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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 14956/2023, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FERRARI ALBERTO e IA TT, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FERRARI ALBERTO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 05/12/2023, con cui e IA TT, Parte_1 unitisi in matrimonio a OL-BS in data 24.1.2007 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OL-BS al numero 3, parte II, serie A, dell'anno 2007), hanno chiesto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 6.12.2023;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 28.5.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
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Per_
2) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso;
la residenza Per_1 anagrafica dei minori verrà mantenuta presso la casa coniugale sita in OL (BS) via Carlo Cattaneo n. 33. Per_
3) La responsabilità genitoriale sui figli minori e verrà esercitata congiuntamente dai genitori per le Per_1 decisioni di maggior interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità nei rispettivi periodi di convivenza con i minori.
4) quanto al diritto di visita del padre, le parti congiuntamente concordano che il signor potrà vedere e Parte_1 tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 14:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica e il martedì pomeriggio di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 22:00 allorquando il papà preleverà e riaccompagnerà i figli a casa dalla madre;
- durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli per 7 (sette) giorni consecutivi, compreso pernottamento, in maniera tale che il giorno di Natale e di Capodanno vengano trascorsi, ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre;
- durante le vacanze pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli per 4 giorni consecutivi, compreso pernottamento, in maniera tale che il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo vengano trascorsi, ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre;
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi. Il signor si impegna a Pt_1 comunicare alla signora UT il periodo prescelto e l'indirizzo della località di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che nei periodi di vacanza sopra indicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
5) la casa coniugale sita in OL (BS) via Carlo Cattaneo n. 33, di proprietà della signora AN UT, unitamente ai mobili ed arredi ivi esistenti, viene alla stessa assegnata, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori: si conferma che il signor ha trasferito la propria residenza presso nuova abitazione sita in Parte_1
OL (BS), frazione Cadignano, via Papa Paolo VI n. 9.
6) Il signor corrisponderà mensilmente alla moglie, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, la somma Parte_1 di € 600,00= (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, per il concorso nel mantenimento dei figli minori fino alla loro completa indipendenza economica.
7) Relativamente alle spese straordinarie, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore con le indicazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia.
Tutte dette spese, devono essere documentate e corrisposte nella misura del 50% al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato nella richiesta se d'importo superiore ad
€ 250,00, alternativamente mediante consegna in contanti con contestuale rilascio di quietanza di ricezione da parte del genitore percipiente.
8) Nulla sarà dovuto dal signor alla signora AN UT per il proprio mantenimento in quanto i Parte_1 coniugi sono economicamente autosufficienti.
9) Le parti convengono che l'assegno unico per i minori spetterà esclusivamente alla signora AN UT.
10) Le parti convengono che la detrazione per gli “oneri deducibili” spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, solo se le spese saranno state sostenute dagli stessi in ragione del 50%; si precisa che il genitore anticipatario
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fornirà la documentazione necessaria a consentire all'altro genitore il recupero fiscale.
11) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per loro stessi e per i figli minori.
12) I coniugi dichiarano di rinunciare alla audizione dei figli minori ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole.
13) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
Parte_1
IA TT alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/03/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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