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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca MA SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2193 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
MA TT ND e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma via Panaro n. 11 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6827/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 12/07/2023 notificata in data 28/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 18/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , dipendente del inquadrato nel Controparte_1 Parte_1 profilo professionale F2, conducente di automezzi ordinari e blindati, Area II, ed in servizio presso il sede centrale, premesso di svolgere la Parte_1
1 propria attività in virtù di una articolazione a giorni alterni per un totale di 35 ore settimanali per tre giorni lavorativi, e dedotto di non aver più percepito a decorrere dal 2016 la doppia indennità giornaliera per la guida di veicoli ordinari e/o blindati svolta nell'arco della medesima giornata per la durata superiore alle sei ore giornaliere ex art. 37 CCNI 2010, ha adito il Tribunale di Roma, al fine di ottenere nei confronti del ingiunzione di pagamento della somma di € 1.742,00, oltre Parte_1 interessi.
1.1. In accoglimento del proposto ricorso monitorio, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 6250/2022. 1.2. Il ha proposto opposizione al citato decreto ingiuntivo, Parte_1 Parte_1 lamentando in sintesi una errata interpretazione del richiamato art. 37, da ritenersi riferito ad una indennità “giornaliera” ed unica, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“- In accoglimento della proposta opposizione, revocare, annullare e/o comunque riformare il D.I. n. 6250/2022 del 3.10.2022 emesso dal Tribunale di Roma, sez. lavoro”.
1.3. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: “1) Controparte_1 rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6250/2022 del 3/10/2022, notificato in data 04.10.2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a seguito di procedimento R.G. n. 27434/2022, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c. 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 1.800,00 oltre alla rifusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; …”.
1.3.1. Il primo giudice ha ritenuto infondata la proposta opposizione evidenziando, da un lato, che, come previsto dall'accordo stipulato dall'Amministrazione con le maggiori sigle sindacali, l'indennità di cui all'art. 37 CCNI deve intendersi quale indennità unica erogata con due distinti pagamenti, in quanto riconosciuta per due giornate di lavoro;
dall'altro, che essendo tale interpretazione adottata in seno a tutte le altre sedi del
, aveva percepito un trattamento economico deteriore, Parte_1 Controparte_1
a parità di mansioni svolte, rispetto a quello percepito da altri suoi colleghi, conducenti di automezzi presso le sedi del diverse da quella centrale, in Parte_1 contrasto con l'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e che vieta trattamenti migliorativi/peggiorativi a titolo individuale rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione parziale, sollevata in primo grado con riferimento alle annualità richiesta per il periodo anteriore al 2017, nonché per errata interpretazione dell'art. 37 CCNI.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. 2 3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. In applicazione dell'ormai riconosciuto principio della c.d. ragione più liquida (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 23531 del 18/11/2016, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9671 del 19/04/2018, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”), che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., è sufficiente rilevare la fondatezza del secondo motivo di gravame ai fini dell'accoglimento dell'appello, rendendosi ultroneo l'esame del primo motivo di impugnazione.
4.1. Sostiene il appellante che il primo giudice avrebbe errato, in primo Parte_1 luogo, nel ritenere l'indennità oggetto di causa alla stregua di “una unica indennità di guida che tuttavia viene erogata con due distinti pagamenti”: inoltre, il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento circa la sussistenza del credito dell'originario ricorrente su di un risalente accordo locale del 2011, mai comunicato all'Amministrazione centrale e non vincolante per la stessa, in quanto sottoscritto in deroga alle competenze individuate per la contrattazione locale dalle disposizioni contrattuali e dall'art. 40, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001. 4.2. In via preliminare, è destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità del motivo di appello in disamina sollevata dalla parte appellata, secondo cui il Parte_1 non avrebbe contestato nel merito il verbale di accordo sindacale del 2011, ragion per cui tale documento non potrebbe essere “contestato” in appello.
4.2.1. Difatti, l'onere di contestazione riguarda unicamente “i fatti posti a fondamento della domanda”: da tale principio non può farsi discendere alcun vincolo, né per la parte appellante, né per la Corte, nella valutazione ed interpretazione di un atto che è stato posto a fondamento della decisione del giudice di prime cure, e che ben può essere esaminato e diversamente valutato in questa sede.
4.3. Ciò posto, osserva la Corte che risulta provato in via documentale come il
[...]
, ed in particolare la Direzione del Bilancio e della Contabilità (doc. n. 2 Parte_1 allegato al ricorso in opposizione), avesse nel dicembre 2017 chiarito, a seguito di quesito inoltrato dalla Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie (doc. n. 3), come al personale conducente di automezzi in servizio presso l'Amministrazione centrale, ammesso a prestare servizio a giorni alterni per effetto di turnazione, dovesse riconoscersi una sola indennità, sia nel caso di orario superiore alle sei ore giornaliere, sia nel caso di guida di veicolo ordinario e veicolo blindato nell'arco della stessa giornata lavorativa. E ciò in quanto il riferimento dell'art. 37, 3 comma 1, CCNI 2020 alla corresponsione “per periodi non inferiori alle sei ore un'indennità di € 4,00 giornaliere” doveva intendersi relativo ad una unica indennità dovuta per l'intera giornata lavorativa.
4.4. Trattasi, come è evidente, di disposizioni fornite dal a livello centrale, Parte_1 che si pongono in netto contrasto con il contenuto dell'accordo sindacale intervenuto in data 26/10/2011 tra la Procura Generale della Corte di Cassazione, rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale aggiunto e dal Direttore amministrativo delegato alla gestione del personale amministrativo, le RSU e le OO.SS. territoriali di categoria: difatti, in tale accordo, come riportato nella gravata sentenza, la parte pubblica e la parte sindacale concordavano nel ritenere che l'indennità di cui all'art. 37 CCNI 2010 dovesse intendersi come “un'unica indennità avente unica natura”, con la conseguenza che “all'autista che articola il proprio orario di lavoro su dodici ore, va riconosciuta l'indennità in questione complessivamente per due giornate di lavoro”.
4.5. Tuttavia, tale accordo, raggiunto unicamente a livello locale e riguardante unicamente l'ufficio della Procura Generale della Cassazione, fa riferimento ad indicazioni fornite dalla Direzione generale del bilancio del Ministero della Giustizia risalenti all'agosto 2011, e che risultano del tutto superate dall'orientamento successivo, proveniente dalla medesima Direzione Generale, come riportato al superiore paragrafo 4.2. 4.6. In altri termini, la disparità di trattamento, per come affermata dal primo giudice, deriva non dalla errata interpretazione ed applicazione della norma di cui all'art. 37 CCNI da parte dell'Amministrazione centrale, bensì dall'applicazione di un accordo sindacale territoriale risalente nel tempo, che si atteggia come pattuizione limitata ai conducenti di automezzi dipendenti di quell'ufficio, in quanto concordata con rappresentanze sindacali aziendali e territoriali che non risulta abbiano sottoscritto analogo accordo anche a livello centrale con il . Parte_1
4.7. Invero, la norma in argomento è chiara nella sua formulazione: “Spetta al personale addetto alla conduzione di automezzi per periodi non inferiori alle sei ore un'indennità di € 4,00 giornaliere. Nelle sei ore devono intendersi compresi i tempi di attesa e le soste. La predetta indennità è aumentata a € 6,00 per la conduzione di automezzi blindati”. Essa va interpretata - come già ritenuto dalla Corte di appello di Napoli (cfr. sentenza n. 5800/2021 prodotta in atti) - nel senso che l'indennità ivi prevista è, per espressa previsione, un'indennità giornaliera, che varia a seconda del tipo di mezzo condotto, e che spetta per il turno di lavoro giornaliero, che deve essere minimo di sei ore, ossia pari a sei ore o anche superiore;
se il turno è di 12 ore, l'indennità non spetta affatto in misura doppia perché la stessa è collegata al turno giornaliero e non a singoli periodi di sei ore.
4.8. Pertanto, dovendo tale norma essere correttamente interpretata, la originaria pretesa creditoria di non può che essere ritenuta infondata, Controparte_1 restando irrilevante la condotta tenuta dall'Amministrazione in epoca antecedente al 2016, in ragione della necessità di una esatta interpretazione ed applicazione della 4 norma collettiva, alla quale, d'altro canto, dal 2016 in poi l'Amministrazione centrale si è adeguata.
4.9. Nè possono dirsi sussistenti ostativi profili di disparità di trattamento, in quanto se conducenti di automezzi appartenenti ad uffici territoriali ricevono la c.d. doppia indennità, ciò accade non alla stregua di una corretta applicazione del CCNI, bensì in virtù di un accordo sindacale locale che si atteggia come fonte mediata non dotata di efficacia diretta.
5. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata: il decreto ingiuntivo n. 6250/2022 emesso dal Tribunale di Roma deve essere revocato, essendo emersa la non sussistenza dei crediti azionati in via monitoria.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 6250/2022 emesso dal Tribunale di Roma per insussistenza dei crediti azionati in via monitoria. Condanna al pagamento in Controparte_1 favore del appellante delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano Parte_1 per il primo in € 1.800,00 e per il secondo in € 2.000,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Roma, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca MA SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2193 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
MA TT ND e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma via Panaro n. 11 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6827/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 12/07/2023 notificata in data 28/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 18/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , dipendente del inquadrato nel Controparte_1 Parte_1 profilo professionale F2, conducente di automezzi ordinari e blindati, Area II, ed in servizio presso il sede centrale, premesso di svolgere la Parte_1
1 propria attività in virtù di una articolazione a giorni alterni per un totale di 35 ore settimanali per tre giorni lavorativi, e dedotto di non aver più percepito a decorrere dal 2016 la doppia indennità giornaliera per la guida di veicoli ordinari e/o blindati svolta nell'arco della medesima giornata per la durata superiore alle sei ore giornaliere ex art. 37 CCNI 2010, ha adito il Tribunale di Roma, al fine di ottenere nei confronti del ingiunzione di pagamento della somma di € 1.742,00, oltre Parte_1 interessi.
1.1. In accoglimento del proposto ricorso monitorio, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 6250/2022. 1.2. Il ha proposto opposizione al citato decreto ingiuntivo, Parte_1 Parte_1 lamentando in sintesi una errata interpretazione del richiamato art. 37, da ritenersi riferito ad una indennità “giornaliera” ed unica, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“- In accoglimento della proposta opposizione, revocare, annullare e/o comunque riformare il D.I. n. 6250/2022 del 3.10.2022 emesso dal Tribunale di Roma, sez. lavoro”.
1.3. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: “1) Controparte_1 rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6250/2022 del 3/10/2022, notificato in data 04.10.2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a seguito di procedimento R.G. n. 27434/2022, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c. 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 1.800,00 oltre alla rifusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; …”.
1.3.1. Il primo giudice ha ritenuto infondata la proposta opposizione evidenziando, da un lato, che, come previsto dall'accordo stipulato dall'Amministrazione con le maggiori sigle sindacali, l'indennità di cui all'art. 37 CCNI deve intendersi quale indennità unica erogata con due distinti pagamenti, in quanto riconosciuta per due giornate di lavoro;
dall'altro, che essendo tale interpretazione adottata in seno a tutte le altre sedi del
, aveva percepito un trattamento economico deteriore, Parte_1 Controparte_1
a parità di mansioni svolte, rispetto a quello percepito da altri suoi colleghi, conducenti di automezzi presso le sedi del diverse da quella centrale, in Parte_1 contrasto con l'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e che vieta trattamenti migliorativi/peggiorativi a titolo individuale rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione parziale, sollevata in primo grado con riferimento alle annualità richiesta per il periodo anteriore al 2017, nonché per errata interpretazione dell'art. 37 CCNI.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. 2 3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. In applicazione dell'ormai riconosciuto principio della c.d. ragione più liquida (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 23531 del 18/11/2016, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9671 del 19/04/2018, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”), che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., è sufficiente rilevare la fondatezza del secondo motivo di gravame ai fini dell'accoglimento dell'appello, rendendosi ultroneo l'esame del primo motivo di impugnazione.
4.1. Sostiene il appellante che il primo giudice avrebbe errato, in primo Parte_1 luogo, nel ritenere l'indennità oggetto di causa alla stregua di “una unica indennità di guida che tuttavia viene erogata con due distinti pagamenti”: inoltre, il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento circa la sussistenza del credito dell'originario ricorrente su di un risalente accordo locale del 2011, mai comunicato all'Amministrazione centrale e non vincolante per la stessa, in quanto sottoscritto in deroga alle competenze individuate per la contrattazione locale dalle disposizioni contrattuali e dall'art. 40, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001. 4.2. In via preliminare, è destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità del motivo di appello in disamina sollevata dalla parte appellata, secondo cui il Parte_1 non avrebbe contestato nel merito il verbale di accordo sindacale del 2011, ragion per cui tale documento non potrebbe essere “contestato” in appello.
4.2.1. Difatti, l'onere di contestazione riguarda unicamente “i fatti posti a fondamento della domanda”: da tale principio non può farsi discendere alcun vincolo, né per la parte appellante, né per la Corte, nella valutazione ed interpretazione di un atto che è stato posto a fondamento della decisione del giudice di prime cure, e che ben può essere esaminato e diversamente valutato in questa sede.
4.3. Ciò posto, osserva la Corte che risulta provato in via documentale come il
[...]
, ed in particolare la Direzione del Bilancio e della Contabilità (doc. n. 2 Parte_1 allegato al ricorso in opposizione), avesse nel dicembre 2017 chiarito, a seguito di quesito inoltrato dalla Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie (doc. n. 3), come al personale conducente di automezzi in servizio presso l'Amministrazione centrale, ammesso a prestare servizio a giorni alterni per effetto di turnazione, dovesse riconoscersi una sola indennità, sia nel caso di orario superiore alle sei ore giornaliere, sia nel caso di guida di veicolo ordinario e veicolo blindato nell'arco della stessa giornata lavorativa. E ciò in quanto il riferimento dell'art. 37, 3 comma 1, CCNI 2020 alla corresponsione “per periodi non inferiori alle sei ore un'indennità di € 4,00 giornaliere” doveva intendersi relativo ad una unica indennità dovuta per l'intera giornata lavorativa.
4.4. Trattasi, come è evidente, di disposizioni fornite dal a livello centrale, Parte_1 che si pongono in netto contrasto con il contenuto dell'accordo sindacale intervenuto in data 26/10/2011 tra la Procura Generale della Corte di Cassazione, rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale aggiunto e dal Direttore amministrativo delegato alla gestione del personale amministrativo, le RSU e le OO.SS. territoriali di categoria: difatti, in tale accordo, come riportato nella gravata sentenza, la parte pubblica e la parte sindacale concordavano nel ritenere che l'indennità di cui all'art. 37 CCNI 2010 dovesse intendersi come “un'unica indennità avente unica natura”, con la conseguenza che “all'autista che articola il proprio orario di lavoro su dodici ore, va riconosciuta l'indennità in questione complessivamente per due giornate di lavoro”.
4.5. Tuttavia, tale accordo, raggiunto unicamente a livello locale e riguardante unicamente l'ufficio della Procura Generale della Cassazione, fa riferimento ad indicazioni fornite dalla Direzione generale del bilancio del Ministero della Giustizia risalenti all'agosto 2011, e che risultano del tutto superate dall'orientamento successivo, proveniente dalla medesima Direzione Generale, come riportato al superiore paragrafo 4.2. 4.6. In altri termini, la disparità di trattamento, per come affermata dal primo giudice, deriva non dalla errata interpretazione ed applicazione della norma di cui all'art. 37 CCNI da parte dell'Amministrazione centrale, bensì dall'applicazione di un accordo sindacale territoriale risalente nel tempo, che si atteggia come pattuizione limitata ai conducenti di automezzi dipendenti di quell'ufficio, in quanto concordata con rappresentanze sindacali aziendali e territoriali che non risulta abbiano sottoscritto analogo accordo anche a livello centrale con il . Parte_1
4.7. Invero, la norma in argomento è chiara nella sua formulazione: “Spetta al personale addetto alla conduzione di automezzi per periodi non inferiori alle sei ore un'indennità di € 4,00 giornaliere. Nelle sei ore devono intendersi compresi i tempi di attesa e le soste. La predetta indennità è aumentata a € 6,00 per la conduzione di automezzi blindati”. Essa va interpretata - come già ritenuto dalla Corte di appello di Napoli (cfr. sentenza n. 5800/2021 prodotta in atti) - nel senso che l'indennità ivi prevista è, per espressa previsione, un'indennità giornaliera, che varia a seconda del tipo di mezzo condotto, e che spetta per il turno di lavoro giornaliero, che deve essere minimo di sei ore, ossia pari a sei ore o anche superiore;
se il turno è di 12 ore, l'indennità non spetta affatto in misura doppia perché la stessa è collegata al turno giornaliero e non a singoli periodi di sei ore.
4.8. Pertanto, dovendo tale norma essere correttamente interpretata, la originaria pretesa creditoria di non può che essere ritenuta infondata, Controparte_1 restando irrilevante la condotta tenuta dall'Amministrazione in epoca antecedente al 2016, in ragione della necessità di una esatta interpretazione ed applicazione della 4 norma collettiva, alla quale, d'altro canto, dal 2016 in poi l'Amministrazione centrale si è adeguata.
4.9. Nè possono dirsi sussistenti ostativi profili di disparità di trattamento, in quanto se conducenti di automezzi appartenenti ad uffici territoriali ricevono la c.d. doppia indennità, ciò accade non alla stregua di una corretta applicazione del CCNI, bensì in virtù di un accordo sindacale locale che si atteggia come fonte mediata non dotata di efficacia diretta.
5. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata: il decreto ingiuntivo n. 6250/2022 emesso dal Tribunale di Roma deve essere revocato, essendo emersa la non sussistenza dei crediti azionati in via monitoria.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 6250/2022 emesso dal Tribunale di Roma per insussistenza dei crediti azionati in via monitoria. Condanna al pagamento in Controparte_1 favore del appellante delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano Parte_1 per il primo in € 1.800,00 e per il secondo in € 2.000,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Roma, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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