Articolo 10 della Legge 15 marzo 1997, n. 59
Articolo 9Articolo 11
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24 marzo 1999
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30 luglio 1999
Art. 10. 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all' articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1. (8) ((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 8 marzo 1999, n. 50 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che i termini di cui al suddetto articolo sono differiti al 31 luglio 1999. ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 29 luglio 1999, n. 241 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini per l'esercizio delle deleghe di cui al suddetto articolo, "come differiti dall' articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 , sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge ".
Entrata in vigore il 30 luglio 1999
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