Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 398/2021 R.G. avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e seg. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)” e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Musca, giusta mandato in Parte_1 atti.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Papadia, giusta mandato in Controparte_1 atti.
APPELLATO
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La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 16.4.2025, veniva decisa nella medesima udienza, con la lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 2.5.2019 il Comando della Polizia Urbana del Comune di notificava a Parte_1
verbale di contestazione di violazione del codice della strada, avendo Controparte_1 accertato a seguito visione fotografica che il 6.3.2019 alle ore 17,28 nel territorio del Comune di sulla strada Via Aradeo n. 121 direzione il conducente del veicolo Parte_1 Parte_1
LA SA targato DK896KX aveva violato l'art. 142, comma 8, cod. strad.; l'infrazione era stata rilevata dall'apparecchiatura Velomatic 512 1693 (omologazione Min. LL.PP. n. 2961 del 27.11.1989 e Min. Trasporti n. 20923 del 2.3.2007 e n. 103683 del 30.12.2010, con taratura effettuata e rilasciata dal centro accreditato LAT 101 A746 2018 ACCR VX del 13.4.2018) in postazione temporanea, che aveva rilevato che la predetta autovettura, di proprietà di
[...]
, circolava alla velocità di 69 Km/h, eccedendo di 19 Km/h il limite di velocità di CP_1
50 Km/h stabilito dall'Ente proprietario della strada.
l'autovelox non era neppure visibile ai conducenti dei veicoli in transito;
che mancava di il decreto profettizio di autorizzazione all'uso dell'autovelox in quel particolare tratto di strada extraurbana e, nel caso in cui si fosse trattato di strada urbana, non vi era stata la contestazione immediata, assolutamente necessaria anche perché la violazione del limite di velocità era stata minima;
inoltre non risultava la taratura periodica dell'autovelox, per cui era incerta la sua perfetta funzionalità.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , resistendo al Parte_1 ricorso.
Il giudice adito, con sentenza n. 436/2020 del 18.6.2020, accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese processuali, osservando in motivazione che l'indicazione del nome della strada e del numero civico in cui era stata accertata la violazione inducevano a ritenere che si trattasse di una strada urbana di scorrimento in cui l'accertamento della violazione dell'art. 142 cod. della strada poteva avvenire legittimamente con contestazione differita soltanto previa autorizzazione del Prefetto, che, valutate le condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico della strada, avesse ritenuto impossibile procedere al fermo del veicolo senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione;
di conseguenza, la mancata indicazione degli estremi di tale decreto prefettizio nel verbale di contestazione integrava un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudicava il diritto di difesa e non era rimediabile nella fase eventuale della opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che non avevano reso possibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui era rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa fosse ammissibile (Cass. 24214 del 4.10.2018).
Il , con ricorso depositato il 16.1.2021, impugnava la predetta sentenza, Parte_1 deducendo: che la strada in cui era stata accertato l'eccesso di velocità non era una strada urbana di scorrimento, ma una mera strada urbana locale, perché – come risultava dalle fotografie in atti - non dotata di carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, priva di due corsie di marcia per carreggiata, priva di aree o fasce laterali esterne alla carreggiata;
che, peraltro, la strada in questione non presentava neppure le caratteristiche che la Corte Suprema (nella sent. 4090/2019) ritiene indispensabili ai fini della qualificazione di una strada come strada urbana di scorrimento e cioè la presenza di una banchina pavimentata a destra, di marciapiede e aree di sosta;
che, pertanto, non era necessario alcun decreto prefettizio per l'utilizzo in una strada del genere di una postazione mobile di rilevamento della velocità.
Il costituitosi in giudizio, replicava che, nel caso di strada urbana di scorrimento, la CP_1 contestazione differita della infrazione è possibile soltanto previa autorizzazione prefettizia (nella specie mancante); viceversa, nel caso di mera strada urbana, la contestazione differita non sarebbe mai ammissibile, per cui, sia nell'uno che nell'altro caso, la sanzione sarebbe stata illegittimamente irrogata. All'odierna udienza l'impugnazione è stata discussa e la causa immediatamente decisa, con contestuale lettura del dispositivo.
Reputa il giudicante l'appello fondato.
Invero, la sentenza impugnata muove dall'erroneo convincimento che nella specie il legittimo utilizzo dell'autovelox presupponesse la preventiva autorizzazione prefettizia e che perciò nel verbale di accertamento dovessero essere riportati gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo, con la conseguenza che la mancanza di tale indicazione, nel caso di contestazione differita della violazione amministrativa, comportasse l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per vizio di motivazione, non rimediabile nella fase di opposizione, potendosi desumere le ragioni che avevano reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto.
Tale ragionamento sarebbe stato corretto se la violazione di velocità fosse stata accertata: a) con postazione fissa;
b) in una strada urbana di scorrimento.
Viceversa, nella specie si era in presenza di una postazione mobile, per cui, se anche si fosse trattato di una strada urbana di scorrimento, ai fini dell'utilizzazione dell'autovelox non era comunque necessaria la preventiva autorizzazione prefettizia, in quanto, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. c) e d), codice della strada, l'utilizzo del sistema "autovelox" è soggetto al preventivo decreto autorizzativo del prefetto solo per le postazioni fisse e non anche per quelle mobili, valendo per queste ultime la regola della contestazione immediata salve le eccezioni previste dall'art. 201, comma 1-bis, codice della strada” (in questo senso Cassazione civile sez. II, 26/07/2023, n.22627, che in motivazione ha cura di precisare che nel caso di postazione mobile è ammessa la contestazione differita ex art. 201, comma 1 bis, lett. e) cod. strada).
Inoltre, nel caso in esame il decreto prefettizio non era necessario anche perché (dalle fotografie in atti risulta chiaramente che) Via Aradeo nel Comune di non aveva le Parte_1 caratteristiche per essere classificata come strada urbana di scorrimento, intendendosi per tale una “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate” (v. art. 2, comma 3, cod. strada): difatti, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. dalla L. n. 168 del 2002, stabilisce che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero dell'interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione.
Il decreto del prefetto ha, quindi, lo scopo di consentire, esclusivamente con riferimento alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane secondarie, la possibilità di usare "senza presidio" apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. n. 16622 del 2019, in motiv.; Cass. n. 776 del 2021, in motiv.).
In conformità a tali disposizioni normative, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia, senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio - necessario solo "ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità" - del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione” (Cassazione civile sez. VI, 09/06/2022, n.18560).
Esclusa la necessità della preventiva autorizzazione prefettizia per l'utilizzo della postazione mobile di rilevamento della velocità in una mera strada urbana, deve precisarsi che nella specie – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del – non era indispensabile la CP_1 contestazione immediata dell'infrazione.
Invero, come ha chiarito la Corte Suprema proprio nella motivazione della citata sent. 18560/2022, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".
Ebbene, tale particolare situazione ricorreva proprio nel caso in esame, risultando dal verbale impugnato che “l'accertamento della violazione è avvenuto alla presenza dell'organo accertatore per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento direttamente gestito e nella piena disponibilità dell'organo di polizia, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento operante su un tratto di strada dove le condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico non permettono il fermo dello stesso senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione , alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”).
A fronte di tale motivazione della mancata immediata contestazione dell'infrazione nessuna obiezione è stata sollevata dal per cui deve darsi per acquisito che il tratto di strada CP_1 controllato non permetteva ai vigili urbani di posizionarsi in modo tale da poter fermare l'autovettura senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione. L'appello va quindi accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettata l'opposizione proposta dal avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada CP_1 notificatogli il 2.5.2019.
La particolarità della fattispecie e la complessità della materia giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 16.1.2021, dal nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n. 436/2020 del 18.6.2020, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dal con atto depositato il 22.5.2019, avverso il verbale della Polizia Locale del CP_1
Comune di di contestazione di violazione del codice della strada notificato il Parte_1
2.5.2019; spese del doppio grado del giudizio compensate.
Così deciso in Lecce il 16.4.2025.
Il Giudice Unico