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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
2471/2016 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 10/07/2025, alle ore 09.44, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per e e Controparte_1 Controparte_1
l'Avv. Saccà G. CP_2 per Controparte_3
l'Avv. Manuel Giofrè per delega dell'Avv. Raimondo Adamo
[...] per l'Avv. M. Lentini per delega dell'Avv. A. Barbaro CP_4
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa e chiedono la discussione della causa
Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione in opposizione depositato il 5.5.2016,
[...]
con sede in Messina via Placida 4, p. iva in persona Parte_1 P.IVA_1 del liquidatore , c.f. , anche in proprio, nonché Controparte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. , tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente CP_2 CodiceFiscale_2 giudizio presso e nello studio dell'Avv. Saccà Gianfranco, in via S. Domenico Savio 255b, che li rappresenta e difende per procura in atti, convenivano in giudizio
[...]
; premettevano che , Controparte_3 Controparte_5 con sede in Messina via Placida 4, p. iva in persona del liquidatore e il sig. P.IVA_1
, c.f. , avevano acceso due rapporti di conto corrente Controparte_1 CodiceFiscale_1 presso la filiale di Messina della convenuta, che nel corso di detti rapporti la CP_3 CP_3 aveva applicato interessi ultra-legali usurari, una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, una illecita commissione di massimo scoperto, aveva variato gli interessi
1 debitori senza alcuna comunicazione al correntista, nonché applicato altre commissioni e spese non pattuite;
che la banca si era avvalsa della garanzia fideiussoria prestata dai signori e in violazione degli artt. 1956 (per aver la banca erogato Controparte_1 CP_2 credito ulteriore nonostante il chiaro stato di decozione del debitore principale) e 1957 (in ragione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore) e dell'art. 1938 c.c. (perché indeterminata nell'oggetto); ciò premesso chiedevano: la dichiarazione di nullità delle fideiussioni prestate dai signori e;
la revoca del decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale la condanna della convenuta al pagamento in favore della società opponente delle somme dovute e formulavano istanze istruttorie. Con comparsa del 29.7.2015 si costituiva in giudizio la
[...]
con sede in Viale Europa n. 65, Controparte_6 CP_3 numero di iscrizione Registro delle Imprese di c.f. e P.IVA in persona CP_3 P.IVA_2 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore Cavaliere del Lavoro Dott. , elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice Persona_1
Bisazza n. 20, presso lo studio dell'avv. Raimondo Adamo (c.f. ; fax C.F._3
090.8967321; che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti, la quale, dopo aver premesso di aver stipulato con la società opponente un contratto di apertura di credito per l'importo di € 10.000,00 a valere sul c/c n. 1820174, relativamente alla quale alla data del 30.9.2015 era maturato il credito in favore della CP_3 di € 10.788,75 (di cui € 10.435,79 per saldo contabile ed € 352,96 per interessi e spese) oltre interessi al tasso del 10%, ovvero al diverso tasso consentito ex L. 108/96, a decorrere dal 1.10.2015 sino al soddisfo, nonché di aver prodotto già con il ricorso monitorio il contratto dell'8.7.2009 e l'estratto di saldaconto certificato conforme ex art. 50 D.Lgs 385/1993, nonché di aver prodotto nel presente giudizio gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto sino alla chiusura e le variazioni/proposte di modifica unilaterale intervenute attraverso cui può ricostruirsi l'evoluzione del rapporto per tutta la sua durata, nonché di aver convenuto sempre con la società opponente un contratto di apertura di credito per l'importo di € 10.000,00 da utilizzare come “conto appoggio transato p.o.s.” a valere sul c/c n. 1820175, relativamente al quale alla data del 30.09.2015 era maturato il credito in favore della CP_3 di € 6.770,34 (di cui € 6.437,17 per saldo contabile ed € 333,17 per interessi e spese) oltre interessi al tasso del 12,25%, ovvero al diverso tasso consentito ex L. 108/96, a decorrere dal 1.10.2015 sino al soddisfo, di aver prodotto il contratto del 30.10.2013, l'estratto di saldaconto certificato conforme ex art. 50 D.Lgs 385/1993, gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto sino alla chiusura e le variazioni/proposte di modifica unilaterale intervenute utili per la ricostruzione dell'evoluzione del rapporto per tutta la sua durata, nonché di aver pattuito un finanziamento di euro 35.000,00 regolato alle condizioni di cui al contratto n. 69/601/239181 relativamente al quale la banca aveva maturato un credito di € 28.117,37 così determinato: € 4.299,28 per n. 7 rate del finanziamento scadute e rimaste impagate dal 30.7.2015 sino al 30.1.2016, oltre interessi al tasso convenzionale di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza delle singole rate sino al soddisfo e, segnatamente, ai tassi di mora maggiorati di 1 punto ai sensi dell'art. 3 del contratto del 8,990% per la rata di € 614,33 scaduta il 30.7.15, del 8,986% per la rata di € 614,28 scaduta il 30.8.15, del 8,982% per la rata di € 614,23 scaduta il 30.9.15, del 8,973% per la rata di € 614,12 scaduta il 30.10.15, del 8,964% per la rata di € 614,01 scaduta il 30.11.15, del 8,949% per la rata di € 613,84 scaduta il 30.12.15 e del 8,917% per la rata di € 613,47 scaduta il 30.1.16, fatte salve le limitazioni di cui alla l. 108/96; € 23.818,09 per il residuo capitale del predetto finanziamento alla data del 30.1.2016, oltre interessi al tasso convenzionale di mora maggiorato di 1 punto ai sensi
2 dell'art. 3 del contratto del 8,875%, fatte salve le limitazioni di cui ala L. 108/96, a decorrere dal 31.1.2016 sino al soddisfo, nonché di aver prodotto il contratto n. 69/601/239181 del 30.10.2013, l'estratto del piano d'ammortamento certificato conforme ex art. 50 D.Lgs 385/1993 con relativa lista tassi, l'estratto completo del piano d'ammortamento del prestito unitamente alla la lista tassi attraverso cui è possibile ricostruire l'evoluzione del rapporto per tutta la sua durata, e, dopo aver premesso che le obbligazioni (contratte dalla società CP_1
e relative all'apertura di credito a valere sul c/c n. 1820174, all'apertura di credito
[...] utilizzabile come “conto appoggio transato p.o.s.” sul c/c n. 1820175 ed al finanziamento n. 69/601/239181) erano state personalmente garantite, sino alla concorrenza di euro 65.000,00, dai sig.ri e giusta lettera fideiussoria del Controparte_1 CP_2
8.7.2009, e che le aperture di credito erano state revocate per andamento anomalo, deducevano di aver maturato un credito di € 45.676,46 oltre interessi ai tassi e con le decorrenze sopra specificate nei confronti della società Controparte_1 in solido coi sig.ri e , questi ultimi in qualità di fideiussori;
Controparte_1 CP_2 infine, dopo aver contestato i singoli motivi d'opposizione, chiedeva che il Tribunale rigettasse, nel merito, le domande degli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché prive di prova, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Il 7.12.2018 parte opponente depositava memoria rilevante ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.
2. In data 20.11.2020 si costituiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. con sede CP_4 legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. pec: P.IVA_3 iscritta nel Registro delle imprese di Messina R.E.A. n. 145937) in Email_2 persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di Controparte_7 società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Iscritta nell'elenco delle società veicolo P.IVA_4 tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35670.9, giusta procura ai rogiti del Notaio , del 14.01.2020 al n. Rep. Persona_2
303875 Fasc. 35507, registrata in Pordenone al n. 825 serie 1T, cessionaria di un portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_8 [...]
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
[...] Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15
e
[...] Controparte_16 Controparte_17
in data 12 dicembre 2019, giusta Controparte_18 Parte_2 cessione pubblicata in GU Parte Seconda n.147 del 14-12-2019, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , con C.F._4 studio in Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: fax n. 090 Email_3
9435200), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F.
) (pec: fax n. 090 9435200),giusta C.F._5 Email_4 procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il Persona_3
2.08.2018 al n. 36936 Rep., n. 13665 Racc. ed elettivamente domiciliata in Messina (ME), Via Orso Corbino n.
1 -98123 presso e nello studio dell'avv. Alessandro Barbaro (C.F.
090 9435200), la quale CodiceFiscale_6 Email_5 richiamava e confermava le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla convenuta cedente. Ciò posto, veniva sottoposta alle parti una proposta transattivo-conciliativa.
3 Espletata l'istruttoria contabile, all'udienza del 4.7.2025 la causa, dopo la discussione orale ordinata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era decisa. Azione di accertamento e di ripetizione d'indebito Occorre in primo luogo muovere da un dato: gli opponenti hanno promosso sia un'azione di accertamento della nullità di talune pattuizioni, sia un'azione di ripetizione di indebito. Il riparto dell'onere della prova in ipotesi di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito. Nelle controversie relative ai rapporti di conto corrente bancario, l'istituto di credito e il correntista devono dimostrare i fatti alla base delle loro domande ed eccezioni, applicando il principio sancito dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2025, n. 5577). Orbene, occorre in primo luogo muovere da un dato: con il ricorso monitorio la banca ha formulato domanda contrattuale di adempimento facendo valere un preteso credito nascente da due contratti di apertura di credito e da un contratto di finanziamento e gli opponenti hanno promosso sia un'azione di accertamento della nullità di talune pattuizioni relative al contratto di conto corrente su indicato, sia un'azione di ripetizione di indebito. Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 05/08/2021, n. 22387) Nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali (ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle), anche laddove ciò avvenga in via riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sulla parte attrice (anche in riconvenzionale) l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cassazione civile sez. I, 07.12.2022, n.35979, Cassazione Civile., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480); in materia di conto corrente bancario, il cliente che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quanto versato in forza di clausole invalide o addebiti non previsti dal contratto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione promossa e l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/06/2024, n. 17584); grava, allora, sul correntista l'onere di provare i pagamenti e l'assenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore della banca (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2025, n. 3881). Nella fattispecie in esame la banca, attrice in via principale, ha depositato i due contratti di apertura di credito su conto corrente fondanti la domanda contenuta nel ricorso monitorio, in uno agli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto (di conto corrente e apertura di credito) sino alla chiusura e le variazioni/proposte di modifica unilaterale intervenute, nonché, con riferimento al contratto di finanziamento, il contratto n. 69/601/239181 del 30.10.2013, l'estratto del piano d'ammortamento certificato conforme ex art. 50 D.Lgs 385/1993 con relativa lista tassi, l'estratto completo del piano d'ammortamento del prestito unitamente alla la lista tassi attraverso cui è possibile ricostruire l'evoluzione del rapporto per tutta la sua durata.
4 Va precisato, in funzione del vaglio dei motivi d'opposizione, che non v'è specifica contestazione alcuna sulla liceità della pattuizione del finanziamento, né sulla legittimità della sua esecuzione. Interessi ultra-legali (con riferimento alle due aperture di credito su conto corrente) Con riferimento al conto corrente n.1820174, Controparte_19
v'è prova della specifica pattuizione degli interessi debitori ultra-legali, nonché della
[...] corretta applicazione di essi nel corso del rapporto contrattuale;
ciò ha reso legittimo il mantenimento, nella fase della ricostruzione dei saldi debitori, della correlata partita debitoria. Con riferimento al conto corrente n.1820175, Controparte_19
v'è prova di una specifica pattuizione degli interessi debitori ultra-legali risalente al
[...]
30.10.2013, ciò che impone la sostituzione del tasso d'interesse applicato con il tasso di interesse indicato dall'art. 117, c. 7, lett. a, D.Lgs. n. 385/1993 fino al 30.10.2013; v'è quindi prova della specifica pattuizione degli interessi debitori ultra-legali risalente al 30.10.2013, nonché della sua corretta applicazione nel (successivo) corso del rapporto contrattuale;
ciò ha reso legittimo il mantenimento, nella fase della ricostruzione dei saldi debitori, della correlata partita debitoria solo per il periodo successivo al 30.10.2013. La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori Con riferimento al conto corrente n.1820174, Controparte_19
va accolta la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione trimestrale
[...] degli interessi debitori applicati dalla banca durante i due rapporti negoziali limitatamente al periodo compreso tra l'1.1.2014 e la chiusura dei due rapporti. Per completezza devesi osservare che in tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati (come nella specie) prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica (evidentemente pattuita), che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma
5 imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c. II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). In tema di capitalizzazione degli interessi debitori la delibera CICR del 9 febbraio 2000, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Passando ad analizzare il caso di specie, è stata fornita prova dalla banca del patto di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori per i rapporti in contesa;
con la conseguenza che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori deve ritenersi legittima fino all'1.1.2014; ne consegue l'illegittimità del ricalcolo degli interessi debitori e creditori con capitalizzazione semplice solo per il periodo successivo e fino alla chiusura in conformità a quanto disposto dalla L. n. 147/2013 e ciò fino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016. Con riferimento al conto corrente n.1820175, Controparte_19
v'è prova di analogo patto di reciprocità risalente al 30.10.2013, ciò che impone
[...]
l'eliminazione delle correlate partite debitorie annotate sul conto fino alla data del 30.10.2013; v'è quindi prova della specifica pattuizione della reciprocità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori risalente al 30.10.2013, nonché della sua corretta applicazione nel (successivo) corso del rapporto contrattuale;
ciò ha reso legittimo il mantenimento, nella fase della ricostruzione del saldo debitorio, della correlata partita debitoria solo per il periodo successivo al 30.10.2013 e fino al 1.1.2014; ne consegue l'illegittimità del ricalcolo degli interessi debitori e creditori con capitalizzazione semplice anche per il periodo successivo al 1.1.2014 e fino alla chiusura in conformità a quanto disposto dalla L. n. 147/2013 e ciò fino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016. La commissione di massimo scoperto;
indennità di sconfinamento e corrispettivo per la disponibilità creditizia. Con riferimento al conto corrente n.1820174, Controparte_19
in tema di commissioni di massimo scoperto, v'è prova che la previsione di tale
[...]
6 commissione è conforme alle previsioni di cui all'art. 2 bis legge 28.1.2009 n. 2 nonché all'art. 117-bis del T.U.B., introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; v'è, infatti, prova della previsione di un corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi, originariamente nella misura dello 0,25% trimestrale, poi aumentato ma, sempre nel limite della soglia dello 0,50% imposto dal T.U.B., mentre la Commissione di Istruttoria Veloce, sempre disciplinata delle norme citate e contemplata nel documento di sintesi del 2.8.2021, nella misura di € 12,00, con decorrenza 1.10.2012, non è stata mai applicata. Con riferimento al conto corrente n.1820175, Controparte_19
in tema di commissioni di massimo scoperto, non v'è prova di pattuizione alcuna fino
[...] al 30.10.2013, data in cui è stata espressamente convenuta l'applicazione di un “Corrispettivo per Disponibilità Fido Accordato”, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi nella misura dello 0,5% trimestrale;
è stata anche convenuta la Commissione di Istruttoria Veloce nella misura di € 12,00, invero però mai applicata;
ciò ha reso legittimo il mantenimento, nella fase della ricostruzione del saldo debitorio, della correlata partita debitoria solo per il periodo successivo al 30.10.2013 La pretesa usurarietà degli interessi debitori Va rilevato che, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, mentre l'art. 1 della Legge n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della Legge n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Orbene, per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, quand'anche agisca per la ripetizione dell'indebito, di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Nel caso che ci occupa, gli opponenti avrebbero dovuto produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art.113 c.p.c. coordinato, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr.
7 Cassazione civile sez. III, 26 giugno 2001, n.8742; così anche Cassazione civile sez. un., 29 aprile 2009, n.9941). Tale orientamento è stato ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha introdotto il principio fondamentale per cui “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543). Parte attrice – che per inciso ha formulato una doglianza generica priva di riferimento alla nozione di usura genetica, sopravvenuta, correlata all'esercizio dello ius variandi- ha (anche) omesso di produrre i decreti ministeriali sulla fissazione del taglio soglia e l'onere probatorio non può, pertanto, dirsi assolto;
la domanda degli opponenti va, quindi, anche in parte qua rigettata. Giorni di valuta, spese e costi. In esito alla C.T.U. non è emersa alcuna illegittima applicazione dei giorni di valuta, né di costi e spese non pattuiti. Gli esiti dell'istruttoria contabile Orbene, in esito all'istruttoria contabile, il Tribunale giudica condivisili le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u.; tenuto conto della documentazione prodotta in atti e utilizzabile ai fini della ricostruzione dei due saldi di conto corrente, fatta corretta applicazione delle previsioni contrattuali sulla misura degli interessi ultra-legali nei termini su indicati, espunta la capitalizzazione degli interessi debitori nei limiti su indicati, il saldo del c/c n.1820174, al passaggio a sofferenza, è pari ad € 11.443,08 a debito per il correntista (e non anche ad € 11.522,25 indicato dalla banca); tenuto conto della documentazione prodotta in atti e utilizzabile ai fini della ricostruzione dei due saldi di conto corrente, fatta corretta applicazione delle previsioni contrattuali sulla misura degli interessi ultra-legali nei termini su indicati, espunta la capitalizzazione degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto nei limiti su indicati, il saldo del c/c n. 1820175, al passaggio a sofferenza, è pari ad € € 7.705,03 a credito per il correntista (e non anche ad € 7.386,22a debito del correntista). Alla luce di quanto dedotto va dichiarata a) l'illegittima applicazione degli interessi debitori nella misura circoscritta indicata in parte motiva;
b) l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nella misura circoscritta indicata in parte motiva;
c) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto nella misura circoscritta indicata in parte motiva. Infondate nel merito sono le doglianze sulla dedotta illegittimità delle garanzie fideiussorie. Gli opponenti e fideiussori si dolgono del fatto che, in violazione dell'art. 1956 c.c., la parte opposta avrebbe erogato credito alla società opponente nonostante le condizioni patrimoniali di quest'ultima si fossero deteriorate;
circostanza allegata (peraltro priva di riferimento alle concrete erogazioni del credito) rimasta priva di riscontro alcuno. Non v'è nei testi delle garanzie prestate deroga alcuna alle previsioni di cui all'art. 1957 c.c., né gli opponenti hanno allegato, né dimostrato che tale deroga (va ribadito non pattuita) sia stata fatta concreta applicazione dalla parte opposta nella vicenda contrattuale in
8 esame;
ciò che si ricava anche dalla tempestiva richiesta di pagamento formulata ai debitori nel settembre e nell'ottobre 2015 e dal deposito del ricorso monitorio del 1.3.2016 (nel semestre rilevante ex art. 1957 c.c.). Dal testo delle fideiussioni si ricava, infine, che la garanzia prestata ha un oggetto ben determinato (l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società opponente dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o da consentire e tra queste i finanziamenti già concessi, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari ecc., e ciò con un limite ben definito di euro 65.000,00 per e di euro 46.000,00 per il;
dal che si ricava l'infondatezza Controparte_1 CP_2 nel merito anche della dedotta nullità delle garanzia per indeterminatezza dell'oggetto. In parziale accoglimento dell'opposizione, quindi, tenendo conto delle risultanze contabili e del credito della società opponente maturato con riferimento al contratto di conto corrente n. 1820175, revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido tra loro, per i garanti nei limiti della garanzia prestata, al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 36.252,15, oltre interessi nella misura pattuita dalla domanda e fino al soddisfo Le spese, in ragione dell'esito del giudizio, vanno compensate nella misura di 1/5 con la condanna degli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della opposta e ricorrente in monitorio dei residui 4/5 liquidati in complessivi in dispositivo (tenendo conto della tariffa vigente, del valore della causa, delle quattro fasi del giudizio e dei parametri compresi tra il minimo e il medio); pone a carico della opposta le spese di c.t.u. come liquidate in atti, con il diritto degli opponenti alla ripetizione di esse in danno della opposta laddove anticipate. Spese compensate nel rapporto tra opponenti e interventore
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 2471.2016 R.G. promossa da con sede in Messina via Placida 4, p. Controparte_5 iva in persona del liquidatore , c.f. , P.IVA_1 Controparte_1 CodiceFiscale_1 anche in proprio, nonché , c.f. , tutti elettivamente CP_2 CodiceFiscale_2 domiciliati ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'Avv. Saccà Gianfranco, in via S. Domenico Savio 255b, che li rappresenta e difende per procura in atti, opponenti, contro Controparte_6 con sede in Viale Europa n. 65, numero di iscrizione Registro delle Imprese di CP_3
c.f. e P.IVA in persona del Presidente del Consiglio di CP_3 P.IVA_2
Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore Controparte_20
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice Bisazza n. 20, presso lo studio
[...] dell'avv. Raimondo Adamo (c.f. ; fax 090.8967321; C.F._3
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte Email_1 opposta, e nei confronti di con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, CP_4
C.F. e P.I. pec: iscritta nel Registro delle imprese di P.IVA_3 Email_2
Messina R.E.A. n. 145937) in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_7
Alfieri n. 1, capitale sociale Euro 10.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Iscritta nell'elenco delle P.IVA_4 società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35670.9, giusta procura ai rogiti del Notaio , del Persona_2
14.01.2020 al n. Rep. 303875 Fasc. 35507, registrata in Pordenone al n. 825 serie 1T,
9 cessionaria di un portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_8
[...] Controparte_9 Controparte_10
Controparte_11 Controparte_12 [...]
Controparte_13 Controparte_14 [...]
Controparte_15 Controparte_16 [...]
e in Controparte_17 Controparte_18 Parte_2 data 12 dicembre 2019, giusta cessione pubblicata in GU Parte Seconda n.147 del 14-12- 2019, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F.
, con studio in Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: C.F._4 fax n. 090 9435200), congiuntamente e disgiuntamente Email_3 all'avv. Mario Anzà (C.F. ) (pec: fax C.F._5 Email_4
n. 090 9435200),giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio Per_3 da Messina il 2.08.2018 al n. 36936 Rep., n. 13665 Racc. ed elettivamente domiciliata
[...] in Messina (ME), Via Orso Corbino n.
1 -98123 presso e nello studio dell'avv. Alessandro Barbaro (C.F. 090 CodiceFiscale_6 Email_5
9435200),parte intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: A) dichiara l'illegittima applicazione degli interessi debitori nella misura circoscritta indicata in parte motiva, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nella misura circoscritta indicata in parte motiva, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto nella misura circoscritta indicata in parte motiva, con riferimento ai contratti di apertura di credito su conto corrente indicati in parte motiva;
B) revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido tra loro, i signori CP_1
e però nei limiti della garanzia prestata, al pagamento in favore della
[...] CP_2 banca opposta, per il titolo indicato in parte motiva, della somma di euro 36.252,15, oltre interessi nella misura pattuita dalla domanda e fino al soddisfo effettivo;
C) dichiara compensate nella misura di 1/5 le spese di lite nel rapporto tra opponenti e banca opposta e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte opposta e ricorrente in monitorio del residui 4/5 liquidati in euro 4.000,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
D) dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto tra opponenti e interventore;
E) pone a carico della banca opposta le spese di c.t.u. come liquidate in atti, con il diritto degli opponenti alla ripetizione di esse in danno della banca opposta laddove anticipate Messina, il 10.7.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
10
l'Avv. Saccà G. CP_2 per Controparte_3
l'Avv. Manuel Giofrè per delega dell'Avv. Raimondo Adamo
[...] per l'Avv. M. Lentini per delega dell'Avv. A. Barbaro CP_4
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa e chiedono la discussione della causa
Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione in opposizione depositato il 5.5.2016,
[...]
con sede in Messina via Placida 4, p. iva in persona Parte_1 P.IVA_1 del liquidatore , c.f. , anche in proprio, nonché Controparte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. , tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente CP_2 CodiceFiscale_2 giudizio presso e nello studio dell'Avv. Saccà Gianfranco, in via S. Domenico Savio 255b, che li rappresenta e difende per procura in atti, convenivano in giudizio
[...]
; premettevano che , Controparte_3 Controparte_5 con sede in Messina via Placida 4, p. iva in persona del liquidatore e il sig. P.IVA_1
, c.f. , avevano acceso due rapporti di conto corrente Controparte_1 CodiceFiscale_1 presso la filiale di Messina della convenuta, che nel corso di detti rapporti la CP_3 CP_3 aveva applicato interessi ultra-legali usurari, una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, una illecita commissione di massimo scoperto, aveva variato gli interessi
1 debitori senza alcuna comunicazione al correntista, nonché applicato altre commissioni e spese non pattuite;
che la banca si era avvalsa della garanzia fideiussoria prestata dai signori e in violazione degli artt. 1956 (per aver la banca erogato Controparte_1 CP_2 credito ulteriore nonostante il chiaro stato di decozione del debitore principale) e 1957 (in ragione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore) e dell'art. 1938 c.c. (perché indeterminata nell'oggetto); ciò premesso chiedevano: la dichiarazione di nullità delle fideiussioni prestate dai signori e;
la revoca del decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale la condanna della convenuta al pagamento in favore della società opponente delle somme dovute e formulavano istanze istruttorie. Con comparsa del 29.7.2015 si costituiva in giudizio la
[...]
con sede in Viale Europa n. 65, Controparte_6 CP_3 numero di iscrizione Registro delle Imprese di c.f. e P.IVA in persona CP_3 P.IVA_2 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore Cavaliere del Lavoro Dott. , elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice Persona_1
Bisazza n. 20, presso lo studio dell'avv. Raimondo Adamo (c.f. ; fax C.F._3
090.8967321; che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti, la quale, dopo aver premesso di aver stipulato con la società opponente un contratto di apertura di credito per l'importo di € 10.000,00 a valere sul c/c n. 1820174, relativamente alla quale alla data del 30.9.2015 era maturato il credito in favore della CP_3 di € 10.788,75 (di cui € 10.435,79 per saldo contabile ed € 352,96 per interessi e spese) oltre interessi al tasso del 10%, ovvero al diverso tasso consentito ex L. 108/96, a decorrere dal 1.10.2015 sino al soddisfo, nonché di aver prodotto già con il ricorso monitorio il contratto dell'8.7.2009 e l'estratto di saldaconto certificato conforme ex art. 50 D.Lgs 385/1993, nonché di aver prodotto nel presente giudizio gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto sino alla chiusura e le variazioni/proposte di modifica unilaterale intervenute attraverso cui può ricostruirsi l'evoluzione del rapporto per tutta la sua durata, nonché di aver convenuto sempre con la società opponente un contratto di apertura di credito per l'importo di € 10.000,00 da utilizzare come “conto appoggio transato p.o.s.” a valere sul c/c n. 1820175, relativamente al quale alla data del 30.09.2015 era maturato il credito in favore della CP_3 di € 6.770,34 (di cui € 6.437,17 per saldo contabile ed € 333,17 per interessi e spese) oltre interessi al tasso del 12,25%, ovvero al diverso tasso consentito ex L. 108/96, a decorrere dal 1.10.2015 sino al soddisfo, di aver prodotto il contratto del 30.10.2013, l'estratto di saldaconto certificato conforme ex art. 50 D.Lgs 385/1993, gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto sino alla chiusura e le variazioni/proposte di modifica unilaterale intervenute utili per la ricostruzione dell'evoluzione del rapporto per tutta la sua durata, nonché di aver pattuito un finanziamento di euro 35.000,00 regolato alle condizioni di cui al contratto n. 69/601/239181 relativamente al quale la banca aveva maturato un credito di € 28.117,37 così determinato: € 4.299,28 per n. 7 rate del finanziamento scadute e rimaste impagate dal 30.7.2015 sino al 30.1.2016, oltre interessi al tasso convenzionale di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza delle singole rate sino al soddisfo e, segnatamente, ai tassi di mora maggiorati di 1 punto ai sensi dell'art. 3 del contratto del 8,990% per la rata di € 614,33 scaduta il 30.7.15, del 8,986% per la rata di € 614,28 scaduta il 30.8.15, del 8,982% per la rata di € 614,23 scaduta il 30.9.15, del 8,973% per la rata di € 614,12 scaduta il 30.10.15, del 8,964% per la rata di € 614,01 scaduta il 30.11.15, del 8,949% per la rata di € 613,84 scaduta il 30.12.15 e del 8,917% per la rata di € 613,47 scaduta il 30.1.16, fatte salve le limitazioni di cui alla l. 108/96; € 23.818,09 per il residuo capitale del predetto finanziamento alla data del 30.1.2016, oltre interessi al tasso convenzionale di mora maggiorato di 1 punto ai sensi
2 dell'art. 3 del contratto del 8,875%, fatte salve le limitazioni di cui ala L. 108/96, a decorrere dal 31.1.2016 sino al soddisfo, nonché di aver prodotto il contratto n. 69/601/239181 del 30.10.2013, l'estratto del piano d'ammortamento certificato conforme ex art. 50 D.Lgs 385/1993 con relativa lista tassi, l'estratto completo del piano d'ammortamento del prestito unitamente alla la lista tassi attraverso cui è possibile ricostruire l'evoluzione del rapporto per tutta la sua durata, e, dopo aver premesso che le obbligazioni (contratte dalla società CP_1
e relative all'apertura di credito a valere sul c/c n. 1820174, all'apertura di credito
[...] utilizzabile come “conto appoggio transato p.o.s.” sul c/c n. 1820175 ed al finanziamento n. 69/601/239181) erano state personalmente garantite, sino alla concorrenza di euro 65.000,00, dai sig.ri e giusta lettera fideiussoria del Controparte_1 CP_2
8.7.2009, e che le aperture di credito erano state revocate per andamento anomalo, deducevano di aver maturato un credito di € 45.676,46 oltre interessi ai tassi e con le decorrenze sopra specificate nei confronti della società Controparte_1 in solido coi sig.ri e , questi ultimi in qualità di fideiussori;
Controparte_1 CP_2 infine, dopo aver contestato i singoli motivi d'opposizione, chiedeva che il Tribunale rigettasse, nel merito, le domande degli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché prive di prova, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Il 7.12.2018 parte opponente depositava memoria rilevante ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.
2. In data 20.11.2020 si costituiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. con sede CP_4 legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. pec: P.IVA_3 iscritta nel Registro delle imprese di Messina R.E.A. n. 145937) in Email_2 persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di Controparte_7 società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Iscritta nell'elenco delle società veicolo P.IVA_4 tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35670.9, giusta procura ai rogiti del Notaio , del 14.01.2020 al n. Rep. Persona_2
303875 Fasc. 35507, registrata in Pordenone al n. 825 serie 1T, cessionaria di un portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_8 [...]
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
[...] Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15
e
[...] Controparte_16 Controparte_17
in data 12 dicembre 2019, giusta Controparte_18 Parte_2 cessione pubblicata in GU Parte Seconda n.147 del 14-12-2019, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , con C.F._4 studio in Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: fax n. 090 Email_3
9435200), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F.
) (pec: fax n. 090 9435200),giusta C.F._5 Email_4 procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il Persona_3
2.08.2018 al n. 36936 Rep., n. 13665 Racc. ed elettivamente domiciliata in Messina (ME), Via Orso Corbino n.
1 -98123 presso e nello studio dell'avv. Alessandro Barbaro (C.F.
090 9435200), la quale CodiceFiscale_6 Email_5 richiamava e confermava le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla convenuta cedente. Ciò posto, veniva sottoposta alle parti una proposta transattivo-conciliativa.
3 Espletata l'istruttoria contabile, all'udienza del 4.7.2025 la causa, dopo la discussione orale ordinata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era decisa. Azione di accertamento e di ripetizione d'indebito Occorre in primo luogo muovere da un dato: gli opponenti hanno promosso sia un'azione di accertamento della nullità di talune pattuizioni, sia un'azione di ripetizione di indebito. Il riparto dell'onere della prova in ipotesi di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito. Nelle controversie relative ai rapporti di conto corrente bancario, l'istituto di credito e il correntista devono dimostrare i fatti alla base delle loro domande ed eccezioni, applicando il principio sancito dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2025, n. 5577). Orbene, occorre in primo luogo muovere da un dato: con il ricorso monitorio la banca ha formulato domanda contrattuale di adempimento facendo valere un preteso credito nascente da due contratti di apertura di credito e da un contratto di finanziamento e gli opponenti hanno promosso sia un'azione di accertamento della nullità di talune pattuizioni relative al contratto di conto corrente su indicato, sia un'azione di ripetizione di indebito. Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 05/08/2021, n. 22387) Nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali (ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle), anche laddove ciò avvenga in via riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sulla parte attrice (anche in riconvenzionale) l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cassazione civile sez. I, 07.12.2022, n.35979, Cassazione Civile., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480); in materia di conto corrente bancario, il cliente che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quanto versato in forza di clausole invalide o addebiti non previsti dal contratto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione promossa e l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/06/2024, n. 17584); grava, allora, sul correntista l'onere di provare i pagamenti e l'assenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore della banca (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2025, n. 3881). Nella fattispecie in esame la banca, attrice in via principale, ha depositato i due contratti di apertura di credito su conto corrente fondanti la domanda contenuta nel ricorso monitorio, in uno agli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto (di conto corrente e apertura di credito) sino alla chiusura e le variazioni/proposte di modifica unilaterale intervenute, nonché, con riferimento al contratto di finanziamento, il contratto n. 69/601/239181 del 30.10.2013, l'estratto del piano d'ammortamento certificato conforme ex art. 50 D.Lgs 385/1993 con relativa lista tassi, l'estratto completo del piano d'ammortamento del prestito unitamente alla la lista tassi attraverso cui è possibile ricostruire l'evoluzione del rapporto per tutta la sua durata.
4 Va precisato, in funzione del vaglio dei motivi d'opposizione, che non v'è specifica contestazione alcuna sulla liceità della pattuizione del finanziamento, né sulla legittimità della sua esecuzione. Interessi ultra-legali (con riferimento alle due aperture di credito su conto corrente) Con riferimento al conto corrente n.1820174, Controparte_19
v'è prova della specifica pattuizione degli interessi debitori ultra-legali, nonché della
[...] corretta applicazione di essi nel corso del rapporto contrattuale;
ciò ha reso legittimo il mantenimento, nella fase della ricostruzione dei saldi debitori, della correlata partita debitoria. Con riferimento al conto corrente n.1820175, Controparte_19
v'è prova di una specifica pattuizione degli interessi debitori ultra-legali risalente al
[...]
30.10.2013, ciò che impone la sostituzione del tasso d'interesse applicato con il tasso di interesse indicato dall'art. 117, c. 7, lett. a, D.Lgs. n. 385/1993 fino al 30.10.2013; v'è quindi prova della specifica pattuizione degli interessi debitori ultra-legali risalente al 30.10.2013, nonché della sua corretta applicazione nel (successivo) corso del rapporto contrattuale;
ciò ha reso legittimo il mantenimento, nella fase della ricostruzione dei saldi debitori, della correlata partita debitoria solo per il periodo successivo al 30.10.2013. La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori Con riferimento al conto corrente n.1820174, Controparte_19
va accolta la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione trimestrale
[...] degli interessi debitori applicati dalla banca durante i due rapporti negoziali limitatamente al periodo compreso tra l'1.1.2014 e la chiusura dei due rapporti. Per completezza devesi osservare che in tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati (come nella specie) prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica (evidentemente pattuita), che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma
5 imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c. II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). In tema di capitalizzazione degli interessi debitori la delibera CICR del 9 febbraio 2000, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Passando ad analizzare il caso di specie, è stata fornita prova dalla banca del patto di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori per i rapporti in contesa;
con la conseguenza che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori deve ritenersi legittima fino all'1.1.2014; ne consegue l'illegittimità del ricalcolo degli interessi debitori e creditori con capitalizzazione semplice solo per il periodo successivo e fino alla chiusura in conformità a quanto disposto dalla L. n. 147/2013 e ciò fino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016. Con riferimento al conto corrente n.1820175, Controparte_19
v'è prova di analogo patto di reciprocità risalente al 30.10.2013, ciò che impone
[...]
l'eliminazione delle correlate partite debitorie annotate sul conto fino alla data del 30.10.2013; v'è quindi prova della specifica pattuizione della reciprocità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori risalente al 30.10.2013, nonché della sua corretta applicazione nel (successivo) corso del rapporto contrattuale;
ciò ha reso legittimo il mantenimento, nella fase della ricostruzione del saldo debitorio, della correlata partita debitoria solo per il periodo successivo al 30.10.2013 e fino al 1.1.2014; ne consegue l'illegittimità del ricalcolo degli interessi debitori e creditori con capitalizzazione semplice anche per il periodo successivo al 1.1.2014 e fino alla chiusura in conformità a quanto disposto dalla L. n. 147/2013 e ciò fino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016. La commissione di massimo scoperto;
indennità di sconfinamento e corrispettivo per la disponibilità creditizia. Con riferimento al conto corrente n.1820174, Controparte_19
in tema di commissioni di massimo scoperto, v'è prova che la previsione di tale
[...]
6 commissione è conforme alle previsioni di cui all'art. 2 bis legge 28.1.2009 n. 2 nonché all'art. 117-bis del T.U.B., introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; v'è, infatti, prova della previsione di un corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi, originariamente nella misura dello 0,25% trimestrale, poi aumentato ma, sempre nel limite della soglia dello 0,50% imposto dal T.U.B., mentre la Commissione di Istruttoria Veloce, sempre disciplinata delle norme citate e contemplata nel documento di sintesi del 2.8.2021, nella misura di € 12,00, con decorrenza 1.10.2012, non è stata mai applicata. Con riferimento al conto corrente n.1820175, Controparte_19
in tema di commissioni di massimo scoperto, non v'è prova di pattuizione alcuna fino
[...] al 30.10.2013, data in cui è stata espressamente convenuta l'applicazione di un “Corrispettivo per Disponibilità Fido Accordato”, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi nella misura dello 0,5% trimestrale;
è stata anche convenuta la Commissione di Istruttoria Veloce nella misura di € 12,00, invero però mai applicata;
ciò ha reso legittimo il mantenimento, nella fase della ricostruzione del saldo debitorio, della correlata partita debitoria solo per il periodo successivo al 30.10.2013 La pretesa usurarietà degli interessi debitori Va rilevato che, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, mentre l'art. 1 della Legge n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della Legge n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Orbene, per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, quand'anche agisca per la ripetizione dell'indebito, di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Nel caso che ci occupa, gli opponenti avrebbero dovuto produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art.113 c.p.c. coordinato, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr.
7 Cassazione civile sez. III, 26 giugno 2001, n.8742; così anche Cassazione civile sez. un., 29 aprile 2009, n.9941). Tale orientamento è stato ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha introdotto il principio fondamentale per cui “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543). Parte attrice – che per inciso ha formulato una doglianza generica priva di riferimento alla nozione di usura genetica, sopravvenuta, correlata all'esercizio dello ius variandi- ha (anche) omesso di produrre i decreti ministeriali sulla fissazione del taglio soglia e l'onere probatorio non può, pertanto, dirsi assolto;
la domanda degli opponenti va, quindi, anche in parte qua rigettata. Giorni di valuta, spese e costi. In esito alla C.T.U. non è emersa alcuna illegittima applicazione dei giorni di valuta, né di costi e spese non pattuiti. Gli esiti dell'istruttoria contabile Orbene, in esito all'istruttoria contabile, il Tribunale giudica condivisili le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u.; tenuto conto della documentazione prodotta in atti e utilizzabile ai fini della ricostruzione dei due saldi di conto corrente, fatta corretta applicazione delle previsioni contrattuali sulla misura degli interessi ultra-legali nei termini su indicati, espunta la capitalizzazione degli interessi debitori nei limiti su indicati, il saldo del c/c n.1820174, al passaggio a sofferenza, è pari ad € 11.443,08 a debito per il correntista (e non anche ad € 11.522,25 indicato dalla banca); tenuto conto della documentazione prodotta in atti e utilizzabile ai fini della ricostruzione dei due saldi di conto corrente, fatta corretta applicazione delle previsioni contrattuali sulla misura degli interessi ultra-legali nei termini su indicati, espunta la capitalizzazione degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto nei limiti su indicati, il saldo del c/c n. 1820175, al passaggio a sofferenza, è pari ad € € 7.705,03 a credito per il correntista (e non anche ad € 7.386,22a debito del correntista). Alla luce di quanto dedotto va dichiarata a) l'illegittima applicazione degli interessi debitori nella misura circoscritta indicata in parte motiva;
b) l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nella misura circoscritta indicata in parte motiva;
c) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto nella misura circoscritta indicata in parte motiva. Infondate nel merito sono le doglianze sulla dedotta illegittimità delle garanzie fideiussorie. Gli opponenti e fideiussori si dolgono del fatto che, in violazione dell'art. 1956 c.c., la parte opposta avrebbe erogato credito alla società opponente nonostante le condizioni patrimoniali di quest'ultima si fossero deteriorate;
circostanza allegata (peraltro priva di riferimento alle concrete erogazioni del credito) rimasta priva di riscontro alcuno. Non v'è nei testi delle garanzie prestate deroga alcuna alle previsioni di cui all'art. 1957 c.c., né gli opponenti hanno allegato, né dimostrato che tale deroga (va ribadito non pattuita) sia stata fatta concreta applicazione dalla parte opposta nella vicenda contrattuale in
8 esame;
ciò che si ricava anche dalla tempestiva richiesta di pagamento formulata ai debitori nel settembre e nell'ottobre 2015 e dal deposito del ricorso monitorio del 1.3.2016 (nel semestre rilevante ex art. 1957 c.c.). Dal testo delle fideiussioni si ricava, infine, che la garanzia prestata ha un oggetto ben determinato (l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società opponente dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o da consentire e tra queste i finanziamenti già concessi, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari ecc., e ciò con un limite ben definito di euro 65.000,00 per e di euro 46.000,00 per il;
dal che si ricava l'infondatezza Controparte_1 CP_2 nel merito anche della dedotta nullità delle garanzia per indeterminatezza dell'oggetto. In parziale accoglimento dell'opposizione, quindi, tenendo conto delle risultanze contabili e del credito della società opponente maturato con riferimento al contratto di conto corrente n. 1820175, revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido tra loro, per i garanti nei limiti della garanzia prestata, al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 36.252,15, oltre interessi nella misura pattuita dalla domanda e fino al soddisfo Le spese, in ragione dell'esito del giudizio, vanno compensate nella misura di 1/5 con la condanna degli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della opposta e ricorrente in monitorio dei residui 4/5 liquidati in complessivi in dispositivo (tenendo conto della tariffa vigente, del valore della causa, delle quattro fasi del giudizio e dei parametri compresi tra il minimo e il medio); pone a carico della opposta le spese di c.t.u. come liquidate in atti, con il diritto degli opponenti alla ripetizione di esse in danno della opposta laddove anticipate. Spese compensate nel rapporto tra opponenti e interventore
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 2471.2016 R.G. promossa da con sede in Messina via Placida 4, p. Controparte_5 iva in persona del liquidatore , c.f. , P.IVA_1 Controparte_1 CodiceFiscale_1 anche in proprio, nonché , c.f. , tutti elettivamente CP_2 CodiceFiscale_2 domiciliati ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'Avv. Saccà Gianfranco, in via S. Domenico Savio 255b, che li rappresenta e difende per procura in atti, opponenti, contro Controparte_6 con sede in Viale Europa n. 65, numero di iscrizione Registro delle Imprese di CP_3
c.f. e P.IVA in persona del Presidente del Consiglio di CP_3 P.IVA_2
Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore Controparte_20
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice Bisazza n. 20, presso lo studio
[...] dell'avv. Raimondo Adamo (c.f. ; fax 090.8967321; C.F._3
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte Email_1 opposta, e nei confronti di con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, CP_4
C.F. e P.I. pec: iscritta nel Registro delle imprese di P.IVA_3 Email_2
Messina R.E.A. n. 145937) in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_7
Alfieri n. 1, capitale sociale Euro 10.000,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Iscritta nell'elenco delle P.IVA_4 società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35670.9, giusta procura ai rogiti del Notaio , del Persona_2
14.01.2020 al n. Rep. 303875 Fasc. 35507, registrata in Pordenone al n. 825 serie 1T,
9 cessionaria di un portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_8
[...] Controparte_9 Controparte_10
Controparte_11 Controparte_12 [...]
Controparte_13 Controparte_14 [...]
Controparte_15 Controparte_16 [...]
e in Controparte_17 Controparte_18 Parte_2 data 12 dicembre 2019, giusta cessione pubblicata in GU Parte Seconda n.147 del 14-12- 2019, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F.
, con studio in Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: C.F._4 fax n. 090 9435200), congiuntamente e disgiuntamente Email_3 all'avv. Mario Anzà (C.F. ) (pec: fax C.F._5 Email_4
n. 090 9435200),giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio Per_3 da Messina il 2.08.2018 al n. 36936 Rep., n. 13665 Racc. ed elettivamente domiciliata
[...] in Messina (ME), Via Orso Corbino n.
1 -98123 presso e nello studio dell'avv. Alessandro Barbaro (C.F. 090 CodiceFiscale_6 Email_5
9435200),parte intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: A) dichiara l'illegittima applicazione degli interessi debitori nella misura circoscritta indicata in parte motiva, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nella misura circoscritta indicata in parte motiva, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto nella misura circoscritta indicata in parte motiva, con riferimento ai contratti di apertura di credito su conto corrente indicati in parte motiva;
B) revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido tra loro, i signori CP_1
e però nei limiti della garanzia prestata, al pagamento in favore della
[...] CP_2 banca opposta, per il titolo indicato in parte motiva, della somma di euro 36.252,15, oltre interessi nella misura pattuita dalla domanda e fino al soddisfo effettivo;
C) dichiara compensate nella misura di 1/5 le spese di lite nel rapporto tra opponenti e banca opposta e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte opposta e ricorrente in monitorio del residui 4/5 liquidati in euro 4.000,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
D) dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto tra opponenti e interventore;
E) pone a carico della banca opposta le spese di c.t.u. come liquidate in atti, con il diritto degli opponenti alla ripetizione di esse in danno della banca opposta laddove anticipate Messina, il 10.7.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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