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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
UC PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4286/2019 di R.G. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
E QUALITA' DI Parte_1 Controparte_1
GE (CF , Controparte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Feliciello, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORI
E
(P.IVA: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Napolitano, giusta procura in atti, domiciliato come in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
R.G. n. 4286/2019 1 Parte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.09.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisone con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_3
genitori della minore convenivano in giudizio la
[...] CP_2 Controparte_3
nonché il sig. per sentirli condannare al risarcimento dei danni
[...] Parte_2
subiti a causa del sinistro descritto in atti oltre alla liquidazione del danno biologico e morale, con condanna alle spese di lite.
Nel dettaglio, gli attori deducevano che in data 07.02.2017 alle ore 07.45 circa, la minore mentre camminava regolarmente a piedi in compagnia della CP_2
madre, veniva investita dal veicolo Ford Focus tg. EC568ZJ, il cui conducente teneva una condotta imprudente, incauta e inadeguata;
che a seguito dell'urto la minore veniva trasportata presso il presidio ospedaliero “A.O.R.N. Santobono-Pausillipon” ove le veniva diagnosticata “frattura della metafisi distale di radio ingranata e infrazione della
stiloide ulnare a sinistra”;
Si costituiva la contestando la domanda di parte attrice chiedendone il CP_3
rigetto in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio.
R.G. n. 4286/2019 2 Il sig. benché ritualmente evocato nel presente giudizio, non si Parte_2
costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La domanda è infondata per i motivi di seguito esposti.
In base al principio giuridico della ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2967 c.c., chi vuole far valere in giudizio un diritto è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
Nel caso di specie il primo onere degli attori doveva essere quello di dimostrare il fatto storico quindi, le modalità e la dinamica del sinistro per il quale è invocata l'operatività della copertura assicurativa.
Nel corso del giudizio, è stato escusso un teste che ha solo genericamente confermato la dinamica prospettata da parte attrice.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001,
n. 9662).
R.G. n. 4286/2019 3 Nello specifico, il teste sig.ra dichiarava essere la nonna della Testimone_1
minore lesionata, pertanto, non può essere considerata indifferente rispetto alle parti in causa;
ciò seppur non determini l'inattendibilità della testimonianza a priori, di certo ne determina l'insufficienza a fondare, da sola, prova dell'evento dedotto, alla luce delle osservazioni che seguono.
L'attendibilità del predetto teste, infatti, stanti i rapporti di parentela sopra dedotti, deve essere vagliata in modo più accurato dal giudice, il quale dovrà valutare in maniera maggiormente rigorosa se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, ad esempio da documenti o da altre testimonianze (Cass., sent. n. 14706 del 19 luglio 2016.)
Tanto premesso occorre rilevare che le dichiarazioni rese dal teste sono certamente generiche e non supportate da un numero di dettagli e particolari tali da renderle inconfutabili (il teste non ha indicato dove sia avvenuto il sinistro, quale fosse la sua posizione – visuale – rispetto ai fatti), con la conseguente mancanza di una rassicurante conferma della narrativa dei fatti dedotti in giudizio.
Emergono, inoltre, diversi passaggi nei quali il teste omette di dare conto di alcun particolare rilevante idoneo a dimostrare una reale padronanza e conoscenza piena e diretta dell'evento di cui si era affermata testimone oculare (il teste , escusso Tes_1
all'udienza del 21.04.2022, infatti, così dichiarava: “… Non ricordo la direzione di marcia
del veicolo…non mi ricordo se mia figlia manteneva per mano la minore” e riportando invece elementi di dettaglio, quali i punti d'impatto (il teste riferiva: “ Il marciapiede era stretto e
R.G. n. 4286/2019 4 mentre lo percorrevamo una macchina che procedeva nel nostro stesso senso di marcia ha urtato il
braccio sinistro di mia nipote...”).
Tali dichiarazioni, dunque, risultano evidentemente inidonee a confermare il sinistro dedotto da parte attrice e le modalità di accadimento dello stesso.
A ciò va aggiunto che non furono chiamate sul posto né le autorità di pubblica sicurezza né soccorsi.
Sul luogo del sinistro, infatti, non è sopraggiunta alcuna autorità che abbia riportato la dinamica del sinistro né risulta presente in atti altro documento redatto da pubblico ufficiale nell'immediatezza dei fatti.
Ancora, non può non rilevarsi che nel referto P.S. n. 20170009124 del 07.02.2017 del nosocomio A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon” di Napoli, gli istanti dichiaravano che la minore aveva riportato lesioni per incidente domestico, senza alcun cenno alla responsabilità di terzi né all'omissione di soccorso.
Quanto al valore probatorio del certificato di primo soccorso va precisato che: “Il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della
provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese.
Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico
certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato”( Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28
luglio 2020, n. 16030).
R.G. n. 4286/2019 5 Nessun credito può ascriversi alla dichiarazione resa dal sig. in data Parte_1
10.03.2017 e, quindi, a distanza di ben 33 giorni dal lamentato sinistro, ove dichiarava che la figlia aveva riportato le lesioni diagnosticatele nel referto di prime cure a seguito di un incidente stradale.
Sul punto si ritiene che gli attori non abbiano adeguatamente contestato la veridicità
del referto medico del pronto soccorso;
appare appena il caso ulteriormente di precisare che “il referto medico rilasciato da una struttura pubblica ospedaliera, è un atto pubblico
assistito da fede privilegiata. Pertanto, per contestare la veridicità delle dichiarazioni contenute nel referto, sarebbe stato necessario proporre querela di falso, secondo le modalità previste dal codice di
procedura civile. ..." (cfr. Corte D'Appello di Napoli, Sentenza n. 461/2022 del 07-02-
2022).
Né può supplire alle lacune istruttorie la consulenza tecnica, trattandosi di strumento cognitivo di ausilio al giudice.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte la domanda attrice non può trovare accoglimento poiché non può ritenersi assolto l'onere probatorio giuridicamente previsto in capo a chi vuole far valere un proprio diritto.
Quanto alla domanda di parte convenuta relativa alla condanna degli istanti, ex art. 96
c.p.c., va in questa sede rammentato che, come affermato in giurisprudenza,
“L'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c. deve rivestire carattere eccezionale, cioè confinato nell'ambito
di gravi violazioni e non semplicemente nell'allegazione di fatti o situazioni che rappresentano la pretesa di una parte e che, come tali, vengono sottoposte al vaglio di un organo giurisdizionale
R.G. n. 4286/2019 6 chiamato a valutarne la fondatezza o meno… (Corte di appello, Trento, sez. II, 15/07/2020,
n.153).
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “La condanna per responsabilità processuale
aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche
riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della
consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (Corte di appello, Palermo, sez. II, 11/06/2020,
n.885).
Conclusivamente, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa UC
PA, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
4286/2019 di R.G., così provvede:
- rigetta la domanda proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_3
nell'interesse della minore;
CP_2
R.G. n. 4286/2019 7 -condanna e a pagare alla in persona Parte_1 Parte_3 CP_3
del suo legale rappresentante p.t., le spese di lite del presente giudizio, le quali vengono liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cassa di Previdenza, se dovute;
Così deciso in Nola, lì 10.12.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa UC PA
R.G. n. 4286/2019 8