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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1355 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPONI STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
-ricorrente
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI PERUGIA ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della stessa
-resistente
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3
(C.F. e P.IVA ), con Controparte_4 P.IVA_2 sede in Montefranco (TR), Strada Statale Valnerina, n. 82, in persona del Curatore fallimentare rag. Parte_2
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Terni, Via del Teatro Romano n. 13
-resistenti non costituiti
Oggetto: opposizione al decreto di liquidazione del ctu
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.3.2025,
da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il ricorrente impugnava il decreto di liquidazione del compenso emesso il
1 15/05/2023 dal Tribunale Penale di Terni in composizione collegiale nell'ambito del procedimento penale n° 768/20 R.G. Dib. – n° 1707/18 R.G.N.R., depositato in Cancelleria il giorno 15/05/2023 e comunicato il giorno 16/05/2023.
A fondamento della domanda assumeva: nell'ambito del procedimento penale suddetto il
Collegio conferiva al Dott. un incarico peritale di natura contabile;
il perito Parte_1
indicava per l'inizio delle operazioni peritali la data del “15.09.2022 recte 19.09.2022”,
chiedendo il termine di giorni 60 per lo svolgimento delle predette operazioni;
il Tribunale
concedeva un termine maggiore, invitando il perito a consegnare la relazione entro il
10/01/2023, rinviando il processo all'udienza del 31.01.2023; in data 9.1.2023, il Dott. Pt_1
depositava la perizia unitamente all'istanza per la liquidazione del compenso parametrata su un valore di riferimento di euro 575.682,05; con il decreto opposto il Tribunale di Terni in composizione collegiale liquidava al Dott. la somma complessiva di euro 5.124,22 a Pt_1
titolo di onorario, oltre IVA e C.A.P. come per legge, previa riduzione di 1/3 dell'onorario per aver depositato la relazione peritale oltre il termine stabilito, ai sensi dell'art. 52, co. 2 D.P.R.
115/2002; la decurtazione è erronea in quanto il termine disposto dal Presidente del Collegio,
risultante dal verbale di udienza fissato entro il 10.01.2023 è stato rispettato;
il decreto di liquidazione è ingiusto ed errato perché manca il presupposto della riduzione prevista dalla norma;
di avere diritto alla liquidazione di un compenso privo della decurtazione applicata dal
Collegio.
Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato contestando la domanda, osservando che il giudizio d'impugnazione del decreto di liquidazione del ctu ha un effetto interamente devolutivo e, a prescindere dalla motivazione del decreto di liquidazione, comunque il compenso è corretto, in primis perché dovrebbe trovare applicazione il criterio delle vacazioni, in secondo luogo perché, anche a voler ritenere applicabile il criterio richiesto dal perito, quanto liquidato è coerente con la richiesta del consulente e comunque congruo
2 rispetto all'opera prestata, con conseguente irrilevanza del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.
Concesso un termine al convenuto per il rinnovo della notifica ad uno dei resistenti e un termine per note conclusive, alla udienza del 18.3.2025, tenuta con modalità mista, veniva discussa la causa e il giudice all'esito della discussione, sulle conclusioni delle parti come richiamate, tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies, comma 2 cpc.
II)Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti ritualmente evocati in giudizio e non comparsi.
L'opposizione è infondata per i motivi che di seguito si esporranno.
Parte ricorrente contesta il decreto di liquidazione in quanto affetto da un errore motivazionale, nella parte in cui ha ridotto il compenso di un terzo per tardività nel deposito del decreto.
Il motivo è fondato ma irrilevante perché, come correttamente dedotto dalla Avvocatura dello
Stato sin dalla comparsa di costituzione, l'opposizione ha effetto devolutivo pieno e il giudice non può limitarsi ad accertare il difetto formale del decreto, ma deve valutare in ogni caso la congruità della liquidazione.
Sul tema è utile richiamare alcuni principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui il ricorso avverso il decreto di liquidazione del ctu non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018; conf. Cass. n. 2576/1989).
Il giudice della opposizione, quindi, deve valutare “la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di
3 liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice. Trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorchè per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto
(laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perché la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo.
Nel caso di specie non è possibile rinviare a quanto esposto nella motivazione del decreto impugnato, perché effettivamente viene operata una decurtazione non dovuta, posto che sebbene il ctu avesse chiesto il termine di 60 giorni, il Collegio ha assegnato un termine più
ampio e il ctu ha rispettato detta scadenza, tenuto conto della data del deposito dell'elaborato attestata dal cancelliere (si veda verbale della udienza penale in atti, all. 2 e 3 all'atto introduttivo).
Fermo dunque che non sussistevano i presupposti per disporre la decurtazione operata,
occorre valutare se il quantum liquidato dal Collegio sia in ogni caso corretto e il Tribunale
non ravvisa elementi di inadeguatezza dell'importo sotto un duplice profilo.
In primo luogo è stato applicato il criterio per scaglioni previsto dalla legge, richiesto dal perito e non contestato in questa sede, il quale prevede un minimo e un massimo rispetto al valore massimo applicabile in relazione all' “importo da periziare”, modus procedendi
descritto nel decreto che l'opponente non ha contestato.
Inoltre occorre considerare che il perito ha chiesto un importo indicando nella istanza un valore minimo, medio e massimo, rimettendo al giudice la scelta e, nel caso concreto, è stato
4 liquidato un valore di poco superiore al minimo della tabella di riferimento, scelta che in parte
qua il ricorrente non contesta, litandosi a far rilevare solo la erroneità della motivazione.
Come correttamente rilevato dalla Avvocatura dello Stato, questo percorso argomentativo non persuade perché il vizio motivazionale del decreto è irrilevante se l'importo è comunque congruo.
Il Tribunale condivide pienamente l'assunto della difesa erariale perché non si ravvisano, ne sono stati dedotti, elementi correlati alla difficoltà dell'incarico, alla complessità delle operazioni peritali, alla urgenza nel deposito dell'elaborato, che possano giustificare una liquidazione maggiore di quella concessa e condurre alla liquidazione voluta dal perito.
In altri termini, la dedotta erroneità della motivazione e dunque l'esclusione della riduzione operata dal primo giudice, non comporta automaticamente la liquidazione di un compenso maggiore di quello effettivamente concesso, perché quello accordato è prossimo al valore minimo previsto dalla tabella di riferimento, compenso non solo corretto in relazione al quesito ed al lavoro svolto, ma prospettato anche dal perito che ha rimesso al giudice la scelta tra il minimo e il massimo, senza che nella istanza o in questa sede siano state esposte fondate ragioni per ritenere incongrua una motivazione prossima al minimo tabellare.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 27126 del 19/12/2014 e precedenti conformi).
5 Applicando tali principi al caso concreto, si ritiene che, pur emendato il decreto dall'errore motivazionale rilevato dal ricorrente, considerato che la tariffa prevede un minimo e un massimo e la scelta tra questo minimo e massimo non richiede motivazione specifica essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, la liquidazione operata dal Collegio è sostanzialmente corretta e il decreto deve essere confermato pur con diversa motivazione, atteso che in relazione al quesito e all'opera presta è congrua una liquidazione prossima ai valori minimi della tabella di riferimento.
Considerato l'esito del giudizio e la sostanziale fondatezza del motivo di opposizione, pur irrilevante ai fini dell'importo della liquidazione, comunque corretto, sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto di liquidazione, con diversa motivazione.
- Spese compensate.
Terni, 1/5/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1355 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPONI STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
-ricorrente
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI PERUGIA ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della stessa
-resistente
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3
(C.F. e P.IVA ), con Controparte_4 P.IVA_2 sede in Montefranco (TR), Strada Statale Valnerina, n. 82, in persona del Curatore fallimentare rag. Parte_2
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Terni, Via del Teatro Romano n. 13
-resistenti non costituiti
Oggetto: opposizione al decreto di liquidazione del ctu
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.3.2025,
da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il ricorrente impugnava il decreto di liquidazione del compenso emesso il
1 15/05/2023 dal Tribunale Penale di Terni in composizione collegiale nell'ambito del procedimento penale n° 768/20 R.G. Dib. – n° 1707/18 R.G.N.R., depositato in Cancelleria il giorno 15/05/2023 e comunicato il giorno 16/05/2023.
A fondamento della domanda assumeva: nell'ambito del procedimento penale suddetto il
Collegio conferiva al Dott. un incarico peritale di natura contabile;
il perito Parte_1
indicava per l'inizio delle operazioni peritali la data del “15.09.2022 recte 19.09.2022”,
chiedendo il termine di giorni 60 per lo svolgimento delle predette operazioni;
il Tribunale
concedeva un termine maggiore, invitando il perito a consegnare la relazione entro il
10/01/2023, rinviando il processo all'udienza del 31.01.2023; in data 9.1.2023, il Dott. Pt_1
depositava la perizia unitamente all'istanza per la liquidazione del compenso parametrata su un valore di riferimento di euro 575.682,05; con il decreto opposto il Tribunale di Terni in composizione collegiale liquidava al Dott. la somma complessiva di euro 5.124,22 a Pt_1
titolo di onorario, oltre IVA e C.A.P. come per legge, previa riduzione di 1/3 dell'onorario per aver depositato la relazione peritale oltre il termine stabilito, ai sensi dell'art. 52, co. 2 D.P.R.
115/2002; la decurtazione è erronea in quanto il termine disposto dal Presidente del Collegio,
risultante dal verbale di udienza fissato entro il 10.01.2023 è stato rispettato;
il decreto di liquidazione è ingiusto ed errato perché manca il presupposto della riduzione prevista dalla norma;
di avere diritto alla liquidazione di un compenso privo della decurtazione applicata dal
Collegio.
Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato contestando la domanda, osservando che il giudizio d'impugnazione del decreto di liquidazione del ctu ha un effetto interamente devolutivo e, a prescindere dalla motivazione del decreto di liquidazione, comunque il compenso è corretto, in primis perché dovrebbe trovare applicazione il criterio delle vacazioni, in secondo luogo perché, anche a voler ritenere applicabile il criterio richiesto dal perito, quanto liquidato è coerente con la richiesta del consulente e comunque congruo
2 rispetto all'opera prestata, con conseguente irrilevanza del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.
Concesso un termine al convenuto per il rinnovo della notifica ad uno dei resistenti e un termine per note conclusive, alla udienza del 18.3.2025, tenuta con modalità mista, veniva discussa la causa e il giudice all'esito della discussione, sulle conclusioni delle parti come richiamate, tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies, comma 2 cpc.
II)Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti ritualmente evocati in giudizio e non comparsi.
L'opposizione è infondata per i motivi che di seguito si esporranno.
Parte ricorrente contesta il decreto di liquidazione in quanto affetto da un errore motivazionale, nella parte in cui ha ridotto il compenso di un terzo per tardività nel deposito del decreto.
Il motivo è fondato ma irrilevante perché, come correttamente dedotto dalla Avvocatura dello
Stato sin dalla comparsa di costituzione, l'opposizione ha effetto devolutivo pieno e il giudice non può limitarsi ad accertare il difetto formale del decreto, ma deve valutare in ogni caso la congruità della liquidazione.
Sul tema è utile richiamare alcuni principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui il ricorso avverso il decreto di liquidazione del ctu non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018; conf. Cass. n. 2576/1989).
Il giudice della opposizione, quindi, deve valutare “la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di
3 liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice. Trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorchè per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto
(laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perché la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo.
Nel caso di specie non è possibile rinviare a quanto esposto nella motivazione del decreto impugnato, perché effettivamente viene operata una decurtazione non dovuta, posto che sebbene il ctu avesse chiesto il termine di 60 giorni, il Collegio ha assegnato un termine più
ampio e il ctu ha rispettato detta scadenza, tenuto conto della data del deposito dell'elaborato attestata dal cancelliere (si veda verbale della udienza penale in atti, all. 2 e 3 all'atto introduttivo).
Fermo dunque che non sussistevano i presupposti per disporre la decurtazione operata,
occorre valutare se il quantum liquidato dal Collegio sia in ogni caso corretto e il Tribunale
non ravvisa elementi di inadeguatezza dell'importo sotto un duplice profilo.
In primo luogo è stato applicato il criterio per scaglioni previsto dalla legge, richiesto dal perito e non contestato in questa sede, il quale prevede un minimo e un massimo rispetto al valore massimo applicabile in relazione all' “importo da periziare”, modus procedendi
descritto nel decreto che l'opponente non ha contestato.
Inoltre occorre considerare che il perito ha chiesto un importo indicando nella istanza un valore minimo, medio e massimo, rimettendo al giudice la scelta e, nel caso concreto, è stato
4 liquidato un valore di poco superiore al minimo della tabella di riferimento, scelta che in parte
qua il ricorrente non contesta, litandosi a far rilevare solo la erroneità della motivazione.
Come correttamente rilevato dalla Avvocatura dello Stato, questo percorso argomentativo non persuade perché il vizio motivazionale del decreto è irrilevante se l'importo è comunque congruo.
Il Tribunale condivide pienamente l'assunto della difesa erariale perché non si ravvisano, ne sono stati dedotti, elementi correlati alla difficoltà dell'incarico, alla complessità delle operazioni peritali, alla urgenza nel deposito dell'elaborato, che possano giustificare una liquidazione maggiore di quella concessa e condurre alla liquidazione voluta dal perito.
In altri termini, la dedotta erroneità della motivazione e dunque l'esclusione della riduzione operata dal primo giudice, non comporta automaticamente la liquidazione di un compenso maggiore di quello effettivamente concesso, perché quello accordato è prossimo al valore minimo previsto dalla tabella di riferimento, compenso non solo corretto in relazione al quesito ed al lavoro svolto, ma prospettato anche dal perito che ha rimesso al giudice la scelta tra il minimo e il massimo, senza che nella istanza o in questa sede siano state esposte fondate ragioni per ritenere incongrua una motivazione prossima al minimo tabellare.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 27126 del 19/12/2014 e precedenti conformi).
5 Applicando tali principi al caso concreto, si ritiene che, pur emendato il decreto dall'errore motivazionale rilevato dal ricorrente, considerato che la tariffa prevede un minimo e un massimo e la scelta tra questo minimo e massimo non richiede motivazione specifica essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, la liquidazione operata dal Collegio è sostanzialmente corretta e il decreto deve essere confermato pur con diversa motivazione, atteso che in relazione al quesito e all'opera presta è congrua una liquidazione prossima ai valori minimi della tabella di riferimento.
Considerato l'esito del giudizio e la sostanziale fondatezza del motivo di opposizione, pur irrilevante ai fini dell'importo della liquidazione, comunque corretto, sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto di liquidazione, con diversa motivazione.
- Spese compensate.
Terni, 1/5/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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