TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3837/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21 Novembre 2023 da
1) Parte_1
Nato a RU AP (BA) il 18 febbraio 1974
cittadina: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Rosaria Antonia Gigante del Foro di Milano
Contro
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
1 cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...]
con gli Avv.ti Paolo Merlo e Andrea Olivieri
Premesso che:
a) la coppia, mai coniugata, ha i seguenti FIGLI
1) nato a [...] il [...], NON Parte_3 Parte_4
economicamente autonomo.
b) tra le parti è intervenuta: precedente regolamentazione – decreto del Tribunale di Como del 29/01/2008, reso all'esito del giudizio RG n. 6199/2007 in forza della quale il sig. versava a titolo di mantenimento la Pt_1 somma di € 357,50.
Letta l'istanza proposta in corso di causa congiuntamente dalle parti sopraindicate, volta a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
• il sig. verserà a titolo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non Parte_1 autosufficiente la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi Parte_3
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como.
• spese di lite compensate tra le parti. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
2 Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 30.5.2025
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
3
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21 Novembre 2023 da
1) Parte_1
Nato a RU AP (BA) il 18 febbraio 1974
cittadina: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Rosaria Antonia Gigante del Foro di Milano
Contro
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
1 cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...]
con gli Avv.ti Paolo Merlo e Andrea Olivieri
Premesso che:
a) la coppia, mai coniugata, ha i seguenti FIGLI
1) nato a [...] il [...], NON Parte_3 Parte_4
economicamente autonomo.
b) tra le parti è intervenuta: precedente regolamentazione – decreto del Tribunale di Como del 29/01/2008, reso all'esito del giudizio RG n. 6199/2007 in forza della quale il sig. versava a titolo di mantenimento la Pt_1 somma di € 357,50.
Letta l'istanza proposta in corso di causa congiuntamente dalle parti sopraindicate, volta a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
• il sig. verserà a titolo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non Parte_1 autosufficiente la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi Parte_3
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como.
• spese di lite compensate tra le parti. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
2 Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 30.5.2025
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
3