Versione
6 giugno 1978
6 giugno 1978
Art. 10.
L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 .
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonche' per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attivita' nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sara' istituito il servizio sanitario nazionale.
L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 .
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonche' per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attivita' nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sara' istituito il servizio sanitario nazionale.
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Cass. sez. VI, 20 marzo 2024 (dep. 19 aprile 2024), n. 16668, Pres. Fidelbo, rel. Giordano 1. L'arresto differito: la novella. Con la pronuncia n. 16668 del 2024 la Sez. VI della Corte di legittimità interviene, per la prima volta, sul tema dell'arresto in flagranza differita introdotto dall'art. 10 della l. n. 168 del 2023 (cd. Legge Roccella) per alcune fattispecie di reato. La decisione, del tutto condivisibile, ha preso posizione in tema di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e afferma che il nuovo meccanismo processuale presuppone degli elementi legittimanti che non vanno confusi con i gravi indizi di colpevolezza necessari ai fini dell'applicazione delle misure cautelari. …
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Giurisprudenza • 2
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