CGARS, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 99
CGARS
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio del favor partecipationis e irragionevolezza dell'esclusione

    Il Collegio ritiene che l'esclusione sia palesemente sproporzionata, considerando l'identità dell'ufficio protocollo utilizzato, il ridotto numero di partecipanti, l'utilizzo della stessa modalità da parte della maggioranza dei candidati, l'insussistenza di ragioni ostative al soccorso istruttorio e la finalità delle forme che non possono essere fini a se stesse ma devono semplificare o facilitare l'attività amministrativa.

  • Accolto
    Omessa applicazione del soccorso istruttorio

    Il Collegio evidenzia che nulla avrebbe ostato all'attivazione del soccorso istruttorio, pur dopo la scadenza dei termini, per richiedere la reiterazione delle domande nelle forme ritenute necessarie dall'Ente.

  • Rigettato
    Immediata lesività della clausola del bando

    Il Collegio ritiene che le censure riguardino la corretta interpretazione e applicazione della clausola del bando, non essendo soggette a onere d'immediata impugnazione, soprattutto in presenza di dubbi applicativi che hanno indotto molti partecipanti a scegliere una modalità alternativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 99
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 99
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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