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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 23/09/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 62/2023 r.g.
RITA CP_1
Avv.TESTA LAURA parte ricorrente
Controparte_2 difeso ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente chiede:
1 l'accertamento del diritto al riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
2 l'accertamento del diritto ad esser collocata nella fascia stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata;
3 la condanna del anche al pagamento delle differenze retributive non corrisposte in CP_2 ragione del disconoscimento. II. Parte resistente chiede di respingere la domanda ed eccepisce la prescrizione.
Le ragioni della decisione
I. La principale questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo, in caso di assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione professionale prevista per il personale dipendente di ruolo. Parte ricorrente contesta la quantificazione della anzianità di servizio pre-ruolo effettuata dal all'atto del passaggio in CP_2 ruolo - in applicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 - e la conseguente progressione economica riconosciuta.
II. La questione effettivamente controversa riguarda la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
III. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale.
1 Parte ricorrente ha prestato il proprio lavoro (personale ATA), con contratti a termine e continuativamente dal 1986.
2 Non è oggetto di contestazione la circostanza per cui le mansioni espletate in esecuzione dei contratti a tempo determinato sono state sovrapponibili a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli.
3 Parte ricorrente è stata immessa in ruolo il 1.9.2014.
4 Parte resistente ha riconosciuto alla ricorrente, in applicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, una anzianità di servizio (ai fini giuridici ed economici) pari ad anni 8, mesi 11, giorni 22, e una anzianità ai soli fini economici pari ad anni 2, mesi 5, giorni 25.
IV. E' infondata l'eccezione preliminare del in merito all'invalidità della notifica del ricorso CP_2 in quanto la costituzione in giudizio ha avuto, al riguardo, effetto sanante.
V. La normativa interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, non è conforme al diritto dell'Unione.
VI. E' accertato di conseguenza il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine e, per l'effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato come disciplinata dai C.C.N.L. di settore succedutisi nel tempo, con condanna del convenuto a ricostruire la carriera dell'attrice CP_2 tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo, nonché a corrispondere le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio.
VII. Il trattamento economico fondamentale del personale docente, e del personale ATA, è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i C.C.N.L. 4 agosto 1995, 1 agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio 2009); posizioni, queste, che sono rimaste immutate sino al C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni): da 0 a 8 anni;
da 9 a 14 anni;
da 15 a 20 anni;
da 21 a 27 anni;
da 28 a 34 anni e da 35 anni.
VIII. La normativa primaria (in particolare gli artt. 569 e 570 d.lgs. n. 297/1994) e collettiva (in particolare il CCNL 4 agosto 1995) disciplina in modo specifico il riconoscimento del servizio “non di ruolo” prestato dai lavoratori ATA e la susseguente progressione di carriera. In estrema sintesi la normativa prevede per il personale che ha svolto il servizio “pre-ruolo” un abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo. E' sufficiente, per la motivazione, rimandare alla puntuale ricostruzione normativa resa da Cassazione n. 31150/2019.
IX. La normativa richiamata si pone in contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. E' sufficiente, per la motivazione, rimandare alle plurime pronunce della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos) e a quelle della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA). Si evidenziano alcuni di questi principi viste le difese ministeriali: 1 l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36); 2 la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 OS Santana);
3 il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
4 le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); 5 a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); Per_2
6 la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Per_2
; Per_3
7 i principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, Per_4
a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_4 deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
X. L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone quindi in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
XI. E' controversa la prescrizione dei crediti eccepita dal . CP_2 1 Al riguardo, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10219/2020 ha ricordato che, secondo un'opzione interpretativa, la domanda fondata sul principio di non discriminazione, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica prevista, in ragione dell'anzianità, per gli assunti a tempo indeterminato, ha natura retributiva e soggiace, in quale tale, al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4; secondo altra opzione interpretativa, con la domanda fondata sul principio di non discriminazione si fa valere una pretesa di natura risarcitoria, basata sulla violazione del diritto dell'Unione, e pertanto devono valere i medesimi principi affermati da Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, in tema di responsabilità dello Stato conseguente alla mancata o tardiva attuazione di direttive eurounitarie, responsabilità che è stata qualificata di natura contrattuale e ritenuta soggetta al termine decennale di prescrizione.
2 Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto di non condividere questo secondo orientamento, perché esso opera nei casi in cui la norma comunitaria, preordinata ad attribuire diritti ai singoli, non sia dotata del carattere self-executing e, pertanto, occorre che il diritto interno assicuri al destinatario della tutela “una congrua riparazione del pregiudizio subito per il fatto di non aver acquistato la titolarità di un diritto in conseguenza della violazione dell'ordinamento comunitario” (cfr. Cass. S.U. n. 9147/2009).
3 Non è questa però l'ipotesi che ricorre nella fattispecie giacché la clausola 4 dell'Accordo Quadro, nell'escludere in via generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno e riservando all'assunto a termine il medesimo trattamento previsto per il dipendente a tempo indeterminato.
4 Ciò implica che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta.
5 Ne discende - ha osservato ancora la Corte Cassazione - che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4 per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, e dal n. 5 in relazione alle “indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.
6 Quanto, poi, al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, la Corte di cassazione ha osservato: “occorre innanzitutto ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, risolvendo il contrasto sorto sull'applicabilità ai rapporti a termine succedutisi fra le stesse parti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sul presupposto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966 presuppone l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato non assistito da stabilità, hanno affermato che «nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la "tassatività" della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste» ( Cass. S.U. n. 575/2003). 35. Con la richiamata pronuncia (alla quale è stata data continuità da Cass. n. 20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n.22146/2014) le Sezioni Unite hanno osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale. 36. Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti» ( Corte Cost. n. 63/1966). 37. Va detto, inoltre, che il giudice delle leggi, chiamato a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 2 r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n. 63/1966, ha evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego anche per le assunzioni temporanee non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (Corte Cost. n. 143/1969). 38. L'applicabilità degli effetti della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privati è stata, poi, ribadita dalla Corte con la sentenza n. 115/1975, con la quale si è escluso che la prescrizione possa non decorrere in pendenza di rapporto quando il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, perché in tale ultimo caso, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di « cause precise e determinate» (Corte Cost. n. 115/1975). 39. Dalle pronunce citate emerge che ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato” 7 In via conclusiva, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Corte con la citata sentenza n. 10219/2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
8 Il principio è stato altresì confermato da Cassazione n. 18695/2024.
9 Venendo al caso in esame, l'adesione al principio così sancito dalla Suprema Corte impone di riconoscere alla parte ricorrente le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini in precedenza indicati e nei limiti dell'intervenuta prescrizione, in forza della quale devono ritenersi estinti tutti i diritti di credito maturati prima dei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso.
XII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. La determinazione tiene conto della natura seriale della controversia
p.q.m.
I. Accerta il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato (prima dell'immissione in ruolo) dedotti in giudizio, con effetto sulla posizione stipendiale e sulla ricostruzione di carriera. II. Condanna parte resistente a ricostruire la carriera della parte ricorrente ai fini giuridici ed economici nei termini di cui in motivazione, secondo la progressione stipendiale. III. Condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, delle differenze CP_2 retributive maturate nei cinque anni antecedenti la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre i ratei di 13ma mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del Controparte_3 stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, oltre interessi;
IV. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 1.700 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
23/09/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 62/2023 r.g.
RITA CP_1
Avv.TESTA LAURA parte ricorrente
Controparte_2 difeso ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente chiede:
1 l'accertamento del diritto al riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
2 l'accertamento del diritto ad esser collocata nella fascia stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata;
3 la condanna del anche al pagamento delle differenze retributive non corrisposte in CP_2 ragione del disconoscimento. II. Parte resistente chiede di respingere la domanda ed eccepisce la prescrizione.
Le ragioni della decisione
I. La principale questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo, in caso di assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione professionale prevista per il personale dipendente di ruolo. Parte ricorrente contesta la quantificazione della anzianità di servizio pre-ruolo effettuata dal all'atto del passaggio in CP_2 ruolo - in applicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 - e la conseguente progressione economica riconosciuta.
II. La questione effettivamente controversa riguarda la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
III. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale.
1 Parte ricorrente ha prestato il proprio lavoro (personale ATA), con contratti a termine e continuativamente dal 1986.
2 Non è oggetto di contestazione la circostanza per cui le mansioni espletate in esecuzione dei contratti a tempo determinato sono state sovrapponibili a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli.
3 Parte ricorrente è stata immessa in ruolo il 1.9.2014.
4 Parte resistente ha riconosciuto alla ricorrente, in applicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, una anzianità di servizio (ai fini giuridici ed economici) pari ad anni 8, mesi 11, giorni 22, e una anzianità ai soli fini economici pari ad anni 2, mesi 5, giorni 25.
IV. E' infondata l'eccezione preliminare del in merito all'invalidità della notifica del ricorso CP_2 in quanto la costituzione in giudizio ha avuto, al riguardo, effetto sanante.
V. La normativa interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, non è conforme al diritto dell'Unione.
VI. E' accertato di conseguenza il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine e, per l'effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato come disciplinata dai C.C.N.L. di settore succedutisi nel tempo, con condanna del convenuto a ricostruire la carriera dell'attrice CP_2 tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo, nonché a corrispondere le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio.
VII. Il trattamento economico fondamentale del personale docente, e del personale ATA, è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i C.C.N.L. 4 agosto 1995, 1 agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio 2009); posizioni, queste, che sono rimaste immutate sino al C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni): da 0 a 8 anni;
da 9 a 14 anni;
da 15 a 20 anni;
da 21 a 27 anni;
da 28 a 34 anni e da 35 anni.
VIII. La normativa primaria (in particolare gli artt. 569 e 570 d.lgs. n. 297/1994) e collettiva (in particolare il CCNL 4 agosto 1995) disciplina in modo specifico il riconoscimento del servizio “non di ruolo” prestato dai lavoratori ATA e la susseguente progressione di carriera. In estrema sintesi la normativa prevede per il personale che ha svolto il servizio “pre-ruolo” un abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo. E' sufficiente, per la motivazione, rimandare alla puntuale ricostruzione normativa resa da Cassazione n. 31150/2019.
IX. La normativa richiamata si pone in contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. E' sufficiente, per la motivazione, rimandare alle plurime pronunce della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos) e a quelle della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA). Si evidenziano alcuni di questi principi viste le difese ministeriali: 1 l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36); 2 la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 OS Santana);
3 il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
4 le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); 5 a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); Per_2
6 la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Per_2
; Per_3
7 i principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, Per_4
a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_4 deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
X. L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone quindi in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
XI. E' controversa la prescrizione dei crediti eccepita dal . CP_2 1 Al riguardo, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10219/2020 ha ricordato che, secondo un'opzione interpretativa, la domanda fondata sul principio di non discriminazione, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica prevista, in ragione dell'anzianità, per gli assunti a tempo indeterminato, ha natura retributiva e soggiace, in quale tale, al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4; secondo altra opzione interpretativa, con la domanda fondata sul principio di non discriminazione si fa valere una pretesa di natura risarcitoria, basata sulla violazione del diritto dell'Unione, e pertanto devono valere i medesimi principi affermati da Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, in tema di responsabilità dello Stato conseguente alla mancata o tardiva attuazione di direttive eurounitarie, responsabilità che è stata qualificata di natura contrattuale e ritenuta soggetta al termine decennale di prescrizione.
2 Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto di non condividere questo secondo orientamento, perché esso opera nei casi in cui la norma comunitaria, preordinata ad attribuire diritti ai singoli, non sia dotata del carattere self-executing e, pertanto, occorre che il diritto interno assicuri al destinatario della tutela “una congrua riparazione del pregiudizio subito per il fatto di non aver acquistato la titolarità di un diritto in conseguenza della violazione dell'ordinamento comunitario” (cfr. Cass. S.U. n. 9147/2009).
3 Non è questa però l'ipotesi che ricorre nella fattispecie giacché la clausola 4 dell'Accordo Quadro, nell'escludere in via generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno e riservando all'assunto a termine il medesimo trattamento previsto per il dipendente a tempo indeterminato.
4 Ciò implica che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta.
5 Ne discende - ha osservato ancora la Corte Cassazione - che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4 per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, e dal n. 5 in relazione alle “indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.
6 Quanto, poi, al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, la Corte di cassazione ha osservato: “occorre innanzitutto ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, risolvendo il contrasto sorto sull'applicabilità ai rapporti a termine succedutisi fra le stesse parti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sul presupposto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966 presuppone l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato non assistito da stabilità, hanno affermato che «nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la "tassatività" della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste» ( Cass. S.U. n. 575/2003). 35. Con la richiamata pronuncia (alla quale è stata data continuità da Cass. n. 20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n.22146/2014) le Sezioni Unite hanno osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale. 36. Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti» ( Corte Cost. n. 63/1966). 37. Va detto, inoltre, che il giudice delle leggi, chiamato a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 2 r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n. 63/1966, ha evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego anche per le assunzioni temporanee non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (Corte Cost. n. 143/1969). 38. L'applicabilità degli effetti della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privati è stata, poi, ribadita dalla Corte con la sentenza n. 115/1975, con la quale si è escluso che la prescrizione possa non decorrere in pendenza di rapporto quando il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, perché in tale ultimo caso, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di « cause precise e determinate» (Corte Cost. n. 115/1975). 39. Dalle pronunce citate emerge che ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato” 7 In via conclusiva, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Corte con la citata sentenza n. 10219/2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
8 Il principio è stato altresì confermato da Cassazione n. 18695/2024.
9 Venendo al caso in esame, l'adesione al principio così sancito dalla Suprema Corte impone di riconoscere alla parte ricorrente le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini in precedenza indicati e nei limiti dell'intervenuta prescrizione, in forza della quale devono ritenersi estinti tutti i diritti di credito maturati prima dei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso.
XII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. La determinazione tiene conto della natura seriale della controversia
p.q.m.
I. Accerta il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato (prima dell'immissione in ruolo) dedotti in giudizio, con effetto sulla posizione stipendiale e sulla ricostruzione di carriera. II. Condanna parte resistente a ricostruire la carriera della parte ricorrente ai fini giuridici ed economici nei termini di cui in motivazione, secondo la progressione stipendiale. III. Condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, delle differenze CP_2 retributive maturate nei cinque anni antecedenti la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre i ratei di 13ma mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del Controparte_3 stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, oltre interessi;
IV. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 1.700 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
23/09/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta