Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna pubblica udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5668/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, cod. fisc. , rapp.to e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
GILIBERTI FRANCESCO
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , CP_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.3.25, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 13772/24 R.G. ed, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento, benefici di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92). Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. E' necessario, quindi, che le contestazioni siano espresse in ricorso con una chiarezza argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte a sostegno dell'elaborato peritale.
Nel caso di specie, parte istante si è limitata ad affermare in modo del tutto generico che il CTU nominato nella fase di ATP aveva omesso “di valutare alcune delle patologie di cui è affetta la ricorrente in particolare poliartrosi, ipertensione arteriosa, declino cognitivo, broncopatia cronica ostruttiva inoltre non prende in debita considerazione la situazione complessiva della ricorrente in considerazione degli sforzi a cui deve far fronte nel vivere quotidiano. L'elaborato del CTU tiene debitamente conto delle tabelle e delle patologie del periziando, tuttavia, difetta nel valutare le varie patologie nella loro incidenza sulle attività della vita quotidiana.”
Di contro, da un lato, alcune delle patologie richiamate in ricorso non sono proprio certificate nella documentazione allegata ad esso, dall'altro, il CTU ha adeguatamente valutato le condizioni della ricorrente e l'incidenza delle sue patologie sullo svolgimento della vita quotidiana. Orbene, reputa il giudicante che le contestazioni espresse non soddisfino il requisito di specificità richiesto dalla norma.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta inabile al 100% dalla domanda amministrativa;
dunque, non ha diritto all'indennità di accompagnamento né ha diritto all'handicap con connotazione di gravità ex L. 104/1992, art. 3 comma 3. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso e per l'effetto dichiara che non è bisognevole Parte_1 di assistenza continua, e versa in una condizione utile per conseguire i benefici di cui all'art. 3, comma
1, L. 104/1992;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Napoli,03/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon