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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 18.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 531/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Barbara Bellei e Pierpaola Cavallari
contro
:
Controparte_1
Avv. Giancarlo Cantelli
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2019, (d'ora in poi, Parte_1 anche solo ) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 941/2019 emesso dal Parte_1
Tribunale di Parma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma capitale di
€ 5.159,86 a favore di (d'ora in poi, anche solo ”), Controparte_1 CP_2 convenendo quest'ultima innanzi al medesimo giudice.
La società opponente espose:
- il credito reclamato si fondava sulle fatture n. B 2018-27829 (di € 4.844,31) e n. B2018-30985 (di €
39,65), relative alla sottoscrizione di due contratti per la fornitura di servizi telefonici e di traffico dati;
- in data 25.11.2015 aveva sottoscritto un contratto multiservizi – tramite l'agente di CP_1
– con un costo mensile per l'erogazione del servizio di € 39,65, importo che aveva Parte_2 regolarmente pagato per tutta la durata del rapporto contrattuale;
pagina 1 di 8 - “essendo libera dal vincolo dei due anni, che avrebbe previsto, in caso di recesso anticipato, il pagamento di penalità”, aveva successivamente deciso di migrare ad altro operatore, continuando tuttavia a ricevere fatture per il servizio. Vedendosi recapitate - nel mese di agosto e settembre 2018 - le fatture ingiunte, aveva chiesto spiegazioni al call center della società di telecomunicazioni che aveva giustificato l'importo adducendo il mancato addebito negli anni di voci di spesa dovute;
- in data 3.9.2018 aveva ricevuto via e-mail la copia di due contratti – nonostante essa ne avesse sottoscritto soltanto uno – oltre alla possibilità di rateizzare il debito. Fallendo qualsiasi tentativo di chiarire l'equivoco con la società opposta, aveva chiesto l'annullamento della fattura ricevuta mediante pec e raccomandata in data 15.10.2018.
L'opponente sostenne di non aver mai “utilizzato/usufruito di servizi di telefonia mobile e fissa fatturati dalla ditta BT IA Telecomunicazioni sulla base di due contratti, uno dei quali sicuramente mai sottoscritto dall'attrice”, ritenendo inoltre incomprensibili gli oneri di cui alla fattura n. B2018-
27829, in quanto poco chiaro “a cosa, tali somme, si riferiscano, considerati i regolari pagamenti eseguiti dall'odierna opponente, nel costo dei due anni e mezzo di rapporto con la ditta BT IA
Telecomunicazioni.”
Concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. si costituì contestando l'opposizione di cui chiese il rigetto. Sostenne Controparte_1 che la società opponente non aveva formulato il disconoscimento formale della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. per nessuno dei due contratti nel primo atto utile – ossia l'atto di citazione in opposizione –
e, pertanto, ai sensi dell'art. 215 comma 2 c.p.c., tali contratti dovevano ritenersi riconosciuti fino a querela di falso.
Inoltre, anche a seguito della ricezione della fattura B2018-27829 l'opponente “NON sollevava alcuna contestazione al riguardo, bensì si limitava a chiedere la cessazione delle numerazioni mobili, ma soprattutto chiedeva, quel che è più importante, immediatamente alla società creditrice la possibilità di rateizzare il proprio debito mediante un piano di rientro”. Sostenne poi che, nonostante il blocco nella fatturazione, eliminato solo con l'inserimento dell'avvenuta migrazione ad altro operatore nel 2018, la società opponente aveva usufruito dei servizi correlati all'offerta “VIP DUET” per oltre due anni e che
“… i pagamenti che essa ha effettuato, come da estratto che essa stessa fornisce sub doc. 2, naturalmente si riferiscono ai soli servizi fruiti in forza del contratto BT Mobile Dati”.
pagina 2 di 8 L'adito Tribunale con sentenza n. 254/2023 rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannò alla rifusione delle spese di lite a favore di parte opposta affermando che: “Parte Parte_1 ingiungente ha prodotto sub doc. 2 (pagg. da 2 a 14), e sub doc. 3 (pagg. da 2 a 14) nella fase monitoria e sub doc. 3 nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo il contratto multiservizio, con cui
l'opponente ha chiesto (v. pag. 2, contenente il suo timbro e la relativa sottoscrizione) l'attivazione del il servizio VIP Duet e del servizio BT Mobile Broadband.
Tale sottoscrizione non è stata disconosciuta dall'opponente, né è oggetto di querela di falso, con la conseguenza che essa deve ritenersi riconosciuta ai sensi dell'art. 215 secondo comma cpc.
E' quindi sussistente il titolo contrattuale posto a base del monitorio e la asserita mancata utilizzazione del servizio, prospettata in termini del tutto generici, non è circostanza rilevante.” ha proposto appello alla sentenza, affidato a otto motivi, cui Parte_1 ha resistito contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., con ordinanza per l'udienza cartolare in data 18.3.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
L'appello, articolato nei seguenti motivi:
1) la sentenza è errata laddove viola “l'obbligo di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione richiesta dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 111 Cost.”, in quanto la motivazione della risulta laconica, carente, e meramente apparente;
2) la sentenza è errata, perché “… BT IA col ricorso monitorio ha fondato la domanda su una causa petendi costituita da due pretesi, distinti, contratti multiservizio, l'uno relativo a servizi di fonia fissa con due linee + connessione internet ADSL (il contratto “Vip Duet”) e l'altro relativo a sola connessione internet tramite due SIM dedicate (il contratto “Bt Mobile Broadband”) e ha prodotto in copia sub doc. 2 e 3 due apparenti contratti multiservizio composti da copertina, scheda di adesione e condizioni generali identici in ogni dettaglio tranne che per il diverso numero scritto a mano in alto a destra sulla seconda pagina, con due distinti allegati ciascuno (Offerta Commerciale come frontespizio
e Allegato Tecnico Commerciale), creando, con tali produzioni nel monitorio, l'apparenza di due distinti contratti e su tali fatti costitutivi ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. […]
Costituendosi in giudizio in primo grado, BT IA con la comparsa di risposta ha prodotto sub doc. 3 solo la scheda di adesione portante in alto a destra il n. 197314, senza tuttavia spiegare perché col monitorio avesse affermato la stipula di due distinti contratti multi servizi ciascuna con un diverso numero scritto a mano in alto a destra della pag. 2 e distinti allegati. pagina 3 di 8 […] Tale mutatio libelli doveva dirsi inammissibile prima che tardiva.”;
3) il Tribunale ha fatto errata applicazione dell'art. 214 c.p.c. allorché ha escluso che le dichiarazioni di fossero espressione della volontà di negare la paternità della scrittura e ha negato Parte_1 efficacia al disconoscimento. L'appellante sostiene che “ pur ammettendo di avere Parte_1 stipulato un contratto per traffico dati, ma non sapendo se e quale dei due contratti in copia fosse conforme all'originale da essa effettivamente sottoscritto quattro anni addietro per il servizio di traffico dati, ha disconosciuto la sottoscrizione di detti contratti e ha chiesto l'esibizione dei presunti originale.
Con tali affermazioni ha senza dubbio negato l'autenticità dei documenti che assumeva Pt_1 contraffatti”;
4) Il Tribunale erroneamente non ha escluso la valenza probatoria dei contratti prodotti da CP_1
dal momento che quest'ultima aveva dichiarato di non poter esibire i contratti originali in quanto
[...] smarriti;
5) la sentenza è errata laddove la formale querela di falso – proposta dall'appellante con la dichiarazione resa nelle note scritte sostitutive d'udienza in data 27.11.2020 – non è stata di fatto né ammessa né esclusa dal giudice di primo grado, nonostante quest'ultimo sia tenuto “a valutare la rilevanza e l'ammissibilità della relativa istanza, valutare la completezza della querela proposta e interpellare la parte che ha prodotto il documento se intende valersene.
Nella specie il Tribunale non risulta aver svolto alcuno di tali adempimenti così incorrendo in violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 222 c.p.c.
Violando tali articoli, il Tribunale non ha né consentito a di dare corso al Parte_1 subprocedimento incidentale di falso, senza peraltro, dichiarare di non ammettere la querela. […] Le copie dei contratti multi servizi e degli Allegati tecnici ex adverso prodotti non potevano dunque essere utilizzati e non avrebbero potuto considerarsi prova del titolo contrattuale posto a base del monitorio”;
6) la sentenza è errata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha dedotto argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. dalla mancata ottemperanza di all'ordine di esibizione CP_1 dei contratti originali, “essendo, i contratti di cui è stata contestata la conformità, gli unici elementi di prova posti a sostegno delle pretese creditorie dell'appellata”;
pagina 4 di 8 7) erroneamente il giudice ha ritenuto che “… i docc. 2 e 3 posti a base del monitorio provassero la sussistenza di un contratto multiservizio di richiesta di attivazione di due servizi, uno di fonia (servizio
VIP Duet) e uno di traffico dati (BT Mobile Broadband) in quanto a pag. 2 di tali documenti sarebbe stato presente il timbro e la firma dell'appellante”. In realtà, “risulta barrato e leggibile solo il servizio BT Broadband, ossia solo il servizio traffico dati di connessione internet che l'appellante ha sempre sostenuto di avere richiesto e ricevuto e che BT IA ha sempre regolarmente fatturato.
Da quella pagina non risulta affatto la richiesta del servizio di fonia e di ADSL ossia del servizio Vip
Duet. Senza previa sottoscrizione della scheda adesione su detto servizio, le sottoscrizioni eventualmente presenti negli allegati tecnici non hanno alcuna efficacia contrattuale”. Il giudice, dunque, non avrebbe dovuto ritenere sussistente il titolo;
8) la sentenza è errata laddove non riconosce la mancata esecuzione del contratto secondo buona fede da parte dell'appellata, in quanto “BT IA ha ingenerato nell'appellante il convincimento di null'altro avere a pretendere o di avere rinunciato a percepire (semmai ne avesse avuto diritto) il corrispettivo per pretesi altri servizi e canoni.
Con tale improvvisa e inattesa richiesta BT IA è incorsa in esercizio abusivo del diritto, non avendo la richiesta che lo scopo di nuocere alla cliente che era migrata ad altro operatore”.
***
La Corte, esaminati congiuntamente i motivi in quanto strettamente connessi, li ritiene infondati.
Il contratto multiservizio (doc. 3 primo grado), che l'appellante riconosce espressamente di aver sottoscritto, è una sorta di contratto quadro composto da dodici pagine nel quale sono riportate le informazioni generali anagrafiche del cliente e le disposizioni applicabili in via generale a tutti i servizi offerti dalla società di telefonia Alla pagina 2 – precisandosi che nella fotocopia di tale CP_2 contratto depositata in atti le prime lettere dal margine sinistro non risultano leggibili, ma senz'altro sono intuibili) sono indicate le richieste del cliente: “Il Cliente dichiara di voler sottoscrivere uno o più servizi di seguito riportati, come indicati negli Allegati Tecnici Commerciali sottoscritti e qui espressamente richiamati. Con l'apposizione della firma accanto a ciascun servizio sottoscritto il
Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Tecniche ed Economiche del Servizio contenute nei relativi Allegati Tecnici Commerciali (uno per ciascun servizio sottoscritto) e di aver compilato le specifiche Schede di Adesione”. Segue l'elencazione dei diciassette servizi offerti (ad esempio, BT
MOBILE BROADBAND, VIP DUET, BT BUSINNESS VOICE, BT ADSL …) accanto a ciascuno dei quali c'è la dicitura “FIRMA” seguita da uno spazio vuoto per la sottoscrizione del cliente che, apponendola, specifica i servizi di cui chiede l'erogazione.
pagina 5 di 8 Nella fattispecie, apponendo due sottoscrizioni e relativi timbri negli appositi spazi Parte_1 predisposti a pagina 2, richiese l'erogazione dei servizi “VIP DUET” e “BT BROADBAND”. Deve precisarsi che nella fotocopia del contratto in atti le due sottoscrizioni e relativi timbri sono molto chiari, l'indicazione del servizio “BT BROADBAND” è chiaramente leggibile per intero, mentre del servizio “VIP DUET” sono leggibili soltanto le ultime due lettere “ET” – perché, come detto, la fotocopia non comprende le prime lettere dal margine sinistro del testo contrattuale – ma non può che trattarsi di tale servizio, perché fra tutti i diciassette servizi indicati nell'elenco nessun altro presenta
“ET” come lettere finali.
Dunque, chiese l'erogazione, fra i diciassette offerti, di tali due servizi. Né l'appellante Parte_1 offre alcuna giustificazione al prezzo assai contenuto corrisposto per tutta la durata del contratto: appena € 39,65 – come risulta dal partitario prodotto dall'appellante in primo grado (doc. 2) – dal momento che quanto versato coincide con la tariffa prevista per il servizio BT BROADBAND, moltiplicata per due, dato che l'appellante acquistò due SIM.
Riprendendo l'esame della scheda contrattuale, nella parte generale non ci sono indicazioni in ordine a prestazioni e costi dei singoli servizi che, invece, sono specificamente descritti nei singoli Allegati
Tecnici Commerciali che riguardano ciascuno dei due servizi prescelti.
La conformazione grafica del contratto (composto, come detto, da una parte che comprende l'anagrafica del cliente, la scelta del medesimo dei servizi richiesti e la disciplina comune a tutti i servizi e dagli allegati tecnici relativi a ciascuno dei servizi scelti) spiega perché abbia CP_2 prodotto nel procedimento monitorio due documenti, ossia l'Allegato Tecnico Commerciale VIP
DUET e l'Allegato Tecnico Commerciale BT BROADBAND, ciascuno dei quali comprendente lo stesso contratto multiservizio, in luogo dei tre distinti documenti successivamente prodotti in primo grado nel giudizio di opposizione (doc. 3 il doc. 4 l'Allegato Tecnico Parte_3
Commerciale VIP DUET e doc. 5 l'Allegato Tecnico Commerciale BT BROADBAND).
Nonostante la confusione generata dalla difforme produzione dei documenti, risulta evidente la struttura unica del contratto il quale, come suggerisce la sua stessa denominazione, comprende una pluralità di servizi, tutti disciplinati dalle medesime clausole.
Deve escludersi, pertanto, la lamentata mutatio libelli.
In ordine alla querela di falso, la sua presentazione non è mai stata autorizzata dal giudice, motivo per cui la parte che ha prodotto i documenti non è stata interpellata sull'interesse ad avvalersene in giudizio ex art. 222 c.p.c.
pagina 6 di 8 La richiesta di integrazione della querela di falso da parte del giudice, poi, non è equivalsa ad un'autorizzazione in tal senso, bensì ad una richiesta di chiarimenti rispetto a quale documento la società qui appellante intendesse proporla.
Successivamente, ritenendo la causa matura per la decisione e rinviandola per la precisazione delle conclusioni, con l'ordinanza in data 2.4.2021 il Tribunale implicitamente rigettò tutte le istanze, compresa l'autorizzazione a proporre la querela di falso, formulate dalle parti.
Tale decisione di non ammettere la presentazione della querela è poi del tutto condivisibile, posto che si tratta di un unico contratto avente ad oggetto la prestazione dei due servizi prescelti (VIP DUET e
BT BROADBAND) e che le sottoscrizioni apposte sulla pagina 2 della scheda, ove tali servizi sono da richiesti, non furono dalla stessa società formalmente disconosciute ex art. 214 c.p.c. nel Parte_1 primo atto utile, ossia nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
né la stessa società opponente contestò la conformità all'originale delle scritture, prodotte in copia, che, pertanto, si hanno per conformi all'originale.
Risulta quindi parimenti infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 116 co. 2 c.p.c., posto che non sono rinvenibili argomenti di prova contrari a la quale ha peraltro giustificato la mancata CP_1 esibizione dei contratti originali (nota di deposito di del 3.2.2021 si legge: Controparte_1
“… si è costretti al deposito di copia telematica, anziché degli originali cartacei, in considerazione del fatto che i contratti, da svariati anni, vengono conservati ed archiviati dalla società in CP_1 formato elettronico anziché in originale cartaceo.
Attività che peraltro, analogamente alla stipulazione e sottoscrizione dei contratti, non viene svolta materialmente e direttamente da parte di bensì da imprese terze…”), Controparte_1 risultando, come detto, l'attivazione di entrambi i servizi sopra descritti richiesta da con Parte_1
l'apposizione delle due sottoscrizioni a pagina 2 della scheda contrattuale, non contestate;
il giudice non avrebbe quindi potuto trarre dall'originale “VIP Duet” alcun elemento di prova contraria.
L'accoglimento dei motivi sopra esaminati rende superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in difetto di nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: pagina 7 di 8 - rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Parma n. 254/2023 e la condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 3.500 per compensi, oltre
[...] spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 3.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 18.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 531/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Barbara Bellei e Pierpaola Cavallari
contro
:
Controparte_1
Avv. Giancarlo Cantelli
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2019, (d'ora in poi, Parte_1 anche solo ) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 941/2019 emesso dal Parte_1
Tribunale di Parma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma capitale di
€ 5.159,86 a favore di (d'ora in poi, anche solo ”), Controparte_1 CP_2 convenendo quest'ultima innanzi al medesimo giudice.
La società opponente espose:
- il credito reclamato si fondava sulle fatture n. B 2018-27829 (di € 4.844,31) e n. B2018-30985 (di €
39,65), relative alla sottoscrizione di due contratti per la fornitura di servizi telefonici e di traffico dati;
- in data 25.11.2015 aveva sottoscritto un contratto multiservizi – tramite l'agente di CP_1
– con un costo mensile per l'erogazione del servizio di € 39,65, importo che aveva Parte_2 regolarmente pagato per tutta la durata del rapporto contrattuale;
pagina 1 di 8 - “essendo libera dal vincolo dei due anni, che avrebbe previsto, in caso di recesso anticipato, il pagamento di penalità”, aveva successivamente deciso di migrare ad altro operatore, continuando tuttavia a ricevere fatture per il servizio. Vedendosi recapitate - nel mese di agosto e settembre 2018 - le fatture ingiunte, aveva chiesto spiegazioni al call center della società di telecomunicazioni che aveva giustificato l'importo adducendo il mancato addebito negli anni di voci di spesa dovute;
- in data 3.9.2018 aveva ricevuto via e-mail la copia di due contratti – nonostante essa ne avesse sottoscritto soltanto uno – oltre alla possibilità di rateizzare il debito. Fallendo qualsiasi tentativo di chiarire l'equivoco con la società opposta, aveva chiesto l'annullamento della fattura ricevuta mediante pec e raccomandata in data 15.10.2018.
L'opponente sostenne di non aver mai “utilizzato/usufruito di servizi di telefonia mobile e fissa fatturati dalla ditta BT IA Telecomunicazioni sulla base di due contratti, uno dei quali sicuramente mai sottoscritto dall'attrice”, ritenendo inoltre incomprensibili gli oneri di cui alla fattura n. B2018-
27829, in quanto poco chiaro “a cosa, tali somme, si riferiscano, considerati i regolari pagamenti eseguiti dall'odierna opponente, nel costo dei due anni e mezzo di rapporto con la ditta BT IA
Telecomunicazioni.”
Concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. si costituì contestando l'opposizione di cui chiese il rigetto. Sostenne Controparte_1 che la società opponente non aveva formulato il disconoscimento formale della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. per nessuno dei due contratti nel primo atto utile – ossia l'atto di citazione in opposizione –
e, pertanto, ai sensi dell'art. 215 comma 2 c.p.c., tali contratti dovevano ritenersi riconosciuti fino a querela di falso.
Inoltre, anche a seguito della ricezione della fattura B2018-27829 l'opponente “NON sollevava alcuna contestazione al riguardo, bensì si limitava a chiedere la cessazione delle numerazioni mobili, ma soprattutto chiedeva, quel che è più importante, immediatamente alla società creditrice la possibilità di rateizzare il proprio debito mediante un piano di rientro”. Sostenne poi che, nonostante il blocco nella fatturazione, eliminato solo con l'inserimento dell'avvenuta migrazione ad altro operatore nel 2018, la società opponente aveva usufruito dei servizi correlati all'offerta “VIP DUET” per oltre due anni e che
“… i pagamenti che essa ha effettuato, come da estratto che essa stessa fornisce sub doc. 2, naturalmente si riferiscono ai soli servizi fruiti in forza del contratto BT Mobile Dati”.
pagina 2 di 8 L'adito Tribunale con sentenza n. 254/2023 rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannò alla rifusione delle spese di lite a favore di parte opposta affermando che: “Parte Parte_1 ingiungente ha prodotto sub doc. 2 (pagg. da 2 a 14), e sub doc. 3 (pagg. da 2 a 14) nella fase monitoria e sub doc. 3 nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo il contratto multiservizio, con cui
l'opponente ha chiesto (v. pag. 2, contenente il suo timbro e la relativa sottoscrizione) l'attivazione del il servizio VIP Duet e del servizio BT Mobile Broadband.
Tale sottoscrizione non è stata disconosciuta dall'opponente, né è oggetto di querela di falso, con la conseguenza che essa deve ritenersi riconosciuta ai sensi dell'art. 215 secondo comma cpc.
E' quindi sussistente il titolo contrattuale posto a base del monitorio e la asserita mancata utilizzazione del servizio, prospettata in termini del tutto generici, non è circostanza rilevante.” ha proposto appello alla sentenza, affidato a otto motivi, cui Parte_1 ha resistito contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., con ordinanza per l'udienza cartolare in data 18.3.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
L'appello, articolato nei seguenti motivi:
1) la sentenza è errata laddove viola “l'obbligo di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione richiesta dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 111 Cost.”, in quanto la motivazione della risulta laconica, carente, e meramente apparente;
2) la sentenza è errata, perché “… BT IA col ricorso monitorio ha fondato la domanda su una causa petendi costituita da due pretesi, distinti, contratti multiservizio, l'uno relativo a servizi di fonia fissa con due linee + connessione internet ADSL (il contratto “Vip Duet”) e l'altro relativo a sola connessione internet tramite due SIM dedicate (il contratto “Bt Mobile Broadband”) e ha prodotto in copia sub doc. 2 e 3 due apparenti contratti multiservizio composti da copertina, scheda di adesione e condizioni generali identici in ogni dettaglio tranne che per il diverso numero scritto a mano in alto a destra sulla seconda pagina, con due distinti allegati ciascuno (Offerta Commerciale come frontespizio
e Allegato Tecnico Commerciale), creando, con tali produzioni nel monitorio, l'apparenza di due distinti contratti e su tali fatti costitutivi ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. […]
Costituendosi in giudizio in primo grado, BT IA con la comparsa di risposta ha prodotto sub doc. 3 solo la scheda di adesione portante in alto a destra il n. 197314, senza tuttavia spiegare perché col monitorio avesse affermato la stipula di due distinti contratti multi servizi ciascuna con un diverso numero scritto a mano in alto a destra della pag. 2 e distinti allegati. pagina 3 di 8 […] Tale mutatio libelli doveva dirsi inammissibile prima che tardiva.”;
3) il Tribunale ha fatto errata applicazione dell'art. 214 c.p.c. allorché ha escluso che le dichiarazioni di fossero espressione della volontà di negare la paternità della scrittura e ha negato Parte_1 efficacia al disconoscimento. L'appellante sostiene che “ pur ammettendo di avere Parte_1 stipulato un contratto per traffico dati, ma non sapendo se e quale dei due contratti in copia fosse conforme all'originale da essa effettivamente sottoscritto quattro anni addietro per il servizio di traffico dati, ha disconosciuto la sottoscrizione di detti contratti e ha chiesto l'esibizione dei presunti originale.
Con tali affermazioni ha senza dubbio negato l'autenticità dei documenti che assumeva Pt_1 contraffatti”;
4) Il Tribunale erroneamente non ha escluso la valenza probatoria dei contratti prodotti da CP_1
dal momento che quest'ultima aveva dichiarato di non poter esibire i contratti originali in quanto
[...] smarriti;
5) la sentenza è errata laddove la formale querela di falso – proposta dall'appellante con la dichiarazione resa nelle note scritte sostitutive d'udienza in data 27.11.2020 – non è stata di fatto né ammessa né esclusa dal giudice di primo grado, nonostante quest'ultimo sia tenuto “a valutare la rilevanza e l'ammissibilità della relativa istanza, valutare la completezza della querela proposta e interpellare la parte che ha prodotto il documento se intende valersene.
Nella specie il Tribunale non risulta aver svolto alcuno di tali adempimenti così incorrendo in violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 222 c.p.c.
Violando tali articoli, il Tribunale non ha né consentito a di dare corso al Parte_1 subprocedimento incidentale di falso, senza peraltro, dichiarare di non ammettere la querela. […] Le copie dei contratti multi servizi e degli Allegati tecnici ex adverso prodotti non potevano dunque essere utilizzati e non avrebbero potuto considerarsi prova del titolo contrattuale posto a base del monitorio”;
6) la sentenza è errata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha dedotto argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. dalla mancata ottemperanza di all'ordine di esibizione CP_1 dei contratti originali, “essendo, i contratti di cui è stata contestata la conformità, gli unici elementi di prova posti a sostegno delle pretese creditorie dell'appellata”;
pagina 4 di 8 7) erroneamente il giudice ha ritenuto che “… i docc. 2 e 3 posti a base del monitorio provassero la sussistenza di un contratto multiservizio di richiesta di attivazione di due servizi, uno di fonia (servizio
VIP Duet) e uno di traffico dati (BT Mobile Broadband) in quanto a pag. 2 di tali documenti sarebbe stato presente il timbro e la firma dell'appellante”. In realtà, “risulta barrato e leggibile solo il servizio BT Broadband, ossia solo il servizio traffico dati di connessione internet che l'appellante ha sempre sostenuto di avere richiesto e ricevuto e che BT IA ha sempre regolarmente fatturato.
Da quella pagina non risulta affatto la richiesta del servizio di fonia e di ADSL ossia del servizio Vip
Duet. Senza previa sottoscrizione della scheda adesione su detto servizio, le sottoscrizioni eventualmente presenti negli allegati tecnici non hanno alcuna efficacia contrattuale”. Il giudice, dunque, non avrebbe dovuto ritenere sussistente il titolo;
8) la sentenza è errata laddove non riconosce la mancata esecuzione del contratto secondo buona fede da parte dell'appellata, in quanto “BT IA ha ingenerato nell'appellante il convincimento di null'altro avere a pretendere o di avere rinunciato a percepire (semmai ne avesse avuto diritto) il corrispettivo per pretesi altri servizi e canoni.
Con tale improvvisa e inattesa richiesta BT IA è incorsa in esercizio abusivo del diritto, non avendo la richiesta che lo scopo di nuocere alla cliente che era migrata ad altro operatore”.
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La Corte, esaminati congiuntamente i motivi in quanto strettamente connessi, li ritiene infondati.
Il contratto multiservizio (doc. 3 primo grado), che l'appellante riconosce espressamente di aver sottoscritto, è una sorta di contratto quadro composto da dodici pagine nel quale sono riportate le informazioni generali anagrafiche del cliente e le disposizioni applicabili in via generale a tutti i servizi offerti dalla società di telefonia Alla pagina 2 – precisandosi che nella fotocopia di tale CP_2 contratto depositata in atti le prime lettere dal margine sinistro non risultano leggibili, ma senz'altro sono intuibili) sono indicate le richieste del cliente: “Il Cliente dichiara di voler sottoscrivere uno o più servizi di seguito riportati, come indicati negli Allegati Tecnici Commerciali sottoscritti e qui espressamente richiamati. Con l'apposizione della firma accanto a ciascun servizio sottoscritto il
Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Tecniche ed Economiche del Servizio contenute nei relativi Allegati Tecnici Commerciali (uno per ciascun servizio sottoscritto) e di aver compilato le specifiche Schede di Adesione”. Segue l'elencazione dei diciassette servizi offerti (ad esempio, BT
MOBILE BROADBAND, VIP DUET, BT BUSINNESS VOICE, BT ADSL …) accanto a ciascuno dei quali c'è la dicitura “FIRMA” seguita da uno spazio vuoto per la sottoscrizione del cliente che, apponendola, specifica i servizi di cui chiede l'erogazione.
pagina 5 di 8 Nella fattispecie, apponendo due sottoscrizioni e relativi timbri negli appositi spazi Parte_1 predisposti a pagina 2, richiese l'erogazione dei servizi “VIP DUET” e “BT BROADBAND”. Deve precisarsi che nella fotocopia del contratto in atti le due sottoscrizioni e relativi timbri sono molto chiari, l'indicazione del servizio “BT BROADBAND” è chiaramente leggibile per intero, mentre del servizio “VIP DUET” sono leggibili soltanto le ultime due lettere “ET” – perché, come detto, la fotocopia non comprende le prime lettere dal margine sinistro del testo contrattuale – ma non può che trattarsi di tale servizio, perché fra tutti i diciassette servizi indicati nell'elenco nessun altro presenta
“ET” come lettere finali.
Dunque, chiese l'erogazione, fra i diciassette offerti, di tali due servizi. Né l'appellante Parte_1 offre alcuna giustificazione al prezzo assai contenuto corrisposto per tutta la durata del contratto: appena € 39,65 – come risulta dal partitario prodotto dall'appellante in primo grado (doc. 2) – dal momento che quanto versato coincide con la tariffa prevista per il servizio BT BROADBAND, moltiplicata per due, dato che l'appellante acquistò due SIM.
Riprendendo l'esame della scheda contrattuale, nella parte generale non ci sono indicazioni in ordine a prestazioni e costi dei singoli servizi che, invece, sono specificamente descritti nei singoli Allegati
Tecnici Commerciali che riguardano ciascuno dei due servizi prescelti.
La conformazione grafica del contratto (composto, come detto, da una parte che comprende l'anagrafica del cliente, la scelta del medesimo dei servizi richiesti e la disciplina comune a tutti i servizi e dagli allegati tecnici relativi a ciascuno dei servizi scelti) spiega perché abbia CP_2 prodotto nel procedimento monitorio due documenti, ossia l'Allegato Tecnico Commerciale VIP
DUET e l'Allegato Tecnico Commerciale BT BROADBAND, ciascuno dei quali comprendente lo stesso contratto multiservizio, in luogo dei tre distinti documenti successivamente prodotti in primo grado nel giudizio di opposizione (doc. 3 il doc. 4 l'Allegato Tecnico Parte_3
Commerciale VIP DUET e doc. 5 l'Allegato Tecnico Commerciale BT BROADBAND).
Nonostante la confusione generata dalla difforme produzione dei documenti, risulta evidente la struttura unica del contratto il quale, come suggerisce la sua stessa denominazione, comprende una pluralità di servizi, tutti disciplinati dalle medesime clausole.
Deve escludersi, pertanto, la lamentata mutatio libelli.
In ordine alla querela di falso, la sua presentazione non è mai stata autorizzata dal giudice, motivo per cui la parte che ha prodotto i documenti non è stata interpellata sull'interesse ad avvalersene in giudizio ex art. 222 c.p.c.
pagina 6 di 8 La richiesta di integrazione della querela di falso da parte del giudice, poi, non è equivalsa ad un'autorizzazione in tal senso, bensì ad una richiesta di chiarimenti rispetto a quale documento la società qui appellante intendesse proporla.
Successivamente, ritenendo la causa matura per la decisione e rinviandola per la precisazione delle conclusioni, con l'ordinanza in data 2.4.2021 il Tribunale implicitamente rigettò tutte le istanze, compresa l'autorizzazione a proporre la querela di falso, formulate dalle parti.
Tale decisione di non ammettere la presentazione della querela è poi del tutto condivisibile, posto che si tratta di un unico contratto avente ad oggetto la prestazione dei due servizi prescelti (VIP DUET e
BT BROADBAND) e che le sottoscrizioni apposte sulla pagina 2 della scheda, ove tali servizi sono da richiesti, non furono dalla stessa società formalmente disconosciute ex art. 214 c.p.c. nel Parte_1 primo atto utile, ossia nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
né la stessa società opponente contestò la conformità all'originale delle scritture, prodotte in copia, che, pertanto, si hanno per conformi all'originale.
Risulta quindi parimenti infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 116 co. 2 c.p.c., posto che non sono rinvenibili argomenti di prova contrari a la quale ha peraltro giustificato la mancata CP_1 esibizione dei contratti originali (nota di deposito di del 3.2.2021 si legge: Controparte_1
“… si è costretti al deposito di copia telematica, anziché degli originali cartacei, in considerazione del fatto che i contratti, da svariati anni, vengono conservati ed archiviati dalla società in CP_1 formato elettronico anziché in originale cartaceo.
Attività che peraltro, analogamente alla stipulazione e sottoscrizione dei contratti, non viene svolta materialmente e direttamente da parte di bensì da imprese terze…”), Controparte_1 risultando, come detto, l'attivazione di entrambi i servizi sopra descritti richiesta da con Parte_1
l'apposizione delle due sottoscrizioni a pagina 2 della scheda contrattuale, non contestate;
il giudice non avrebbe quindi potuto trarre dall'originale “VIP Duet” alcun elemento di prova contraria.
L'accoglimento dei motivi sopra esaminati rende superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in difetto di nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: pagina 7 di 8 - rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Parma n. 254/2023 e la condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 3.500 per compensi, oltre
[...] spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 3.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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