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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RG nr. 310/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 5/5/2021, da
Parte_1
P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Boscagin, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Zevio (VR), Via Mons. Giuseppe Calza n. 19 Parte appellante contro
, (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Guarino, elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia Parte appellata
*
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona – Sez. Lavoro, n. 194/2021 pubbl. il 25/03/2021 non notificata,
In punto: opposizione avverso avviso di addebito.
* CONCLUSIONI per parte appellante: In via preliminare: - Disporsi, inaudita altera parte od ove occorra previa comparizione delle parti, l'immediata sospensione della provvisoria esecutività
1 della sentenza emessa dal Tribunale di Verona – Sez. Lavoro, n. 194/2021 pubbl. il 25/03/2021 non notificata, nonché dell'Avviso di Addebito n. 422 2019 00004214 37 000 formato il 24.06.2019 dall' di Verona. - Accertare e dichiarare l'inesistenza CP_1
e/o nullità dell'Avviso di Addebito n. 422 2019 00004214 37 000 formato il 24.06.2019 dall di Verona e della sua notificazione. Nel merito: - Previo CP_1 accertamento della bontà delle argomentazioni sopra svolte, si chiede riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto disporsi l'annullamento dei verbali unici di accertamento e notificazione n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9044 del 19/03/2018, n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9042 del 19/03/2018 e n. VR00000/2018-173- 02 prot. n. 9046 del 19/03/2018 emessi dall'ITL di Verona e dell'Avviso di Addebito n. 422 2019 00004214 37 000 formato il 24.06.2019 dall di Verona, CP_1
l'archiviazione del procedimento ivi impugnato e l'abbandono di ogni e qualsiasi pretesa da parte dell' nei confronti di - Con CP_1 Parte_2 vittoria di spese diritti ed onorari oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% di entrambi i giudizi. per parte appellata: La difesa dell' si riporta integralmente alle difese, eccezioni, CP_1 deduzioni, documenti, domande e conclusioni già svolte nei precedenti atti difensivi depositati in corso di causa.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Verona ha dichiarato improponibile il ricorso con il quale l'odierna parte appellante ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 42220190000421437000 del 24.6.2019 notificato a mezzo PEC il 4.7.2019 con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 140.673,07 per omissioni contributive, sanzioni, spese di notifica e oneri di riscossione scaturita da alcuni accertamenti ispettivi effettuati dalla locale ITL [verbali n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9044 del 19/03/2018, n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9042 del 19/03/2018 e n. VR00000/2018- 173-02 prot. n. 9046 del 19/03/2018].
1.1. Ha infatti il giudice di prime cure ritenuto assorbente e dirimente la tardività, per manco rispetto del termine di cui all'art. 24, quinto comma, del DLgs. n. 46 del 1999 e, quindi, l'inammissibilità del ricorso;
tardività tale da rendere irrilevante ogni contestazione svolta dalla parte oggi appellante in merito alla ritenuta nullità, ai sensi dell'art. 24, co. 3, DLgs. 46/1999, della formazione ed emissione dell'avviso di addebito in pendenza di opposizione a cartella per crediti derivanti dai medesimi verbali di accertamento
[<trattandosi di decadenza di natura pubblicistica (sostanziale, non processuale come
2 sostenuto dalla difesa della ricorrente), attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (sugli effetti preclusivi della decadenza v. Cass. 8931/11 cit. e più in generale Cass., SSUU sentenza n. 23397 del 17/11/2016). D'altronde l'eventuale illegittimità della formazione dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, comma 3, dlgs 46/1999 (in pendenza di giudizio di opposizione a cartella per crediti scaturenti dai medesimi verbali di accertamento dell'ITL) non inciderebbe CP_2 sulla sussistenza del credito previdenziale, tanto che il giudice ove il ricorso fosse proponibile, sarebbe comunque tenuto accertarne i presupposti, ma ciò comporterebbe un'inammissibile (e non prevista dal legislatore) elusione degli effetti sostanziali determinati dalla predetta decadenza>>]. Rilevava parte appellante, già nel giudizio di primo grado, di avere ricevuto cartella esattoriale n. 12220190001705755000 emessa dall' a seguito dell'iscrizione a ruolo di un Controparte_3 credito vantato dall' e di avere, ben prima della formazione dell'avviso CP_2 di addebito opposto, impugnato detta cartella in uno con i verbali unici di accertamento e notificazione n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9044 del 19/03/2018, n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9042 del 19/03/2018 e n. VR00000/2018-173-02 prot. n. 9046 del 19/03/2018 emessi dall'ITL di Verona.
1.2. Il giudice di prime cure ha poi rilevato che <Nel caso di specie è pacifico […] che la notifica dell'avviso di addebito è avvenuta a mezzo PEC il 4.7.2019 e che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato telematicamente il 20.8.2019>> quindi oltre il termine suddetto, ed ha quindi disatteso le eccezioni sollevate dalla parte oggi appellante circa l'invalidità della notifica a mezzo PEC per violazione delle prescrizioni sulla notificazione, l'assenza della relata, la mancanza di sottoscrizione o attestazione di conformità e l'utilizzo di indirizzo PEC non registrato.
Ed infatti secondo il Tribunale di Verona:
➢ Priva di effetti è l'assenza della relata di notifica posto che alcuna norma di legge ne impone la predisposizione;
il DPR 11.02.2005 n. 68 contenente
“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” dispone l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 149 bis c.p.c., rendendo palese la scelta del legislatore di adottare modalità di notifica speciali,
➢ Parimenti non produttiva di effetti pregiudizievoli per è la CP_1 circostanza che questa abbia effettuato la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec avvalendosi di un indirizzo non contenuto in pubblici registri,
3 ➢ Infine, non produttiva di conseguenze negative è pure l'assenza di sottoscrizione ovvero di attestazione di conformità della copia notificata all'originale della cartella. 2. Avverso le suddette sentenze ha proposto appello
[...] sulla base di due, articolati, Parte_1 motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello parte appellante afferma la <Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/1999 in ordine alla nullità della formazione ed emissione dell'avviso di addebito in pendenza di opposizione a cartella per crediti derivanti dai medesimi verbali di accertamento>> in particolare contestando la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che la tardiva proposizione dell'opposizione ad avviso di addebito (vedi punto 1.1. della presente motivazione) sia tale da superare la violazione, determinante nullità dell'avviso di addebito, della suddetta norma che stabilisce che l'impugnazione in sede giudiziaria dell'accertamento costituisce impedimento legale all'iscrizione a ruolo.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione contesta parte appellante la sentenza gravata nella porzione in cui afferma l'irrilevanza dell'esistenza o meno di una relata di notifica atteso che <il rigoroso rispetto del procedimento di notifica di un atto impositivo (provvedimento di natura autoritativa e, pertanto, soggetto ai canoni di tipicità, nominatività e tassatività) è elemento essenziale per la corretta instaurazione del rapporto tra Ente creditore e soggetto obbligato>>.
2.3. Nell'ambito del medesimo motivo di appello la parte contesta la sentenza gravata nella porzione in cui parimenti afferma la non rilevanza circa il mancato utilizzo da parte dell'Ente impositore (per l'invio della pec) di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblico registro.
2.4. Sempre con il secondo motivi di appello,
[...] critica la sentenza gravata Parte_1 per avere, pur in presenza del disconoscimento della conformità della copia all'originale, ritenuto non produttiva di conseguenze negative in danno di l'assenza di sottoscrizione della cartella notificata ovvero attestazione di CP_1 conformità della copia notificata all'originale.
Parte appellante, pur fermo il principio affermato da cass. civ. 3805/2018 e dal giudice di prime cure richiamato, sottolinea di avere pur sempre provveduto a disconoscimento senza che abbia opposto ovvero argomentato CP_1 alcunchè.
4 Insiste parte appellante per la rilevanza della mancanza della firma e, in ogni caso, della mancanza di attestazione di conformità.
Rileva infine parte appellante come <I vizi esposti nei punti precedenti vengono ricondotti da giurisprudenza e dottrina nell'alveo delle cause di inesistenza e/o nullità dell'avviso e della sua notificazione>> ed in ogni caso come < anche qualora venissero valutati quali meri vizi di natura procedimentale, si rileva che si tratta di violazioni che, nel caso di specie, hanno inficiato il diritto di difesa della ricorrente e la piena conoscibilità della pretesa creditoria dell'Ente >>
Ciò dovrebbe determinare, secondo l'appellante, <l'inesigibilità del credito preteso dall' con l'avviso di addebito oggetto di impugnazione>> o, quantomeno, CP_1
<da ritenersi non decorso il termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, […], con la conseguenza che il presente giudizio andrebbe trattato come una causa di accertamento negativo di qualsivoglia pretesa in capo all' nei confronti della CP_1 ricorrente>>.
2.5. Parte appellante ha quindi riproposto in grado di appello le questioni, inerenti al merito della pretesa creditoria di che il Tribunale di Verona CP_1 aveva ritenuto assorbite.
2.5.1. Innanzitutto eccepisce
[...] la nullità dell'avviso di addebito per Parte_1 mancanza della causale del credito avendo il detto avviso di addebito fatto generico riferimento, senza ulteriori precisazioni, a <VERBALE ISPETTORATO DEL LAVORO DAL 05/2014 AL 11/2017>>.
2.5.2. Afferma poi l'appellante la riconducibilità del rapporto di lavoro instaurato tra la cooperativa ed i prestatori d'opera oggetto di accertamento nell'ambito del lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.
Sotto tale profilo, di merito, contesta l'appellante che il superamento – in ogni caso non ammesso - dei limiti previsti dall'art. 70 del D. Lgs. 273/03 possa de facto comportare la trasformazione dei contratti di lavoro autonomo in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la conseguente violazione da parte della cooperativa di tutti gli obblighi connessi a tale rapporto.
2.5.2.1. Quanto alla qualificazione del rapporto tra sé ed i lavoratori autonomi rileva l'appellante di essere società che <si occupa di fornire servizi domiciliari alla persona, in particolare servizi di cura ad anziani con difficoltà nello svolgimento delle attività della vita quotidiana>>, che <l'accertamento degli ispettori ha riguardo la posizione di alcuni soggetti con i quali tutti la società cooperativa sottoscriveva un contratto
5 di collaborazione autonoma occasionale ai sensi dell'art. 2222 e ss.>> e che, <come rilevato dagli stessi ispettori, i prestatori di lavoro venivano messi direttamente in contatto con le famiglie richiedenti assistenza per svolgere attività di cura della persona anziana, preparazione e somministrazione di pasti e pulizia delle abitazioni>> i quali, pertanto, operavano in via del tutto autonoma con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente e con la completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione.
2.5.2.2. Esclude poi l'appellante che il superamento (eventuale) del limite quantitativo/monetario di cui all'art. 70, DLgs. 276/2003 determini la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato posto che da tale superamento consegue solo l'impossibilità di pagamento della prestazione a mezzo voucher.
2.5.2.3. Evidenzia come gli abbiano inserito nell'elenco dei lavoratori CP_4 il cui rapporto di lavoro deve considerarsi trasformato in lavoro subordinato anche lavoratori che non hanno percepito retribuzioni superiori ad € 2.000,00 (ma non li indica).
2.5.3. Contesta infine la genericità ed indeterminatezza dei conteggi elaborati dall' CP_1
2.5.4. Segnala in ultimo l'appellante come il Tribunale di Verona, nell'ambito del giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale n. 12220190001705755000 emessa dall' a Controparte_3 seguito dell'iscrizione a ruolo di un credito vantato dall' inerente i CP_2 medesimi verbali di accertamento qui contestati, abbia accolto le tesi difensive esposte da Parte_1
e, quindi, annullato la cartella.
[...]
3. Con memoria depositata il 17/6/2022 si è costituita in grado di appello genericamente facendo rimando alle <difese, eccezioni, deduzioni, CP_1 documenti, domande e conclusioni già svolte nei precedenti atti difensivi depositati in corso di causa>> quindi richiamando, questo essendo l'unico atto in precedenza dimesso, la memoria depositata in sede di inibitoria e le conclusioni in essa precisate.
3.1. In tale memoria, quanto al merito della vertenza, faceva presente, in CP_1 termini del tutto generici, che il Tribunale di Verona aveva adottato decisione perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza (non meglio indicata) di legittimità e di merito.
6 3.1. Ha depositato in data 15/1/2025 (il giorno prima dell'unica udienza CP_1 tenuta) ulteriore memoria (qualificata memoria difensiva in favore dell' e datata 11/7/2022) di cui il Collegio, in quanto non autorizzata, non ha tenuto conto.
4. La causa, la cui prima udienza inizialmente fissata al 21/7/2022 è stata rinviata con provvedimenti di carattere organizzativo datati 12/7/2022, 30/5/2023 e 10/4/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 16/1/2025 ed in tale contesto definitivamente decisa.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato;
assorbita ogni considerazione sul merito della pretesa creditoria di CP_1
6. Muovendo dal primo motivo di impugnazione – sul quale la stessa parte appellante ha concentrato in sede di discussione le proprie difese – rileva il Collegio come Parte_1 riproponga in grado di appello questioni identiche a
[...] quelle prospettate in primo grado senza tuttavia evidenziare le specifiche ragioni per cui ritenga errata la pronuncia impugnata la quale ha in buona sostanza evidenziato – correttamente ad avviso della Corte – che il non rispetto dei 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, DLgs 46/1999, determina una decadenza di carattere sostanziale che preclude, in termini assoluti (altrimenti verrebbero vanificate le ragioni della decadenza diretta a garantire la certezza dei rapporti giuridici), ogni valutazione nel merito e quindi consolida in capo all'Ente la sussistenza per il credito. Così si è infatti pronunciato il Tribunale di Verona: <Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica (sostanziale, non processuale come sostenuto dalla difesa della ricorrente), attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (sugli effetti preclusivi della decadenza v. Cass. 8931/11 cit. e più in generale Cass., SSUU sentenza n. 23397 del 17/11/2016). D'altronde l'eventuale illegittimità della formazione dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, comma 3, dlgs 46/1999 (in pendenza di giudizio di opposizione a cartella per crediti scaturenti dai medesimi verbali di CP_2 accertamento dell'ITL) non inciderebbe sulla sussistenza del credito previdenziale, tanto che il giudice ove il ricorso fosse proponibile, sarebbe comunque tenuto accertarne i presupposti, ma ciò comporterebbe un'inammissibile (e non prevista dal legislatore) elusione degli effetti sostanziali determinati dalla predetta decadenza>>.
Rileva in ogni caso il Collegio come - incontroverso tra le parti che la previsione di cui all'art. 24, co. 5, DLgs 46/1999 integra ipotesi di decadenza - la mancata opposizione nel termine di 40 giorni non può che implicare il
7 consolidamento del credito in capo all'Ente. Ed infatti, posto che la previsione del terzo comma dell'art. 24, DLgs 46/1999, opera su di un piano procedurale (essendo l'iscrizione a ruolo funzionale alla formazione di un titolo esecutivo che si consolida proprio ove non opposto), ne viene che, ove non rispettata, compete comunque al contribuente rilevarlo nei termini di cui al quinto comma.
Il motivo di appello non può, quindi, essere accolto.
7. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione - con il quale si sostiene la necessità che l'attività di notificazione sia accompagnata da una relata di notifica – rileva il Collegio come le ragioni della parte appellante piuttosto che aggredire la sentenza del Tribunale di Verona alla luce di un ben preciso dato normativo – al quale il primo giudice a ben vedere si è appoggiato – si fondino su mere ragioni di opportunità; ciò aldilà della previsione normativa dal Tribunale di Verona individuata in un ben preciso complesso di regole1 che esplicitamente escludono per le notifiche a mezzo pec effettuate dall' l'applicabilità dell'art. 149 bis cpc2 rendendo in tal CP_1 modo chiaro che <la scelta del legislatore di adottare modalità di notifica speciale ed autonoma rispetto alle altre già previste dall'ordinamento, che non richiedono né l'intervento di un ufficiale giudiziario né la redazione di una relata di notifica>> [in termini analoghi, Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sentenza n. 113 del 23 gennaio 2024].
Il Collegio condivide in pieno le ragioni esposte dal Tribunale di Verona inoltre rilevando, a ragione della non indispensabilità della relata, come l'utilizzo della pec consenta in termini più che ottimali di fornire informazioni certe sull'attività di notificazione essendo la pec in grado di documentare chi effettua la notifica, quando questa è stata tentata e si è poi perfezionata giungendo nella disponibilità di un ben preciso ed individuabile soggetto. Vale
8 a dire tutti i dati rilevanti per verificare la ricezione di un dato atto da parte del suo destinatario.
In ogni caso è un dato di fatto che la notificazione dell'avviso di addebito opposto, così come effettuata, ha raggiunto – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156, co. 2 cpc - il proprio scopo essendo pervenuta il 4.7.2019 nella disponibilità di Parte_1 che ha poi, seppur con ritardo, proposto opposizione.
[...]
Non vedendosi come l'eventuale assenza della relata di notifica possa avere pregiudicato i diritti di difesa dell'odierna appellante in particolare non consentendole il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 24, co. 5, DLgs 46/1999.
8. Circa la contestazione afferente al mancato utilizzo da parte dell'Ente impositore (per l'invio della pec) di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblico registro, è qui sufficiente fare rimando all'ormai consolidata giurisprudenza del Supremo collegio secondo cui <È valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente>> (Cass. civ., ord. n. 26682 del 14/10/2024); dovendosi qui rilevare come l'indirizzo di spedizione
[< t>] fosse inquivocabilmente riconducibile Email_1 ad come l'atto, come già sopra appena detto, abbia raggiunto il proprio CP_1 scopo (essendo pervenuto nella disponibilità dell'appellante odierna) e come Parte_1 non abbia segnalato di avere effettuato particolari e defatiganti attività – che non le hanno consentito il rispetto del suddetto termine di decadenza - funzionali alla comprensione di chi fosse l'intestatario dell'indirizzo pec dal quale perveniva l'avviso di addebito poi opposto. Tenuto conto anche del fatto – come segnalato dalla stessa appellante – che
[...] aveva già ricevuto, sulla Parte_1 base dei medesimi verbali ispettivi, richiesta di pagamento di contributi per conto di , quindi potendo ben ipotizzare che analoga richiesta sarebbe CP_2 di li a poco pervenuta anche da parte dell' CP_1
9. Quanto, infine, alla contestazione afferente alla rilevanza della mancata sottoscrizione dell'avviso di addebito notificato e dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale, pur in presenza del disconoscimento della conformità della copia all'originale, rileva innanzitutto il Collegio come, dalla lettura degli atti del primo grado di giudizio, non si rinvenga alcun disconoscimento né, in ogni caso, stando al tenore dell'atto di
9 appello, un disconoscimento sufficientemente individualizzato con chiara indicazione dei motivi di ritenuta difformità della copia notificata rispetto all'originale.
Posto quanto sopra, e a conclusione della valutazione del motivo di appello, può essere qui richiamata la pronuncia n. 3805/2018 resa dalla Cassazione in tema di efficacia sanante prodotta dal raggiungimento dello scopo dell'atto e, in ogni caso, ricordato come sempre il Supremo collegio, al cui insegnamento questa Corte non ha motivo di discostarsi, abbia avuto modo di affermare non essere necessaria alcuna sottoscrizione dell'atto notificato (qui un avviso di addebito) atteso che <Valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, questa Corte ha ripetutamente affermato che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402). Donde vizio della notifica per tale ragione non è dato riscontrare>> (cfr cass civ. 28852/2023 e cass. civ. 12016/2022). Dovendosi in ogni caso rilevare come la copia (in formato .pdf) notificata dell'opposto avviso di addebito risulti sottoscritta secondo la previsione di cui all'art. 3, co. 2, DLgs. 39/1993.
10. Anche il secondo e composito motivo di gravame deve, quindi, essere rigettato e, con ciò, deve essere disatteso l'intero atto di appello.
11. Quanto, infine, alle spese di giudizio, queste possono essere liquidate secondo il principio di soccombenza – a carico quindi della parte appellante – in base alla previsione del DM n. 55 del 2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), tenuto in ogni caso conto del valore di controversia (con liquidazione nei valori medi) e del fatto che in tale fase processuale non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
10 - rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di €
9.991,00 oltre a spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Paolo Talamo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <Come sostenuto da copiosa giurisprudenza di merito, da questo giudice condivisa (ex multis v. Tribunale di Roma, sentenze 4415/2020, 8174/2020, 8839/2020, Tribunale di Pavia, 27.5.2020, RG 1350/2018), devono, infatti, trovare applicazione le diposizioni di cui all'art. 26 comma 2 del DPR 602/1973, introdotto dall'articolo 38, comma 4 lett. B) del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, vigente dal 31.5.2010, e successive modifiche di cui al decreto legislativo 159/2015, vigenti dal 22.10.2015, e dal decreto legge 193 del 2016, convertito in legge 225 del 2016, vigenti dal 24.10.2016, anche in virtù del richiamo dall'art. 30, comma 4, per le notifiche a mezzo PEC, e in linea generale, per l'intera disciplina compatibile, dall'art. 30 comma 14 del citato decreto legge 78/2010 e legge di conversione n. 122/2010 per la CP disciplina applicabile agli avvisi di addebito >> 2 <La norma in esame richiama, a sua volta, il DPR 11.2.2005 n. 68, contenente “ Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”, e dispone la espressa esclusione dell'applicabilità dell'art. 149 bis c.p.c.., rendendo palese la scelta del legislatore di adottare modalità di notifica speciale ed autonoma rispetto alle altre già previste dall'ordinamento, che non richiedono né l'intervento di un ufficiale giudiziario né la redazione di una relata di notifica>>.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 5/5/2021, da
Parte_1
P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Boscagin, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Zevio (VR), Via Mons. Giuseppe Calza n. 19 Parte appellante contro
, (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Guarino, elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia Parte appellata
*
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona – Sez. Lavoro, n. 194/2021 pubbl. il 25/03/2021 non notificata,
In punto: opposizione avverso avviso di addebito.
* CONCLUSIONI per parte appellante: In via preliminare: - Disporsi, inaudita altera parte od ove occorra previa comparizione delle parti, l'immediata sospensione della provvisoria esecutività
1 della sentenza emessa dal Tribunale di Verona – Sez. Lavoro, n. 194/2021 pubbl. il 25/03/2021 non notificata, nonché dell'Avviso di Addebito n. 422 2019 00004214 37 000 formato il 24.06.2019 dall' di Verona. - Accertare e dichiarare l'inesistenza CP_1
e/o nullità dell'Avviso di Addebito n. 422 2019 00004214 37 000 formato il 24.06.2019 dall di Verona e della sua notificazione. Nel merito: - Previo CP_1 accertamento della bontà delle argomentazioni sopra svolte, si chiede riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto disporsi l'annullamento dei verbali unici di accertamento e notificazione n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9044 del 19/03/2018, n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9042 del 19/03/2018 e n. VR00000/2018-173- 02 prot. n. 9046 del 19/03/2018 emessi dall'ITL di Verona e dell'Avviso di Addebito n. 422 2019 00004214 37 000 formato il 24.06.2019 dall di Verona, CP_1
l'archiviazione del procedimento ivi impugnato e l'abbandono di ogni e qualsiasi pretesa da parte dell' nei confronti di - Con CP_1 Parte_2 vittoria di spese diritti ed onorari oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% di entrambi i giudizi. per parte appellata: La difesa dell' si riporta integralmente alle difese, eccezioni, CP_1 deduzioni, documenti, domande e conclusioni già svolte nei precedenti atti difensivi depositati in corso di causa.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Verona ha dichiarato improponibile il ricorso con il quale l'odierna parte appellante ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 42220190000421437000 del 24.6.2019 notificato a mezzo PEC il 4.7.2019 con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 140.673,07 per omissioni contributive, sanzioni, spese di notifica e oneri di riscossione scaturita da alcuni accertamenti ispettivi effettuati dalla locale ITL [verbali n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9044 del 19/03/2018, n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9042 del 19/03/2018 e n. VR00000/2018- 173-02 prot. n. 9046 del 19/03/2018].
1.1. Ha infatti il giudice di prime cure ritenuto assorbente e dirimente la tardività, per manco rispetto del termine di cui all'art. 24, quinto comma, del DLgs. n. 46 del 1999 e, quindi, l'inammissibilità del ricorso;
tardività tale da rendere irrilevante ogni contestazione svolta dalla parte oggi appellante in merito alla ritenuta nullità, ai sensi dell'art. 24, co. 3, DLgs. 46/1999, della formazione ed emissione dell'avviso di addebito in pendenza di opposizione a cartella per crediti derivanti dai medesimi verbali di accertamento
[<trattandosi di decadenza di natura pubblicistica (sostanziale, non processuale come
2 sostenuto dalla difesa della ricorrente), attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (sugli effetti preclusivi della decadenza v. Cass. 8931/11 cit. e più in generale Cass., SSUU sentenza n. 23397 del 17/11/2016). D'altronde l'eventuale illegittimità della formazione dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, comma 3, dlgs 46/1999 (in pendenza di giudizio di opposizione a cartella per crediti scaturenti dai medesimi verbali di accertamento dell'ITL) non inciderebbe CP_2 sulla sussistenza del credito previdenziale, tanto che il giudice ove il ricorso fosse proponibile, sarebbe comunque tenuto accertarne i presupposti, ma ciò comporterebbe un'inammissibile (e non prevista dal legislatore) elusione degli effetti sostanziali determinati dalla predetta decadenza>>]. Rilevava parte appellante, già nel giudizio di primo grado, di avere ricevuto cartella esattoriale n. 12220190001705755000 emessa dall' a seguito dell'iscrizione a ruolo di un Controparte_3 credito vantato dall' e di avere, ben prima della formazione dell'avviso CP_2 di addebito opposto, impugnato detta cartella in uno con i verbali unici di accertamento e notificazione n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9044 del 19/03/2018, n. VR00000/2018-173-01 prot. n. 9042 del 19/03/2018 e n. VR00000/2018-173-02 prot. n. 9046 del 19/03/2018 emessi dall'ITL di Verona.
1.2. Il giudice di prime cure ha poi rilevato che <Nel caso di specie è pacifico […] che la notifica dell'avviso di addebito è avvenuta a mezzo PEC il 4.7.2019 e che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato telematicamente il 20.8.2019>> quindi oltre il termine suddetto, ed ha quindi disatteso le eccezioni sollevate dalla parte oggi appellante circa l'invalidità della notifica a mezzo PEC per violazione delle prescrizioni sulla notificazione, l'assenza della relata, la mancanza di sottoscrizione o attestazione di conformità e l'utilizzo di indirizzo PEC non registrato.
Ed infatti secondo il Tribunale di Verona:
➢ Priva di effetti è l'assenza della relata di notifica posto che alcuna norma di legge ne impone la predisposizione;
il DPR 11.02.2005 n. 68 contenente
“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” dispone l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 149 bis c.p.c., rendendo palese la scelta del legislatore di adottare modalità di notifica speciali,
➢ Parimenti non produttiva di effetti pregiudizievoli per è la CP_1 circostanza che questa abbia effettuato la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec avvalendosi di un indirizzo non contenuto in pubblici registri,
3 ➢ Infine, non produttiva di conseguenze negative è pure l'assenza di sottoscrizione ovvero di attestazione di conformità della copia notificata all'originale della cartella. 2. Avverso le suddette sentenze ha proposto appello
[...] sulla base di due, articolati, Parte_1 motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello parte appellante afferma la <Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/1999 in ordine alla nullità della formazione ed emissione dell'avviso di addebito in pendenza di opposizione a cartella per crediti derivanti dai medesimi verbali di accertamento>> in particolare contestando la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che la tardiva proposizione dell'opposizione ad avviso di addebito (vedi punto 1.1. della presente motivazione) sia tale da superare la violazione, determinante nullità dell'avviso di addebito, della suddetta norma che stabilisce che l'impugnazione in sede giudiziaria dell'accertamento costituisce impedimento legale all'iscrizione a ruolo.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione contesta parte appellante la sentenza gravata nella porzione in cui afferma l'irrilevanza dell'esistenza o meno di una relata di notifica atteso che <il rigoroso rispetto del procedimento di notifica di un atto impositivo (provvedimento di natura autoritativa e, pertanto, soggetto ai canoni di tipicità, nominatività e tassatività) è elemento essenziale per la corretta instaurazione del rapporto tra Ente creditore e soggetto obbligato>>.
2.3. Nell'ambito del medesimo motivo di appello la parte contesta la sentenza gravata nella porzione in cui parimenti afferma la non rilevanza circa il mancato utilizzo da parte dell'Ente impositore (per l'invio della pec) di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblico registro.
2.4. Sempre con il secondo motivi di appello,
[...] critica la sentenza gravata Parte_1 per avere, pur in presenza del disconoscimento della conformità della copia all'originale, ritenuto non produttiva di conseguenze negative in danno di l'assenza di sottoscrizione della cartella notificata ovvero attestazione di CP_1 conformità della copia notificata all'originale.
Parte appellante, pur fermo il principio affermato da cass. civ. 3805/2018 e dal giudice di prime cure richiamato, sottolinea di avere pur sempre provveduto a disconoscimento senza che abbia opposto ovvero argomentato CP_1 alcunchè.
4 Insiste parte appellante per la rilevanza della mancanza della firma e, in ogni caso, della mancanza di attestazione di conformità.
Rileva infine parte appellante come <I vizi esposti nei punti precedenti vengono ricondotti da giurisprudenza e dottrina nell'alveo delle cause di inesistenza e/o nullità dell'avviso e della sua notificazione>> ed in ogni caso come < anche qualora venissero valutati quali meri vizi di natura procedimentale, si rileva che si tratta di violazioni che, nel caso di specie, hanno inficiato il diritto di difesa della ricorrente e la piena conoscibilità della pretesa creditoria dell'Ente >>
Ciò dovrebbe determinare, secondo l'appellante, <l'inesigibilità del credito preteso dall' con l'avviso di addebito oggetto di impugnazione>> o, quantomeno, CP_1
<da ritenersi non decorso il termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, […], con la conseguenza che il presente giudizio andrebbe trattato come una causa di accertamento negativo di qualsivoglia pretesa in capo all' nei confronti della CP_1 ricorrente>>.
2.5. Parte appellante ha quindi riproposto in grado di appello le questioni, inerenti al merito della pretesa creditoria di che il Tribunale di Verona CP_1 aveva ritenuto assorbite.
2.5.1. Innanzitutto eccepisce
[...] la nullità dell'avviso di addebito per Parte_1 mancanza della causale del credito avendo il detto avviso di addebito fatto generico riferimento, senza ulteriori precisazioni, a <VERBALE ISPETTORATO DEL LAVORO DAL 05/2014 AL 11/2017>>.
2.5.2. Afferma poi l'appellante la riconducibilità del rapporto di lavoro instaurato tra la cooperativa ed i prestatori d'opera oggetto di accertamento nell'ambito del lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.
Sotto tale profilo, di merito, contesta l'appellante che il superamento – in ogni caso non ammesso - dei limiti previsti dall'art. 70 del D. Lgs. 273/03 possa de facto comportare la trasformazione dei contratti di lavoro autonomo in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la conseguente violazione da parte della cooperativa di tutti gli obblighi connessi a tale rapporto.
2.5.2.1. Quanto alla qualificazione del rapporto tra sé ed i lavoratori autonomi rileva l'appellante di essere società che <si occupa di fornire servizi domiciliari alla persona, in particolare servizi di cura ad anziani con difficoltà nello svolgimento delle attività della vita quotidiana>>, che <l'accertamento degli ispettori ha riguardo la posizione di alcuni soggetti con i quali tutti la società cooperativa sottoscriveva un contratto
5 di collaborazione autonoma occasionale ai sensi dell'art. 2222 e ss.>> e che, <come rilevato dagli stessi ispettori, i prestatori di lavoro venivano messi direttamente in contatto con le famiglie richiedenti assistenza per svolgere attività di cura della persona anziana, preparazione e somministrazione di pasti e pulizia delle abitazioni>> i quali, pertanto, operavano in via del tutto autonoma con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente e con la completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione.
2.5.2.2. Esclude poi l'appellante che il superamento (eventuale) del limite quantitativo/monetario di cui all'art. 70, DLgs. 276/2003 determini la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato posto che da tale superamento consegue solo l'impossibilità di pagamento della prestazione a mezzo voucher.
2.5.2.3. Evidenzia come gli abbiano inserito nell'elenco dei lavoratori CP_4 il cui rapporto di lavoro deve considerarsi trasformato in lavoro subordinato anche lavoratori che non hanno percepito retribuzioni superiori ad € 2.000,00 (ma non li indica).
2.5.3. Contesta infine la genericità ed indeterminatezza dei conteggi elaborati dall' CP_1
2.5.4. Segnala in ultimo l'appellante come il Tribunale di Verona, nell'ambito del giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale n. 12220190001705755000 emessa dall' a Controparte_3 seguito dell'iscrizione a ruolo di un credito vantato dall' inerente i CP_2 medesimi verbali di accertamento qui contestati, abbia accolto le tesi difensive esposte da Parte_1
e, quindi, annullato la cartella.
[...]
3. Con memoria depositata il 17/6/2022 si è costituita in grado di appello genericamente facendo rimando alle <difese, eccezioni, deduzioni, CP_1 documenti, domande e conclusioni già svolte nei precedenti atti difensivi depositati in corso di causa>> quindi richiamando, questo essendo l'unico atto in precedenza dimesso, la memoria depositata in sede di inibitoria e le conclusioni in essa precisate.
3.1. In tale memoria, quanto al merito della vertenza, faceva presente, in CP_1 termini del tutto generici, che il Tribunale di Verona aveva adottato decisione perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza (non meglio indicata) di legittimità e di merito.
6 3.1. Ha depositato in data 15/1/2025 (il giorno prima dell'unica udienza CP_1 tenuta) ulteriore memoria (qualificata memoria difensiva in favore dell' e datata 11/7/2022) di cui il Collegio, in quanto non autorizzata, non ha tenuto conto.
4. La causa, la cui prima udienza inizialmente fissata al 21/7/2022 è stata rinviata con provvedimenti di carattere organizzativo datati 12/7/2022, 30/5/2023 e 10/4/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 16/1/2025 ed in tale contesto definitivamente decisa.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato;
assorbita ogni considerazione sul merito della pretesa creditoria di CP_1
6. Muovendo dal primo motivo di impugnazione – sul quale la stessa parte appellante ha concentrato in sede di discussione le proprie difese – rileva il Collegio come Parte_1 riproponga in grado di appello questioni identiche a
[...] quelle prospettate in primo grado senza tuttavia evidenziare le specifiche ragioni per cui ritenga errata la pronuncia impugnata la quale ha in buona sostanza evidenziato – correttamente ad avviso della Corte – che il non rispetto dei 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, DLgs 46/1999, determina una decadenza di carattere sostanziale che preclude, in termini assoluti (altrimenti verrebbero vanificate le ragioni della decadenza diretta a garantire la certezza dei rapporti giuridici), ogni valutazione nel merito e quindi consolida in capo all'Ente la sussistenza per il credito. Così si è infatti pronunciato il Tribunale di Verona: <Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica (sostanziale, non processuale come sostenuto dalla difesa della ricorrente), attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (sugli effetti preclusivi della decadenza v. Cass. 8931/11 cit. e più in generale Cass., SSUU sentenza n. 23397 del 17/11/2016). D'altronde l'eventuale illegittimità della formazione dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, comma 3, dlgs 46/1999 (in pendenza di giudizio di opposizione a cartella per crediti scaturenti dai medesimi verbali di CP_2 accertamento dell'ITL) non inciderebbe sulla sussistenza del credito previdenziale, tanto che il giudice ove il ricorso fosse proponibile, sarebbe comunque tenuto accertarne i presupposti, ma ciò comporterebbe un'inammissibile (e non prevista dal legislatore) elusione degli effetti sostanziali determinati dalla predetta decadenza>>.
Rileva in ogni caso il Collegio come - incontroverso tra le parti che la previsione di cui all'art. 24, co. 5, DLgs 46/1999 integra ipotesi di decadenza - la mancata opposizione nel termine di 40 giorni non può che implicare il
7 consolidamento del credito in capo all'Ente. Ed infatti, posto che la previsione del terzo comma dell'art. 24, DLgs 46/1999, opera su di un piano procedurale (essendo l'iscrizione a ruolo funzionale alla formazione di un titolo esecutivo che si consolida proprio ove non opposto), ne viene che, ove non rispettata, compete comunque al contribuente rilevarlo nei termini di cui al quinto comma.
Il motivo di appello non può, quindi, essere accolto.
7. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione - con il quale si sostiene la necessità che l'attività di notificazione sia accompagnata da una relata di notifica – rileva il Collegio come le ragioni della parte appellante piuttosto che aggredire la sentenza del Tribunale di Verona alla luce di un ben preciso dato normativo – al quale il primo giudice a ben vedere si è appoggiato – si fondino su mere ragioni di opportunità; ciò aldilà della previsione normativa dal Tribunale di Verona individuata in un ben preciso complesso di regole1 che esplicitamente escludono per le notifiche a mezzo pec effettuate dall' l'applicabilità dell'art. 149 bis cpc2 rendendo in tal CP_1 modo chiaro che <la scelta del legislatore di adottare modalità di notifica speciale ed autonoma rispetto alle altre già previste dall'ordinamento, che non richiedono né l'intervento di un ufficiale giudiziario né la redazione di una relata di notifica>> [in termini analoghi, Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sentenza n. 113 del 23 gennaio 2024].
Il Collegio condivide in pieno le ragioni esposte dal Tribunale di Verona inoltre rilevando, a ragione della non indispensabilità della relata, come l'utilizzo della pec consenta in termini più che ottimali di fornire informazioni certe sull'attività di notificazione essendo la pec in grado di documentare chi effettua la notifica, quando questa è stata tentata e si è poi perfezionata giungendo nella disponibilità di un ben preciso ed individuabile soggetto. Vale
8 a dire tutti i dati rilevanti per verificare la ricezione di un dato atto da parte del suo destinatario.
In ogni caso è un dato di fatto che la notificazione dell'avviso di addebito opposto, così come effettuata, ha raggiunto – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156, co. 2 cpc - il proprio scopo essendo pervenuta il 4.7.2019 nella disponibilità di Parte_1 che ha poi, seppur con ritardo, proposto opposizione.
[...]
Non vedendosi come l'eventuale assenza della relata di notifica possa avere pregiudicato i diritti di difesa dell'odierna appellante in particolare non consentendole il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 24, co. 5, DLgs 46/1999.
8. Circa la contestazione afferente al mancato utilizzo da parte dell'Ente impositore (per l'invio della pec) di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblico registro, è qui sufficiente fare rimando all'ormai consolidata giurisprudenza del Supremo collegio secondo cui <È valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente>> (Cass. civ., ord. n. 26682 del 14/10/2024); dovendosi qui rilevare come l'indirizzo di spedizione
[< t>] fosse inquivocabilmente riconducibile Email_1 ad come l'atto, come già sopra appena detto, abbia raggiunto il proprio CP_1 scopo (essendo pervenuto nella disponibilità dell'appellante odierna) e come Parte_1 non abbia segnalato di avere effettuato particolari e defatiganti attività – che non le hanno consentito il rispetto del suddetto termine di decadenza - funzionali alla comprensione di chi fosse l'intestatario dell'indirizzo pec dal quale perveniva l'avviso di addebito poi opposto. Tenuto conto anche del fatto – come segnalato dalla stessa appellante – che
[...] aveva già ricevuto, sulla Parte_1 base dei medesimi verbali ispettivi, richiesta di pagamento di contributi per conto di , quindi potendo ben ipotizzare che analoga richiesta sarebbe CP_2 di li a poco pervenuta anche da parte dell' CP_1
9. Quanto, infine, alla contestazione afferente alla rilevanza della mancata sottoscrizione dell'avviso di addebito notificato e dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale, pur in presenza del disconoscimento della conformità della copia all'originale, rileva innanzitutto il Collegio come, dalla lettura degli atti del primo grado di giudizio, non si rinvenga alcun disconoscimento né, in ogni caso, stando al tenore dell'atto di
9 appello, un disconoscimento sufficientemente individualizzato con chiara indicazione dei motivi di ritenuta difformità della copia notificata rispetto all'originale.
Posto quanto sopra, e a conclusione della valutazione del motivo di appello, può essere qui richiamata la pronuncia n. 3805/2018 resa dalla Cassazione in tema di efficacia sanante prodotta dal raggiungimento dello scopo dell'atto e, in ogni caso, ricordato come sempre il Supremo collegio, al cui insegnamento questa Corte non ha motivo di discostarsi, abbia avuto modo di affermare non essere necessaria alcuna sottoscrizione dell'atto notificato (qui un avviso di addebito) atteso che <Valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, questa Corte ha ripetutamente affermato che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402). Donde vizio della notifica per tale ragione non è dato riscontrare>> (cfr cass civ. 28852/2023 e cass. civ. 12016/2022). Dovendosi in ogni caso rilevare come la copia (in formato .pdf) notificata dell'opposto avviso di addebito risulti sottoscritta secondo la previsione di cui all'art. 3, co. 2, DLgs. 39/1993.
10. Anche il secondo e composito motivo di gravame deve, quindi, essere rigettato e, con ciò, deve essere disatteso l'intero atto di appello.
11. Quanto, infine, alle spese di giudizio, queste possono essere liquidate secondo il principio di soccombenza – a carico quindi della parte appellante – in base alla previsione del DM n. 55 del 2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), tenuto in ogni caso conto del valore di controversia (con liquidazione nei valori medi) e del fatto che in tale fase processuale non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
10 - rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di €
9.991,00 oltre a spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Paolo Talamo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <Come sostenuto da copiosa giurisprudenza di merito, da questo giudice condivisa (ex multis v. Tribunale di Roma, sentenze 4415/2020, 8174/2020, 8839/2020, Tribunale di Pavia, 27.5.2020, RG 1350/2018), devono, infatti, trovare applicazione le diposizioni di cui all'art. 26 comma 2 del DPR 602/1973, introdotto dall'articolo 38, comma 4 lett. B) del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, vigente dal 31.5.2010, e successive modifiche di cui al decreto legislativo 159/2015, vigenti dal 22.10.2015, e dal decreto legge 193 del 2016, convertito in legge 225 del 2016, vigenti dal 24.10.2016, anche in virtù del richiamo dall'art. 30, comma 4, per le notifiche a mezzo PEC, e in linea generale, per l'intera disciplina compatibile, dall'art. 30 comma 14 del citato decreto legge 78/2010 e legge di conversione n. 122/2010 per la CP disciplina applicabile agli avvisi di addebito >> 2 <La norma in esame richiama, a sua volta, il DPR 11.2.2005 n. 68, contenente “ Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”, e dispone la espressa esclusione dell'applicabilità dell'art. 149 bis c.p.c.., rendendo palese la scelta del legislatore di adottare modalità di notifica speciale ed autonoma rispetto alle altre già previste dall'ordinamento, che non richiedono né l'intervento di un ufficiale giudiziario né la redazione di una relata di notifica>>.