CA
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente
dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore
dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1215/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BARONE Parte_1 P.IVA_1
SALVATORE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti ALI' Controparte_1 C.F._1
ANTONIO e ALÌ LUIGI.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 497/2023 pubblicata in data 03/08/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 9 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltagirone ha così statuito: “dichiara la legittimazione passiva di dichiara l'illegittimità della ordinanza Controparte_1
dirigenziale n. 31 del 27.05.2021 emessa dal e notificata a Parte_1 CP_1
in data 03.06.2021 per i motivi meglio evidenziati in parte motiva, e per l'effetto,
[...] accoglie l'opposizione proposta da avverso l'impugnata l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 31/2021 del 27.05.2021 e notificata il 03.06.2021 per il pagamento della somma di € 22.065,28”, condannando il in persona del sig. Sindaco pro Parte_1
tempore, a rimborsare a parte opponente le spese del giudizio. Controparte_1
Il giudice di prime cure, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
[...]
e quella di prescrizione del credito sollevata da parte opponente, ha evidenziato: Parte_1
1) quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di che come Controparte_1 documentalmente accertato lo stesso non è mai stato socio della Cooperativa “La Cittadella”, ma a pag. 3 dell'atto di compravendita del 20.12.2007 si legge “… la parte acquirente si accolla tutte le spese derivanti dalla causa civile che il condominio ha in corso con i proprietari del suolo su cui sorge l'edificio e le spese di ristrutturazione del condomino stesso;
mentre parte venditrice si accolla le spese di morosità delle bollette dell'acqua…”, dichiarando la legittimazione passiva di e rigettando la relativa eccezione;
Controparte_1
2) il credito azionato dal non è certo, liquido ed esigibile, poiché il Pt_1 Pt_1
unilateralmente, ha rivalutato le somme liquidate dalla Corte di Appello di Catania, senza indicare i criteri di determinazione dell'importo ingiunto, poiché nel corso dell'atto vengono genericamente indicate le somme aggiornate al 31.01.2007 (pari ad € 148.674,21); al
30.09.2009 (pari ad € 159.883,84); al 20.07.2020 (pari ad € 176.522,29) e l'ultima cifra suddivisa in otto soci e/o ex soci assegnatari, pari ciascuno ad € 22.065,00, né specificare il tasso di interesse applicato né il valore delle somme rivalutate.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il per le ragioni Parte_1
meglio esaminate in motivazione, cui ha resistito Controparte_1
****
Con un unico motivo di impugnazione il appellante ha censurato la sentenza nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto che sarebbe stata violata da parte dell'Ente la disciplina del R.D.
639/1910, in quanto il credito azionato dal non sarebbe certo, liquido Parte_1
pagina 2 di 6 ed esigibile, poiché l'Ente, unilateralmente, avrebbe rivalutato le somme liquidate dalla Corte di Appello di Catania, senza indicare i criteri di determinazione dell'importo ingiunto.
In particolare l'appellante ha dedotto che il credito risulta certo, liquido ed esigibile, in forza della sentenza n. 211/2003 resa dal Tribunale di Caltagirone, e dalla successiva sentenza della
Corte di Appello di Catania n. 681 del 19.05.2009, evidenziando che:
- la TT CE, proprietaria dell'area espropriata ed assegnata alla cooperativa “La
Cittadella”, aveva adito le vie giudiziarie al fine di ottenere i giusti indennizzi dovuti in dipendenza dell'espropriazione;
- nella sent. n. 211/03 il Tribunale di Caltagirone aveva condannato il
[...]
, in solido con la Coop. “La Cittadella”, al pagamento in favore degli attori Parte_1
della somma pari ad € 242.080,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi fino al soddisfo e spese del giudizio;
- la sopraccitata somma pari ad € 296.681,08, comprensiva di accessori, interessi e rivalutazione aggiornata al 31/01/2007, era stata corrisposta per intero dal Comune di in favore degli aventi causa, nonostante una parte della suddetta somma, Parte_1
pari ad € 183.821,93, fosse dovuta dalla in forza della Parte_2
Convenzione. La;
Parte_3
- con la sent. n. 681 del 19/05/2009, la Corte di Appello di Catania, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Caltagirone, aveva confermato la condanna in solido fra le parti per un minore importo di € 191.655,00 (€ 242.080,00 - € 50.452,00 quale indennità di occupazione legittima), oltre quanto ivi previsto nella parte dispositiva della sentenza di primo grado e non oggetto di impugnativa (“oltre quanto sarà per risultare dovuto per rivalutazione monetaria ed interessi”);
- con successiva ordinanza di ingiunzione n. 4 del 23.10.2009 prot. n. 57664 - richiamata nell'ordinanza ingiunzione opposta – l'Ente aveva ingiunto alla Parte_4
di pagare la minore somma di € 159.883,84, pari alla somma di €
[...]
148.674,21, aggiornata al 0/09/2009 e già detratti gli importi posti a carico del Pt_1
oltre interessi legali fino al soddisfo, allegando i calcoli dettagliati che giustificavano l'importo ingiunto sulla base di quanto stabilito con sent. n. 211/03 del Tribunale di pagina 3 di 6 Caltagirone e successiva sent. n. 681 del 19/05/2009 della Corte di Appello di Catania, ordinanza mai opposta e divenuta definitiva a carico della dei soci della stessa. Pt_2
Il ha, quindi, precisato che la somma di € 159.883,84 contenuta nell'ordinanza di Pt_1
ingiunzione n. 4 del 23.10.2009 prot. n. 57664, richiamata nell'impugnata Ordinanza ingiunzione n. 31 del 27.05.2021 per cui è causa, deve ritenersi quale somma definitiva, certa liquida ed esigibile, e di aver in ogni caso richiesto solo gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data del pagamento sino all'emissione dell'ordinanza.
Il motivo di appello è fondato.
Va invero rilevato che il titolo esecutivo nei confronti del è costituito CP_1 dall'ordinanza impugnata con la quale è stata chiesta la restituzione della somma corrisposta dall'ente in favore delle ditte espropriate anche per conto della Cooperativa, pari ad €
148.674,21, quale somma aggiornata al 31/01/2007, oltre gli interessi legali maturati successivamente.
Non si comprende, pertanto, la statuizione del Tribunale secondo cui “il avrebbe Pt_1
rivalutato annualmente la somma ingiunta incrementandola contestualmente degli interessi, dei quali però non viene indicato il tasso (legale, convenzionale o moratorio)”.
Il ha proceduto esclusivamente a calcolare gli interessi al tasso legale dalla data del Pt_1
pagamento (31/01/2007), così giungendo all'emissione dell'ordinanza in cui ha precisato che il debito complessivo di detta Cooperativa edilizia “La Cittadella” nei confronti dell'Ente, aggiornata al 20/07/2020, è pari alla somma complessiva di € 176.522,29 (ossia € 148.674,21 +
€ 27.848,08 a titolo di interessi legali) e di conseguenza di essere creditore nei confronti del
Sig. quale attuale proprietario dell'alloggio sociale della Cooperativa Controparte_1
edilizia “La Cittadella”, e limitatamente alla quota parte di sua spettanza, della somma di €
22.065,28, oltre interessi maturandi fino al soddisfo.
L'ordinanza ingiunzione è stata, quindi, emessa correttamente.
Il nella sua comparsa di costituzione ha chiesto il rigetto dell'appello sia perché, CP_1
come ritenuto dal primo giudice il credito azionato dal non sarebbe certo, liquido né Pt_1
esigibile, sia insistendo nella circostanza eccepita con il ricorso introduttivo consistente nella assenza in capo al Comune di di alcun titolo di credito esecutivo nei confronti di Parte_1
Controparte_1
pagina 4 di 6 In tal modo lo stesso, tuttavia, non ha fatto altro che riproporre l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per mancanza di titolo esecutivo nei suoi confronti.
L'eccezione è inammissibile.
Occorre ricordare che, come confermato da ultimo dalla sentenza a sezioni unite n.
7940/2019, il giudice della “nomofilachia ha identificato con chiarezza la parte che ha l'onere di proporre l'appello incidentale e quella che invece può limitarsi a riproporre le domande e le eccezioni ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve, perché non ne ha l'interesse, proporre appello incidentale e può riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di costituzione”.
Nel caso alla mano, tuttavia, (diversamente da quanto accaduto nel procedimento di cui alla sentenza n. 335/2024 del 21.2.2024 richiamata dall'appellato nel verbale di udienza) il primo giudice non si è limitato a ritenere assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per mancanza di titolo esecutivo nei confronti del , ma ha espressamente rigettato, anche CP_1
in dispositivo, tale eccezione, ritenendo che lo stesso nell'atto di compravendita era stato reso edotto del procedimento “con i proprietari del suolo” e si era accollato tutte le spese derivanti dalla causa civile che il condominio aveva in corso con i proprietari del suolo su cui sorge l'edificio, con conseguente sua legittimazione passiva.
Tale statuizione espressa doveva, quindi, formare oggetto di apposito appello incidentale, appello che il non ha proposto, dovendosi ulteriormente precisare che, quand'anche CP_1
si volesse ritenere implicitamente proposto appello incidentale, lo stesso sarebbe tardivo, poiché formulato solo con l'atto di costituzione in giudizio depositato il 19.2.2024 e non 20 giorni prima dell'udienza fissata con decreto per il 23.02.2024.
Ne consegue che è passata in cosa giudicata l'accertamento circa la legittimazione passiva di
. CP_1
In definitiva va, quindi, confermata l'ordinanza ingiunzione n. 31/2021 del 27/05/2021 opposta e parte appellata va condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 e tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto dell'ingiunzione rientrante nello scaglione da 5.201 a 26.000).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 31/2021 del 27/05/2021;
[...]
2) condanna parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €.1.700,00 quanto al primo grado, €.1.984,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, contributo unificato, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 9 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente
dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore
dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1215/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BARONE Parte_1 P.IVA_1
SALVATORE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti ALI' Controparte_1 C.F._1
ANTONIO e ALÌ LUIGI.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 497/2023 pubblicata in data 03/08/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 9 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltagirone ha così statuito: “dichiara la legittimazione passiva di dichiara l'illegittimità della ordinanza Controparte_1
dirigenziale n. 31 del 27.05.2021 emessa dal e notificata a Parte_1 CP_1
in data 03.06.2021 per i motivi meglio evidenziati in parte motiva, e per l'effetto,
[...] accoglie l'opposizione proposta da avverso l'impugnata l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 31/2021 del 27.05.2021 e notificata il 03.06.2021 per il pagamento della somma di € 22.065,28”, condannando il in persona del sig. Sindaco pro Parte_1
tempore, a rimborsare a parte opponente le spese del giudizio. Controparte_1
Il giudice di prime cure, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
[...]
e quella di prescrizione del credito sollevata da parte opponente, ha evidenziato: Parte_1
1) quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di che come Controparte_1 documentalmente accertato lo stesso non è mai stato socio della Cooperativa “La Cittadella”, ma a pag. 3 dell'atto di compravendita del 20.12.2007 si legge “… la parte acquirente si accolla tutte le spese derivanti dalla causa civile che il condominio ha in corso con i proprietari del suolo su cui sorge l'edificio e le spese di ristrutturazione del condomino stesso;
mentre parte venditrice si accolla le spese di morosità delle bollette dell'acqua…”, dichiarando la legittimazione passiva di e rigettando la relativa eccezione;
Controparte_1
2) il credito azionato dal non è certo, liquido ed esigibile, poiché il Pt_1 Pt_1
unilateralmente, ha rivalutato le somme liquidate dalla Corte di Appello di Catania, senza indicare i criteri di determinazione dell'importo ingiunto, poiché nel corso dell'atto vengono genericamente indicate le somme aggiornate al 31.01.2007 (pari ad € 148.674,21); al
30.09.2009 (pari ad € 159.883,84); al 20.07.2020 (pari ad € 176.522,29) e l'ultima cifra suddivisa in otto soci e/o ex soci assegnatari, pari ciascuno ad € 22.065,00, né specificare il tasso di interesse applicato né il valore delle somme rivalutate.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il per le ragioni Parte_1
meglio esaminate in motivazione, cui ha resistito Controparte_1
****
Con un unico motivo di impugnazione il appellante ha censurato la sentenza nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto che sarebbe stata violata da parte dell'Ente la disciplina del R.D.
639/1910, in quanto il credito azionato dal non sarebbe certo, liquido Parte_1
pagina 2 di 6 ed esigibile, poiché l'Ente, unilateralmente, avrebbe rivalutato le somme liquidate dalla Corte di Appello di Catania, senza indicare i criteri di determinazione dell'importo ingiunto.
In particolare l'appellante ha dedotto che il credito risulta certo, liquido ed esigibile, in forza della sentenza n. 211/2003 resa dal Tribunale di Caltagirone, e dalla successiva sentenza della
Corte di Appello di Catania n. 681 del 19.05.2009, evidenziando che:
- la TT CE, proprietaria dell'area espropriata ed assegnata alla cooperativa “La
Cittadella”, aveva adito le vie giudiziarie al fine di ottenere i giusti indennizzi dovuti in dipendenza dell'espropriazione;
- nella sent. n. 211/03 il Tribunale di Caltagirone aveva condannato il
[...]
, in solido con la Coop. “La Cittadella”, al pagamento in favore degli attori Parte_1
della somma pari ad € 242.080,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi fino al soddisfo e spese del giudizio;
- la sopraccitata somma pari ad € 296.681,08, comprensiva di accessori, interessi e rivalutazione aggiornata al 31/01/2007, era stata corrisposta per intero dal Comune di in favore degli aventi causa, nonostante una parte della suddetta somma, Parte_1
pari ad € 183.821,93, fosse dovuta dalla in forza della Parte_2
Convenzione. La;
Parte_3
- con la sent. n. 681 del 19/05/2009, la Corte di Appello di Catania, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Caltagirone, aveva confermato la condanna in solido fra le parti per un minore importo di € 191.655,00 (€ 242.080,00 - € 50.452,00 quale indennità di occupazione legittima), oltre quanto ivi previsto nella parte dispositiva della sentenza di primo grado e non oggetto di impugnativa (“oltre quanto sarà per risultare dovuto per rivalutazione monetaria ed interessi”);
- con successiva ordinanza di ingiunzione n. 4 del 23.10.2009 prot. n. 57664 - richiamata nell'ordinanza ingiunzione opposta – l'Ente aveva ingiunto alla Parte_4
di pagare la minore somma di € 159.883,84, pari alla somma di €
[...]
148.674,21, aggiornata al 0/09/2009 e già detratti gli importi posti a carico del Pt_1
oltre interessi legali fino al soddisfo, allegando i calcoli dettagliati che giustificavano l'importo ingiunto sulla base di quanto stabilito con sent. n. 211/03 del Tribunale di pagina 3 di 6 Caltagirone e successiva sent. n. 681 del 19/05/2009 della Corte di Appello di Catania, ordinanza mai opposta e divenuta definitiva a carico della dei soci della stessa. Pt_2
Il ha, quindi, precisato che la somma di € 159.883,84 contenuta nell'ordinanza di Pt_1
ingiunzione n. 4 del 23.10.2009 prot. n. 57664, richiamata nell'impugnata Ordinanza ingiunzione n. 31 del 27.05.2021 per cui è causa, deve ritenersi quale somma definitiva, certa liquida ed esigibile, e di aver in ogni caso richiesto solo gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data del pagamento sino all'emissione dell'ordinanza.
Il motivo di appello è fondato.
Va invero rilevato che il titolo esecutivo nei confronti del è costituito CP_1 dall'ordinanza impugnata con la quale è stata chiesta la restituzione della somma corrisposta dall'ente in favore delle ditte espropriate anche per conto della Cooperativa, pari ad €
148.674,21, quale somma aggiornata al 31/01/2007, oltre gli interessi legali maturati successivamente.
Non si comprende, pertanto, la statuizione del Tribunale secondo cui “il avrebbe Pt_1
rivalutato annualmente la somma ingiunta incrementandola contestualmente degli interessi, dei quali però non viene indicato il tasso (legale, convenzionale o moratorio)”.
Il ha proceduto esclusivamente a calcolare gli interessi al tasso legale dalla data del Pt_1
pagamento (31/01/2007), così giungendo all'emissione dell'ordinanza in cui ha precisato che il debito complessivo di detta Cooperativa edilizia “La Cittadella” nei confronti dell'Ente, aggiornata al 20/07/2020, è pari alla somma complessiva di € 176.522,29 (ossia € 148.674,21 +
€ 27.848,08 a titolo di interessi legali) e di conseguenza di essere creditore nei confronti del
Sig. quale attuale proprietario dell'alloggio sociale della Cooperativa Controparte_1
edilizia “La Cittadella”, e limitatamente alla quota parte di sua spettanza, della somma di €
22.065,28, oltre interessi maturandi fino al soddisfo.
L'ordinanza ingiunzione è stata, quindi, emessa correttamente.
Il nella sua comparsa di costituzione ha chiesto il rigetto dell'appello sia perché, CP_1
come ritenuto dal primo giudice il credito azionato dal non sarebbe certo, liquido né Pt_1
esigibile, sia insistendo nella circostanza eccepita con il ricorso introduttivo consistente nella assenza in capo al Comune di di alcun titolo di credito esecutivo nei confronti di Parte_1
Controparte_1
pagina 4 di 6 In tal modo lo stesso, tuttavia, non ha fatto altro che riproporre l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per mancanza di titolo esecutivo nei suoi confronti.
L'eccezione è inammissibile.
Occorre ricordare che, come confermato da ultimo dalla sentenza a sezioni unite n.
7940/2019, il giudice della “nomofilachia ha identificato con chiarezza la parte che ha l'onere di proporre l'appello incidentale e quella che invece può limitarsi a riproporre le domande e le eccezioni ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve, perché non ne ha l'interesse, proporre appello incidentale e può riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di costituzione”.
Nel caso alla mano, tuttavia, (diversamente da quanto accaduto nel procedimento di cui alla sentenza n. 335/2024 del 21.2.2024 richiamata dall'appellato nel verbale di udienza) il primo giudice non si è limitato a ritenere assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per mancanza di titolo esecutivo nei confronti del , ma ha espressamente rigettato, anche CP_1
in dispositivo, tale eccezione, ritenendo che lo stesso nell'atto di compravendita era stato reso edotto del procedimento “con i proprietari del suolo” e si era accollato tutte le spese derivanti dalla causa civile che il condominio aveva in corso con i proprietari del suolo su cui sorge l'edificio, con conseguente sua legittimazione passiva.
Tale statuizione espressa doveva, quindi, formare oggetto di apposito appello incidentale, appello che il non ha proposto, dovendosi ulteriormente precisare che, quand'anche CP_1
si volesse ritenere implicitamente proposto appello incidentale, lo stesso sarebbe tardivo, poiché formulato solo con l'atto di costituzione in giudizio depositato il 19.2.2024 e non 20 giorni prima dell'udienza fissata con decreto per il 23.02.2024.
Ne consegue che è passata in cosa giudicata l'accertamento circa la legittimazione passiva di
. CP_1
In definitiva va, quindi, confermata l'ordinanza ingiunzione n. 31/2021 del 27/05/2021 opposta e parte appellata va condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 e tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto dell'ingiunzione rientrante nello scaglione da 5.201 a 26.000).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 31/2021 del 27/05/2021;
[...]
2) condanna parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €.1.700,00 quanto al primo grado, €.1.984,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, contributo unificato, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 9 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
pagina 6 di 6