserà alla madre l'importo di euro 250,00 mensili, a titolo di concorso nel mantenimento della minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo dell'ufficio;
- G) Le parti rinunciano a chiedere reciprocamente assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti;
- H) I coniugi si danno, ove richiesto, reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio anche per la minore;
- I) Le parti concordano che le spese legali e di procedura siano sostenute da entrambi nella misura del 50% e chiedono vengano accolte ed omologate le loro congiunte conclusioni” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 26.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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