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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. RG 2239/2021 sul ricorso depositato il 24/06/2021 proposto da (difeso dall'avv. Domenico Zito) Parte_1 nei confronti di anche per le altre articolazioni periferiche Controparte_1
(difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte solo la parte ricorrente così definitivamente provvede :
“Nulla da provvedere sulla domanda volta alla condanna al versamento della contribuzione .
Dichiara cessata la materia del contendere parzialmente sulla somma pagata per tfr.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del sulla restante parte del TFR. CP_1
Rigetta nel resto la domanda .
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero periodo lavorativo oggetto del contratto di lavoro a tempo determinato del 25.11.2020 stipulato tra Ipalb-
Tur e e quindi per tutto il periodo dal 25.11.2020 al 30.06.2021; Parte_1
2) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per il periodo oggetto di risoluzione unilaterale del contratto e quindi dal 17.02.2021 al 30.06.2021;
3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente di tutte le spettanze
1 previste contrattualmente per il periodo oggetto di risoluzione unilaterale del contratto e quindi dal
17.02.2021 al 30.06.2021;
4) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del trattamento di fine servizio in relazione all'intero periodo lavorativo dal 25.11.2020 al 30.06.2021;
5) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'attribuzione del punteggio per l'espletazione del servizio in favore del ricorrente ai fini della graduatoria e ad ogni altro fine di legge per tutto il periodo contrattuale e quindi dal
25.11.2020 al 30.06.2021;
6) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa;
7) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di spese e competenze difensive del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime di non aver riscosso le seconde, oltre rimborso Spese Generali, Cpa ed Iva come per Legge e DM.
Si costituiva parte resistente come in epigrafe, e Controparte_1 contestava la domanda .
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in parte è rinunciato , in parte è cessata la materia del contendere sul tfr, in parte difetta della legittimazione passiva del resistente e nel resto è CP_1 infondato.
La causa concerne in primis la valutazione del punteggio del servizio militare nell'ambito di una procedura di conferimento incarichi di supplenza per docenti Procedura Di Istituzione Delle
Graduatorie Provinciali E Di Istituto Per Le Supplenze Di Cui All'articolo 4, Commi 6-Bis E
Della Legge 3 Maggio 1999, N. 124 E Di Conferimento Delle Relative Supplenze Per Il CP_2
Personale Docente Ed Educativo - anno 2020-2022 disciplinato dalla O.M. n.60 del 2020 (v. domanda amministrativa del ricorrente ).
In tale procedura il ricorrente aveva ottenuto incarico di docenza a tempo determinato del
25.11.2020 stipulato con Ipalb-Tur per il periodo dal 25.11.2020 al 30.06.2021 per
2 l'insegnamento di B20 Laboratori di Servizi enogastronomici Settore Cucina per 10 ore settimanali di lezione;
Successivamente il contratto era stato risolto dal 17.02.2021 al 30.06.2021.
Sostiene il ricorrente che all'esito della domanda con i relativi allegati (Diploma, Foglio Congedo
Militare e vari titoli posseduti) aveva ottenuto un punteggio di 31,50; tra i titoli allegati ha anche prodotto la documentazione attestante l'espletamento del Servizio Militare. Dal Foglio di Congedo si evince che ha prestato il Servizio Militare dal 19.01.1993 al 07.01.1994.
Lamenta che: senza alcuna preventiva comunicazione, nel corso del rapporto è stato rettificato il punteggio della graduatoria GPS. In particolare, gli è stato attribuito un punteggio di 16 punti per entrambe le classi di concorso cui aveva partecipato. In sostanza gli è stato riconosciuto solo il titolo di accesso, il Diploma di Scuola Superiore conseguito presso l'Istituto Alberghiero di
Locri; il Servizio militare non gli è stato minimamente computato quale titolo di accesso né quale titolo di servizio né in altra tabella della graduatoria;
dopo Iscrizione a Ruolo con numero di
RG 992/2021, il Tribunale Civile di Reggio Calabria-Sezione Lavoro con l'Ordinanza n. cron.
7769/2021 del 08.05.2021 così si è pronunciato: “- accoglie il ricorso e, per l'effetto, in via cautelare e d'urgenza, ordina al , in persona del legale rapp.te p.t., di Controparte_1 attribuire al ricorrente il punteggio aggiuntivo di punti 12 per il riconoscimento del Parte_1 servizio militare, disponendo la correzione del punteggio attributo al ricorrente nelle classi di concorso B019 e B020 nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Reggio
Calabria”; il punteggio del ricorrente, alla luce dell'Ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, è ora, pertanto, di punti 28,00, anche se allo stato non si dispone della nuova graduatoria e non si sa nemmeno se sia stata adeguata alla statuizione dell'On.le Tribunale;
il posto del ricorrente presso l'Ipalb-Tur è stato assegnato al Sig. che in graduatoria originariamente aveva il Persona_1 punteggio 29,50, il quale già peraltro prestava servizio proprio presso l'Ipalb Tur di Villa San
Giovanni nelle ore mattutine.
****
Il costituendosi tardivamente , ed anche per le altre articolazioni periferiche , ha CP_1 chiesto di respingere la domanda eccependo che: in primo luogo la rettifica del punteggio non era avvenuta per il servizio militare ma escludendo anche il punteggio di titoli culturali;
in ogni caso il ricorrente pur con i 12 punti del servizio militare non sopravanzava il sig che aveva Per_1 punteggio 29.50 per cui non poteva comunque aver diritto;
in via ancor gradata comunque la legge e la disciplina regolamentare della procedura non assegnava punteggio al servizio militare
3 prestato fuori dal contratto di lavoro , e inoltre nella procedura non erano previsti punti a servizi diversi .
****
Tanto premesso si esaminano i vari capi di domanda .
MOTIVI FORMALI
In primo luogo va detto che sono prive di fondamento le censure all'operato dell'amministrazione condotto sul piano dei riferimenti alla legge 241/1990 perché qui non si verte in ipotesi di procedimenti amministrativi in senso proprio e con atti autoritativi ma vi sono atti di gestione del rapporto di lavoro con applicazione della capacità e poteri del datore privato pur aggiungendosi la particolarità che l'amministrazione soggiace al principio di legalità e di osservanza della contrattazione collettiva.
Non si verte in procedura di concorso pubblico.
Non vi sono atti di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990
In tema < gli atti e procedimenti posti in essere dall'Amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati dei dipendenti devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, in base ad una precisa scelta legislativa (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (sentenze n. 275 del 2001 e n. 11 del 2002), sicché, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241> (vedi, per tutte: Cass. S.U. 14 ottobre 2009, n. 21744; Cass. 18 febbraio 2005, n. 3360; Cass. Corte di Cassazione - 16.6.2022 n. 13961).-
La P.A ha il dovere di verificare sempre la legalità della propria azione e procedere alla correzione e alla revoca dei propri atti ove in difformità alla disciplina di legge e regolamentare, senza neppure , come in questo , dover porre in essere procedimento amministrativo legge 241/90 preventivo
L'adozione dell'atto scritto è sufficiente e non devono adottarsi la sequenza prevista per il procedimento amministrativo.
PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE
Ciò posto occorre dunque valutare la meritevolezza del punteggio reclamato e verificare , preliminarmente pure la prova di resistenza nel senso di accertare se comunque il ricorrente avrebbe avuto diritto al contratto per punteggio superiore all'altro docente assegnatario sig
. Per_1
Va detto in via preliminare che la statuizione cautelare qui non può aver effetto vincolante , perché in questa sede di merito il diritto al punteggio di 12 per il servizio militare è stata oggetto di
4 domanda di riconoscimento e, di contro, il l'ha contestato per cui è divenuto oggetto di CP_1 controversia di merito.
Orbene in ordine al punteggio di 12 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto , l'O.M- 60 del 2020 non disponeva in tal senso né comunque per altri servizi .
L'art. 15, comma 6, O. M. n. 60 del 2020, statuiva che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina>.
La disposizione regolamentare nella tab A/6 , laddove non assegna punteggio ai servizi diversi dall'insegnamento non è illegittima .
In tema : < 7. l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati;
il comma 1 dell'art. 2050 ‒ ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei
«servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal
D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto;
il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti
7.1 in altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
7.2 tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti,
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego ‒ a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
5 Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); d'altra parte, già si
è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma;
9. a conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons.
Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602; 10. in definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente;
a tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali insorti sul tema.> cassSez. L, Ordinanza n. 9738 del 2025
Ne discende che, alla luce di tale ultimo orientamento, non sussiste un diritto al medesimo punteggio del servizio militare in costanza di rapporto né può essere attribuito quello previsto per servizi diversi perché non previsto .
Resta escluso pertanto il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio di 12 per il servizio militare .
6 1) Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero periodo lavorativo oggetto del contratto di lavoro a tempo determinato del 25.11.2020 stipulato tra
Ipalb-Tur e e quindi per tutto il periodo dal 25.11.2020 al 30.06.2021. Parte_1
Orbene il ricorrente aveva l'onere di dimostrare in primo luogo il diritto al rapporto di lavoro.
Tuttavia sia per mancanza del diritto al punteggio per servizio militare sia comunque perché il comunque aveva più punteggio ( circostanza eccepita dal e per nulla confutata Per_1 CP_1 dal ricorrente ), non può riconoscersi la validità del rapporto di lavoro a tempo determinato in esame .
2) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per il periodo oggetto di risoluzione unilaterale del contratto e quindi dal
17.02.2021 al 30.06.2021.
L''assenza del diritto al contratto esclude la fondatezza del detto capo di domanda .
3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per il periodo oggetto di risoluzione unilaterale del contratto e quindi dal 17.02.2021 al 30.06.2021.
In merito a tale punto parte ricorrente ha rinunciato alla domanda per cui non vi è nulla da provvedere .
4) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del trattamento di fine servizio in relazione all'intero periodo lavorativo dal 25.11.2020 al 30.06.2021.
In merito a tale punto risulta dedotto un bonifico data 04.03.2022 di euro 229,98 e parte ricorrente deduce la cessazione della materia del contendere parziale, con soccombenza virtuale in capo alle resistenti.
In sostanza il ricorrente dà atto del pagamento parziale del dovuto e insiste però nel resto .
CP_ CP_ Orbene è evidente però che lo stesso bonifico proviene dall' e del resto è l' soggetto deputato al pagamento del tfr .
Sussiste sul capo di domanda in esame il difetto di legittimazione passiva del che non è CP_1 il soggetto comunque tenuto al gestire e pagare il tfr per cui non può essere accolta la domanda sul residuo ancora richiesto.
7 5) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'attribuzione del punteggio per l'espletazione del servizio in favore del ricorrente ai fini della graduatoria e ad ogni altro fine di legge per tutto il periodo contrattuale e quindi dal 25.11.2020 al 30.06.2021.
In ordine a tale punto , il diritto al punteggio per il periodo di lavoro , anche per quello non lavorato, ai fini della graduatoria supplenze non è previsto .
E' tuttavia rilevante che l'assenza del diritto al contratto, nei termini sopra esposti , esclude il fondamento al detto capo di domanda .
La domanda per ogni fine di legge è generica e inammissibile non potendosi individuare in concreto il beneficio e il piano di riferimento in diritto.
6) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa;
L'assenza del diritto al contratto esclude il fondamento al detto capo di domanda e non vi è illegittima risoluzione .
Il danno non patrimoniale .per discredito dell'immagine appare comunque privo di fondamento non essendo gli atti assunti offensivi e lesivi dell'immagine della parte ricorrente .
Spese del giudizio compensate per intero per la controvertibilità delle questioni , in particolare sul riconoscimento del servizio militare ai fini del punteggio.
Reggio Calabria 19.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
8
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. RG 2239/2021 sul ricorso depositato il 24/06/2021 proposto da (difeso dall'avv. Domenico Zito) Parte_1 nei confronti di anche per le altre articolazioni periferiche Controparte_1
(difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte solo la parte ricorrente così definitivamente provvede :
“Nulla da provvedere sulla domanda volta alla condanna al versamento della contribuzione .
Dichiara cessata la materia del contendere parzialmente sulla somma pagata per tfr.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del sulla restante parte del TFR. CP_1
Rigetta nel resto la domanda .
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero periodo lavorativo oggetto del contratto di lavoro a tempo determinato del 25.11.2020 stipulato tra Ipalb-
Tur e e quindi per tutto il periodo dal 25.11.2020 al 30.06.2021; Parte_1
2) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per il periodo oggetto di risoluzione unilaterale del contratto e quindi dal 17.02.2021 al 30.06.2021;
3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente di tutte le spettanze
1 previste contrattualmente per il periodo oggetto di risoluzione unilaterale del contratto e quindi dal
17.02.2021 al 30.06.2021;
4) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del trattamento di fine servizio in relazione all'intero periodo lavorativo dal 25.11.2020 al 30.06.2021;
5) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'attribuzione del punteggio per l'espletazione del servizio in favore del ricorrente ai fini della graduatoria e ad ogni altro fine di legge per tutto il periodo contrattuale e quindi dal
25.11.2020 al 30.06.2021;
6) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa;
7) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di spese e competenze difensive del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime di non aver riscosso le seconde, oltre rimborso Spese Generali, Cpa ed Iva come per Legge e DM.
Si costituiva parte resistente come in epigrafe, e Controparte_1 contestava la domanda .
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in parte è rinunciato , in parte è cessata la materia del contendere sul tfr, in parte difetta della legittimazione passiva del resistente e nel resto è CP_1 infondato.
La causa concerne in primis la valutazione del punteggio del servizio militare nell'ambito di una procedura di conferimento incarichi di supplenza per docenti Procedura Di Istituzione Delle
Graduatorie Provinciali E Di Istituto Per Le Supplenze Di Cui All'articolo 4, Commi 6-Bis E
Della Legge 3 Maggio 1999, N. 124 E Di Conferimento Delle Relative Supplenze Per Il CP_2
Personale Docente Ed Educativo - anno 2020-2022 disciplinato dalla O.M. n.60 del 2020 (v. domanda amministrativa del ricorrente ).
In tale procedura il ricorrente aveva ottenuto incarico di docenza a tempo determinato del
25.11.2020 stipulato con Ipalb-Tur per il periodo dal 25.11.2020 al 30.06.2021 per
2 l'insegnamento di B20 Laboratori di Servizi enogastronomici Settore Cucina per 10 ore settimanali di lezione;
Successivamente il contratto era stato risolto dal 17.02.2021 al 30.06.2021.
Sostiene il ricorrente che all'esito della domanda con i relativi allegati (Diploma, Foglio Congedo
Militare e vari titoli posseduti) aveva ottenuto un punteggio di 31,50; tra i titoli allegati ha anche prodotto la documentazione attestante l'espletamento del Servizio Militare. Dal Foglio di Congedo si evince che ha prestato il Servizio Militare dal 19.01.1993 al 07.01.1994.
Lamenta che: senza alcuna preventiva comunicazione, nel corso del rapporto è stato rettificato il punteggio della graduatoria GPS. In particolare, gli è stato attribuito un punteggio di 16 punti per entrambe le classi di concorso cui aveva partecipato. In sostanza gli è stato riconosciuto solo il titolo di accesso, il Diploma di Scuola Superiore conseguito presso l'Istituto Alberghiero di
Locri; il Servizio militare non gli è stato minimamente computato quale titolo di accesso né quale titolo di servizio né in altra tabella della graduatoria;
dopo Iscrizione a Ruolo con numero di
RG 992/2021, il Tribunale Civile di Reggio Calabria-Sezione Lavoro con l'Ordinanza n. cron.
7769/2021 del 08.05.2021 così si è pronunciato: “- accoglie il ricorso e, per l'effetto, in via cautelare e d'urgenza, ordina al , in persona del legale rapp.te p.t., di Controparte_1 attribuire al ricorrente il punteggio aggiuntivo di punti 12 per il riconoscimento del Parte_1 servizio militare, disponendo la correzione del punteggio attributo al ricorrente nelle classi di concorso B019 e B020 nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Reggio
Calabria”; il punteggio del ricorrente, alla luce dell'Ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, è ora, pertanto, di punti 28,00, anche se allo stato non si dispone della nuova graduatoria e non si sa nemmeno se sia stata adeguata alla statuizione dell'On.le Tribunale;
il posto del ricorrente presso l'Ipalb-Tur è stato assegnato al Sig. che in graduatoria originariamente aveva il Persona_1 punteggio 29,50, il quale già peraltro prestava servizio proprio presso l'Ipalb Tur di Villa San
Giovanni nelle ore mattutine.
****
Il costituendosi tardivamente , ed anche per le altre articolazioni periferiche , ha CP_1 chiesto di respingere la domanda eccependo che: in primo luogo la rettifica del punteggio non era avvenuta per il servizio militare ma escludendo anche il punteggio di titoli culturali;
in ogni caso il ricorrente pur con i 12 punti del servizio militare non sopravanzava il sig che aveva Per_1 punteggio 29.50 per cui non poteva comunque aver diritto;
in via ancor gradata comunque la legge e la disciplina regolamentare della procedura non assegnava punteggio al servizio militare
3 prestato fuori dal contratto di lavoro , e inoltre nella procedura non erano previsti punti a servizi diversi .
****
Tanto premesso si esaminano i vari capi di domanda .
MOTIVI FORMALI
In primo luogo va detto che sono prive di fondamento le censure all'operato dell'amministrazione condotto sul piano dei riferimenti alla legge 241/1990 perché qui non si verte in ipotesi di procedimenti amministrativi in senso proprio e con atti autoritativi ma vi sono atti di gestione del rapporto di lavoro con applicazione della capacità e poteri del datore privato pur aggiungendosi la particolarità che l'amministrazione soggiace al principio di legalità e di osservanza della contrattazione collettiva.
Non si verte in procedura di concorso pubblico.
Non vi sono atti di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990
In tema < gli atti e procedimenti posti in essere dall'Amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati dei dipendenti devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, in base ad una precisa scelta legislativa (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (sentenze n. 275 del 2001 e n. 11 del 2002), sicché, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241> (vedi, per tutte: Cass. S.U. 14 ottobre 2009, n. 21744; Cass. 18 febbraio 2005, n. 3360; Cass. Corte di Cassazione - 16.6.2022 n. 13961).-
La P.A ha il dovere di verificare sempre la legalità della propria azione e procedere alla correzione e alla revoca dei propri atti ove in difformità alla disciplina di legge e regolamentare, senza neppure , come in questo , dover porre in essere procedimento amministrativo legge 241/90 preventivo
L'adozione dell'atto scritto è sufficiente e non devono adottarsi la sequenza prevista per il procedimento amministrativo.
PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE
Ciò posto occorre dunque valutare la meritevolezza del punteggio reclamato e verificare , preliminarmente pure la prova di resistenza nel senso di accertare se comunque il ricorrente avrebbe avuto diritto al contratto per punteggio superiore all'altro docente assegnatario sig
. Per_1
Va detto in via preliminare che la statuizione cautelare qui non può aver effetto vincolante , perché in questa sede di merito il diritto al punteggio di 12 per il servizio militare è stata oggetto di
4 domanda di riconoscimento e, di contro, il l'ha contestato per cui è divenuto oggetto di CP_1 controversia di merito.
Orbene in ordine al punteggio di 12 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto , l'O.M- 60 del 2020 non disponeva in tal senso né comunque per altri servizi .
L'art. 15, comma 6, O. M. n. 60 del 2020, statuiva che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina>.
La disposizione regolamentare nella tab A/6 , laddove non assegna punteggio ai servizi diversi dall'insegnamento non è illegittima .
In tema : < 7. l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati;
il comma 1 dell'art. 2050 ‒ ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei
«servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal
D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto;
il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti
7.1 in altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
7.2 tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti,
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego ‒ a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
5 Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); d'altra parte, già si
è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma;
9. a conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons.
Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602; 10. in definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente;
a tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali insorti sul tema.> cassSez. L, Ordinanza n. 9738 del 2025
Ne discende che, alla luce di tale ultimo orientamento, non sussiste un diritto al medesimo punteggio del servizio militare in costanza di rapporto né può essere attribuito quello previsto per servizi diversi perché non previsto .
Resta escluso pertanto il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio di 12 per il servizio militare .
6 1) Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero periodo lavorativo oggetto del contratto di lavoro a tempo determinato del 25.11.2020 stipulato tra
Ipalb-Tur e e quindi per tutto il periodo dal 25.11.2020 al 30.06.2021. Parte_1
Orbene il ricorrente aveva l'onere di dimostrare in primo luogo il diritto al rapporto di lavoro.
Tuttavia sia per mancanza del diritto al punteggio per servizio militare sia comunque perché il comunque aveva più punteggio ( circostanza eccepita dal e per nulla confutata Per_1 CP_1 dal ricorrente ), non può riconoscersi la validità del rapporto di lavoro a tempo determinato in esame .
2) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per il periodo oggetto di risoluzione unilaterale del contratto e quindi dal
17.02.2021 al 30.06.2021.
L''assenza del diritto al contratto esclude la fondatezza del detto capo di domanda .
3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per il periodo oggetto di risoluzione unilaterale del contratto e quindi dal 17.02.2021 al 30.06.2021.
In merito a tale punto parte ricorrente ha rinunciato alla domanda per cui non vi è nulla da provvedere .
4) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del trattamento di fine servizio in relazione all'intero periodo lavorativo dal 25.11.2020 al 30.06.2021.
In merito a tale punto risulta dedotto un bonifico data 04.03.2022 di euro 229,98 e parte ricorrente deduce la cessazione della materia del contendere parziale, con soccombenza virtuale in capo alle resistenti.
In sostanza il ricorrente dà atto del pagamento parziale del dovuto e insiste però nel resto .
CP_ CP_ Orbene è evidente però che lo stesso bonifico proviene dall' e del resto è l' soggetto deputato al pagamento del tfr .
Sussiste sul capo di domanda in esame il difetto di legittimazione passiva del che non è CP_1 il soggetto comunque tenuto al gestire e pagare il tfr per cui non può essere accolta la domanda sul residuo ancora richiesto.
7 5) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'attribuzione del punteggio per l'espletazione del servizio in favore del ricorrente ai fini della graduatoria e ad ogni altro fine di legge per tutto il periodo contrattuale e quindi dal 25.11.2020 al 30.06.2021.
In ordine a tale punto , il diritto al punteggio per il periodo di lavoro , anche per quello non lavorato, ai fini della graduatoria supplenze non è previsto .
E' tuttavia rilevante che l'assenza del diritto al contratto, nei termini sopra esposti , esclude il fondamento al detto capo di domanda .
La domanda per ogni fine di legge è generica e inammissibile non potendosi individuare in concreto il beneficio e il piano di riferimento in diritto.
6) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa;
L'assenza del diritto al contratto esclude il fondamento al detto capo di domanda e non vi è illegittima risoluzione .
Il danno non patrimoniale .per discredito dell'immagine appare comunque privo di fondamento non essendo gli atti assunti offensivi e lesivi dell'immagine della parte ricorrente .
Spese del giudizio compensate per intero per la controvertibilità delle questioni , in particolare sul riconoscimento del servizio militare ai fini del punteggio.
Reggio Calabria 19.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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