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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 14.11.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1453 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso come da procura in atti dagli avv.ti Antonio Galardo e Loredana
Franco ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.02.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione d'inabilità civile, o in subordine dell'assegno mensile di assistenza, ex l. n. 118/1971 e succ. mod. e integraz., oltre che dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, entrambe negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 7.02.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 23.02.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che il nominato ausiliare tecnico, anche in sede di chiarimenti alla consulenza disposti nella presente fase di opposizione, ha ritenuto di poter confermare il giudizio diagnostico già espresso nel precedente elaborato, evidenziando in particolare che:
“… nella stesura dell'elaborato peritale, conseguente alla valutazione della documentazione esibita e della visita medica, emergono tre momenti patologici.
Il primo è quello legato alla patologia muscolo-scheletrica stigmatizzata ed esaurientemente analizzata sotto tutti gli aspetti algodisfunzionali … Lo scrivente infatti riportava “Tono e trofismo delle masse muscolari adeguate all'età e tipo costituzionale.
Conservata l'efficienza forza muscolare. Colonna vertebrale riferita dolente al tratto lombare e alla cerniera lombo-sacrale. Modesta riduzione della sua funzionalità alla flesso- estensione, nella misura di circa 1/3. Dolore alla pressione sulle rime articolari delle femoro-tibiali con deficit dello squat. Segni clinici di periartrite scapolo-omerale da sofferenza della cuffia dei rotatori a destra con deficit dell'abduzione” (…)
L'ulteriore evento patologico su cui riferire è la sofferenza epatica che può essere riassunta nella condizione anatomo-patologica definita steatosi, stimata di grado moderato, quale esito, anche, della pregressa infezione da virus epatico B (…) è inaccettabile proporre una diversa valutazione medico-legale che, non tenendo conto dell'attuale stadio evolutivo della malattia, ne propone una differente stimata sulle possibili complicanze addivenire non avendosi allo stato fortunatamente, da registrare una condizione di sofferenza dell'organo
(…) la richiesta di associazione dell'ipertensione arteriosa alla seconda, o addirittura terza classe nyha, è ancora di più inaccettabile atteso che l'ipertensione del ricorrente è in buon compenso emodinamico…
Infine per quanto riguarda la sofferenza psichiatrica segnalata dal procuratore del ricorrente ci si permette di far notare che il disturbo depressivo endogeno relazionato in data 06 agosto 2021 rappresenta l'unico momento in cui tale presunta sofferenza è stata motivo di valutazione clinica …
Pertanto, lette con la dovuta attenzione anche le successive note critiche avanzate e ponderate l'ulteriore documentazione medica depositate si può concludere che il ricorrente
… è da ritenere
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA
DA 34% AL 73 % ART. 2 E 13 L. 118/71 E ART 9 DL: 509/88
PERCENTUALE 60% …
e confermare la condizione di
PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELL' ART 3, COMMA 1 LEGGE 05
FEBBRAIO 1992 N. 104” (cfr. chiarimenti ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza dei contestati requisiti sanitari – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata, in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 03.01.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino