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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2024, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 2.12.2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.10281 dell'anno 2023 RG
TRA
, avv. MAGGIPINTO L G Parte_1
E
, avv. M DE PASQUALE CP_1 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante, evocava in giudizio l' per conseguire provvidenze CP_ connesse al danno biologico subito a causa dell'infortunio occorso. Si costituiva l' contestando la fondatezza della domanda attorea. Istruita la causa documentalmente e con ctu medico legale, all'odierna udienza, i procuratori delle parti discutevano la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento in parte nei termini che seguono.
1. Oggetto del giudizio la quantificazione del danno biologico attuale conseguente all'infortunio subito in data 9.6.2016 nelle more aggravatosi. Il CTU è pervenuto alla conclusione, condivisibile in quanto immune da vizi logico giuridici, che il danno biologico subito dall'istante, a seguito dell'infortunio in questione, è pari attualmente al 18 %, sulla base di rilievi che si richiamano nella odierna sede per relationem. Ne consegue che l' deve conseguentemente essere condannato CP_1 al pagamento della rendita nella misura del 18 % in favore dell'istante, con decorrenza e misura di legge, in conformità alla normativa vigente in subiecta materia oltre interessi oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art.16 l.412/91.
2. Le spese processuali vanno compensate per un terzo attesa la soccombenza parziale dell'istante conseguente al riconoscimento nella odierna sede di una percentuale di danno biologico superiore a quella accertata in sede amministrativa (16 %) ed inferiore a quella reclamata in ricorso (25
%) in via principale (cfr. in termini Cass. civ. Sez. III, 10/12/2012, n. 22388; Cass. n. 16526/05; Cass. CP_ n. 4690/04), i residui due terzi restano in capo all' per la soccombenza. Le spese di ctu già liquidate rimangono definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigetta ogni ulteriore istanza ed eccezione, lo accoglie per quanto di ragione e per l'effetto: condanna l' ad erogare in favore della parte ricorrente la rendita correlata al danno biologico CP_1 consequenziale in misura del 18 % con decorrenza e misura di legge oltre interessi oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art.16 l.412/91; CP_ compensa le spese per un terzo e pone i residui due terzi in capo all' che condanna al pagamento n favore dell'istante a tale titolo della somma di euro 1800,00 oltre rimborso spese anche forfettario iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu già liquidate. CP_1
Bari 2.12.2024
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 2.12.2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.10281 dell'anno 2023 RG
TRA
, avv. MAGGIPINTO L G Parte_1
E
, avv. M DE PASQUALE CP_1 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante, evocava in giudizio l' per conseguire provvidenze CP_ connesse al danno biologico subito a causa dell'infortunio occorso. Si costituiva l' contestando la fondatezza della domanda attorea. Istruita la causa documentalmente e con ctu medico legale, all'odierna udienza, i procuratori delle parti discutevano la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento in parte nei termini che seguono.
1. Oggetto del giudizio la quantificazione del danno biologico attuale conseguente all'infortunio subito in data 9.6.2016 nelle more aggravatosi. Il CTU è pervenuto alla conclusione, condivisibile in quanto immune da vizi logico giuridici, che il danno biologico subito dall'istante, a seguito dell'infortunio in questione, è pari attualmente al 18 %, sulla base di rilievi che si richiamano nella odierna sede per relationem. Ne consegue che l' deve conseguentemente essere condannato CP_1 al pagamento della rendita nella misura del 18 % in favore dell'istante, con decorrenza e misura di legge, in conformità alla normativa vigente in subiecta materia oltre interessi oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art.16 l.412/91.
2. Le spese processuali vanno compensate per un terzo attesa la soccombenza parziale dell'istante conseguente al riconoscimento nella odierna sede di una percentuale di danno biologico superiore a quella accertata in sede amministrativa (16 %) ed inferiore a quella reclamata in ricorso (25
%) in via principale (cfr. in termini Cass. civ. Sez. III, 10/12/2012, n. 22388; Cass. n. 16526/05; Cass. CP_ n. 4690/04), i residui due terzi restano in capo all' per la soccombenza. Le spese di ctu già liquidate rimangono definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigetta ogni ulteriore istanza ed eccezione, lo accoglie per quanto di ragione e per l'effetto: condanna l' ad erogare in favore della parte ricorrente la rendita correlata al danno biologico CP_1 consequenziale in misura del 18 % con decorrenza e misura di legge oltre interessi oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art.16 l.412/91; CP_ compensa le spese per un terzo e pone i residui due terzi in capo all' che condanna al pagamento n favore dell'istante a tale titolo della somma di euro 1800,00 oltre rimborso spese anche forfettario iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu già liquidate. CP_1
Bari 2.12.2024
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
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